Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 88. Spettacolo |
Capitolo: | 88.4 lavoro nello spettacolo |
Data: | 24/09/1963 |
Numero: | 2053 |
Sommario |
Art. 1. Il collocamento alle altrui dipendenze degli orchestrali, corali, ballerini, artisti e tecnici della produzione cinematografica, degli spettacoli teatrali, delle case da giuoco municipali, [...] |
Art. 2. |
Art. 3. I datori di lavoro non possono assumere i lavoratori indicati nell'art. 1 se non per il tramite dell'Ufficio speciale o delle sue sezioni |
Art. 4. Fino a quando non saranno fissate, con disposizioni di carattere generale, le qualificazioni e le specializzazioni per le quali è consentita ai datori di lavoro la richiesta nominativa, questa è [...] |
Art. 5. Le funzioni delle Commissioni provinciali e comunali, di cui agli artt. 25 e 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, quando hanno riferimento ai lavoratori appartenenti alle categorie indicate [...] |
Art. 6. All'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo e alle relative sezioni è addetto personale del ruolo degli Uffici del lavoro e della massima occupazione |
Art. 7. Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1950, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1956, è abrogato |
§ 88.4.2 - D.P.R. 24 settembre 1963, n. 2053. [1]
Riordinamento del servizio di collocamento per i lavoratori dello spettacolo.
(G.U. 22 gennaio 1964, n. 17).
Il collocamento alle altrui dipendenze degli orchestrali, corali, ballerini, artisti e tecnici della produzione cinematografica, degli spettacoli teatrali, delle case da giuoco municipali, esclusi, ai sensi dell'art. 11, n. 2, della
I datori di lavoro non possono assumere i lavoratori indicati nell'art. 1 se non per il tramite dell'Ufficio speciale o delle sue sezioni.
I lavoratori indicati nell'art. 2 devono essere assunti per il tramite degli uffici di cui al titolo II della
Per i lavoratori indicati nell'art. 1, in deroga all'obbligo di iscrizione nelle liste di collocamento presso l'ufficio delle circoscrizioni di residenza, sancito dall'art. 8 della
I lavoratori stessi, per gli adempimenti previsti dal titolo II della
Fino a quando non saranno fissate, con disposizioni di carattere generale, le qualificazioni e le specializzazioni per le quali è consentita ai datori di lavoro la richiesta nominativa, questa è ammessa:
per il personale indicato nell'art. 1;
per il personale indicato nell'art. 2, limitatamente alle categorie di lavoratori contemplate nel D.M. 1° ottobre 1942.
Le funzioni delle Commissioni provinciali e comunali, di cui agli artt. 25 e 26 della
All'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo e alle relative sezioni è addetto personale del ruolo degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.
Alla direzione dell'Ufficio speciale è preposto un funzionario di tale ruolo avente qualifica non inferiore a quella di direttore capo.
Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1950, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1956, è abrogato.
[1] Abrogato dall'art. 39 del
[2] Articolo abrogato dall'art. 8 del