§ 33.1.3A - Legge 10 gennaio 1980, n. 1.
Proroga del termine previsto dall'art. 13 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, sulla nuova regolamentazione delle servitù militari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:33. Demanio e beni pubblici
Capitolo:33.1 demanio e beni pubblici
Data:10/01/1980
Numero:1


Sommario
Art. 1.      Il termine previsto dal terzo comma dell'art. 13 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, è prorogato di un anno, anche agli effetti di cui al successivo quarto comma dell'articolo medesimo.
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 33.1.3A - Legge 10 gennaio 1980, n. 1. [1]

Proroga del termine previsto dall'art. 13 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, sulla nuova regolamentazione delle servitù militari.

(G.U. 11 gennaio 1980, n. 10)

 

     Art. 1.

     Il termine previsto dal terzo comma dell'art. 13 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, è prorogato di un anno, anche agli effetti di cui al successivo quarto comma dell'articolo medesimo.

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.