Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.4 ferrovie |
Data: | 10/07/1984 |
Numero: | 292 |
Sommario |
Art. 1. Il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è classificato nelle seguenti categorie professionali |
Art. 2. L'inquadramento nelle singole categorie professionali di cui al precedente art. 1 sarà disposto, con effetto dal 1° gennaio 1983, con riferimento alla posizione [...] |
Art. 3. I profili professionali di assunzione nelle categorie di cui al precedente art. 1 sono definiti dal quadro n. 2 annesso alla presente legge. Restano fermi i criteri, le [...] |
Art. 4. La dotazione organica della nona categoria di classificazione del personale ferroviario è stabilita in 543 unità, delle quali 225 sono destinate ai profili di nuova [...] |
Art. 5. Il passaggio dal profilo professionale di manovale ad uno qualsiasi della seconda categoria, con esclusione del profilo professionale di carbonaio, avviene al compimento [...] |
Art. 6. Nella prima applicazione della presente legge i dipendenti che alla data del 31 dicembre 1982 rivestivano i profili professionali di comandante e direttore di macchina [...] |
Art. 7. Dal 1° gennaio 1983 la tabella degli stipendi allegata al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 840, è sostituita dalla tabella 1 allegata alla [...] |
Art. 8. L'utilizzazione del personale ferroviario in mansioni di profilo professionale omogeneo di categoria superiore, nell'ambito del settore di appartenenza, è regolata sulla [...] |
Art. 9. L'art. 126 della legge 26 marzo 1958, n. 425, come modificato ed integrato dall'art. 3 della legge 8 agosto 1980, n. 437, è sostituito dal seguente |
Art. 10. Ai fini delle riammissioni in servizio nei profili professionali di prima-seconda-terza categoria del personale ferroviario ai sensi dell'art. 161 della legge 26 marzo [...] |
Art. 11. Il terzo comma dell'art. 19 della legge 12 febbraio 1981, n. 17, deve essere interpretato nel senso che, per le promozioni a primo dirigente già conferite o da conferire [...] |
Art. 12. L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, nelle località ove risultino giustificati da particolari esigenze di servizio, è autorizzata ad istituire e, se istituiti, [...] |
Art. 13. L'art. 5 della legge 5 giugno 1973, n. 348, è sostituito dal seguente |
Art. 14. I contributi stabiliti dall'art. 5, lettera b), del regio decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1908, come modificato dall'art. 40, lettera a), della legge 27 luglio 1967, [...] |
Art. 15. Con lo stesso procedimento di cui all'art. 33, secondo comma, della legge 6 febbraio 1979, n. 42, saranno apportati alla legge 26 marzo 1958, n. 425, alla medesima legge [...] |
Art. 16. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 198.800 milioni in ragione d'anno, si farà fronte per gli anni 1983 e 1984 e per quelli [...] |
§ 93.4.220- Legge 10 luglio 1984, n. 292.
Nuove norme in materia di assetto giuridico ed economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
(G.U. 14 luglio 1984, n. 193)
Il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è classificato nelle seguenti categorie professionali:
a) Prima categoria: Operatore comune;
b) Seconda-terza categoria: Operatore qualificato;
c) Terza-quarta categoria: Operatore specializzato;
d) Quinta categoria: Tecnico;
e) Quinta-sesta categoria: Tecnico specializzato;
f) Settima categoria: Tecnico superiore Direttivo;
g) Ottava categoria: Coordinatore-Vice Dirigente;
h) Nona categoria: Vice Dirigente.
Per ciascuna delle sopra indicate categorie di classificazione professionale le attribuzioni sono definite dalle corrispondenti declaratorie:
1) Prima categoria: operatore comune. Svolge attività manuali nei settori di esercizio per l'espletamento delle quali è sufficiente un periodo minimo di pratica in via propedeutica.
2) Seconda-terza categoria: operatore qualificato. Svolge attività manuali ed esecutive con possesso di cognizioni tecnico-pratiche e delle prescritte abilitazioni.
3) Terza-quarta categoria: operatore specializzato. Svolge attività esecutive che richiedono cognizione tecnica, pratica, amministrativa e specializzazione professionale con autonomia operativa nei limiti delle norme regolamentari e di procedure prefissate, nonchè operazioni manuali.
4) Quinta categoria: tecnico. Svolge attività esecutiva di natura tecnico-pratica, amministrativa e contabile richiedenti preparazione professionale ed autonomia di disimpegno nei limiti delle norme e dei regolamenti del proprio settore.
5) Quinta-sesta categoria: tecnico specializzato. Svolge attività tecniche, amministrative e contabili con particolare preparazione professionale specializzata con autonomia operativa e responsabilità diretta con facoltà di iniziativa nei limiti delle norme per la funzionalità e regolarità del servizio.
6) Settima categoria: tecnico superiore direttivo. Svolge attività amministrativa, contabile o tecnica anche con funzioni di coordinamento e controllo richiedenti particolare preparazione, capacità professionale ed autonomia di iniziativa nei limiti delle direttive particolari del proprio settore.
7) Ottava categoria: coordinatore-vice dirigente. Svolge:
a) attività richiedente notevole esperienza di servizio e capacità professionale con discrezionalità di poteri, con facoltà di decisione e con autonomia di iniziativa nei limiti delle direttive generali del proprio settore;
b) attività qualificata di studio, progettazione, ricerca, propulsione, coordinamento e controllo con funzioni proprie, vicarie e delegate.
8) Nona categoria: vice dirigente. Svolge attività richiedente preparazione professionale altamente specializzata, anche con preposizione ad impianti o unità organiche complesse di rilevante entità, di:
a) direzione, vigilanza, controllo e coordinamento nell'ambito dei processi operativi ed attuativi dei settori di appartenenza, nonchè promozione ed attuazione, in via autonoma, di ricerche, sperimentazioni e sistemi informativi. Vi è connessa responsabilità organizzativa e diretta dei risultati conseguiti;
b) attività di impulso, direzione, vigilanza, controllo, coordinamento, consulenza, studio, elaborazione, progettazione e ricerca nel campo amministrativo o tecnico, con funzioni proprie, vicarie e delegate. Occorrendo, può essere preposto al coordinamento di più sezioni. Vi è connessa responsabilità organizzativa e diretta dei risultati conseguiti.
Con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, le declaratorie delle categorie di cui al presente articolo potranno essere adeguate alla nuova organizzazione del lavoro ed alla riforma dello stato giuridico ed economico della dirigenza statale.
Con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, sono definiti i singoli profili professionali, per ciascuna delle categorie di cui al precedente primo comma, ferme restando le disposizioni fissate dall'art. 2, commi secondo e terzo, della
L'inquadramento nelle singole categorie professionali di cui al precedente art. 1 sarà disposto, con effetto dal 1° gennaio 1983, con riferimento alla posizione giuridica posseduta da ciascun dipendente alla data del 31 dicembre 1982 secondo il quadro di corrispondenza n. 1 annesso alla presente legge.
Nei confronti dei dipendenti che, a seguito di passaggio di categoria per accertamento professionale con graduatoria approvata entro il 31 dicembre 1982 per posti disponibili sino alla stessa data, siano stati immessi nelle funzioni del profilo professionale conseguito, successivamente al 1° gennaio 1983, la decorrenza giuridica e di determinazione del trattamento economico nel nuovo profilo è riferita al 31 dicembre 1982. La decorrenza economica ai fini della corresponsione dello stipendio resta coincidente con la data di effettiva immissione.
Tali disposizioni si applicano anche nei confronti dei dipendenti idonei dei concorsi interni banditi entro il 30 settembre 1978, con graduatoria ad esaurimento, immessi nelle funzioni del profilo professionale corrispondente alla qualifica per la quale hanno concorso, successivamente alla stessa data del 31 dicembre 1982.
I dipendenti assunti in ruolo successivamente al 31 dicembre 1982, saranno inquadrati nella categoria e profilo corrispondenti a quelli dell'assunzione con decorrenza giuridica dalla data dell'assunzione stessa e con effetti economici dalla data della effettiva immissione in servizio.
I dipendenti riammessi in servizio ai sensi dell'art. 161 della
I dipendenti che rivestono profili professionali attribuiti ad personam ai sensi della
I profili professionali di assunzione nelle categorie di cui al precedente art. 1 sono definiti dal quadro n. 2 annesso alla presente legge. Restano fermi i criteri, le percentuali, le aliquote dei posti di riserva, i requisiti, i titoli professionali e di studio fissati, per i profili di assunzione di cui al quadro n. 3 annesso alla
Per l'assunzione nel profilo professionale di tecnico sanitario è prescritto il possesso del diploma in discipline scientifiche, tecniche, sanitarie, in relazione allo specifico settore di utilizzazione professionale.
L'art. 3, sesto comma, della
"Per l'assunzione nei profili professionali iniziali della quarta categoria - tecnico - è prescritto il possesso del diploma di istituto di istruzione di secondo grado. Per l'assunzione nel profilo professionale di paramedico è prescritto il possesso del diploma di infermiere professionale".
La dotazione organica della nona categoria di classificazione del personale ferroviario è stabilita in 543 unità, delle quali 225 sono destinate ai profili di nuova istituzione ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 1, e ottenuta mediante l'applicazione del disposto dell'art. 7 della
Con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, sarà determinato l'organico delle restanti categorie, fermo restando, complessivamente per le nove categorie, il limite globale del contingente dei posti di organico e di spesa tali definiti dal quadro n. 4 annesso alla
Con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, le dotazioni organiche così come rispettivamente stabilite e determinate nei precedenti commi per le categorie di classificazione del personale ferroviario, con esclusione del quantitativo di posti di organico attribuito al profilo di ispettore capo aggiunto, saranno ripartite distintamente per i profili professionali individuati a termini dell'ultimo comma dell'art. 1 della presente legge, per ciascun compartimento, servizio o unità equiparata.
L'art. 7 della
"Le facoltà di cui all'art. 175 della
L'art. 22, secondo comma, della
"A tal fine saranno utilizzati i posti di oltre organico volta a volta attribuiti alle categorie: prima-seconda-terza; terza-quarta; quinta-sesta".
Il passaggio dal profilo professionale di manovale ad uno qualsiasi della seconda categoria, con esclusione del profilo professionale di carbonaio, avviene al compimento del periodo di anzianità minima di un anno, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 10, secondo comma, della
Per profili professionali di: ausiliario di stazione, guardiano, ausiliario viaggiante, ausiliario e commesso, il passaggio dalla seconda categoria alla terza avviene al compimento dell'anzianità minima di quattro anni.
Il passaggio dai predetti profili professionali della seconda categoria a quelli iniziali della terza categoria di: manovratore, deviatore, assistente di stazione, conduttore, capo squadra manovali, assistente di magazzino, assistente di deposito, operaio qualificato, autista, elettricista, motorista, carpentiere, marinaio, infermiere, operatore sanitario e applicato avviene per accertamento professionale con anzianità minima di due anni nel profilo di provenienza. Il passaggio dal profilo di carbonaio a quello di ingrassatore avviene al compimento dell'anzianità minima di due anni.
Il passaggio dai predetti profili professionali iniziali della terza categoria, nonchè dal profilo di ingrassatore a quelli della quarta categoria, avviene al compimento dell'anzianità minima di tre anni.
Il passaggio dai profili professionali dalla quarta categoria a quelli della quinta categoria terminali dello stesso settore di: manovratore capo, deviatore capo, verificatore, tecnico, tecnico navale, tecnico elettricista, tecnico motorista, assistente tecnico sanitario avviene per accertamento professionale con anzianità minima di tre anni.
Il passaggio dai profili professionali nella quarta categoria a quelli iniziali della quinta categoria di: capo gestione, capo stazione, capo treno, capo tecnico, macchinista, nostromo, capo elettricista, capo motorista, paramedico, tecnico sanitario, segretario, segretario tecnico, segretario di informatica, avviene per accertamento professionale con anzianità minima di tre anni.
Il passaggio dai predetti profili professionali iniziali della quinta categoria a quelli della sesta, avviene al compimento dell'anzianità minima di cinque anni.
Il passaggio ai profili professionali di capo personale viaggiante e controllore viaggiante avviene esclusivamente in sesta categoria mediante accertamento professionale al quale sono ammessi a partecipare i dipendenti con profilo professionale di capo treno in possesso di anzianità minima di cinque anni in tale profilo. Il passaggio al profilo professionale di capo deposito avviene esclusivamente in sesta categoria mediante accertamento professionale al quale sono ammessi a partecipare i dipendenti con profilo professionale di macchinista in possesso di anzianità minima di cinque anni in tale profilo.
Il passaggio dai profili professionali della sesta categoria a quelli della settima avviene per accertamento professionale con anzianità minima di due anni, fatta eccezione per il passaggio al profilo di ispettore che avviene per accertamento professionale mediante concorso interno per esami. Non è consentito il passaggio dalla sesta categoria alla settima nei profili professionali del settore delle navi traghetto.
Il passaggio dai profili professionali della settima categoria a quelli dell'ottava avviene per accertamento professionale con anzianità minima di cinque anni, fatta eccezione per il passaggio al profilo di ispettore principale che avviene per accertamento professionale mediante concorso interno per esami con il possesso della anzianità minima di sei anni ivi compresa quella maturata nei corrispondenti profili della sesta categoria. Il passaggio dal profilo professionale di ispettore a quello di ispettore principale avviene senza alcun accertamento professionale al compimento dell'anzianità minima di un anno.
Il passaggio dai profili professionali della ottava categoria a quelli della nona, fatta eccezione per il profilo di ispettore capo aggiunto, avviene per accertamento professionale con anzianità minima di cinque anni.
Il passaggio dal profilo professionale di ispettore principale di ottava categoria a quello di ispettore capo aggiunto di nona categoria avviene per accertamento professionale con anzianità minima di quattro anni.
Il passaggio al profilo professionale di ispettore capo aggiunto dagli altri profili della nona categoria potrà avvenire, ove ricorrano esigenze aziendali che impongano il ricorso a dipendenti altamente specializzati e di notevole esperienza professionale, esclusivamente mediante accertamento professionale consistente in un concorso interno per esami con modalità e criteri che saranno determinati con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
In ogni caso l'accertamento professionale di cui al comma precedente potrà essere sostenuto dai dipendenti con anzianità minima di servizio di due anni nella nona categoria e per una percentuale non superiore al 33 per cento dei posti resisi vacanti nel profilo di ispettore capo aggiunto in ciascuno dei ruoli di servizio e di specializzazione professionale, nei dodici mesi immediatamente precedenti l'emanazione del relativo bando.
Per l'avanzamento alla qualifica di primo dirigente dell'ispettore capo aggiunto proveniente da altro profilo professionale della nona categoria, ai sensi dei commi precedenti, è richiesta l'anzianità minima di quattro anni nelle funzioni dello stesso profilo professionale di ispettore capo aggiunto.
Il passaggio per accertamento professionale da una categoria professionale inferiore ad altra superiore è ammesso nel limite dei posti disponibili in ciascun profilo professionale della stessa categoria superiore secondo le indicazioni di cui al presente articolo, subordinatamente al possesso dell'anzianità minima prevista, al conseguimento del punteggio minimo di sei decimi nelle prove di accertamento professionale, al conseguimento delle abilitazioni eventualmente previste ed al possesso dei requisiti fisici prescritti.
La maggiore anzianità eventualmente eccedente quella minima prevista per il passaggio senza accertamento professionale dalla terza alla quarta categoria o dalla quinta alla sesta categoria è valutata ai fini del passaggio per accertamento professionale ai corrispondenti profili rispettivamente della quinta o della settima categoria.
Nei casi di passaggio di categoria conseguente ad accertamento professionale, sarà attribuita la decorrenza giuridica coincidente con l'effettiva immissione nelle funzioni del profilo professionale conferito.
Agli effetti del presente articolo, gli accertamenti professionali restano disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. 10, secondo comma, primo ed ultimo periodo, e nono comma, primo periodo, della
Con i criteri ed il procedimento di cui all'art. 10, ottavo comma, secondo periodo, della stessa
Con decreto del Ministro dei trasporti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, saranno determinati i criteri e le modalità per i passaggi dai profili professionali di aiuto macchinista TM r.e., assistente viaggiante r.e., macchinista TM r.e., assistente capo di stazione r.e., gestore di prima classe r.e., gestore capo r.e., infermiere capo r.e., applicato capo r.e., tali risultanti dal quadro di corrispondenza allegato alla presente legge, ad altri profili nell'ambito della medesima o di altra categoria superiore.
Nei confronti del personale rivestito di profilo professionale attribuito ad personam ai sensi della
In via transitoria saranno ammessi a partecipare al primo accertamento professionale per il passaggio di categoria che sarà bandito successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, i dipendenti che al 31 dicembre 1982 avrebbero avuto titolo a partecipare all'accertamento professionale per il medesimo profilo secondo le indicazioni contenute nel quadro n. 5 annesso alla
Al quadro n. 5 annesso alla
Nella prima applicazione della presente legge i dipendenti che alla data del 31 dicembre 1982 rivestivano i profili professionali di comandante e direttore di macchina saranno ammessi al passaggio alla nona categoria mediante accertamenti professionali, da effettuare sulla base dell'anzianità di ruolo posseduta, che saranno banditi separatamente negli anni 1984, 1985, 1986 nel limite annuo di un terzo delle dotazioni organiche dei singoli profili rivestiti, con decorrenza giuridica ed economica fissata al 1° gennaio di ciascun anno.
Agli effetti dei successivi passaggi dai profili professionali della ottava categoria a quelli della nona per il personale del settore delle navi traghetto restano ferme le disposizioni di cui all'undicesimo comma del precedente art. 5.
I dipendenti, che alla data del 31 dicembre 1982 rivestivano i profili professionali di ufficiale navale, ufficiale di macchina ed ufficiale marconista, saranno ammessi al passaggio ai profili di nuova istituzione di ottava categoria del settore delle navi traghetto, mediante accertamenti professionali, da effettuare sulla base dell'anzianità di ruolo posseduta, che saranno banditi separatamente negli anni 1984, 1985, 1986 nel limite annuo di un terzo delle dotazioni organiche che saranno determinate per gli stessi profili di nuova istituzione con decreto ministeriale, e con decorrenza giuridica fissata al 1° gennaio di ciascun anno.
Agli effetti dei successivi passaggi dai profili professionali della settima categoria a quelli dell'ottava per il personale del settore delle navi traghetto che saranno effettuati mediante accertamento professionale, sulla base dell'anzianità di ruolo posseduta, ferma restando l'attribuzione delle decorrenze giuridica ed economica coincidenti con l'effettiva immissione nelle funzioni del profilo professionale conferito, non si applicano le disposizioni di cui al decimo comma del precedente art. 5.
Ai fini dei passaggi di categoria previsti e disciplinati dai precedenti primo e terzo comma con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, saranno operate le necessarie variazioni di organico mediante spostamenti di posti dalla settima alla ottava categoria e dall'ottava alla nona categoria.
Il maggior onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato per gli anni 1984, 1985 e 1986 in complessive lire 210 milioni, ripartito in lire 70 milioni per ciascuno degli stessi anni, farà carico agli stanziamenti del capitolo 101 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per ciascuno dei predetti anni finanziari.
Dal 1° gennaio 1983 la tabella degli stipendi allegata al
Dal 1° settembre 1983 la tabella 1 di cui al precedente comma è sostituita dalla tabella 2 allegata alla presente legge.
Con la medesima decorrenza del 1° settembre 1983 il personale ferroviario in servizio non ha più titolo alla maggiorazione di lire 93.132 mensili lorde, prevista dal terzo comma dell'art. 1 della
Nei confronti dei titolari di pensioni liquidate sulla base degli stipendi di cui al secondo e terzo comma del presente articolo continua ad operarsi la riduzione dell'indennità integrativa speciale o della pensione, prevista dai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 2 della
In favore dei soggetti di cui al precedente comma resta altresì ferma l'integrazione prevista dal primo e dal terzo comma dell'art. 2 della
In occasione dell'inquadramento previsto dal primo comma dell'art. 2 della presente legge con effetto dal 1° gennaio 1983 e della trasformazione tabellare prevista dal secondo comma del presente articolo con effetto dal 1° settembre 1983, l'attribuzione delle relative posizioni stipendiali va fatta con riferimento alla classe di stipendio in godimento, con la conservazione dell'anzianità maturata nella classe stessa, ai fini dei successivi aumenti.
Resta fermo l'eventuale assegno personale pensionabile previsto dall'art. 15, terzo comma, della
Ai casi di passaggio alla categoria superiore previsti dalle note al quadro di corrispondenza allegato alla presente legge si applicano le disposizioni contenute nel primo e nel secondo comma dell'art. 16 della
Con effetto dal 2 settembre 1983 al personale ferroviario in servizio è attribuito, nella categoria di appartenenza, lo stipendio dato dalla somma dello stipendio in godimento al 1° settembre 1983, dall'eventuale assegno personale di cui al terzo comma dell'art. 15 della
Qualora il nuovo stipendio si collochi tra due classi di stipendio o tra l'ultima classe ed il primo aumento periodico o tra due aumenti periodici successivi alla ultima classe, ferma restando la corresponsione di detto nuovo stipendio, il personale si considera inquadrato nella classe di stipendio o nell'aumento periodico immediatamente inferiore allo stipendio medesimo. La differenza fra i due stipendi, quello corrisposto e quello di inquadramento, va considerata, previa temporizzazione, ai fini della ulteriore progressione economica. La temporizzazione della differenza fra i suddetti stipendi espressa in mesi è pari a 24 volte la differenza stessa divisa per l'importo della classe o dell'aumento periodico in corso di maturazione.
Le disposizioni di cui ai due commi precedenti si applicano anche nei confronti del personale riammesso in servizio dopo il 2 settembre 1983 ai sensi dell'art. 161 della
Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente articolo hanno effetto sui compensi per prestazioni straordinarie, sulla tredicesima mensilità, sul trattamento di quiescenza, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrate del tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto, nonchè sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'art. 68 del
La trasformazione tabellare prevista dal secondo comma del presente articolo ed il conglobamento previsto dal precedente nono comma per il personale in servizio con effetto, rispettivamente, dal 1° e dal 2 settembre 1983, vanno effettuati, con le modalità stabilite da questo stesso articolo, anche nei confronti del personale in servizio alla data del 1° luglio 1983 e cessato dal servizio successivamente a tale data e fino al 2 settembre 1983, ai soli fini della rideterminazione del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita. Tale rideterminazione ha effetto dalla data del 2 settembre 1983.
L'utilizzazione del personale ferroviario in mansioni di profilo professionale omogeneo di categoria superiore, nell'ambito del settore di appartenenza, è regolata sulla base dei seguenti criteri, con attribuzione del relativo trattamento economico dal primo giorno della utilizzazione stessa:
1) il personale della prima-seconda-terza categoria può essere utilizzato in mansioni di profilo della categoria terza-quarta, con titolo al trattamento economico stabilito per la terza categoria;
2) il personale della terza-quarta categoria può essere utilizzato in mansioni di profilo delle categorie quinta o quinta-sesta, con titolo al trattamento economico stabilito per la quinta categoria;
3) il personale della quinta-sesta categoria può essere utilizzato in mansioni di profilo della settima categoria, con titolo al trattamento economico stabilito per tale categoria;
4) il personale della settima categoria può essere utilizzato in mansioni di profilo dell'ottava categoria, con titolo al trattamento economico stabilito per tale categoria;
5) il personale dell'ottava categoria può essere utilizzato in mansioni di profilo della nona categoria con titolo al trattamento economico stabilito per tale categoria.
Agli effetti del presente articolo restano ferme le disposizioni di cui all'art. 12, secondo, terzo e quarto comma, della
L'art. 126 della
"Presso la direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è istituito un consiglio di disciplina composto di un funzionario con qualifica di dirigente generale, che lo presiede, di sette dirigenti con qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore nonchè di quattro rappresentanti del personale per ciascuno dei seguenti gruppi:
1) personale del settore uffici dei profili professionali di ispettore principale ed ispettore;
2) personale dei restanti profili professionali del settore uffici;
3) personale dei settori dell'esercizio.
I rappresentanti del personale, agli effetti del precedente comma, sono nominati dal Ministro dei trasporti su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie di accordi generali nonchè del protocollo di intesa con l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, aderenti a confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale, in ragione di uno per ciascuna delle predette organizzazioni sindacali. Ciascuna delle suddette organizzazioni sindacali designa all'uopo un proprio rappresentante per ciascuno dei tre gruppi di personale, specificati al primo comma.
I membri rappresentanti del personale devono rivestire:
a) per il personale del settore uffici dei profili professionali di ispettore principale ed ispettore, uno dei seguenti profili professionali di ispettore capo aggiunto, di ispettore capo del ruolo ad esaurimento, di ispettore capo superiore del ruolo ad esaurimento, o qualifica non inferiore a quella di primo dirigente;
b) per il restante personale del settore uffici e per il personale dei settori dell'esercizio un profilo professionale appartenente a categoria non inferiore alla quinta, rispettivamente per ciascuno di tali due gruppi di personale.
Alle sedute partecipano, di volta in volta, soltanto i rappresentanti appartenenti al gruppo di settore di personale cui appartiene il dipendente sottoposto al procedimento.
Nel caso in cui uno o più rappresentanti del personale siano impediti, per qualsiasi causa, a partecipare alle sedute del consiglio di disciplina o siano dipendenti della persona sottoposta a procedimento disciplinare, tali rappresentanti sono sostituiti dal rappresentante nominato dalla rispettiva organizzazione per altro gruppo di settore di personale, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti dalla lettera a) del precedente terzo comma, nel caso in cui la sostituzione riguardi uno o più rappresentanti nominati per il personale del settore uffici dei profili professionali di ispettore principale ed ispettore.
Nel caso in cui la sostituzione non sia possibile, i rappresentanti del personale che dovrebbero essere sostituiti devono temporaneamente allontanarsi dall'adunanza.
Il consiglio di disciplina è competente ad esprimere parere:
a) nei procedimenti disciplinari instaurati a carico del personale con profilo professionale di ispettore principale ed ispettore, per mancanze punibili con la sanzione della sospensione dal servizio con privazione dello stipendio o altra più grave e nei procedimenti a carico del restante personale per mancanze punibili con la sanzione della retrocessione o altra più grave;
b) sui ricorsi contro provvedimenti disciplinari i quali, ai sensi della presente legge, siano stati irrogati senza il preventivo suo parere, fatta eccezione per le mancanze punibili con il rimprovero scritto, la multa e la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio fino a dieci giorni.
Per il personale con qualifiche di primo dirigente e superiori, nonchè per il personale del settore uffici dei profili professionali di ispettore capo aggiunto, ispettore capo del ruolo ad esaurimento, ispettore capo superiore del ruolo ad esaurimento, le funzioni del consiglio di disciplina sono esercitate dal consiglio di amministrazione con la stessa procedura di cui agli articoli seguenti.
Le deliberazioni difformi dal parere del consiglio di disciplina devono essere motivate.
Presso ogni direzione compartimentale delle ferrovie dello Stato è costituita una commissione di disciplina compartimentale per il procedimento di cui al successivo art. 131, qualora il procedimento stesso riguardi dipendenti in servizio nelle circoscrizioni compartimentali, con esclusione del personale dirigente e dei profili professionali del settore uffici di: ispettore capo superiore ruolo esaurimento, ispettore capo ruolo esaurimento, ispettore capo aggiunto, ispettore principale ed ispettore.
Con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, sarà definita la composizione della commissione di disciplina compartimentale di cui al precedente comma".
Ai fini delle riammissioni in servizio nei profili professionali di prima-seconda-terza categoria del personale ferroviario ai sensi dell'art. 161 della
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle riammissioni in servizio già deliberate dal consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge nei profili professionali della prima-seconda categoria.
Il terzo comma dell'art. 19 della
L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, nelle località ove risultino giustificati da particolari esigenze di servizio, è autorizzata ad istituire e, se istituiti, a gestire, mediante stipulazione di apposite convenzioni con i concessionari dei caffè ristoratori di stazione o con altri esercizi ubicati nelle vicinanze degli impianti ferroviari, servizi sostitutivi di mensa a finalità aziendale previsti dalla
a) sia sospeso, per inagibilità, il servizio di mensa a finalità aziendale;
b) sia prevedibile che fruiscano del servizio stesso un numero di dipendenti ancorchè inferiori a 50.
Le condizioni relative alla composizione e al prezzo del pasto tipo, alle modalità di ammissione del personale nonchè all'onere derivante da eventuali disavanzi di gestione dei servizi sostitutivi di mensa a finalità aziendale di cui al precedente comma restano quelle stabilite per le mense a finalità aziendale.
L'art. 5 della
"Alla gestione dei servizi di mensa citati ai precedenti articoli 1 e 2, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato può provvedere con concessione del servizio in appalto oppure con affidamento del servizio stesso alle sezioni del Dopolavoro ferroviario; in tale secondo caso è ammesso il subaffidamento, previa autorizzazione dell'Azienda stessa.
I soci del Dopolavoro ferroviario, in tutte le loro distinzioni, sono ammessi alle mense a finalità aziendale-assistenziali mediante la corresponsione di un prezzo del pasto tipo che sia pari a quello praticato in tale tipo di mensa, maggiorato di un'aliquota che tenga conto degli oneri a carico dell'Azienda.
I lavoratori convenzionati con l'Azienda per lo svolgimento di determinati servizi ferroviari sono ammessi alle mense a finalità aziendali alle stesse condizioni del personale ferroviario".
I contributi stabiliti dall'art. 5, lettera b), del regio
Con lo stesso procedimento di cui all'art. 33, secondo comma, della
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvederà all'emanazione del testo unico delle disposizioni in vigore concernenti lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, secondo le prescrizioni di cui all'art. 6 della
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 198.800 milioni in ragione d'anno, si farà fronte per gli anni 1983 e 1984 e per quelli successivi mediante utilizzo degli stanziamenti di cui ai capitoli n. 101 per milioni 122.185, n. 1011 per milioni 15.585, n. 106 per milioni 42.432, n. 107 per milioni 8.817 e n. 108 per milioni 9.781 di lire degli stati di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per gli anni medesimi.
Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
QUADRO 1
Quadro di corrispondenza
Personale del settore uffici
Categoria di provenienza |
Profili professionali |
Categoria di provenienza |
Profili professionali |
Settima |
Ispettore capo superiore r.e. |
Nona |
Ispettore capo superiore r.e. |
|
Ispettore capo aggiunto |
|
Ispettore capo aggiunto |
|
Ispettore capo r.e. |
|
Ispettore capo r.e. |
Sesta |
Ispettore principale |
Ottava |
Ispettore principale |
|
Segretario superiore di prima classe |
|
Segretario superiore di prima classe |
|
Disegnatore superiore di prima classe |
|
Disegnatore superiore di prima classe |
|
Revisore superiore di prima classe |
|
Revisore superiore di prima classe |
Quinta |
Ispettore |
Settima |
Ispettore |
|
Segretario superiore |
|
Segretario superiore |
|
Disegnatore superiore |
|
Disegnatore superiore |
|
Revisore superiore |
|
Revisore superiore |
Quarta |
Segretario |
Quinta |
Segretario \hU1~ [a] |
|
Disegnatore |
|
Disegnatore \hU1~ [a] |
|
Paramedico [1] |
|
Paramedico \hU1~ [a] |
|
Paramedico [2] |
|
Tecnico sanitario \hU1~ [a] |
|
Tecnico sanitario |
|
Assistente tecnico sanitario |
|
Paramedico [3] |
|
|
|
Infermiere capo r.e. |
|
Infermiere capo r.e. |
|
Applicato capo r.e. |
|
Applicato capo r.e. |
Terza |
Applicato |
Terza |
Applicato \hU5~ [b] |
|
Operatore sanitario |
|
Operatore sanitario \hU5~ [b] |
|
Infermiere |
|
Infermiere \hU5~ [b] |
Seconda |
Commesso |
Seconda |
Commesso \hU6~ [e] |
Personale del settore stazioni
Categoria di provenienza |
Profili professionali |
Categoria di provenienza |
Profili professionali |
Sesta |
Capo stazione sovrintendente |
Ottava |
Capo stazione sovrintendente |
|
Capo gestione sovrintendente |
|
Capo gestione sovrintendente |
Quinta |
Capo stazione superiore |
Settima |
Capo stazione superiore |
|
Capo gestione superiore |
|
Capo gestione superiore |
Quarta |
Capo stazione |
Quinta |
Capo stazione \hU1~ [a] |
|
Capo gestione |
|
Capo gestione \hU1~ [a] |
|
Assistente capo di stazione r.e. |
|
Assistente capo di stazione r.e. |
|
Deviatore capo |
|
Deviatore capo |
|
Gestore capo r.e. |
|
Gestore capo r.e. |
|
Gestore di prima classe r.e. |
|
Gestore di prima classe r.e. |
Terza |
Assistente di stazione |
Terza |
Assistente di stazione \hU5~ [b] |
|
Deviatore |
|
Deviatore \hU5~[b] |
Seconda |
Ausiliario di stazione |
Seconda |
Ausiliario di stazione \hU6~ [e] |
Personale del settore viaggiante
Categoria di provenienza |
Profili professionali |
Categoria di provenienza |
Profili professionali |
Sesta |
Capo personale viaggiante sovrintend. |
Ottava |
Capo personale viaggiante sovrintend. |
|
Controllore viaggiante sovrintendente |
|
Controllore viaggiante sovrintendente |
Quinta |
Capo personale viaggiante superiore |
Settima |
Capo personale viaggiante superiore |
|
Controllore viaggiante superiore |
|
Controllore viaggiante superiore |
Quarta |
Capo personale viaggiante |
Quinta |
Capo personale viaggiante \hU7~ [c] |
|
Controllore viaggiante |
|
Controllore viaggiante \hU7~ [c] |
|
Capo treno |
|
Capo treno \hU1~ [a] |
Terza |
Conduttore |
Terza |
Conduttore \hU5~ [b] |
|
Assistente viaggiante r.e. |
|
Assistente viaggiante r.e. \hU5~ [b] |
Seconda |
Ausiliario viaggiante |
Seconda |
Ausiliario viaggiante \hU6~ [e] |
Personale tecnico di tutti i servizi
Categoria di provenienza |
Profili professionali |
Categoria di provenienza |
Profili professionali |
Sesta |
Capo tecnico sovrintendente |
Ottava |
Capo tecnico sovrintendente |
Quinta |
Capo tecnico superiore |
Settima |
Capo tecnico superiore |
Quarta |
Capo tecnico |
Quinta |
Capo tecnico \hU1~ [a] |
|
Tecnico |
|
Tecnico |
|
Verificatore |
|
Verificatore |
|
Manovratore capo |
|
Manovratore capo |
Terza |
Capo squadra manovali r.e. |
Terza |
Capo squadra manovali \hU5~ [b] |
|
Assistente di magazzino |
|
Assistente di magazzino \hU5~[b] |
|
Assistente di deposito |
|
Assistente di deposito \hU5~ [b] |
|
Operaio qualificato |
|
Operaio qualificato \hU5~ [b] |
|
Autista |
|
Autista \hU5~ [b] |
|
Manovratore |
|
Manovratore \hU5~ [b] |
Seconda |
Guardiano |
Seconda |
Guardiano \hU6~[e] |
|
Ausiliario |
|
Ausiliario \hU6~[e] |
Prima |
Manovale |
Prima |
Manovale |
Personale del settore macchina
Categoria di provenienza |
Profili professionali |
Categoria di provenienza |
Profili professionali |
Sesta |
Capo deposito sovrintendente |
Ottava |
Capo deposito sovrintendente |
Quinta |
Capo deposito superiore |
Settima |
Capo deposito superiore |
Quarta |
Capo deposito |
Quinta |
Capo deposito \hU8~ [d] |
|
Macchinista |
|
Macchinista \hU1~[a] |
Terza |
Macchinista T.M. r.e. |
Terza |
Macchinista T.M. r.e. \hU5~ [b] |
|
Aiuto macchinista r.e. |
|
Aiuto macchinista r.e. \hU5~[b] |
Seconda |
Aiuto macchinista T.M. r.e. |
Seconda |
Aiuto macchinista T.M. r.e. \hU6~ [e] |
Personale del settore delle navi traghetto
Categoria di provenienza |
Profili professionali |
Categoria di provenienza |
Profili professionali |
Sesta |
Comandante |
Ottava |
Comandante |
|
Direttore di macchina |
|
Direttore di macchina |
Quinta |
Ufficiale navale |
Settima |
Ufficiale navale |
|
Ufficiale di macchina |
|
Ufficiale di macchina |
|
Ufficiale marconista |
|
Ufficiale marconista |
Quarta |
Nostromo |
Quinta |
Nostromo \hU1~ [a] |
|
Capo motorista [1] |
|
Capo motorista \hU1~ [a] |
|
Capo elettricista [1] |
|
Capo elettricista \hU1~ [a] |
|
Capo motorista |
|
Tecnico motorista |
|
Capo elettricista |
|
Tecnico elettricista |
|
Tecnico navale |
|
Tecnico navale |
Terza |
Elettricista |
Terza |
Elettricista \hU5~ [b] |
|
Motorista |
|
Motorista \hU5~[b] |
|
Carpentiere |
|
Carpentiere \hU5~[b] |
|
Ingrassatore |
|
Ingrassatore \hU5~ [b] |
|
Marinaio |
|
Marinaio \hU5~[b] |
Seconda |
Carbonaio |
Seconda |
Carbonaio |
QUADRO 2
Profili professionali iniziali per l'assunzione in prova nelle categorie del personale ferroviario
Categoria |
Profili di assunzione |
Prima: operatore comune |
Manovale |
Seconda-terza: operatore qualificato |
Personale di macchina del settore navi traghetto: |
|
Carbonaio |
Terza-quarta: operatore specializzato |
Personale del settore stazioni: |
|
Assistente di stazione |
|
Personale del settore viaggiante: |
|
Conduttore |
|
Personale tecnico di tutti i servizi: |
|
Operaio qualificato |
|
Personale del settore delle navi traghetto di coperta: |
|
Carpentiere |
|
Marinaio |
|
Personale del settore delle navi traghetto di macchina: |
|
Motorista |
|
Elettricista |
|
Personale del settore uffici: |
|
Applicato |
Quinta-sesta: tecnico specializzato |
Personale del settore stazioni: |
|
Capo gestione |
|
Capo stazione |
|
Personale del settore macchina: |
|
Macchinista |
|
Personale di tutti i servizi: |
|
Capo tecnico |
|
Personale del settore uffici: |
|
Segretario |
|
Segretario tecnico |
|
Segretario di informatica |
|
Tecnico sanitario |
|
Paramedico |
Settima: tecnico superiore-direttivo |
Personale del settore uffici: |
|
Ispettore |
|
Personale del settore navi traghetto: |
|
Ufficiale navale |
|
Ufficiale di macchina |
|
Ufficiale marconista |
TABELLA 1 - Trattamento economico del personale dell'Azienda Autonoma delle ferrovie dello Stato dal 1° gennaio 1983
Anni di permanenza |
- - - |
Prima categoria |
Seconda categoria |
|||||||
- - - |
2.808.000 |
2.842.416 |
3.713.616 |
|||||||
2 |
3.032.640 |
3.069.809 |
4.010.705 |
|||||||
2 |
3.257.280 |
3.297.202 |
4.307.794 |
|||||||
2 |
3.481.920 |
3.524.595 |
4.604.883 |
|||||||
2 |
3.706.560 |
3.751.988 |
4.901.972 |
|||||||
2 |
3.931.200 |
3.979.381 |
5.199.061 |
|||||||
2 |
4.155.840 |
4.206.774 |
5.496.150 |
|||||||
2 |
4.380.480 |
4.434.167 |
5.793.239 |
|||||||
2 |
4.605.120 |
4.661.560 |
6.090.328 |
|||||||
2 |
4.720.248 |
4.778.099 |
6.242.586 |
|||||||
2 |
4.835.376 |
4.894.638 |
6.394.844 |
|||||||
2 |
4.950.504 |
5.011.177 |
6.547.102 |
|||||||
2 |
5.065.632 |
5.127.716 |
6.699.360 |
|||||||
2 |
5.180.760 |
5.244.255 |
6.851.618 |
|||||||
Anni di permanenza |
Terza categoria |
Quarta categoria |
||||||||
- - - |
4.070.016 |
4.347.216 |
||||||||
2 |
4.395.617 |
4.694.993 |
||||||||
2 |
4.721.218 |
5.042.770 |
||||||||
2 |
5.046.819 |
5.390.547 |
||||||||
2 |
5.372.420 |
5.738.324 |
||||||||
2 |
5.698.021 |
6.086.101 |
||||||||
2 |
6.023.622 |
6.433.878 |
||||||||
2 |
6.349.223 |
6.781.655 |
||||||||
2 |
6.674.824 |
7.129.432 |
||||||||
2 |
6.841.694 |
7.307.667 |
||||||||
2 |
7.008.564 |
7.485.902 |
||||||||
2 |
7.175.434 |
7.664.137 |
||||||||
2 |
7.342.304 |
7.842.372 |
||||||||
2 |
7.509.174 |
8.020.607 |
||||||||
Anni di permanenza |
Quinta categoria |
Sesta categoria |
Settima categoria |
|||||||
2 |
4.941.216 |
5.258.016 |
6.050.016 |
|||||||
2 |
5.336.513 |
5.678.657 |
6.534.017 |
|||||||
2 |
5.731.810 |
6.099.298 |
7.018.018 |
|||||||
2 |
6.127.107 |
6.519.939 |
7.502.019 |
|||||||
2 |
6.522.404 |
6.940.580 |
7.986.020 |
|||||||
2 |
6.917.701 |
7.361.221 |
8.470.021 |
|||||||
2 |
7.312.998 |
7.781.862 |
8.954.022 |
|||||||
2 |
7.708.295 |
8.202.503 |
9.438.023 |
|||||||
2 |
8.103.592 |
8.623.144 |
9.922.024 |
|||||||
2 |
8.306.181 |
8.838.722 |
10.170.074 |
|||||||
2 |
8.508.770 |
9.054.300 |
10.418.124 |
|||||||
2 |
8.711.359 |
9.269.878 |
10.666.174 |
|||||||
2 |
8.913.948 |
9.485.456 |
10.914.224 |
|||||||
2 |
9.116.537 |
9.701.034 |
11.162.274 |
|||||||
Anni di permanenza |
Ottava categoria |
Nona categoria |
||||||||
2 |
7.040.016 |
8.940.816 |
||||||||
2 |
7.603.217 |
9.656.081 |
||||||||
2 |
8.166.418 |
10.371.346 |
||||||||
2 |
8.729.619 |
11.086.611 |
||||||||
2 |
9.292.820 |
11.801.876 |
||||||||
2 |
9.856.021 |
12.517.141 |
||||||||
2 |
10.419. 222 |
13.232.406 |
||||||||
2 |
10.982.423 |
13.947.671 |
||||||||
2 |
11.545.624 |
14.662.936 |
||||||||
2 |
11.834.264 |
15.029.509 |
||||||||
2 |
12.122.904 |
15.396.082 |
||||||||
2 |
12.411.544 |
15.762.655 |
||||||||
2 |
12.700.184 |
16.129.228 |
||||||||
2 |
12.988.824 |
16.495.801 |
TABELLA 2 [1]
Trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dal 1° gennaio 1985
|
- - - |
Prima categoria |
Seconda categoria |
|||||||
Classe iniziale |
4.705.584 |
4.740.000 |
5.782.800 |
|||||||
1ª classe |
5.019.630 |
5.056.800 |
6.169.296 |
|||||||
2ª classe |
5.333.676 |
5.373.600 |
6.555.792 |
|||||||
3ª classe |
5.647.722 |
5.690.400 |
6.942.288 |
|||||||
4ª classe |
5.961.768 |
6.007.200 |
7.328.784 |
|||||||
5ª classe |
6.275.814 |
6.324.000 |
7.715.280 |
|||||||
6ª classe |
6.589.860 |
6.640.800 |
8.101.776 |
|||||||
7ª classe |
6.903.906 |
6.957.600 |
8.488.272 |
|||||||
8ª classe |
7.217.952 |
7.274.400 |
8.874.768 |
|||||||
1° aumento periodico |
7.378.900 |
7.436.760 |
9.072.847 |
|||||||
2° aumento periodico |
7.539.848 |
7.599.120 |
9.270.926 |
|||||||
3° aumento periodico |
7.700.796 |
7.761.480 |
9.469.005 |
|||||||
4° aumento periodico |
7.861.744 |
7.923.840 |
9.667.084 |
|||||||
5° aumento periodico |
8.022.692 |
8.086.200 |
9.865.163 |
|||||||
|
Terza categoria |
Quarta categoria |
||||||||
Classe iniziale |
6.209.400 |
6.541.200 |
||||||||
1ª classe |
6.624.408 |
6.978.384 |
||||||||
2ª classe |
7.039.416 |
7.415.568 |
||||||||
3ª classe |
7.454.424 |
7.852.752 |
||||||||
4ª classe |
7.869.432 |
8.289.936 |
||||||||
5ª classe |
8.284.440 |
8.727.120 |
||||||||
6ª classe |
8.699.448 |
9.164.304 |
||||||||
7ª classe |
9.114.456 |
9.601.488 |
||||||||
8ª classe |
9.529.464 |
10.038.672 |
||||||||
1° aumento periodico |
9.742.155 |
10.262.728 |
||||||||
2° aumento periodico |
9.954.846 |
10.486.784 |
||||||||
3° aumento periodico |
10.167.537 |
10.710.840 |
||||||||
4° aumento periodico |
10.380.228 |
10.934.896 |
||||||||
5° aumento periodico |
10.592.919 |
11.158.952 |
||||||||
|
Quinta categoria |
Sesta categoria |
Settima categoria |
|||||||
Classe iniziale |
7.252.200 |
7.631.400 |
8.579.400 |
|||||||
1ª classe |
7.736.904 |
8.141.448 |
9.152.808 |
|||||||
2ª classe |
8.221.608 |
8.651.496 |
9.726.216 |
|||||||
3ª classe |
8.706.312 |
9.161.544 |
10.299.624 |
|||||||
4ª classe |
9.191.016 |
9.671.592 |
10.873.032 |
|||||||
5ª classe |
9.675.720 |
10.181.640 |
11.446.440 |
|||||||
6ª classe |
10.160.424 |
10.691.688 |
12.010.848 |
|||||||
7ª classe |
10.645.128 |
11.201.736 |
12.593.256 |
|||||||
8ª classe |
11.129.832 |
11.711.784 |
13.166.664 |
|||||||
1° aumento periodico |
11.378.242 |
11.973.183 |
13.460.535 |
|||||||
2° aumento periodico |
11.626.652 |
12.234.582 |
13.754.406 |
|||||||
3° aumento periodico |
11.875.062 |
12.495.981 |
14.048.277 |
|||||||
4° aumento periodico |
12.123.472 |
12.757.380 |
14.342.148 |
|||||||
5° aumento periodico |
12.371.881 |
13.018.779 |
14.636.019 |
|||||||
|
Ottava categoria |
Nona categoria |
||||||||
Classe iniziale |
9.764.400 |
12.039.600 |
||||||||
1ª classe |
10.417.008 |
12.844.272 |
||||||||
2ª classe |
11.069.616 |
13.648.944 |
||||||||
3ª classe |
11.722.224 |
14.453.616 |
||||||||
4ª classe |
12.374.832 |
15.258.288 |
||||||||
5ª classe |
13.027.440 |
16.062.960 |
||||||||
6ª classe |
13.680.048 |
16.867.632 |
||||||||
7ª classe |
14.332.656 |
17.672.304 |
||||||||
8ª classe |
14.985.264 |
18.476.976 |
||||||||
1° aumento periodico |
15.319.725 |
18.889.370 |
||||||||
2° aumento periodico |
15.654.186 |
19.301.764 |
||||||||
3° aumento periodico |
15.988.647 |
19.714.158 |
||||||||
4° aumento periodico |
16.323.108 |
20.126.552 |
||||||||
5° aumento periodico |
16.657.569 |
20.538.946 |
[1] Tabella così sostituita dalla tabella 2 della