§ 93.4.222 - Legge 24 dicembre 1985, n. 779.
Norme sui miglioramenti economici al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:24/12/1985
Numero:779


Sommario
Art. 1.      1. A decorrere dal 1° gennaio 1984 al personale ferroviario, escluso il personale con qualifiche dirigenziali, competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali
Art. 2.      1. I compensi previsti dal primo comma dell'art. 30 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, nel testo sostituito [...]
Art. 3.      A decorrere dal 1° settembre 1984, la misura oraria del soprassoldo per servizio notturno prevista dal primo comma dell'art. 36 delle disposizioni sulle competenze [...]
Art. 4.      1. A decorrere dal 1° settembre 1984, la misura del soprassoldo per lavoro domenicale prevista dalla lettera A) dell'art. 37 delle disposizioni sulle competenze [...]
Art. 5.      1. A decorrere dal 1° settembre 1984, le misure dell'indennità di pernottazione e del supplemento orario previste dagli articoli 40, 47 e 62 delle disposizioni sulle [...]
Art. 6.      1. A decorrere dal 1° gennaio 1984 il Ministro dei trasporti provvederà con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base [...]
Art. 7.      1. Al personale ferroviario con qualifica dirigenziale sono estesi i miglioramenti previsti per il restante personale dai precedenti articoli 3 e 4 ed i miglioramenti di [...]
Art. 8.      1. La spesa per il premio di produzione di cui all'art. 2 della legge 1° agosto 1978, n. 448, viene confermata per gli anni 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 e 1984, [...]
Art. 9.      1. All'onere derivante dell'applicazione della presente legge, valutato in lire 136.700 milioni per l'anno 1984 ed in lire 489.500 milioni per l'anno 1985, si provvede, [...]


§ 93.4.222 - Legge 24 dicembre 1985, n. 779. [1]

Norme sui miglioramenti economici al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

(G.U. 30 dicembre 1985, n. 305)

 

 

     Art. 1.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1984 al personale ferroviario, escluso il personale con qualifiche dirigenziali, competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali:

 

Lire

prima categoria

4.110.000

seconda categoria

5.014.200

terza categoria

5.384.100

quarta categoria

5.671.800

quinta categoria

6.288.300

sesta categoria

6.617.100

settima categoria

7.439.100

ottava categoria

8.466.600

nona categoria

10.439.400

     2. A decorrere dal 1° gennaio 1985 al personale di cui al precedente comma competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali:

 

Lire

prima categoria

4.740.000

seconda categoria

5.782.800

terza categoria

6.209.400

quarta categoria

6.541.200

quinta categoria

7.252.200

sesta categoria

7.631.400

settima categoria

8.579.400

ottava categoria

9.764.400

nona categoria

12.039.600

     3. La progressione economica degli stipendi annui lordi iniziali indicati ai commi precedenti si sviluppa in otto classi biennali di stipendio in cifra fissa ed in successivi aumenti periodici biennali, in numero illimitato, sempre di importo fisso, nelle misure sottoindicate:

Categorie

Importo delle classi di stipendio

Importo degli aumenti periodici dopo l'ottava classe

1

316.800

162.360

2

386.496

198.079

3

415.008

212.691

4

437.184

224.056

5

484.704

248.410

6

510.048

261.399

7

573.408

293.871

8

652.608

334.461

9

804.672

412.394

     4. Sulla base di quanto disposto ai precedenti commi 1, 2 e 3 dal 1° gennaio 1984 la tabella 2 degli stipendi allegata alla legge 10 luglio 1984, n. 292, è sostituita dalla tabella 1 allegata alla presente legge e dal 1° gennaio 1985, quest'ultima tabella è sostituita dalla tabella 2 allegata alla presente legge.

     5. Al fine dell'applicazione delle leggi vigenti che prevedono l'attribuzione di aumenti periodici di stipendio per situazioni particolari le misure iniziali e le successive classi di stipendio previste dalle tabelle 1 e 2 allegate alla presente legge, sono suscettibili di aumenti periodici convenzionali pari per importo a quelli calcolati, per ogni categoria, sulle corrispondenti classi di stipendio di cui alla tabella 2 allegata alla legge 10 luglio 1984, n. 292.

     6. In occasione delle trasformazioni tabellari previste dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 1984 e dal 1° gennaio 1985, l'attribuzione delle relative posizioni stipendiali va fatta con riferimento alla classe di stipendio o all'aumento periodico, anche convenzionale, in godimento alle suddette date, con la conservazione dell'anzianità maturata nella classe o nell'aumento periodico stessi, ai fini dei successivi aumenti.

     7. Resta ferma l'eventuale differenza stipendiale di cui al decimo comma dell'art. 7 della legge 10 luglio 1984, n. 292, la quale viene riassorbita in occasione dell'attribuzione della successiva classe o del successivo aumento periodico di stipendio.

     8. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente articolo hanno effetto sui compensi per prestazioni straordinarie, sulla tredicesima mensilità, sul trattamento di quiescenza, sull'indennità di buonuscita e di licenziamento, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrate del tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto, nonchè sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, fatta salva la quota parte dell'indennizzo stesso da calcolarsi sulla base dell'elemento distinto della retribuzione di cui all'art. 4 della legge 1° luglio 1982, n. 426, limitatamente a coloro che abbiano presentato la domanda per concessione del beneficio entro il 1° settembre 1983 o che siano cessati dal servizio entro tale data.

 

          Art. 2.

     1. I compensi previsti dal primo comma dell'art. 30 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, nel testo sostituito dall'art. 6 della legge 1° agosto 1978, n. 448, per il personale ferroviario, escluso quello rivestito di qualifiche dirigenziali, il quale viene incluso in turno di reperibilità, sono sostituiti, a decorrere dal 1° settembre 1984, dai seguenti:

1) indennità di reperibilità per ogni giornata di turno L. 4.050

2) indennità per ogni chiamata L. 6.750

     2. A decorrere dal 1° novembre 1985 i compensi di cui al precedente comma sono maggiorati del cinquanta per cento calcolato sulle misure dei compensi stessi in vigore al 31 agosto 1984. L'articolazione di tale maggiorazione sarà definita con decreto del Ministro dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

 

          Art. 3.

     A decorrere dal 1° settembre 1984, la misura oraria del soprassoldo per servizio notturno prevista dal primo comma dell'art. 36 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, viene fissata in lire 1.650. A decorrere dal 1° novembre 1985 la misura oraria del soprassoldo suddetto è stabilita in lire 2.200.

 

          Art. 4.

     1. A decorrere dal 1° settembre 1984, la misura del soprassoldo per lavoro domenicale prevista dalla lettera A) dell'art. 37 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, viene fissata in lire 10.500.

     2. A decorrere dal 1° novembre 1985 la misura del soprassoldo suddetto è stabilita in lire 14.000.

 

          Art. 5.

     1. A decorrere dal 1° settembre 1984, le misure dell'indennità di pernottazione e del supplemento orario previste dagli articoli 40, 47 e 62 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, vengono entrambe fissate in lire 1.650.

     2. A decorrere dal 1° novembre 1985 le misure suddette dell'indennità di pernottazione e del supplemento orario, sono entrambe stabilite in lire 2.200.

 

          Art. 6.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1984 il Ministro dei trasporti provvederà con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, alla rivalutazione degli importi giornalieri del premio industriale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1980, n. 145 ed alla legge 22 dicembre 1980, n. 885, a favore del personale ferroviario nei limiti di spesa di lire 43,4 miliardi.

     2. A tal fine è abrogata la tabella di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1980, n. 145, sopra citato.

 

          Art. 7.

     1. Al personale ferroviario con qualifica dirigenziale sono estesi i miglioramenti previsti per il restante personale dai precedenti articoli 3 e 4 ed i miglioramenti di cui all'art. 2 della presente legge adottando la stessa misura percentuale di rivalutazione applicata in quest'ultimo articolo, nonchè i criteri in esso previsti.

     2. Al medesimo personale è estesa la rivalutazione prevista per il restante personale dal precedente art. 6 nelle misure che verranno stabilite dal Ministro dei trasporti, con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

 

          Art. 8.

     1. La spesa per il premio di produzione di cui all'art. 2 della legge 1° agosto 1978, n. 448, viene confermata per gli anni 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 e 1984, rispettivamente nelle cifre accertate nei bilanci dei relativi anni per lire 121.225,6 milioni, lire 184.589 milioni, lire 206.129 milioni, lire 202.258,7 milioni, lire 195.643,2 milioni e lire 192.536,4 milioni.

     2. Per l'anno 1985 la spesa per il premio di produzione non potrà superare l'importo di lire 64.800 milioni.

     3. Per ciascuno degli anni successivi il predetto importo di lire 64.800 milioni potrà essere aumentato in funzione delle variazioni che, rispetto al 1984, saranno accertate nel rapporto tra unità di traffico e consistenza numerica del personale relativa all'anno cui il premio si riferisce.

 

          Art. 9.

     1. All'onere derivante dell'applicazione della presente legge, valutato in lire 136.700 milioni per l'anno 1984 ed in lire 489.500 milioni per l'anno 1985, si provvede, quanto a lire 334.300 milioni, mediante specifica sovvenzione del Tesoro che trova copertura in una corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 e, quanto a lire 291.900 milioni, mediante riduzioni degli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1985: capitolo 101 (milioni 111.500), capitolo 108 (milioni 9.200), capitolo 113 (milioni 25.800), capitolo 117 (milioni 115.600), capitolo 1011 (milioni 14.600), capitolo 1015 (milioni 600) e capitolo 1019 (milioni 14.600).

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.