§ 88.6.e - Legge 3 dicembre 1957, n. 1144.
Proroga delle provvidenze a favore del teatro.


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.6 teatro
Data:03/12/1957
Numero:1144


Sommario
Art. 1.      Fino alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni regolanti le provvidenze per il teatro, restano in vigore gli articoli 3 e 4 della legge 29 dicembre 1949, [...]
Art. 2.      Sono prorogate sino all'entrata in vigore delle nuove norme regolanti le provvidenze per il teatro
Art. 3.      La somma da devolvere, per l'esercizio finanziario 1957-58 e per ogni eventuale esercizio futuro, alla concessione di contributi a favore degli Enti autonomi lirici, [...]
Art. 4.      Gli Enti autonomi lirici sono autorizzati a contrarre mutui per la copertura dei disavanzi di bilancio accertati alla data del 30 giugno 1957
Art. 5.      La spesa relativa all'esercizio 1957-58 sarà fronteggiata a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 498 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per [...]


§ 88.6.e - Legge 3 dicembre 1957, n. 1144.

Proroga delle provvidenze a favore del teatro.

(G.U. 10 dicembre 1957, n. 305)

 

 

     Art. 1.

     Fino alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni regolanti le provvidenze per il teatro, restano in vigore gli articoli 3 e 4 della legge 29 dicembre 1949, n. 959, e l'art. 2 della legge 31 marzo 1955, n. 175.

     Il termine fissato dall'art. 1 della legge 31 luglio 1956, n. 898, per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, è del pari prorogato a decorrere dal 1° luglio 1957 sino alla entrata in vigore delle nuove norme regolanti le provvidenze per il teatro.

 

          Art. 2.

     Sono prorogate sino all'entrata in vigore delle nuove norme regolanti le provvidenze per il teatro:

     a) la concessione dell'abbuono di cui all'art. 3 della legge 31 luglio 1956, n. 898;

     b) le disposizioni di cui all'art. 7 del regio decreto-legge 30 maggio 1946, n. 538, e successive modifiche.

 

          Art. 3.

     La somma da devolvere, per l'esercizio finanziario 1957-58 e per ogni eventuale esercizio futuro, alla concessione di contributi a favore degli Enti autonomi lirici, della istituzione dei concerti dell'Accademia di Santa Cecilia e di altri Enti e Istituti teatrali e musicali non aventi scopo di lucro, ai sensi dell'art. 7 del regio decreto-legge 30 maggio 1946, n. 538, e successive disposizioni, è stabilito nella misura del 12 per cento dell'85 per cento dei diritti erariali, di cui alla legge 26 novembre 1955, n. 1109, introitati dallo Stato sugli spettacoli di qualsiasi genere, comprese le scommesse, al netto dell'aggio spettante alla Società italiana autori ed editori.

 

          Art. 4.

     Gli Enti autonomi lirici sono autorizzati a contrarre mutui per la copertura dei disavanzi di bilancio accertati alla data del 30 giugno 1957.

     Per l'ammortamento di tali mutui gli Enti autonomi lirici possono destinare una somma non superiore al 25 per cento del contributo statale relativo all'esercizio finanziario 1956-57.

     Gli Enti lirici dovranno delegare l'istituto mutuante alla riscossione della quota annua calcolata per l'ammortamento del mutuo, sul contributo statale loro spettante in base alla presente legge ed alle norme che verranno emanate per il riordinamento degli Enti stessi.

 

          Art. 5.

     La spesa relativa all'esercizio 1957-58 sarà fronteggiata a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 498 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.