Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 88. Spettacolo |
Capitolo: | 88.6 teatro |
Data: | 31/07/1956 |
Numero: | 898 |
Sommario |
Art. 1. Per le finalità di cui all'art. 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, il termine fissato dall'art. 1 della legge 31 marzo 1955, n. 175, è prorogato, con [...] |
Art. 2. Restano in vigore sino al 30 giugno 1957 le disposizioni degli articoli 3 e 4 della legge 29 dicembre 1949, n. 959, e dell'art. 2 della legge 31 marzo 1955, n. 175 |
Art. 3. L'abbuono di cui all'art. 5 della legge 29 dicembre 1949, n. 959, alla legge 26 gennaio 1954, n. 456, e all'art. 3 della legge 31 marzo 1955, n. 175, concesso alle [...] |
Art. 4. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1955-56 la spesa di lire 843.000.000 da destinare alla concessione di sovvenzioni straordinarie a favore degli Enti autonomi [...] |
Art. 5. La somma da devolvere, per l'esercizio finanziario 1956-57, alla concessione di contributi a favore degli Enti autonomi lirici, della istituzione dei concerti [...] |
Art. 6. Il secondo comma dell'art. 3 della legge 14 dicembre 1955, n. 1296, è sostituito dal seguente |
Art. 7. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1955-56, sarà fronteggiato a carico del fondo iscritto al capitolo n. 532 dello stato [...] |
Art. 8. Col 30 giugno 1957 cesserà l'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 7 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, e successive modifiche |
§ 88.6.d - Legge 31 luglio 1956, n. 898.
Proroga delle provvidenze a favore del teatro.
(G.U. 18 agosto 1956, n. 206).
Per le finalità di cui all'art. 1 del
Restano in vigore sino al 30 giugno 1957 le disposizioni degli articoli 3 e 4 della
L'abbuono di cui all'art. 5 della
E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1955-56 la spesa di lire 843.000.000 da destinare alla concessione di sovvenzioni straordinarie a favore degli Enti autonomi lirici e della istituzione dei concerti dell'Accademia di Santa Cecilia.
La somma da devolvere, per l'esercizio finanziario 1956-57, alla concessione di contributi a favore degli Enti autonomi lirici, della istituzione dei concerti dell'Accademia di Santa Cecilia e di altri Enti ed Istituzioni teatrali e musicali non aventi scopi di lucro, ai sensi dell'art. 7 del regio
Il secondo comma dell'art. 3 della
"L'ammortamento sarà effettuato nel termine di nove anni a decorrere dal 1° aprile 1956 in rate annuali posticipate".
L'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1955-56, sarà fronteggiato a carico del fondo iscritto al capitolo n. 532 dello stato di previsione del Ministero del tesoro relativo a tale esercizio.
Alla spesa per l'esercizio 1956-57 si provvederà per lire 3.024.000.000 a carico dello stanziamento del capitolo n. 175 dello stato di previsione del Ministero del tesoro relativo all'esercizio medesimo e per la differenza a carico del fondo di cui al capitolo n. 495 dello stesso stato di previsione.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Col 30 giugno 1957 cesserà l'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 7 del regio
[1] Il termine, di cui al presentecomma, è stato prorogato sino all'entrata in vigore delle norme previste dall'art. 1della