§ 88.4.2 - D.P.R. 24 settembre 1963, n. 2053.
Riordinamento del servizio di collocamento per i lavoratori dello spettacolo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.4 lavoro nello spettacolo
Data:24/09/1963
Numero:2053


Sommario
Art. 1.      Il collocamento alle altrui dipendenze degli orchestrali, corali, ballerini, artisti e tecnici della produzione cinematografica, degli spettacoli teatrali, delle case da giuoco municipali, [...]
Art. 2. 
Art. 3.      I datori di lavoro non possono assumere i lavoratori indicati nell'art. 1 se non per il tramite dell'Ufficio speciale o delle sue sezioni
Art. 4.      Fino a quando non saranno fissate, con disposizioni di carattere generale, le qualificazioni e le specializzazioni per le quali è consentita ai datori di lavoro la richiesta nominativa, questa è [...]
Art. 5.      Le funzioni delle Commissioni provinciali e comunali, di cui agli artt. 25 e 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, quando hanno riferimento ai lavoratori appartenenti alle categorie indicate [...]
Art. 6.      All'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo e alle relative sezioni è addetto personale del ruolo degli Uffici del lavoro e della massima occupazione
Art. 7.      Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1950, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1956, è abrogato


§ 88.4.2 - D.P.R. 24 settembre 1963, n. 2053. [1]

Riordinamento del servizio di collocamento per i lavoratori dello spettacolo.

(G.U. 22 gennaio 1964, n. 17).

 

     Art. 1.

     Il collocamento alle altrui dipendenze degli orchestrali, corali, ballerini, artisti e tecnici della produzione cinematografica, degli spettacoli teatrali, delle case da giuoco municipali, esclusi, ai sensi dell'art. 11, n. 2, della legge 29 aprile 1949, n. 264, coloro che sono investiti di funzioni direttive, è stabilito su base nazionale. A tal fine è istituito un ufficio speciale con sede in Roma e proprie sezioni in Milano, Napoli e Palermo.

 

          Art. 2. [2]

 

          Art. 3.

     I datori di lavoro non possono assumere i lavoratori indicati nell'art. 1 se non per il tramite dell'Ufficio speciale o delle sue sezioni.

     I lavoratori indicati nell'art. 2 devono essere assunti per il tramite degli uffici di cui al titolo II della legge 29 aprile 1949, n. 264.

     Per i lavoratori indicati nell'art. 1, in deroga all'obbligo di iscrizione nelle liste di collocamento presso l'ufficio delle circoscrizioni di residenza, sancito dall'art. 8 della legge 29 aprile 1949, n. 264, l'iscrizione deve essere effettuata presso l'Ufficio speciale o una delle sue sezioni.

     I lavoratori stessi, per gli adempimenti previsti dal titolo II della legge 29 aprile 1949, n. 264, possono anche rivolgersi all'ufficio della circoscrizione di residenza che, in tal caso, provvede alle necessarie comunicazioni all'Ufficio speciale indicato nell'art. 1, con la tempestività necessaria ad assicurare, da parte dell'ufficio destinatario, la osservanza del termine di cinque giorni di cui all'art. 13 della citata legge.

 

          Art. 4.

     Fino a quando non saranno fissate, con disposizioni di carattere generale, le qualificazioni e le specializzazioni per le quali è consentita ai datori di lavoro la richiesta nominativa, questa è ammessa:

     per il personale indicato nell'art. 1;

     per il personale indicato nell'art. 2, limitatamente alle categorie di lavoratori contemplate nel D.M. 1° ottobre 1942.

 

          Art. 5.

     Le funzioni delle Commissioni provinciali e comunali, di cui agli artt. 25 e 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, quando hanno riferimento ai lavoratori appartenenti alle categorie indicate negli artt. 1 e 2, sono attribuite alla competenza della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e l'assistenza dei disoccupati.

 

          Art. 6.

     All'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo e alle relative sezioni è addetto personale del ruolo degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

     Alla direzione dell'Ufficio speciale è preposto un funzionario di tale ruolo avente qualifica non inferiore a quella di direttore capo.

 

          Art. 7.

     Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1950, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1956, è abrogato.


[1] Abrogato dall'art. 39 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

[2] Articolo abrogato dall'art. 8 del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.