§ 88.4.6 - D.P.R. 21 gennaio 1981, n. 179.
Approvazione del regolamento di attuazione della legge 8 gennaio 1979, n. 8, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1967, n. 800, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.4 lavoro nello spettacolo
Data:21/01/1981
Numero:179


Sommario
Art. 1.  Iscrizione nelle liste.
Art. 2.  Iscrizione nell'elenco speciale provvisorio.
Art. 3.  Domanda di iscrizione.
Art. 4.  Comunicazione di disponibilità.
Art. 5.  Utilizzazione di personale artistico e tecnico.
Art. 6.  Nulla osta di avviamento al lavoro o convalida.
Art. 7.  Chiamata diretta.
Art. 8.  Assunzione di impiegati, operai e lavoratori in genere.
Art. 9.  Utilizzazione dei minori.
Art. 10.  Rappresentanti di artisti italiani e comunitari.
Art. 11.  Autorizzazione al lavoro a personale straniero.
Art. 12.  Artisti stranieri: categorie particolari.
Art. 13.  Deposito contratti.
Art. 14.  Disposizioni transitorie.


§ 88.4.6 - D.P.R. 21 gennaio 1981, n. 179. [1]

Approvazione del regolamento di attuazione della legge 8 gennaio 1979, n. 8, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1967, n. 800, in materia di impiego del personale artistico e tecnico".

(G.U. 7 maggio 1981, n. 124).

 

Art. unico.

     E' approvato l'annesso regolamento di attuazione della legge 8 gennaio 1979, n. 8, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1967, n. 800, in materia di impiego del personale artistico e tecnico".

 

Regolamento di attuazione della legge 8 gennaio 1979, n. 8, recante modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1967, n. 800, in materia di impiego del personale artistico e tecnico.

 

     Art. 1. Iscrizione nelle liste.

     Il personale indicato nel primo comma dell'art. 1 della legge 8 gennaio 1979, n. 8 - ivi compreso quello di cui all'art. 3 della legge stessa che intende essere utilizzato in manifestazioni musicali e di balletto - deve iscriversi in apposite liste costituite presso l'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo.

     L'iscrizione è effettuata a domanda redatta in carta semplice contenente, oltre alle generalità, la qualifica professionale con la quale l'interessato intende essere iscritto.

     Ai fini dell'aggiornamento delle liste di cui al primo comma, sarà periodicamente promosso dall'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo apposito censimento, nei termini e secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo.

 

          Art. 2. Iscrizione nell'elenco speciale provvisorio.

     Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco speciale provvisorio di cui all'art. 3 della legge 8 gennaio 1979, n. 8, gli artisti ivi indicati che risultino iscritti nelle liste di cui all'art. 1 del presente regolamento.

     La doppia iscrizione può essere richiesta anche con una unica domanda.

 

          Art. 3. Domanda di iscrizione.

     La domanda di iscrizione nelle liste e nell'elenco speciale provvisorio può essere presentata direttamente all'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo ovvero ad una delle dipendenti sezioni oppure in una qualsiasi sezione di collocamento del territorio nazionale la quale ne rilascia ricevuta e trasmette immediatamente l'istanza alla sede di Roma dell'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo con l'indicazione della data di ricezione da valere quale data di iscrizione.

     La domanda può anche essere inoltrata tramite servizi postali, a mezzo raccomandata, la cui data di spedizione vale quale data di iscrizione.

     L'iscrizione nelle liste e nell'elenco speciale provvisorio è comprovata da apposito attestato rilasciato agli interessati dall'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o dalle dipendenti sezioni.

 

          Art. 4. Comunicazione di disponibilità.

     Il personale iscritto nelle liste di cui all'art. 2 della legge 8 gennaio 1979, n. 8, che intende concorrere ad offerte di impiego in manifestazioni artistiche, è tenuto a fornire all'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo documentazione dei requisiti professionali posseduti in relazione alla qualifica con la quale è iscritto ed a dare le necessarie indicazioni circa la sua disponibilità e per il suo tempestivo reperimento.

 

          Art. 5. Utilizzazione di personale artistico e tecnico.

     Gli enti lirici, le istituzioni concertistiche assimilate, le amministrazioni, gli enti e le istituzioni musicali aventi personalità giuridica pubblica e privata, nonché i privati datori di lavoro che intendono utilizzare il personale indicato nel primo comma dell'art. 1 della legge 8 gennaio 1979, n. 8, per la realizzazione di manifestazioni musicali e di balletto, ferma restando la facoltà di scelta nominativa fra gli iscritti nelle apposite liste costituite presso l'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, devono farne richiesta al predetto Ufficio o ad una delle sue sezioni.

     La disposizione di cui al comma precedente non riguarda l'utilizzazione dei complessi artistici, fatto salvo il rispetto delle norme sul collocamento all'atto della costituzione dei complessi stessi.

     La richiesta di cui al primo comma del presente articolo, redatta in carta semplice, deve contenere l'indicazione della qualifica dei singoli elementi da utilizzare, le condizioni di lavoro offerte, la natura delle manifestazioni, il luogo della sua realizzazione nonché la data di inizio e di termine della prestazione.

     La richiesta deve essere presentata o spedita a mezzo raccomandata, all'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o dipendenti sezioni prima dell'inizio della prestazione.

     Le eventuali variazioni alla data di inizio e di cessazione della prestazione devono essere comunicate all'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo direttamente o a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dal loro verificarsi.

 

          Art. 6. Nulla osta di avviamento al lavoro o convalida.

     L'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, accertata l'iscrizione del personale per il quale è avanzata richiesta di utilizzazione, provvede a rilasciare il relativo nulla-osta.

     Per le richieste spedite prima dell'inizio della prestazione, ma pervenute contemporaneamente o successivamente alla prestazione stessa, l'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o le dipendenti sezioni rilasciano dichiarazione di convalida.

     Analoga dichiarazione è rilasciata per l'utilizzazione di personale destinato a sostituirne altro precedentemente autorizzato e resosi improvvisamente indisponibile, semprechè la richiesta di sostituzione sia presentata o spedita entro cinque giorni dall'inizio della relativa prestazione.

 

          Art. 7. Chiamata diretta.

     Il nominativo dell'artista utilizzato ai sensi dell'art. 3 della legge 8 gennaio 1979, n. 8, deve essere comunicato all'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo entro trenta giorni dalla data di inizio della relativa prestazione artistica.

 

          Art. 8. Assunzione di impiegati, operai e lavoratori in genere.

     L'assunzione degli impiegati, degli operai e dei lavoratori in genere di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge 8 gennaio 1979, n. 8, è effettuata secondo le norme della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053.

 

          Art. 9. Utilizzazione dei minori.

     L'utilizzazione per prestazioni artistiche dei minori è subordinata, ai fini dell'osservanza delle norme sul collocamento, al solo rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 4 della legge 17 ottobre 1967, n. 977.

 

          Art. 10. Rappresentanti di artisti italiani e comunitari.

     Gli artisti iscritti nell'elenco provvisorio di cui all'art. 3 della legge 8 gennaio 1979, n. 8, possono designare un solo rappresentante il cui nominativo deve essere comunicato, con le modalità previste dal precedente art. 3 del presente regolamento, all'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo che provvede ad annotarlo accanto a quello dell'artista stesso.

     Alla comunicazione deve essere allegato il documento recante firma certa, dal quale risultino i poteri conferiti dall'artista al proprio rappresentante, nonché la dichiarazione di accettazione di quest'ultimo, anch'essa con firma certa.

     Il nominativo del rappresentante designato dall'artista, regolarmente annotato nell'elenco ai sensi del primo comma del presente articolo, è indicato nell'attestato rilasciato all'artista stesso ai sensi del precedente art. 3.

     L'artista interessato deve immediatamente comunicare l'eventuale revoca della rappresentanza all'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, che provvede alle conseguenti variazioni.

 

          Art. 11. Autorizzazione al lavoro a personale straniero.

     L'utilizzazione del personale artistico e tecnico di cui all'art. 1 del presente regolamento, di nazionalità straniera, salvo quanto stabilito dal successivo art. 12, è subordinata al solo rilascio dell'apposita autorizzazione al lavoro da parte della competente amministrazione statale che sostituisce l'iscrizione nelle liste di cui all'art. 2 della legge 8 gennaio 1979, n. 8 .

     Sono fatte salve le determinazioni degli organi di pubblica sicurezza in materia di permessi di soggiorno per motivi di lavoro.

 

          Art. 12. Artisti stranieri: categorie particolari.

     L'artista straniero - appartenente ad una delle categorie indicate nel primo comma dell'art. 3 della legge 8 gennaio 1979, n. 8 - che intenda nominare un proprio rappresentante deve iscriversi nell'elenco speciale provvisorio di cui allo stesso art. 3.

     Salvo diverse condizioni di reciprocità, la cui esistenza dovrà essere accertata dalla competente amministrazione statale, l'artista straniero può nominare soltanto un rappresentante di nazionalità italiana, il cui nominativo è annotato nell'elenco speciale provvisorio secondo le modalità del precedente art. 10.

     L'utilizzazione dell'artista straniero è subordinata ad apposita autorizzazione rilasciata - ad istanza dei datori di lavoro pubblici o privati - dalla competente amministrazione statale. Sono fatte salve le determinazioni degli organi di pubblica sicurezza in materia di permessi di soggiorno per motivi di lavoro.

 

          Art. 13. Deposito contratti.

     I contratti stipulati tramite rappresentante, una volta perfezionati, devono essere depositati presso l'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, a cura dei rappresentanti stessi, entro dieci giorni dalla data di inizio della prestazione artistica.

 

          Art. 14. Disposizioni transitorie.

     Le liste di cui all'art. 2 della legge 8 gennaio 1979, n. 8, sono costituite dal personale artistico e tecnico già iscritto all'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo e sue sezioni alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché dal personale che ne faccia successivamente domanda.

     Fermo restando quanto previsto nel precedente comma, il personale artistico di cui all'art. 3 della legge 8 gennaio 1979, n. 8, per essere utilizzato direttamente dagli organizzatori delle manifestazioni, deve presentare la domanda di cui all'art. 2 del presente regolamento.

     In attesa dell'emanazione di apposito provvedimento amministrativo che disciplini organicamente tutta la materia delle autorizzazioni al lavoro al personale di cui agli articoli 11 e 12 del presente regolamento, l'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo provvede al rilascio delle suddette autorizzazioni sulla base della dichiarazione resa dal responsabile della manifestazione circa le esigenze artistiche e professionali che richiedono l'impiego del personale medesimo.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Abrogato dall'art. 39 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.