Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.4 ferrovie |
Data: | 24/12/1985 |
Numero: | 779 |
Sommario |
Art. 1. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1984 al personale ferroviario, escluso il personale con qualifiche dirigenziali, competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali |
Art. 2. 1. I compensi previsti dal primo comma dell'art. 30 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, nel testo sostituito [...] |
Art. 3. A decorrere dal 1° settembre 1984, la misura oraria del soprassoldo per servizio notturno prevista dal primo comma dell'art. 36 delle disposizioni sulle competenze [...] |
Art. 4. 1. A decorrere dal 1° settembre 1984, la misura del soprassoldo per lavoro domenicale prevista dalla lettera A) dell'art. 37 delle disposizioni sulle competenze [...] |
Art. 5. 1. A decorrere dal 1° settembre 1984, le misure dell'indennità di pernottazione e del supplemento orario previste dagli articoli 40, 47 e 62 delle disposizioni sulle [...] |
Art. 6. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1984 il Ministro dei trasporti provvederà con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base [...] |
Art. 7. 1. Al personale ferroviario con qualifica dirigenziale sono estesi i miglioramenti previsti per il restante personale dai precedenti articoli 3 e 4 ed i miglioramenti di [...] |
Art. 8. 1. La spesa per il premio di produzione di cui all'art. 2 della legge 1° agosto 1978, n. 448, viene confermata per gli anni 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 e 1984, [...] |
Art. 9. 1. All'onere derivante dell'applicazione della presente legge, valutato in lire 136.700 milioni per l'anno 1984 ed in lire 489.500 milioni per l'anno 1985, si provvede, [...] |
§ 93.4.222 - Legge 24 dicembre 1985, n. 779. [1]
Norme sui miglioramenti economici al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
(G.U. 30 dicembre 1985, n. 305)
1. A decorrere dal 1° gennaio 1984 al personale ferroviario, escluso il personale con qualifiche dirigenziali, competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali:
|
Lire |
prima categoria |
4.110.000 |
seconda categoria |
5.014.200 |
terza categoria |
5.384.100 |
quarta categoria |
5.671.800 |
quinta categoria |
6.288.300 |
sesta categoria |
6.617.100 |
settima categoria |
7.439.100 |
ottava categoria |
8.466.600 |
nona categoria |
10.439.400 |
2. A decorrere dal 1° gennaio 1985 al personale di cui al precedente comma competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali:
|
Lire |
prima categoria |
4.740.000 |
seconda categoria |
5.782.800 |
terza categoria |
6.209.400 |
quarta categoria |
6.541.200 |
quinta categoria |
7.252.200 |
sesta categoria |
7.631.400 |
settima categoria |
8.579.400 |
ottava categoria |
9.764.400 |
nona categoria |
12.039.600 |
3. La progressione economica degli stipendi annui lordi iniziali indicati ai commi precedenti si sviluppa in otto classi biennali di stipendio in cifra fissa ed in successivi aumenti periodici biennali, in numero illimitato, sempre di importo fisso, nelle misure sottoindicate:
Categorie |
Importo delle classi di stipendio |
Importo degli aumenti periodici dopo l'ottava classe |
1 |
316.800 |
162.360 |
2 |
386.496 |
198.079 |
3 |
415.008 |
212.691 |
4 |
437.184 |
224.056 |
5 |
484.704 |
248.410 |
6 |
510.048 |
261.399 |
7 |
573.408 |
293.871 |
8 |
652.608 |
334.461 |
9 |
804.672 |
412.394 |
4. Sulla base di quanto disposto ai precedenti commi 1, 2 e 3 dal 1° gennaio 1984 la tabella 2 degli stipendi allegata alla
5. Al fine dell'applicazione delle leggi vigenti che prevedono l'attribuzione di aumenti periodici di stipendio per situazioni particolari le misure iniziali e le successive classi di stipendio previste dalle tabelle 1 e 2 allegate alla presente legge, sono suscettibili di aumenti periodici convenzionali pari per importo a quelli calcolati, per ogni categoria, sulle corrispondenti classi di stipendio di cui alla tabella 2 allegata alla
6. In occasione delle trasformazioni tabellari previste dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 1984 e dal 1° gennaio 1985, l'attribuzione delle relative posizioni stipendiali va fatta con riferimento alla classe di stipendio o all'aumento periodico, anche convenzionale, in godimento alle suddette date, con la conservazione dell'anzianità maturata nella classe o nell'aumento periodico stessi, ai fini dei successivi aumenti.
7. Resta ferma l'eventuale differenza stipendiale di cui al decimo comma dell'art. 7 della
8. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente articolo hanno effetto sui compensi per prestazioni straordinarie, sulla tredicesima mensilità, sul trattamento di quiescenza, sull'indennità di buonuscita e di licenziamento, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrate del tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto, nonchè sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'art. 68 del
1. I compensi previsti dal primo comma dell'art. 30 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la
1) indennità di reperibilità per ogni giornata di turno L. 4.050
2) indennità per ogni chiamata L. 6.750
2. A decorrere dal 1° novembre 1985 i compensi di cui al precedente comma sono maggiorati del cinquanta per cento calcolato sulle misure dei compensi stessi in vigore al 31 agosto 1984. L'articolazione di tale maggiorazione sarà definita con decreto del Ministro dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
A decorrere dal 1° settembre 1984, la misura oraria del soprassoldo per servizio notturno prevista dal primo comma dell'art. 36 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con la
1. A decorrere dal 1° settembre 1984, la misura del soprassoldo per lavoro domenicale prevista dalla lettera A) dell'art. 37 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con la
2. A decorrere dal 1° novembre 1985 la misura del soprassoldo suddetto è stabilita in lire 14.000.
1. A decorrere dal 1° settembre 1984, le misure dell'indennità di pernottazione e del supplemento orario previste dagli articoli 40, 47 e 62 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario, approvate con la
2. A decorrere dal 1° novembre 1985 le misure suddette dell'indennità di pernottazione e del supplemento orario, sono entrambe stabilite in lire 2.200.
1. A decorrere dal 1° gennaio 1984 il Ministro dei trasporti provvederà con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, alla rivalutazione degli importi giornalieri del premio industriale, di cui al
2. A tal fine è abrogata la tabella di cui all'art. 1 del
1. Al personale ferroviario con qualifica dirigenziale sono estesi i miglioramenti previsti per il restante personale dai precedenti articoli 3 e 4 ed i miglioramenti di cui all'art. 2 della presente legge adottando la stessa misura percentuale di rivalutazione applicata in quest'ultimo articolo, nonchè i criteri in esso previsti.
2. Al medesimo personale è estesa la rivalutazione prevista per il restante personale dal precedente art. 6 nelle misure che verranno stabilite dal Ministro dei trasporti, con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
1. La spesa per il premio di produzione di cui all'art. 2 della
2. Per l'anno 1985 la spesa per il premio di produzione non potrà superare l'importo di lire 64.800 milioni.
3. Per ciascuno degli anni successivi il predetto importo di lire 64.800 milioni potrà essere aumentato in funzione delle variazioni che, rispetto al 1984, saranno accertate nel rapporto tra unità di traffico e consistenza numerica del personale relativa all'anno cui il premio si riferisce.
1. All'onere derivante dell'applicazione della presente legge, valutato in lire 136.700 milioni per l'anno 1984 ed in lire 489.500 milioni per l'anno 1985, si provvede, quanto a lire 334.300 milioni, mediante specifica sovvenzione del Tesoro che trova copertura in una corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 e, quanto a lire 291.900 milioni, mediante riduzioni degli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1985: capitolo 101 (milioni 111.500), capitolo 108 (milioni 9.200), capitolo 113 (milioni 25.800), capitolo 117 (milioni 115.600), capitolo 1011 (milioni 14.600), capitolo 1015 (milioni 600) e capitolo 1019 (milioni 14.600).
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 24 del