Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 88. Spettacolo |
Capitolo: | 88.4 lavoro nello spettacolo |
Data: | 21/01/1981 |
Numero: | 179 |
Sommario |
Art. 1. Iscrizione nelle liste. |
Art. 2. Iscrizione nell'elenco speciale provvisorio. |
Art. 3. Domanda di iscrizione. |
Art. 4. Comunicazione di disponibilità. |
Art. 5. Utilizzazione di personale artistico e tecnico. |
Art. 6. Nulla osta di avviamento al lavoro o convalida. |
Art. 7. Chiamata diretta. |
Art. 8. Assunzione di impiegati, operai e lavoratori in genere. |
Art. 9. Utilizzazione dei minori. |
Art. 10. Rappresentanti di artisti italiani e comunitari. |
Art. 11. Autorizzazione al lavoro a personale straniero. |
Art. 12. Artisti stranieri: categorie particolari. |
Art. 13. Deposito contratti. |
Art. 14. Disposizioni transitorie. |
§ 88.4.6 - D.P.R. 21 gennaio 1981, n. 179. [1]
Approvazione del regolamento di attuazione della legge 8 gennaio 1979, n. 8, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1967, n. 800, in materia di impiego del personale artistico e tecnico".
(G.U. 7 maggio 1981, n. 124).
Art. unico.
E' approvato l'annesso regolamento di attuazione della
Regolamento di attuazione della
Art. 1. Iscrizione nelle liste.
Il personale indicato nel primo comma dell'art. 1 della
L'iscrizione è effettuata a domanda redatta in carta semplice contenente, oltre alle generalità, la qualifica professionale con la quale l'interessato intende essere iscritto.
Ai fini dell'aggiornamento delle liste di cui al primo comma, sarà periodicamente promosso dall'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo apposito censimento, nei termini e secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo.
Art. 2. Iscrizione nell'elenco speciale provvisorio.
Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco speciale provvisorio di cui all'art. 3 della
La doppia iscrizione può essere richiesta anche con una unica domanda.
Art. 3. Domanda di iscrizione.
La domanda di iscrizione nelle liste e nell'elenco speciale provvisorio può essere presentata direttamente all'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo ovvero ad una delle dipendenti sezioni oppure in una qualsiasi sezione di collocamento del territorio nazionale la quale ne rilascia ricevuta e trasmette immediatamente l'istanza alla sede di Roma dell'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo con l'indicazione della data di ricezione da valere quale data di iscrizione.
La domanda può anche essere inoltrata tramite servizi postali, a mezzo raccomandata, la cui data di spedizione vale quale data di iscrizione.
L'iscrizione nelle liste e nell'elenco speciale provvisorio è comprovata da apposito attestato rilasciato agli interessati dall'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o dalle dipendenti sezioni.
Art. 4. Comunicazione di disponibilità.
Il personale iscritto nelle liste di cui all'art. 2 della
Art. 5. Utilizzazione di personale artistico e tecnico.
Gli enti lirici, le istituzioni concertistiche assimilate, le amministrazioni, gli enti e le istituzioni musicali aventi personalità giuridica pubblica e privata, nonché i privati datori di lavoro che intendono utilizzare il personale indicato nel primo comma dell'art. 1 della
La disposizione di cui al comma precedente non riguarda l'utilizzazione dei complessi artistici, fatto salvo il rispetto delle norme sul collocamento all'atto della costituzione dei complessi stessi.
La richiesta di cui al primo comma del presente articolo, redatta in carta semplice, deve contenere l'indicazione della qualifica dei singoli elementi da utilizzare, le condizioni di lavoro offerte, la natura delle manifestazioni, il luogo della sua realizzazione nonché la data di inizio e di termine della prestazione.
La richiesta deve essere presentata o spedita a mezzo raccomandata, all'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o dipendenti sezioni prima dell'inizio della prestazione.
Le eventuali variazioni alla data di inizio e di cessazione della prestazione devono essere comunicate all'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo direttamente o a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dal loro verificarsi.
Art. 6. Nulla osta di avviamento al lavoro o convalida.
L'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, accertata l'iscrizione del personale per il quale è avanzata richiesta di utilizzazione, provvede a rilasciare il relativo nulla-osta.
Per le richieste spedite prima dell'inizio della prestazione, ma pervenute contemporaneamente o successivamente alla prestazione stessa, l'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o le dipendenti sezioni rilasciano dichiarazione di convalida.
Analoga dichiarazione è rilasciata per l'utilizzazione di personale destinato a sostituirne altro precedentemente autorizzato e resosi improvvisamente indisponibile, semprechè la richiesta di sostituzione sia presentata o spedita entro cinque giorni dall'inizio della relativa prestazione.
Art. 7. Chiamata diretta.
Il nominativo dell'artista utilizzato ai sensi dell'art. 3 della
Art. 8. Assunzione di impiegati, operai e lavoratori in genere.
L'assunzione degli impiegati, degli operai e dei lavoratori in genere di cui al terzo comma dell'art. 1 della
Art. 9. Utilizzazione dei minori.
L'utilizzazione per prestazioni artistiche dei minori è subordinata, ai fini dell'osservanza delle norme sul collocamento, al solo rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 4 della
Art. 10. Rappresentanti di artisti italiani e comunitari.
Gli artisti iscritti nell'elenco provvisorio di cui all'art. 3 della
Alla comunicazione deve essere allegato il documento recante firma certa, dal quale risultino i poteri conferiti dall'artista al proprio rappresentante, nonché la dichiarazione di accettazione di quest'ultimo, anch'essa con firma certa.
Il nominativo del rappresentante designato dall'artista, regolarmente annotato nell'elenco ai sensi del primo comma del presente articolo, è indicato nell'attestato rilasciato all'artista stesso ai sensi del precedente art. 3.
L'artista interessato deve immediatamente comunicare l'eventuale revoca della rappresentanza all'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, che provvede alle conseguenti variazioni.
Art. 11. Autorizzazione al lavoro a personale straniero.
L'utilizzazione del personale artistico e tecnico di cui all'art. 1 del presente regolamento, di nazionalità straniera, salvo quanto stabilito dal successivo art. 12, è subordinata al solo rilascio dell'apposita autorizzazione al lavoro da parte della competente amministrazione statale che sostituisce l'iscrizione nelle liste di cui all'art. 2 della
Sono fatte salve le determinazioni degli organi di pubblica sicurezza in materia di permessi di soggiorno per motivi di lavoro.
Art. 12. Artisti stranieri: categorie particolari.
L'artista straniero - appartenente ad una delle categorie indicate nel primo comma dell'art. 3 della
Salvo diverse condizioni di reciprocità, la cui esistenza dovrà essere accertata dalla competente amministrazione statale, l'artista straniero può nominare soltanto un rappresentante di nazionalità italiana, il cui nominativo è annotato nell'elenco speciale provvisorio secondo le modalità del precedente art. 10.
L'utilizzazione dell'artista straniero è subordinata ad apposita autorizzazione rilasciata - ad istanza dei datori di lavoro pubblici o privati - dalla competente amministrazione statale. Sono fatte salve le determinazioni degli organi di pubblica sicurezza in materia di permessi di soggiorno per motivi di lavoro.
Art. 13. Deposito contratti.
I contratti stipulati tramite rappresentante, una volta perfezionati, devono essere depositati presso l'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, a cura dei rappresentanti stessi, entro dieci giorni dalla data di inizio della prestazione artistica.
Art. 14. Disposizioni transitorie.
Le liste di cui all'art. 2 della
Fermo restando quanto previsto nel precedente comma, il personale artistico di cui all'art. 3 della
In attesa dell'emanazione di apposito provvedimento amministrativo che disciplini organicamente tutta la materia delle autorizzazioni al lavoro al personale di cui agli articoli 11 e 12 del presente regolamento, l'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo provvede al rilascio delle suddette autorizzazioni sulla base della dichiarazione resa dal responsabile della manifestazione circa le esigenze artistiche e professionali che richiedono l'impiego del personale medesimo.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Abrogato dall'art. 39 del