Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 88. Spettacolo |
Capitolo: | 88.6 teatro |
Data: | 31/03/1955 |
Numero: | 175 |
Sommario |
Art. 1. Le provvidenze a favore del teatro, previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, e prorogate con la legge 29 dicembre 1949, n. 959, [...] |
Art. 2. Sul fondo di cui all'art. 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, gravano anche i contributi all'Amministrazione ferroviaria per le concessioni di riduzioni [...] |
Art. 3. L'abbuono, di cui all'art. 5 della legge 29 dicembre 1949, n. 959 e alla legge 26 giugno 1954, n. 456, per gli spettacoli di prosa di opere originali di autore italiano, [...] |
Art. 4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° gennaio 1955 |
§ 88.6.c - Legge 31 marzo 1955, n. 175.
Proroga delle provvidenze a favore del teatro.
(G.U. 6 aprile 1955, n. 79).
Le provvidenze a favore del teatro, previste dall'articolo 1 del
Restano in vigore le disposizioni degli articoli 3 e 4 della
Sul fondo di cui all'art. 1 del
L'abbuono, di cui all'art. 5 della
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° gennaio 1955.
[1] Termine prorogato fino al 30 giugno 1957 dall'art. 1 della