§ 95.13.4 - Legge 21 dicembre 1948, n. 1440.
Provvedimenti in materia di diritti erariali ed istituzione di un sovraprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo, trattenimenti e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.13 imposta sugli spettacoli
Data:21/12/1948
Numero:1440


Sommario
Art. 1.      L'art. 5 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      L'art. 6 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      La frazione inferiore a cinque centesimi prevista per l'arrotondamento sino a cinque centesimi dall'art. 4 del regio decreto 2 ottobre 1924, n. 1589, a beneficio degli impresari o esercenti, [...]
Art. 4.      Sui diritti erariali accertati sulle scommesse al totalizzatore e al libro che hanno luogo alle corse dei cavalli, è concesso a favore dell'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.) [...]
Art. 5.      In deroga all'art. 5 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, è istituito in tutte le domeniche comprese tra il 15 dicembre 1948 e il 20 marzo 1949, nonchè nei giorni 25 dicembre [...]
Art. 6.      Il sovraprezzo di cui al precedente articolo, da registrarsi nella distinta giornaliera di incasso, è riscosso dall'esercente e da questi versato alla Società Italiana Autori ed Editori nei modi [...]
Art. 7.      Per l'accertamento e la repressione delle trasgressioni, per la risoluzione delle controversie, le prescrizioni e la riscossione dei crediti dipendenti dalle disposizioni della presente legge, [...]
Art. 8.      Gli avvisi al pubblico anche se luminosi e le inserzioni pubblicate su giornali, riviste ed altre stampe inerenti all'appello per la raccolta di contributi da devolversi alle opere assistenziali [...]
Art. 9.      Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti in dipendenza dell'attuazione della presente legge.
Art. 10.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.


§ 95.13.4 - Legge 21 dicembre 1948, n. 1440. [1]

Provvedimenti in materia di diritti erariali ed istituzione di un sovraprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive.

(G.U. 23 dicembre 1948, n. 298).

 

     Art. 1.

     L'art. 5 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, è sostituito dal seguente:

     "Il diritto erariale sull'introito lordo degli spettacoli cinematografici, comunque e dovunque dati al pubblico, anche se in circoli o sale private, è stabilito nella seguente misura:

     per i prezzi, non compreso il diritto erariale, non superiori a L. 50 15%

     per i prezzi, non compreso il diritto erariale, da oltre L. 50 e non superiori a L. 100 30%

     per i prezzi, non compreso il diritto erariale, da oltre L. 100 e non superiori a L. 150 40%

     per i prezzi, non compreso il diritto erariale, superiori a L. 150 50%”

 

          Art. 2.

     L'art. 6 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, è sostituito dal seguente:

     "Per gli spettacoli misti di avanspettacolo e cinematografo, comunque e dovunque dati al pubblico, anche se in circoli o sale private, è dovuto un diritto erariale nella misura seguente:

     per i prezzi, non compreso il diritto erariale, fino a L. 50 15%

     per i prezzi, non compreso il diritto erariale, da oltre L. 50 fino a L. 100 20%

     per i prezzi, non compreso il diritto erariale, da oltre L. 100 fino a L. 150 30%

     per i prezzi, non compreso il diritto erariale, superiori a L. 150 40%

     Per beneficiare delle aliquote di cui al comma precedente l'avanspettacolo deve giornalmente alternarsi con le proiezioni cinematografiche e deve essere costituito da uno degli spettacoli appresso indicati:

     a) da un complesso di successivi numeri di arte varia non minore di cinque;

     b) da uno spettacolo di rivista;

     c) da uno spettacolo di operetta;

     d) da uno spettacolo di compagnia di prosa;

     e) da orchestra attrazione da palcoscenico con non meno di cinque successive esecuzioni.

     La specie dello spettacolo misto con i vari elementi che lo compongono deve risultare dalla distinta giornaliera degli incassi per gli eventuali riscontri da parte dei funzionari delegati dalla Amministrazione finanziaria".

 

          Art. 3.

     La frazione inferiore a cinque centesimi prevista per l'arrotondamento sino a cinque centesimi dall'art. 4 del regio decreto 2 ottobre 1924, n. 1589, a beneficio degli impresari o esercenti, viene aumentata per i prezzi cumulativi che presentano frazione di lira fino a lira intera.

 

          Art. 4.

     Sui diritti erariali accertati sulle scommesse al totalizzatore e al libro che hanno luogo alle corse dei cavalli, è concesso a favore dell'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.) e per le finalità di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315, un abbuono del 40 per cento dei diritti medesimi per gli anni 1949 e 1950.

     Il pagamento all'ente interessato dell'abbuono di cui al comma precedente, al netto dell'aggio spettante alla Società Italiana Autori Editori, verrà effettuato a cura del Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari - alla fine di ciascun trimestre.

 

          Art. 5.

     In deroga all'art. 5 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, è istituito in tutte le domeniche comprese tra il 15 dicembre 1948 e il 20 marzo 1949, nonchè nei giorni 25 dicembre 1948, 1° e 6 gennaio, 11 febbraio e 19 marzo 1949, un sovraprezzo su ciascun biglietto d'ingresso nei locali in cui si danno trattenimenti ed altri pubblici spettacoli di qualsiasi specie, soggetti a diritto erariale, ivi comprese le manifestazioni sportive con o senza scommesse, nella misura seguente:

     sul biglietto, al lordo del diritto erariale, fino a L. 50 sovraprezzo L. 5

     da oltre L. 50 fino a L. 200 sovraprezzo L. 10

     oltre L. 200 sovraprezzo L. 20

     Tale sovraprezzo è esente dal diritto erariale e dalla imposta generale sull'entrata.

 

          Art. 6.

     Il sovraprezzo di cui al precedente articolo, da registrarsi nella distinta giornaliera di incasso, è riscosso dall'esercente e da questi versato alla Società Italiana Autori ed Editori nei modi e nei termini stabiliti per i diritti erariali.

     La Società Italiana Autori Editori verserà entro ciascun mese successivo a quello della riscossione l'ammontare dei sovraprezzi incassati:

     a) nella misura di un quinto al fondo amministrato dalla Commissione nazionale italiana per l'appello delle Nazioni Unite a favore dell'infanzia;

     b) nella misura di quattro quinti al Fondo di soccorso invernale amministrato dal Comitato centrale per il soccorso invernale.

     Dei detti versamenti dovrà dare notizia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

     Il servizio di accertamento, riscossione e versamento dei sovraprezzi sarà svolto dalla Società Italiana Autori Editori, per sua offerta spontanea, gratuitamente.

 

          Art. 7.

     Per l'accertamento e la repressione delle trasgressioni, per la risoluzione delle controversie, le prescrizioni e la riscossione dei crediti dipendenti dalle disposizioni della presente legge, si osservano le norme relative ai diritti erariali sui pubblici spettacoli.

 

          Art. 8.

     Gli avvisi al pubblico anche se luminosi e le inserzioni pubblicate su giornali, riviste ed altre stampe inerenti all'appello per la raccolta di contributi da devolversi alle opere assistenziali per l'infanzia e pel soccorso invernale sono esenti da tassa di bollo a condizione che non rechino pubblicità a favore di terzi.

 

          Art. 9.

     Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti in dipendenza dell'attuazione della presente legge.

 

          Art. 10.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.