Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 88. Spettacolo |
Capitolo: | 88.4 lavoro nello spettacolo |
Data: | 08/01/1979 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. In attesa del riordinamento della materia, cui si provvederà con la legge organica di riforma delle attività musicali da emanarsi, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della [...] |
Art. 2. Ai fini previsti dal precedente articolo 1, il personale indicato al primo comma dell'articolo stesso deve iscriversi in apposite liste costituite presso l'ufficio speciale per il collocamento [...] |
Art. 3. I cantanti, i concertisti, i direttori d'orchestra, i registi, gli scenografi, i coreografi e i ballerini solisti possono essere assunti direttamente dagli organizzatori delle manifestazioni tra [...] |
Art. 4. Ciascuno degli artisti di cui al precedente articolo 3 può indicare all'ufficio per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo un proprio rappresentante, il cui nominativo viene annotato [...] |
Art. 5. E' vietato ogni tipo di accordo tra i rappresentanti di cui al precedente articolo 4 che possa limitare la piena libertà di programmazione artistica delle istituzioni musicali. La violazione del [...] |
Art. 6. In caso di trasgressione delle norme previste nei precedenti articoli, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni |
Art. 7. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il comitato di coordinamento di cui all'articolo 20 della legge 14 agosto 1967, n. 800, stabilisce i criteri da indicare agli enti per le [...] |
Art. 8. Il regolamento di attuazione della presente legge sarà emanato, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della stessa, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il [...] |
Art. 9. Sono abrogate le disposizioni degli articoli 47, 48 e 49 della legge 14 agosto 1967, n. 800, nonché le norme del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1971, n. 686, fermo restando in [...] |
§ 88.4.5 - Legge 8 gennaio 1979, n. 8. [1]
Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1967, n. 800, in materia di impiego del personale artistico e tecnico.
(G.U. 18 gennaio 1979, n. 18).
In attesa del riordinamento della materia, cui si provvederà con la legge organica di riforma delle attività musicali da emanarsi, ai sensi dell'articolo 49 del
E' ammessa la richiesta nominativa.
Gli impiegati, gli operai ed i lavoratori in genere da utilizzare per la realizzazione di manifestazioni artistiche sono assunti secondo le norme della
Ai fini previsti dal precedente articolo 1, il personale indicato al primo comma dell'articolo stesso deve iscriversi in apposite liste costituite presso l'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, da aggiornare periodicamente.
I cantanti, i concertisti, i direttori d'orchestra, i registi, gli scenografi, i coreografi e i ballerini solisti possono essere assunti direttamente dagli organizzatori delle manifestazioni tra gli iscritti in un elenco speciale provvisorio istituito presso l'ufficio per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo in attesa del riordinamento della materia di cui all'articolo 1.
Il responsabile della manifestazione è tenuto a comunicare, entro il termine di giorni trenta, all'ufficio per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo i nominativi degli artisti scritturati.
Ciascuno degli artisti di cui al precedente articolo 3 può indicare all'ufficio per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo un proprio rappresentante, il cui nominativo viene annotato nell'elenco speciale provvisorio.
Ogni artista non può indicare più di un rappresentante e dovrà allegare apposito documento dal quale risultino i poteri conferiti a quest'ultimo secondo le norme dettate in materia dal codice civile.
Salvo diverse condizioni di reciprocità, l'artista straniero può avere in Italia soltanto un rappresentante italiano.
E' vietata l'assunzione di artisti non iscritti nell'elenco speciale e la stipulazione di contratti con rappresentanti che non figurino indicati nell'elenco medesimo.
I contratti di scrittura una volta perfezionati, e comunque non oltre 10 giorni dalla prestazione artistica, vengono depositati presso l'ufficio per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo.
E' fatto altresì obbligo ai suddetti rappresentanti della tenuta dei libri contabili secondo le disposizioni degli articoli 2214 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.
E' vietato ogni tipo di accordo tra i rappresentanti di cui al precedente articolo 4 che possa limitare la piena libertà di programmazione artistica delle istituzioni musicali. La violazione del suddetto divieto comporta la cancellazione dall'elenco speciale provvisorio.
In caso di trasgressione delle norme previste nei precedenti articoli, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 27 della
Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il comitato di coordinamento di cui all'articolo 20 della
Il regolamento di attuazione della presente legge sarà emanato, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della stessa, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del lavoro.
Sono abrogate le disposizioni degli articoli 47, 48 e 49 della
[1] Abrogata dall'art. 39 del