Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 88. Spettacolo |
Capitolo: | 88.5 musica |
Data: | 23/04/1998 |
Numero: | 134 |
Sommario |
Art. 1. Trasformazione |
Art. 2. Statuto e stima del patrimonio |
Art. 3. Organi |
Art. 4. Partecipazione dei privati |
Art. 5. Disposizioni in tema di personale |
Art. 6. Modificazioni al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 |
Art. 7. Conservazione di diritti |
Art. 8. Disposizioni transitorie e finali |
Art. 9. Abrogazioni |
§ 88.5.31 - D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134. [1]
Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
(G.U. 8 maggio 1998, n. 105)
Art. 1. Trasformazione
1. Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, già disciplinati dal titolo II della
2. La fondazione subentra nei diritti, negli obblighi e nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data della trasformazione. Essa è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal
Art. 2. Statuto e stima del patrimonio
1. La fondazione è dotata di uno statuto che ne specifica le finalità, con riferimento a quanto previsto dagli articoli 3 e 10 del
2. Lo statuto è adottato a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione, entro novanta giorni dal suo insediamento, ed è approvato, entro trenta giorni dalla sua ricezione, con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
3. Ove lo statuto non venga adottato nel termine di cui al comma 2, l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, entro i quindici giorni successivi, nomina a tale scopo uno o più commissari, che provvedono entro i successivi sessanta giorni.
4. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il legale rappresentante della fondazione, ove non si sia a ciò già provveduto, chiede al presidente del tribunale competente la designazione di uno o più esperti per la redazione della relazione di stima del patrimonio, che contiene, in particolare, la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna di esse e dei criteri di valutazione seguiti. A tali esperti si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
5. Le disposizioni dell'articolo 16 del
Art. 3. Organi
1. In attesa della partecipazione di soggetti privati alle fondazioni ai sensi e nei limiti del
a) un componente, designato dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo;
b) un componente, designato dalla regione nel territorio della quale ha sede la fondazione;
c) due componenti, designati dal sindaco del comune nel cui territorio la fondazione ha sede, ai sensi dell'articolo 36, comma 5, della
2. Fino al conseguimento della partecipazione di soggetti privati, il consiglio di amministrazione della fondazione conseguente alla trasformazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia è composto di sette membri, individuati secondo quanto già previsto dall'articolo 12, comma 3, del
Art. 4. Partecipazione dei privati
1. Le fondazioni risultanti dalla trasformazione operata con il presente decreto devono in ogni caso conseguire la partecipazione di soggetti privati, secondo le modalità ed i limiti previsti dal
2. Qualora, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le fondazioni non presentano partecipazione di privati, ovvero la medesima è inferiore al 12 per cento dei finanziamenti statali per la gestione dell'attività della fondazione, il contributo erogato dallo Stato non può subire variazioni in aumento fino all'esercizio successivo a quello durante il quale le condizioni predette si realizzano.
3. Lo statuto è eventualmente modificato, secondo quanto previsto dal
4. Nell'articolo 10, comma 3, del
Art. 5. Disposizioni in tema di personale
1. Il contratto collettivo nazionale unico di lavoro del personale dipendente dalle fondazioni, ivi compresa la definizione degli organici funzionali, è approvato dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Al personale artistico dipendente dagli enti già disciplinati dal titolo II della
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, numero 27), e dall'articolo 4 del testo unico approvato con
4. Le disposizioni del comma 211, terzo periodo, dell'articolo 3 della
Art. 6. Modificazioni al
1. Al
a) nella rubrica dell'articolo 2 sono soppresse le parole: "di prioritario interesse nazionale";
b) l'alinea del comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente: "Il presente decreto si applica:";
c) nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 le parole: "gli enti autonomi lirici e le istituzioni" sono sostituite dalle seguenti: "agli enti autonomi lirici e alle istituzioni" e la lettera b) è sostituita dalla seguente: " b) ad altri enti operanti nel settore musicale, identificati, sulla base di criteri previamente definiti, dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, con riferimento alle categorie previste dal titolo III della
d) il comma 2 dell'articolo 2 è abrogato e nel comma 3 le parole: "di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1, lettera b);";
e) sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 5 e l'articolo 9;
f) nel comma 5 dell'articolo 16, dopo le parole "Ministero del tesoro", sono inserite le seguenti: "e all'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo,";
g) nel comma 1 dell'articolo 24 le parole: "agli enti lirici" sono sostituite dalle seguenti: "alle fondazioni derivanti dalla trasformazione degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);" ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I criteri hanno efficacia per tre anni, a decorrere dal 1° gennaio 1998.";
h) nel comma 2 dell'articolo 25 le parole: "al momento della sua costituzione" sono sostituite dalle seguenti: "dai soggetti privati al momento della loro partecipazione"; le parole: "che approva la trasformazione dei soggetti di cui all'articolo 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 8," e le parole: "del predetto decreto che approva la trasformazione" sono sostituite dalle seguenti: "del predetto decreto".
1 bis. L'identificazione degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del
1 ter. Al fine di agevolare la costituzione del proprio patrimonio, gli enti di cui al comma 1-bis possono essere autorizzati a destinare a tale fine una quota non superiore al 4 per cento delle sovvenzioni statali ricevute per i due trienni successivi alla data di emanazione del decreto di identificazione [3] .
Art. 7. Conservazione di diritti
1. Le fondazioni risultanti dalla trasformazione di cui all'articolo 1 possono continuare ad avvalersi del patrocinio della Avvocatura dello Stato.
2. Nel comma ottavo dell'articolo 2 della
3. Le fondazioni mettono a disposizione di volta in volta un palco, ove ne ricevano specifica richiesta dall'Autorità di Governo, per esigenze di rappresentanza.
Art. 8. Disposizioni transitorie e finali
1. Alla costituzione del primo consiglio di amministrazione della fondazione si provvede entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; fino a tale costituzione resta in carica il consiglio di amministrazione precedente. Fermo quanto previsto dal comma 3, alla prima costituzione del consiglio di amministrazione non consegue l'applicazione dell'articolo 13, comma 3, primo periodo, del
2. Qualora nel termine di cui al comma 1 non si sia provveduto alla costituzione, l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo nomina un commissario straordinario per la gestione della fondazione fino alla costituzione del consiglio di amministrazione.
3. I componenti del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), ed il sovrintendente decadono all'atto della approvazione della deliberazione di cui all'articolo 4, comma 3. Il consiglio di amministrazione, costituito a seguito dell'ingresso dei soggetti privati, nomina, nella prima seduta, il sovrintendente.
4. Per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento di studi superiori musicali presso l'Accademia nazionale di Santa Cecilia, il cui numero e modalità di svolgimento e la determinazione delle discipline sono disposti con delibera del consiglio di amministrazione, approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, possono essere utilizzati come docenti anche musicisti italiani e stranieri di riconosciuta levatura artistica, senza oneri aggiuntivi per lo Stato.
5. Al fine del calcolo delle percentuali di cui all'articolo 25 del
6. Per l'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del
7. Le disposizioni del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti già trasformati in fondazioni, ai sensi del
Art. 9. Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) il titolo II della
b) l'articolo 10, comma 5, secondo periodo, del
c) gli articoli 2 e 3, comma 1, primo periodo, del
d) l'articolo 2, comma 5, della
e) l'articolo 3 della
f) gli articoli 146 e 147 del
[1] Il presente decreto è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 18 novembre 2000, n. 503.
[2] Comma aggiunto dall'art. 7 del
[3] Comma aggiunto dall'art. 7 del