§ 93.4.220- Legge 10 luglio 1984, n. 292.
Nuove norme in materia di assetto giuridico ed economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:10/07/1984
Numero:292


Sommario
Art. 1.      Il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è classificato nelle seguenti categorie professionali
Art. 2.      L'inquadramento nelle singole categorie professionali di cui al precedente art. 1 sarà disposto, con effetto dal 1° gennaio 1983, con riferimento alla posizione [...]
Art. 3.      I profili professionali di assunzione nelle categorie di cui al precedente art. 1 sono definiti dal quadro n. 2 annesso alla presente legge. Restano fermi i criteri, le [...]
Art. 4.      La dotazione organica della nona categoria di classificazione del personale ferroviario è stabilita in 543 unità, delle quali 225 sono destinate ai profili di nuova [...]
Art. 5.      Il passaggio dal profilo professionale di manovale ad uno qualsiasi della seconda categoria, con esclusione del profilo professionale di carbonaio, avviene al compimento [...]
Art. 6.      Nella prima applicazione della presente legge i dipendenti che alla data del 31 dicembre 1982 rivestivano i profili professionali di comandante e direttore di macchina [...]
Art. 7.      Dal 1° gennaio 1983 la tabella degli stipendi allegata al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 840, è sostituita dalla tabella 1 allegata alla [...]
Art. 8.      L'utilizzazione del personale ferroviario in mansioni di profilo professionale omogeneo di categoria superiore, nell'ambito del settore di appartenenza, è regolata sulla [...]
Art. 9.      L'art. 126 della legge 26 marzo 1958, n. 425, come modificato ed integrato dall'art. 3 della legge 8 agosto 1980, n. 437, è sostituito dal seguente
Art. 10.      Ai fini delle riammissioni in servizio nei profili professionali di prima-seconda-terza categoria del personale ferroviario ai sensi dell'art. 161 della legge 26 marzo [...]
Art. 11.      Il terzo comma dell'art. 19 della legge 12 febbraio 1981, n. 17, deve essere interpretato nel senso che, per le promozioni a primo dirigente già conferite o da conferire [...]
Art. 12.      L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, nelle località ove risultino giustificati da particolari esigenze di servizio, è autorizzata ad istituire e, se istituiti, [...]
Art. 13.      L'art. 5 della legge 5 giugno 1973, n. 348, è sostituito dal seguente
Art. 14.      I contributi stabiliti dall'art. 5, lettera b), del regio decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1908, come modificato dall'art. 40, lettera a), della legge 27 luglio 1967, [...]
Art. 15.      Con lo stesso procedimento di cui all'art. 33, secondo comma, della legge 6 febbraio 1979, n. 42, saranno apportati alla legge 26 marzo 1958, n. 425, alla medesima legge [...]
Art. 16.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 198.800 milioni in ragione d'anno, si farà fronte per gli anni 1983 e 1984 e per quelli [...]


§ 93.4.220- Legge 10 luglio 1984, n. 292.

Nuove norme in materia di assetto giuridico ed economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

(G.U. 14 luglio 1984, n. 193)

 

 

     Art. 1.

     Il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è classificato nelle seguenti categorie professionali:

     a) Prima categoria: Operatore comune;

     b) Seconda-terza categoria: Operatore qualificato;

     c) Terza-quarta categoria: Operatore specializzato;

     d) Quinta categoria: Tecnico;

     e) Quinta-sesta categoria: Tecnico specializzato;

     f) Settima categoria: Tecnico superiore Direttivo;

     g) Ottava categoria: Coordinatore-Vice Dirigente;

     h) Nona categoria: Vice Dirigente.

     Per ciascuna delle sopra indicate categorie di classificazione professionale le attribuzioni sono definite dalle corrispondenti declaratorie:

     1) Prima categoria: operatore comune. Svolge attività manuali nei settori di esercizio per l'espletamento delle quali è sufficiente un periodo minimo di pratica in via propedeutica.

     2) Seconda-terza categoria: operatore qualificato. Svolge attività manuali ed esecutive con possesso di cognizioni tecnico-pratiche e delle prescritte abilitazioni.

     3) Terza-quarta categoria: operatore specializzato. Svolge attività esecutive che richiedono cognizione tecnica, pratica, amministrativa e specializzazione professionale con autonomia operativa nei limiti delle norme regolamentari e di procedure prefissate, nonchè operazioni manuali.

     4) Quinta categoria: tecnico. Svolge attività esecutiva di natura tecnico-pratica, amministrativa e contabile richiedenti preparazione professionale ed autonomia di disimpegno nei limiti delle norme e dei regolamenti del proprio settore.

     5) Quinta-sesta categoria: tecnico specializzato. Svolge attività tecniche, amministrative e contabili con particolare preparazione professionale specializzata con autonomia operativa e responsabilità diretta con facoltà di iniziativa nei limiti delle norme per la funzionalità e regolarità del servizio.

     6) Settima categoria: tecnico superiore direttivo. Svolge attività amministrativa, contabile o tecnica anche con funzioni di coordinamento e controllo richiedenti particolare preparazione, capacità professionale ed autonomia di iniziativa nei limiti delle direttive particolari del proprio settore.

     7) Ottava categoria: coordinatore-vice dirigente. Svolge:

     a) attività richiedente notevole esperienza di servizio e capacità professionale con discrezionalità di poteri, con facoltà di decisione e con autonomia di iniziativa nei limiti delle direttive generali del proprio settore;

     b) attività qualificata di studio, progettazione, ricerca, propulsione, coordinamento e controllo con funzioni proprie, vicarie e delegate.

     8) Nona categoria: vice dirigente. Svolge attività richiedente preparazione professionale altamente specializzata, anche con preposizione ad impianti o unità organiche complesse di rilevante entità, di:

     a) direzione, vigilanza, controllo e coordinamento nell'ambito dei processi operativi ed attuativi dei settori di appartenenza, nonchè promozione ed attuazione, in via autonoma, di ricerche, sperimentazioni e sistemi informativi. Vi è connessa responsabilità organizzativa e diretta dei risultati conseguiti;

     b) attività di impulso, direzione, vigilanza, controllo, coordinamento, consulenza, studio, elaborazione, progettazione e ricerca nel campo amministrativo o tecnico, con funzioni proprie, vicarie e delegate. Occorrendo, può essere preposto al coordinamento di più sezioni. Vi è connessa responsabilità organizzativa e diretta dei risultati conseguiti.

     Con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, le declaratorie delle categorie di cui al presente articolo potranno essere adeguate alla nuova organizzazione del lavoro ed alla riforma dello stato giuridico ed economico della dirigenza statale.

     Con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, sono definiti i singoli profili professionali, per ciascuna delle categorie di cui al precedente primo comma, ferme restando le disposizioni fissate dall'art. 2, commi secondo e terzo, della legge 6 febbraio 1979, n. 42.

 

          Art. 2.

     L'inquadramento nelle singole categorie professionali di cui al precedente art. 1 sarà disposto, con effetto dal 1° gennaio 1983, con riferimento alla posizione giuridica posseduta da ciascun dipendente alla data del 31 dicembre 1982 secondo il quadro di corrispondenza n. 1 annesso alla presente legge.

     Nei confronti dei dipendenti che, a seguito di passaggio di categoria per accertamento professionale con graduatoria approvata entro il 31 dicembre 1982 per posti disponibili sino alla stessa data, siano stati immessi nelle funzioni del profilo professionale conseguito, successivamente al 1° gennaio 1983, la decorrenza giuridica e di determinazione del trattamento economico nel nuovo profilo è riferita al 31 dicembre 1982. La decorrenza economica ai fini della corresponsione dello stipendio resta coincidente con la data di effettiva immissione.

     Tali disposizioni si applicano anche nei confronti dei dipendenti idonei dei concorsi interni banditi entro il 30 settembre 1978, con graduatoria ad esaurimento, immessi nelle funzioni del profilo professionale corrispondente alla qualifica per la quale hanno concorso, successivamente alla stessa data del 31 dicembre 1982.

     I dipendenti assunti in ruolo successivamente al 31 dicembre 1982, saranno inquadrati nella categoria e profilo corrispondenti a quelli dell'assunzione con decorrenza giuridica dalla data dell'assunzione stessa e con effetti economici dalla data della effettiva immissione in servizio.

     I dipendenti riammessi in servizio ai sensi dell'art. 161 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, successivamente al 31 dicembre 1982, saranno inquadrati nella categoria e profilo professionale corrispondenti a quelli cui appartenevano al momento della cessazione dal servizio.

     I dipendenti che rivestono profili professionali attribuiti ad personam ai sensi della legge 30 aprile 1982, n. 220, saranno inquadrati con i criteri di cui al precedente primo comma conservando la posizione giuridica ad personam, fatta eccezione per i dipendenti ad personam che saranno inquadrati nei profili di tecnico sanitario e di assistente tecnico sanitario.

 

          Art. 3.

     I profili professionali di assunzione nelle categorie di cui al precedente art. 1 sono definiti dal quadro n. 2 annesso alla presente legge. Restano fermi i criteri, le percentuali, le aliquote dei posti di riserva, i requisiti, i titoli professionali e di studio fissati, per i profili di assunzione di cui al quadro n. 3 annesso alla legge 6 febbraio 1979, n. 42, dagli articoli 3 e 4 di tale legge e dall'art. 5 della legge 6 ottobre 1981, n. 564, in relazione alle rispettive categorie del precedente ordinamento.

     Per l'assunzione nel profilo professionale di tecnico sanitario è prescritto il possesso del diploma in discipline scientifiche, tecniche, sanitarie, in relazione allo specifico settore di utilizzazione professionale.

     L'art. 3, sesto comma, della legge 6 febbraio 1979, n. 42, è sostituito dal seguente:

     "Per l'assunzione nei profili professionali iniziali della quarta categoria - tecnico - è prescritto il possesso del diploma di istituto di istruzione di secondo grado. Per l'assunzione nel profilo professionale di paramedico è prescritto il possesso del diploma di infermiere professionale".

 

          Art. 4.

     La dotazione organica della nona categoria di classificazione del personale ferroviario è stabilita in 543 unità, delle quali 225 sono destinate ai profili di nuova istituzione ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 1, e ottenuta mediante l'applicazione del disposto dell'art. 7 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, così come modificato dal penultimo comma del presente articolo.

     Con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, sarà determinato l'organico delle restanti categorie, fermo restando, complessivamente per le nove categorie, il limite globale del contingente dei posti di organico e di spesa tali definiti dal quadro n. 4 annesso alla legge 6 febbraio 1979, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni, e del quantitativo di oltre organico fissato dalla legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive modificazioni.

     Con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, le dotazioni organiche così come rispettivamente stabilite e determinate nei precedenti commi per le categorie di classificazione del personale ferroviario, con esclusione del quantitativo di posti di organico attribuito al profilo di ispettore capo aggiunto, saranno ripartite distintamente per i profili professionali individuati a termini dell'ultimo comma dell'art. 1 della presente legge, per ciascun compartimento, servizio o unità equiparata.

     L'art. 7 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, è così modificato:

     "Le facoltà di cui all'art. 175 della legge 26 marzo 1958, n. 425, così come risulta sostituito dall'art. 12 della legge 12 febbraio 1974, n. 27, e dal terzo comma dell'art. 8 della legge 6 giugno 1975, n. 197, sono esercitate dal Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, per ciascuna delle nove categorie del personale ferroviario, mediante spostamento di posti dall'uno all'altro dei profili professionali anche di categorie diverse".

     L'art. 22, secondo comma, della legge 6 febbraio 1979, n. 42, è sostituito dal seguente:

     "A tal fine saranno utilizzati i posti di oltre organico volta a volta attribuiti alle categorie: prima-seconda-terza; terza-quarta; quinta-sesta".

 

          Art. 5.

     Il passaggio dal profilo professionale di manovale ad uno qualsiasi della seconda categoria, con esclusione del profilo professionale di carbonaio, avviene al compimento del periodo di anzianità minima di un anno, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 10, secondo comma, della legge 6 febbraio 1979, n. 42, relative alla destinazione del dipendente ad uno dei profili professionali della seconda categoria.

     Per profili professionali di: ausiliario di stazione, guardiano, ausiliario viaggiante, ausiliario e commesso, il passaggio dalla seconda categoria alla terza avviene al compimento dell'anzianità minima di quattro anni.

     Il passaggio dai predetti profili professionali della seconda categoria a quelli iniziali della terza categoria di: manovratore, deviatore, assistente di stazione, conduttore, capo squadra manovali, assistente di magazzino, assistente di deposito, operaio qualificato, autista, elettricista, motorista, carpentiere, marinaio, infermiere, operatore sanitario e applicato avviene per accertamento professionale con anzianità minima di due anni nel profilo di provenienza. Il passaggio dal profilo di carbonaio a quello di ingrassatore avviene al compimento dell'anzianità minima di due anni.

     Il passaggio dai predetti profili professionali iniziali della terza categoria, nonchè dal profilo di ingrassatore a quelli della quarta categoria, avviene al compimento dell'anzianità minima di tre anni.

     Il passaggio dai profili professionali dalla quarta categoria a quelli della quinta categoria terminali dello stesso settore di: manovratore capo, deviatore capo, verificatore, tecnico, tecnico navale, tecnico elettricista, tecnico motorista, assistente tecnico sanitario avviene per accertamento professionale con anzianità minima di tre anni.

     Il passaggio dai profili professionali nella quarta categoria a quelli iniziali della quinta categoria di: capo gestione, capo stazione, capo treno, capo tecnico, macchinista, nostromo, capo elettricista, capo motorista, paramedico, tecnico sanitario, segretario, segretario tecnico, segretario di informatica, avviene per accertamento professionale con anzianità minima di tre anni.

     Il passaggio dai predetti profili professionali iniziali della quinta categoria a quelli della sesta, avviene al compimento dell'anzianità minima di cinque anni.

     Il passaggio ai profili professionali di capo personale viaggiante e controllore viaggiante avviene esclusivamente in sesta categoria mediante accertamento professionale al quale sono ammessi a partecipare i dipendenti con profilo professionale di capo treno in possesso di anzianità minima di cinque anni in tale profilo. Il passaggio al profilo professionale di capo deposito avviene esclusivamente in sesta categoria mediante accertamento professionale al quale sono ammessi a partecipare i dipendenti con profilo professionale di macchinista in possesso di anzianità minima di cinque anni in tale profilo.

     Il passaggio dai profili professionali della sesta categoria a quelli della settima avviene per accertamento professionale con anzianità minima di due anni, fatta eccezione per il passaggio al profilo di ispettore che avviene per accertamento professionale mediante concorso interno per esami. Non è consentito il passaggio dalla sesta categoria alla settima nei profili professionali del settore delle navi traghetto.

     Il passaggio dai profili professionali della settima categoria a quelli dell'ottava avviene per accertamento professionale con anzianità minima di cinque anni, fatta eccezione per il passaggio al profilo di ispettore principale che avviene per accertamento professionale mediante concorso interno per esami con il possesso della anzianità minima di sei anni ivi compresa quella maturata nei corrispondenti profili della sesta categoria. Il passaggio dal profilo professionale di ispettore a quello di ispettore principale avviene senza alcun accertamento professionale al compimento dell'anzianità minima di un anno.

     Il passaggio dai profili professionali della ottava categoria a quelli della nona, fatta eccezione per il profilo di ispettore capo aggiunto, avviene per accertamento professionale con anzianità minima di cinque anni.

     Il passaggio dal profilo professionale di ispettore principale di ottava categoria a quello di ispettore capo aggiunto di nona categoria avviene per accertamento professionale con anzianità minima di quattro anni.

     Il passaggio al profilo professionale di ispettore capo aggiunto dagli altri profili della nona categoria potrà avvenire, ove ricorrano esigenze aziendali che impongano il ricorso a dipendenti altamente specializzati e di notevole esperienza professionale, esclusivamente mediante accertamento professionale consistente in un concorso interno per esami con modalità e criteri che saranno determinati con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

     In ogni caso l'accertamento professionale di cui al comma precedente potrà essere sostenuto dai dipendenti con anzianità minima di servizio di due anni nella nona categoria e per una percentuale non superiore al 33 per cento dei posti resisi vacanti nel profilo di ispettore capo aggiunto in ciascuno dei ruoli di servizio e di specializzazione professionale, nei dodici mesi immediatamente precedenti l'emanazione del relativo bando.

     Per l'avanzamento alla qualifica di primo dirigente dell'ispettore capo aggiunto proveniente da altro profilo professionale della nona categoria, ai sensi dei commi precedenti, è richiesta l'anzianità minima di quattro anni nelle funzioni dello stesso profilo professionale di ispettore capo aggiunto.

     Il passaggio per accertamento professionale da una categoria professionale inferiore ad altra superiore è ammesso nel limite dei posti disponibili in ciascun profilo professionale della stessa categoria superiore secondo le indicazioni di cui al presente articolo, subordinatamente al possesso dell'anzianità minima prevista, al conseguimento del punteggio minimo di sei decimi nelle prove di accertamento professionale, al conseguimento delle abilitazioni eventualmente previste ed al possesso dei requisiti fisici prescritti.

     La maggiore anzianità eventualmente eccedente quella minima prevista per il passaggio senza accertamento professionale dalla terza alla quarta categoria o dalla quinta alla sesta categoria è valutata ai fini del passaggio per accertamento professionale ai corrispondenti profili rispettivamente della quinta o della settima categoria.

     Nei casi di passaggio di categoria conseguente ad accertamento professionale, sarà attribuita la decorrenza giuridica coincidente con l'effettiva immissione nelle funzioni del profilo professionale conferito.

     Agli effetti del presente articolo, gli accertamenti professionali restano disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. 10, secondo comma, primo ed ultimo periodo, e nono comma, primo periodo, della legge 6 febbraio 1979, n. 42, salvo quanto previsto ai precedenti tredicesimo e quattordicesimo comma del presente articolo.

     Con i criteri ed il procedimento di cui all'art. 10, ottavo comma, secondo periodo, della stessa legge 6 febbraio 1979, n. 42, potranno essere stabilite le modalità per il passaggio da un profilo professionale ad uno di diverso settore di categoria superiore nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti di anzianità fissati dal presente articolo.

     Con decreto del Ministro dei trasporti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, saranno determinati i criteri e le modalità per i passaggi dai profili professionali di aiuto macchinista TM r.e., assistente viaggiante r.e., macchinista TM r.e., assistente capo di stazione r.e., gestore di prima classe r.e., gestore capo r.e., infermiere capo r.e., applicato capo r.e., tali risultanti dal quadro di corrispondenza allegato alla presente legge, ad altri profili nell'ambito della medesima o di altra categoria superiore.

     Nei confronti del personale rivestito di profilo professionale attribuito ad personam ai sensi della legge 30 aprile 1982, n. 220, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 7 della stessa legge, trovano applicazione i commi quarto e settimo del presente articolo.

     In via transitoria saranno ammessi a partecipare al primo accertamento professionale per il passaggio di categoria che sarà bandito successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, i dipendenti che al 31 dicembre 1982 avrebbero avuto titolo a partecipare all'accertamento professionale per il medesimo profilo secondo le indicazioni contenute nel quadro n. 5 annesso alla legge 6 febbraio 1979, n. 42.

     Al quadro n. 5 annesso alla legge 6 febbraio 1979, n. 42, è soppressa la nota (a) riguardante il profilo professionale di macchinista.

 

          Art. 6.

     Nella prima applicazione della presente legge i dipendenti che alla data del 31 dicembre 1982 rivestivano i profili professionali di comandante e direttore di macchina saranno ammessi al passaggio alla nona categoria mediante accertamenti professionali, da effettuare sulla base dell'anzianità di ruolo posseduta, che saranno banditi separatamente negli anni 1984, 1985, 1986 nel limite annuo di un terzo delle dotazioni organiche dei singoli profili rivestiti, con decorrenza giuridica ed economica fissata al 1° gennaio di ciascun anno.

     Agli effetti dei successivi passaggi dai profili professionali della ottava categoria a quelli della nona per il personale del settore delle navi traghetto restano ferme le disposizioni di cui all'undicesimo comma del precedente art. 5.

     I dipendenti, che alla data del 31 dicembre 1982 rivestivano i profili professionali di ufficiale navale, ufficiale di macchina ed ufficiale marconista, saranno ammessi al passaggio ai profili di nuova istituzione di ottava categoria del settore delle navi traghetto, mediante accertamenti professionali, da effettuare sulla base dell'anzianità di ruolo posseduta, che saranno banditi separatamente negli anni 1984, 1985, 1986 nel limite annuo di un terzo delle dotazioni organiche che saranno determinate per gli stessi profili di nuova istituzione con decreto ministeriale, e con decorrenza giuridica fissata al 1° gennaio di ciascun anno.

     Agli effetti dei successivi passaggi dai profili professionali della settima categoria a quelli dell'ottava per il personale del settore delle navi traghetto che saranno effettuati mediante accertamento professionale, sulla base dell'anzianità di ruolo posseduta, ferma restando l'attribuzione delle decorrenze giuridica ed economica coincidenti con l'effettiva immissione nelle funzioni del profilo professionale conferito, non si applicano le disposizioni di cui al decimo comma del precedente art. 5.

     Ai fini dei passaggi di categoria previsti e disciplinati dai precedenti primo e terzo comma con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, saranno operate le necessarie variazioni di organico mediante spostamenti di posti dalla settima alla ottava categoria e dall'ottava alla nona categoria.

     Il maggior onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato per gli anni 1984, 1985 e 1986 in complessive lire 210 milioni, ripartito in lire 70 milioni per ciascuno degli stessi anni, farà carico agli stanziamenti del capitolo 101 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per ciascuno dei predetti anni finanziari.

 

          Art. 7.

     Dal 1° gennaio 1983 la tabella degli stipendi allegata al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 840, è sostituita dalla tabella 1 allegata alla presente legge, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 1, terzo e quarto comma, ed all'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 885.

     Dal 1° settembre 1983 la tabella 1 di cui al precedente comma è sostituita dalla tabella 2 allegata alla presente legge.

     Con la medesima decorrenza del 1° settembre 1983 il personale ferroviario in servizio non ha più titolo alla maggiorazione di lire 93.132 mensili lorde, prevista dal terzo comma dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 885, ferma restando la riduzione di lire 90.152 mensili della misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale medesimo, prevista dal quarto comma dello stesso art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 885.

     Nei confronti dei titolari di pensioni liquidate sulla base degli stipendi di cui al secondo e terzo comma del presente articolo continua ad operarsi la riduzione dell'indennità integrativa speciale o della pensione, prevista dai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 885, osservando le modalità ivi contemplate.

     In favore dei soggetti di cui al precedente comma resta altresì ferma l'integrazione prevista dal primo e dal terzo comma dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 885, spettante ai titolari di pensioni calcolate con le percentuali della base pensionabile fissate, per meno di trenta anni di servizio utile, dall'art. 222 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Tale integrazione va attribuita nella misura annua di lire 21.461 per ventinove anni di servizio utile, ed aumentata di annue lire 26.375 per ogni anno in meno fino a raggiungere l'importo annuo di lire 522.585 per le pensioni calcolate su dieci anni di servizio.

     In occasione dell'inquadramento previsto dal primo comma dell'art. 2 della presente legge con effetto dal 1° gennaio 1983 e della trasformazione tabellare prevista dal secondo comma del presente articolo con effetto dal 1° settembre 1983, l'attribuzione delle relative posizioni stipendiali va fatta con riferimento alla classe di stipendio in godimento, con la conservazione dell'anzianità maturata nella classe stessa, ai fini dei successivi aumenti.

     Resta fermo l'eventuale assegno personale pensionabile previsto dall'art. 15, terzo comma, della legge 6 febbraio 1979, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto disposto dal successivo nono comma.

     Ai casi di passaggio alla categoria superiore previsti dalle note al quadro di corrispondenza allegato alla presente legge si applicano le disposizioni contenute nel primo e nel secondo comma dell'art. 16 della legge 6 febbraio 1979, n. 42.

     Con effetto dal 2 settembre 1983 al personale ferroviario in servizio è attribuito, nella categoria di appartenenza, lo stipendio dato dalla somma dello stipendio in godimento al 1° settembre 1983, dall'eventuale assegno personale di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, e dall'eventuale elemento distinto della retribuzione di cui all'art. 4 della legge 1° luglio 1982, n. 426.

     Qualora il nuovo stipendio si collochi tra due classi di stipendio o tra l'ultima classe ed il primo aumento periodico o tra due aumenti periodici successivi alla ultima classe, ferma restando la corresponsione di detto nuovo stipendio, il personale si considera inquadrato nella classe di stipendio o nell'aumento periodico immediatamente inferiore allo stipendio medesimo. La differenza fra i due stipendi, quello corrisposto e quello di inquadramento, va considerata, previa temporizzazione, ai fini della ulteriore progressione economica. La temporizzazione della differenza fra i suddetti stipendi espressa in mesi è pari a 24 volte la differenza stessa divisa per l'importo della classe o dell'aumento periodico in corso di maturazione.

     Le disposizioni di cui ai due commi precedenti si applicano anche nei confronti del personale riammesso in servizio dopo il 2 settembre 1983 ai sensi dell'art. 161 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni, tenendo conto dello stipendio che gli compete all'atto della riammissione in servizio ai sensi del medesimoart. 161.

     Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente articolo hanno effetto sui compensi per prestazioni straordinarie, sulla tredicesima mensilità, sul trattamento di quiescenza, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrate del tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto, nonchè sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, fatta salva la quota parte dell'indennizzo stesso da calcolarsi sulla base dell'elemento distinto della retribuzione di cui all'art. 4 della legge 1° luglio 1982, n. 426, limitatamente a coloro che abbiano presentato la domanda per la concessione del beneficio entro il 1° settembre 1983 o che siano cessati dal servizio entro tale data.

     La trasformazione tabellare prevista dal secondo comma del presente articolo ed il conglobamento previsto dal precedente nono comma per il personale in servizio con effetto, rispettivamente, dal 1° e dal 2 settembre 1983, vanno effettuati, con le modalità stabilite da questo stesso articolo, anche nei confronti del personale in servizio alla data del 1° luglio 1983 e cessato dal servizio successivamente a tale data e fino al 2 settembre 1983, ai soli fini della rideterminazione del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita. Tale rideterminazione ha effetto dalla data del 2 settembre 1983.

 

          Art. 8.

     L'utilizzazione del personale ferroviario in mansioni di profilo professionale omogeneo di categoria superiore, nell'ambito del settore di appartenenza, è regolata sulla base dei seguenti criteri, con attribuzione del relativo trattamento economico dal primo giorno della utilizzazione stessa:

     1) il personale della prima-seconda-terza categoria può essere utilizzato in mansioni di profilo della categoria terza-quarta, con titolo al trattamento economico stabilito per la terza categoria;

     2) il personale della terza-quarta categoria può essere utilizzato in mansioni di profilo delle categorie quinta o quinta-sesta, con titolo al trattamento economico stabilito per la quinta categoria;

     3) il personale della quinta-sesta categoria può essere utilizzato in mansioni di profilo della settima categoria, con titolo al trattamento economico stabilito per tale categoria;

     4) il personale della settima categoria può essere utilizzato in mansioni di profilo dell'ottava categoria, con titolo al trattamento economico stabilito per tale categoria;

     5) il personale dell'ottava categoria può essere utilizzato in mansioni di profilo della nona categoria con titolo al trattamento economico stabilito per tale categoria.

     Agli effetti del presente articolo restano ferme le disposizioni di cui all'art. 12, secondo, terzo e quarto comma, della legge 6 febbraio 1979, n. 42.

 

          Art. 9.

     L'art. 126 della legge 26 marzo 1958, n. 425, come modificato ed integrato dall'art. 3 della legge 8 agosto 1980, n. 437, è sostituito dal seguente:

     "Presso la direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è istituito un consiglio di disciplina composto di un funzionario con qualifica di dirigente generale, che lo presiede, di sette dirigenti con qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore nonchè di quattro rappresentanti del personale per ciascuno dei seguenti gruppi:

     1) personale del settore uffici dei profili professionali di ispettore principale ed ispettore;

     2) personale dei restanti profili professionali del settore uffici;

     3) personale dei settori dell'esercizio.

     I rappresentanti del personale, agli effetti del precedente comma, sono nominati dal Ministro dei trasporti su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie di accordi generali nonchè del protocollo di intesa con l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, aderenti a confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale, in ragione di uno per ciascuna delle predette organizzazioni sindacali. Ciascuna delle suddette organizzazioni sindacali designa all'uopo un proprio rappresentante per ciascuno dei tre gruppi di personale, specificati al primo comma.

     I membri rappresentanti del personale devono rivestire:

     a) per il personale del settore uffici dei profili professionali di ispettore principale ed ispettore, uno dei seguenti profili professionali di ispettore capo aggiunto, di ispettore capo del ruolo ad esaurimento, di ispettore capo superiore del ruolo ad esaurimento, o qualifica non inferiore a quella di primo dirigente;

     b) per il restante personale del settore uffici e per il personale dei settori dell'esercizio un profilo professionale appartenente a categoria non inferiore alla quinta, rispettivamente per ciascuno di tali due gruppi di personale.

     Alle sedute partecipano, di volta in volta, soltanto i rappresentanti appartenenti al gruppo di settore di personale cui appartiene il dipendente sottoposto al procedimento.

     Nel caso in cui uno o più rappresentanti del personale siano impediti, per qualsiasi causa, a partecipare alle sedute del consiglio di disciplina o siano dipendenti della persona sottoposta a procedimento disciplinare, tali rappresentanti sono sostituiti dal rappresentante nominato dalla rispettiva organizzazione per altro gruppo di settore di personale, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti dalla lettera a) del precedente terzo comma, nel caso in cui la sostituzione riguardi uno o più rappresentanti nominati per il personale del settore uffici dei profili professionali di ispettore principale ed ispettore.

     Nel caso in cui la sostituzione non sia possibile, i rappresentanti del personale che dovrebbero essere sostituiti devono temporaneamente allontanarsi dall'adunanza.

     Il consiglio di disciplina è competente ad esprimere parere:

     a) nei procedimenti disciplinari instaurati a carico del personale con profilo professionale di ispettore principale ed ispettore, per mancanze punibili con la sanzione della sospensione dal servizio con privazione dello stipendio o altra più grave e nei procedimenti a carico del restante personale per mancanze punibili con la sanzione della retrocessione o altra più grave;

     b) sui ricorsi contro provvedimenti disciplinari i quali, ai sensi della presente legge, siano stati irrogati senza il preventivo suo parere, fatta eccezione per le mancanze punibili con il rimprovero scritto, la multa e la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio fino a dieci giorni.

     Per il personale con qualifiche di primo dirigente e superiori, nonchè per il personale del settore uffici dei profili professionali di ispettore capo aggiunto, ispettore capo del ruolo ad esaurimento, ispettore capo superiore del ruolo ad esaurimento, le funzioni del consiglio di disciplina sono esercitate dal consiglio di amministrazione con la stessa procedura di cui agli articoli seguenti.

     Le deliberazioni difformi dal parere del consiglio di disciplina devono essere motivate.

     Presso ogni direzione compartimentale delle ferrovie dello Stato è costituita una commissione di disciplina compartimentale per il procedimento di cui al successivo art. 131, qualora il procedimento stesso riguardi dipendenti in servizio nelle circoscrizioni compartimentali, con esclusione del personale dirigente e dei profili professionali del settore uffici di: ispettore capo superiore ruolo esaurimento, ispettore capo ruolo esaurimento, ispettore capo aggiunto, ispettore principale ed ispettore.

     Con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, sarà definita la composizione della commissione di disciplina compartimentale di cui al precedente comma".

 

          Art. 10.

     Ai fini delle riammissioni in servizio nei profili professionali di prima-seconda-terza categoria del personale ferroviario ai sensi dell'art. 161 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, il computo delle vacanze organiche è effettuato tenuto conto della dotazione organica complessiva di tutte le categorie del personale ferroviario nonchè del quantitativo di oltre-organico di cui alla legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive modificazioni ed integrazioni.

     Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle riammissioni in servizio già deliberate dal consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge nei profili professionali della prima-seconda categoria.

 

          Art. 11.

     Il terzo comma dell'art. 19 della legge 12 febbraio 1981, n. 17, deve essere interpretato nel senso che, per le promozioni a primo dirigente già conferite o da conferire mediante scrutinio per merito comparativo a norma dell'art. 1 della legge 30 settembre 1978, n. 583, restano ferme, ai fini dell'attribuzione delle decorrenze e dell'utilizzazione delle graduatorie, le disposizioni dettate per tale tipo di promozioni dal titolo V dello stato giuridico del personale ferroviario approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 12.

     L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, nelle località ove risultino giustificati da particolari esigenze di servizio, è autorizzata ad istituire e, se istituiti, a gestire, mediante stipulazione di apposite convenzioni con i concessionari dei caffè ristoratori di stazione o con altri esercizi ubicati nelle vicinanze degli impianti ferroviari, servizi sostitutivi di mensa a finalità aziendale previsti dalla legge 5 giugno 1973, n. 348, e successive modificazioni ed integrazioni, quando sussista una delle seguenti condizioni:

     a) sia sospeso, per inagibilità, il servizio di mensa a finalità aziendale;

     b) sia prevedibile che fruiscano del servizio stesso un numero di dipendenti ancorchè inferiori a 50.

     Le condizioni relative alla composizione e al prezzo del pasto tipo, alle modalità di ammissione del personale nonchè all'onere derivante da eventuali disavanzi di gestione dei servizi sostitutivi di mensa a finalità aziendale di cui al precedente comma restano quelle stabilite per le mense a finalità aziendale.

 

          Art. 13.

     L'art. 5 della legge 5 giugno 1973, n. 348, è sostituito dal seguente:

     "Alla gestione dei servizi di mensa citati ai precedenti articoli 1 e 2, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato può provvedere con concessione del servizio in appalto oppure con affidamento del servizio stesso alle sezioni del Dopolavoro ferroviario; in tale secondo caso è ammesso il subaffidamento, previa autorizzazione dell'Azienda stessa.

     I soci del Dopolavoro ferroviario, in tutte le loro distinzioni, sono ammessi alle mense a finalità aziendale-assistenziali mediante la corresponsione di un prezzo del pasto tipo che sia pari a quello praticato in tale tipo di mensa, maggiorato di un'aliquota che tenga conto degli oneri a carico dell'Azienda.

     I lavoratori convenzionati con l'Azienda per lo svolgimento di determinati servizi ferroviari sono ammessi alle mense a finalità aziendali alle stesse condizioni del personale ferroviario".

 

          Art. 14.

     I contributi stabiliti dall'art. 5, lettera b), del regio decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1908, come modificato dall'art. 40, lettera a), della legge 27 luglio 1967, n. 668, sono commisurati al numero dei dipendenti ferroviari in servizio anzichè al numero dei dipendenti iscritti alle istituzioni dopolavoristiche.

 

          Art. 15.

     Con lo stesso procedimento di cui all'art. 33, secondo comma, della legge 6 febbraio 1979, n. 42, saranno apportati alla legge 26 marzo 1958, n. 425, alla medesima legge 6 febbraio 1979, n. 42, ed alla legge 6 ottobre 1981, n. 564, i necessari adeguamenti conseguenti all'entrata in vigore della presente legge, anche in relazione alla diversa denominazione e definizione delle nuove categorie di classificazione del personale ferroviario.

     Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvederà all'emanazione del testo unico delle disposizioni in vigore concernenti lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, secondo le prescrizioni di cui all'art. 6 della legge 1° luglio 1982, n. 426.

 

          Art. 16.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 198.800 milioni in ragione d'anno, si farà fronte per gli anni 1983 e 1984 e per quelli successivi mediante utilizzo degli stanziamenti di cui ai capitoli n. 101 per milioni 122.185, n. 1011 per milioni 15.585, n. 106 per milioni 42.432, n. 107 per milioni 8.817 e n. 108 per milioni 9.781 di lire degli stati di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per gli anni medesimi.

     Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

 

 

     QUADRO 1

     Quadro di corrispondenza

     Personale del settore uffici

Categoria di provenienza

Profili professionali

Categoria di provenienza

Profili professionali

Settima

Ispettore capo superiore r.e.

Nona

Ispettore capo superiore r.e.

 

Ispettore capo aggiunto

 

Ispettore capo aggiunto

 

Ispettore capo r.e.

 

Ispettore capo r.e.

Sesta

Ispettore principale

Ottava

Ispettore principale

 

Segretario superiore di prima classe

 

Segretario superiore di prima classe

 

Disegnatore superiore di prima classe

 

Disegnatore superiore di prima classe

 

Revisore superiore di prima classe

 

Revisore superiore di prima classe

Quinta

Ispettore

Settima

Ispettore

 

Segretario superiore

 

Segretario superiore

 

Disegnatore superiore

 

Disegnatore superiore

 

Revisore superiore

 

Revisore superiore

Quarta

Segretario

Quinta

Segretario \hU1~ [a]

 

Disegnatore

 

Disegnatore \hU1~ [a]

 

Paramedico [1]

 

Paramedico \hU1~ [a]

 

Paramedico [2]

 

Tecnico sanitario \hU1~ [a]

 

Tecnico sanitario

 

Assistente tecnico sanitario

 

Paramedico [3]

 

 

 

Infermiere capo r.e.

 

Infermiere capo r.e.

 

Applicato capo r.e.

 

Applicato capo r.e.

Terza

Applicato

Terza

Applicato \hU5~ [b]

 

Operatore sanitario

 

Operatore sanitario \hU5~ [b]

 

Infermiere

 

Infermiere \hU5~ [b]

Seconda

Commesso

Seconda

Commesso \hU6~ [e]

     Personale del settore stazioni

Categoria di provenienza

Profili professionali

Categoria di provenienza

Profili professionali

Sesta

Capo stazione sovrintendente

Ottava

Capo stazione sovrintendente

 

Capo gestione sovrintendente

 

Capo gestione sovrintendente

Quinta

Capo stazione superiore

Settima

Capo stazione superiore

 

Capo gestione superiore

 

Capo gestione superiore

Quarta

Capo stazione

Quinta

Capo stazione \hU1~ [a]

 

Capo gestione

 

Capo gestione \hU1~ [a]

 

Assistente capo di stazione r.e.

 

Assistente capo di stazione r.e.

 

Deviatore capo

 

Deviatore capo

 

Gestore capo r.e.

 

Gestore capo r.e.

 

Gestore di prima classe r.e.

 

Gestore di prima classe r.e.

Terza

Assistente di stazione

Terza

Assistente di stazione \hU5~ [b]

 

Deviatore

 

Deviatore \hU5~[b]

Seconda

Ausiliario di stazione

Seconda

Ausiliario di stazione \hU6~ [e]

     Personale del settore viaggiante

Categoria di provenienza

Profili professionali

Categoria di provenienza

Profili professionali

Sesta

Capo personale viaggiante sovrintend.

Ottava

Capo personale viaggiante sovrintend.

 

Controllore viaggiante sovrintendente

 

Controllore viaggiante sovrintendente

Quinta

Capo personale viaggiante superiore

Settima

Capo personale viaggiante superiore

 

Controllore viaggiante superiore

 

Controllore viaggiante superiore

Quarta

Capo personale viaggiante

Quinta

Capo personale viaggiante \hU7~ [c]

 

Controllore viaggiante

 

Controllore viaggiante \hU7~ [c]

 

Capo treno

 

Capo treno \hU1~ [a]

Terza

Conduttore

Terza

Conduttore \hU5~ [b]

 

Assistente viaggiante r.e.

 

Assistente viaggiante r.e. \hU5~ [b]

Seconda

Ausiliario viaggiante

Seconda

Ausiliario viaggiante \hU6~ [e]

     Personale tecnico di tutti i servizi

Categoria di provenienza

Profili professionali

Categoria di provenienza

Profili professionali

Sesta

Capo tecnico sovrintendente

Ottava

Capo tecnico sovrintendente

Quinta

Capo tecnico superiore

Settima

Capo tecnico superiore

Quarta

Capo tecnico

Quinta

Capo tecnico \hU1~ [a]

 

Tecnico

 

Tecnico

 

Verificatore

 

Verificatore

 

Manovratore capo

 

Manovratore capo

Terza

Capo squadra manovali r.e.

Terza

Capo squadra manovali \hU5~ [b]

 

Assistente di magazzino

 

Assistente di magazzino \hU5~[b]

 

Assistente di deposito

 

Assistente di deposito \hU5~ [b]

 

Operaio qualificato

 

Operaio qualificato \hU5~ [b]

 

Autista

 

Autista \hU5~ [b]

 

Manovratore

 

Manovratore \hU5~ [b]

Seconda

Guardiano

Seconda

Guardiano \hU6~[e]

 

Ausiliario

 

Ausiliario \hU6~[e]

Prima

Manovale

Prima

Manovale

     Personale del settore macchina

Categoria di provenienza

Profili professionali

Categoria di provenienza

Profili professionali

Sesta

Capo deposito sovrintendente

Ottava

Capo deposito sovrintendente

Quinta

Capo deposito superiore

Settima

Capo deposito superiore

Quarta

Capo deposito

Quinta

Capo deposito \hU8~ [d]

 

Macchinista

 

Macchinista \hU1~[a]

Terza

Macchinista T.M. r.e.

Terza

Macchinista T.M. r.e. \hU5~ [b]

 

Aiuto macchinista r.e.

 

Aiuto macchinista r.e. \hU5~[b]

Seconda

Aiuto macchinista T.M. r.e.

Seconda

Aiuto macchinista T.M. r.e. \hU6~ [e]

     Personale del settore delle navi traghetto

Categoria di provenienza

Profili professionali

Categoria di provenienza

Profili professionali

Sesta

Comandante

Ottava

Comandante

 

Direttore di macchina

 

Direttore di macchina

Quinta

Ufficiale navale

Settima

Ufficiale navale

 

Ufficiale di macchina

 

Ufficiale di macchina

 

Ufficiale marconista

 

Ufficiale marconista

Quarta

Nostromo

Quinta

Nostromo \hU1~ [a]

 

Capo motorista [1]

 

Capo motorista \hU1~ [a]

 

Capo elettricista [1]

 

Capo elettricista \hU1~ [a]

 

Capo motorista

 

Tecnico motorista

 

Capo elettricista

 

Tecnico elettricista

 

Tecnico navale

 

Tecnico navale

Terza

Elettricista

Terza

Elettricista \hU5~ [b]

 

Motorista

 

Motorista \hU5~[b]

 

Carpentiere

 

Carpentiere \hU5~[b]

 

Ingrassatore

 

Ingrassatore \hU5~ [b]

 

Marinaio

 

Marinaio \hU5~[b]

Seconda

Carbonaio

Seconda

Carbonaio

 

     QUADRO 2

     Profili professionali iniziali per l'assunzione in prova nelle categorie del personale ferroviario

Categoria

Profili di assunzione

Prima: operatore comune

Manovale

Seconda-terza: operatore qualificato

Personale di macchina del settore navi traghetto:

 

Carbonaio

Terza-quarta: operatore specializzato

Personale del settore stazioni:

 

Assistente di stazione

 

Personale del settore viaggiante:

 

Conduttore

 

Personale tecnico di tutti i servizi:

 

Operaio qualificato

 

Personale del settore delle navi traghetto di coperta:

 

Carpentiere

 

Marinaio

 

Personale del settore delle navi traghetto di macchina:

 

Motorista

 

Elettricista

 

Personale del settore uffici:

 

Applicato

Quinta-sesta: tecnico specializzato

Personale del settore stazioni:

 

Capo gestione

 

Capo stazione

 

Personale del settore macchina:

 

Macchinista

 

Personale di tutti i servizi:

 

Capo tecnico

 

Personale del settore uffici:

 

Segretario

 

Segretario tecnico

 

Segretario di informatica

 

Tecnico sanitario

 

Paramedico

Settima: tecnico superiore-direttivo

Personale del settore uffici:

 

Ispettore

 

Personale del settore navi traghetto:

 

Ufficiale navale

 

Ufficiale di macchina

 

Ufficiale marconista

 

     TABELLA 1 - Trattamento economico del personale dell'Azienda Autonoma delle ferrovie dello Stato dal 1° gennaio 1983

 

 

 

Anni di permanenza

- - -

Prima categoria

Seconda categoria

- - -

2.808.000

2.842.416

3.713.616

2

3.032.640

3.069.809

4.010.705

2

3.257.280

3.297.202

4.307.794

2

3.481.920

3.524.595

4.604.883

2

3.706.560

3.751.988

4.901.972

2

3.931.200

3.979.381

5.199.061

2

4.155.840

4.206.774

5.496.150

2

4.380.480

4.434.167

5.793.239

2

4.605.120

4.661.560

6.090.328

2

4.720.248

4.778.099

6.242.586

2

4.835.376

4.894.638

6.394.844

2

4.950.504

5.011.177

6.547.102

2

5.065.632

5.127.716

6.699.360

2

5.180.760

5.244.255

6.851.618

Anni di permanenza

Terza categoria

Quarta categoria

- - -

4.070.016

4.347.216

2

4.395.617

4.694.993

2

4.721.218

5.042.770

2

5.046.819

5.390.547

2

5.372.420

5.738.324

2

5.698.021

6.086.101

2

6.023.622

6.433.878

2

6.349.223

6.781.655

2

6.674.824

7.129.432

2

6.841.694

7.307.667

2

7.008.564

7.485.902

2

7.175.434

7.664.137

2

7.342.304

7.842.372

2

7.509.174

8.020.607

Anni di permanenza

Quinta categoria

Sesta categoria

Settima categoria

2

4.941.216

5.258.016

6.050.016

2

5.336.513

5.678.657

6.534.017

2

5.731.810

6.099.298

7.018.018

2

6.127.107

6.519.939

7.502.019

2

6.522.404

6.940.580

7.986.020

2

6.917.701

7.361.221

8.470.021

2

7.312.998

7.781.862

8.954.022

2

7.708.295

8.202.503

9.438.023

2

8.103.592

8.623.144

9.922.024

2

8.306.181

8.838.722

10.170.074

2

8.508.770

9.054.300

10.418.124

2

8.711.359

9.269.878

10.666.174

2

8.913.948

9.485.456

10.914.224

2

9.116.537

9.701.034

11.162.274

Anni di permanenza

Ottava categoria

Nona categoria

2

7.040.016

8.940.816

2

7.603.217

9.656.081

2

8.166.418

10.371.346

2

8.729.619

11.086.611

2

9.292.820

11.801.876

2

9.856.021

12.517.141

2

10.419. 222

13.232.406

2

10.982.423

13.947.671

2

11.545.624

14.662.936

2

11.834.264

15.029.509

2

12.122.904

15.396.082

2

12.411.544

15.762.655

2

12.700.184

16.129.228

2

12.988.824

16.495.801

 

TABELLA 2 [1]

Trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dal 1° gennaio 1985

 

 

 

 

- - -

Prima categoria

Seconda categoria

Classe iniziale

4.705.584

4.740.000

5.782.800

1ª classe

5.019.630

5.056.800

6.169.296

2ª classe

5.333.676

5.373.600

6.555.792

3ª classe

5.647.722

5.690.400

6.942.288

4ª classe

5.961.768

6.007.200

7.328.784

5ª classe

6.275.814

6.324.000

7.715.280

6ª classe

6.589.860

6.640.800

8.101.776

7ª classe

6.903.906

6.957.600

8.488.272

8ª classe

7.217.952

7.274.400

8.874.768

1° aumento periodico

7.378.900

7.436.760

9.072.847

2° aumento periodico

7.539.848

7.599.120

9.270.926

3° aumento periodico

7.700.796

7.761.480

9.469.005

4° aumento periodico

7.861.744

7.923.840

9.667.084

5° aumento periodico

8.022.692

8.086.200

9.865.163

 

Terza categoria

Quarta categoria

Classe iniziale

6.209.400

6.541.200

1ª classe

6.624.408

6.978.384

2ª classe

7.039.416

7.415.568

3ª classe

7.454.424

7.852.752

4ª classe

7.869.432

8.289.936

5ª classe

8.284.440

8.727.120

6ª classe

8.699.448

9.164.304

7ª classe

9.114.456

9.601.488

8ª classe

9.529.464

10.038.672

1° aumento periodico

9.742.155

10.262.728

2° aumento periodico

9.954.846

10.486.784

3° aumento periodico

10.167.537

10.710.840

4° aumento periodico

10.380.228

10.934.896

5° aumento periodico

10.592.919

11.158.952

 

Quinta categoria

Sesta categoria

Settima categoria

Classe iniziale

7.252.200

7.631.400

8.579.400

1ª classe

7.736.904

8.141.448

9.152.808

2ª classe

8.221.608

8.651.496

9.726.216

3ª classe

8.706.312

9.161.544

10.299.624

4ª classe

9.191.016

9.671.592

10.873.032

5ª classe

9.675.720

10.181.640

11.446.440

6ª classe

10.160.424

10.691.688

12.010.848

7ª classe

10.645.128

11.201.736

12.593.256

8ª classe

11.129.832

11.711.784

13.166.664

1° aumento periodico

11.378.242

11.973.183

13.460.535

2° aumento periodico

11.626.652

12.234.582

13.754.406

3° aumento periodico

11.875.062

12.495.981

14.048.277

4° aumento periodico

12.123.472

12.757.380

14.342.148

5° aumento periodico

12.371.881

13.018.779

14.636.019

 

Ottava categoria

Nona categoria

Classe iniziale

9.764.400

12.039.600

1ª classe

10.417.008

12.844.272

2ª classe

11.069.616

13.648.944

3ª classe

11.722.224

14.453.616

4ª classe

12.374.832

15.258.288

5ª classe

13.027.440

16.062.960

6ª classe

13.680.048

16.867.632

7ª classe

14.332.656

17.672.304

8ª classe

14.985.264

18.476.976

1° aumento periodico

15.319.725

18.889.370

2° aumento periodico

15.654.186

19.301.764

3° aumento periodico

15.988.647

19.714.158

4° aumento periodico

16.323.108

20.126.552

5° aumento periodico

16.657.569

20.538.946

 


[1]  Tabella così sostituita dalla tabella 2 della L. 24 dicembre 1985, n. 779.