§ 88.4.5 - Legge 8 gennaio 1979, n. 8.
Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1967, n. 800, in materia di impiego del personale artistico e tecnico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.4 lavoro nello spettacolo
Data:08/01/1979
Numero:8


Sommario
Art. 1.      In attesa del riordinamento della materia, cui si provvederà con la legge organica di riforma delle attività musicali da emanarsi, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della [...]
Art. 2.      Ai fini previsti dal precedente articolo 1, il personale indicato al primo comma dell'articolo stesso deve iscriversi in apposite liste costituite presso l'ufficio speciale per il collocamento [...]
Art. 3.      I cantanti, i concertisti, i direttori d'orchestra, i registi, gli scenografi, i coreografi e i ballerini solisti possono essere assunti direttamente dagli organizzatori delle manifestazioni tra [...]
Art. 4.      Ciascuno degli artisti di cui al precedente articolo 3 può indicare all'ufficio per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo un proprio rappresentante, il cui nominativo viene annotato [...]
Art. 5.      E' vietato ogni tipo di accordo tra i rappresentanti di cui al precedente articolo 4 che possa limitare la piena libertà di programmazione artistica delle istituzioni musicali. La violazione del [...]
Art. 6.      In caso di trasgressione delle norme previste nei precedenti articoli, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni
Art. 7.      Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il comitato di coordinamento di cui all'articolo 20 della legge 14 agosto 1967, n. 800, stabilisce i criteri da indicare agli enti per le [...]
Art. 8.      Il regolamento di attuazione della presente legge sarà emanato, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della stessa, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il [...]
Art. 9.      Sono abrogate le disposizioni degli articoli 47, 48 e 49 della legge 14 agosto 1967, n. 800, nonché le norme del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1971, n. 686, fermo restando in [...]


§ 88.4.5 - Legge 8 gennaio 1979, n. 8. [1]

Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1967, n. 800, in materia di impiego del personale artistico e tecnico.

(G.U. 18 gennaio 1979, n. 18).

 

     Art. 1.

     In attesa del riordinamento della materia, cui si provvederà con la legge organica di riforma delle attività musicali da emanarsi, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, entro il 31 dicembre 1979, e salvo quanto previsto dal successivo articolo 3, il personale artistico e tecnico da impiegare, anche con rapporto di lavoro autonomo, dagli enti lirici, dalle istituzioni concertistiche assimilate, da amministrazioni, enti, istituzioni musicali aventi personalità giuridica pubblica o privata, nonché da privati datori di lavoro, per la realizzazione di manifestazioni musicali e di balletto, è assunto per il tramite dell'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053.

     E' ammessa la richiesta nominativa.

     Gli impiegati, gli operai ed i lavoratori in genere da utilizzare per la realizzazione di manifestazioni artistiche sono assunti secondo le norme della legge 29 aprile 1949, n. 264, e del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053.

 

          Art. 2.

     Ai fini previsti dal precedente articolo 1, il personale indicato al primo comma dell'articolo stesso deve iscriversi in apposite liste costituite presso l'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, da aggiornare periodicamente.

 

          Art. 3.

     I cantanti, i concertisti, i direttori d'orchestra, i registi, gli scenografi, i coreografi e i ballerini solisti possono essere assunti direttamente dagli organizzatori delle manifestazioni tra gli iscritti in un elenco speciale provvisorio istituito presso l'ufficio per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo in attesa del riordinamento della materia di cui all'articolo 1.

     Il responsabile della manifestazione è tenuto a comunicare, entro il termine di giorni trenta, all'ufficio per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo i nominativi degli artisti scritturati.

 

          Art. 4.

     Ciascuno degli artisti di cui al precedente articolo 3 può indicare all'ufficio per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo un proprio rappresentante, il cui nominativo viene annotato nell'elenco speciale provvisorio.

     Ogni artista non può indicare più di un rappresentante e dovrà allegare apposito documento dal quale risultino i poteri conferiti a quest'ultimo secondo le norme dettate in materia dal codice civile.

     Salvo diverse condizioni di reciprocità, l'artista straniero può avere in Italia soltanto un rappresentante italiano.

     E' vietata l'assunzione di artisti non iscritti nell'elenco speciale e la stipulazione di contratti con rappresentanti che non figurino indicati nell'elenco medesimo.

     I contratti di scrittura una volta perfezionati, e comunque non oltre 10 giorni dalla prestazione artistica, vengono depositati presso l'ufficio per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo.

     E' fatto altresì obbligo ai suddetti rappresentanti della tenuta dei libri contabili secondo le disposizioni degli articoli 2214 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.

 

          Art. 5.

     E' vietato ogni tipo di accordo tra i rappresentanti di cui al precedente articolo 4 che possa limitare la piena libertà di programmazione artistica delle istituzioni musicali. La violazione del suddetto divieto comporta la cancellazione dall'elenco speciale provvisorio.

 

          Art. 6.

     In caso di trasgressione delle norme previste nei precedenti articoli, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.

 

          Art. 7.

     Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il comitato di coordinamento di cui all'articolo 20 della legge 14 agosto 1967, n. 800, stabilisce i criteri da indicare agli enti per le spese inerenti alla scrittura degli artisti di cui al primo comma del precedente articolo 3.

 

          Art. 8.

     Il regolamento di attuazione della presente legge sarà emanato, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della stessa, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del lavoro.

 

          Art. 9.

     Sono abrogate le disposizioni degli articoli 47, 48 e 49 della legge 14 agosto 1967, n. 800, nonché le norme del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1971, n. 686, fermo restando in ogni caso il divieto di mediazione.


[1] Abrogata dall'art. 39 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.