Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 88. Spettacolo |
Capitolo: | 88.2 cinema |
Data: | 17/10/2000 |
Numero: | 390 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto. |
Art. 2. Misura del contributo. |
Art. 3. Parametri quantitativi. |
Art. 4. Domanda di contributo. |
Art. 5. Procedimento. |
Art. 6. Liquidazione del contributo. |
Art. 7. Contributi in conto capitale. |
Art. 8. Controlli e sanzioni. |
Art. 9. Abrogazioni. |
§ 88.2.77 - D.M. 17 ottobre 2000, n. 390.
Regolamento recante disposizioni per la definizione delle condizioni, della misura e delle modalità di erogazione dei contributi in favore dell'esercizio cinematografico.
(G.U. 29 dicembre 2000, n. 302).
Art. 1. Oggetto.
1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 20 del
a) la trasformazione, ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti, in particolare ai fini del rispetto della normativa sulla sicurezza dei locali di pubblico spettacolo e di quella sulla abolizione delle barriere architettoniche;
b) la installazione e ristrutturazione di impianti e servizi accessori alle sale, e la installazione di casse automatiche computerizzate;
c) la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi.
2. Per i fini di cui al comma 1, il Ministero eroga contributi in conto interessi sui contratti di mutuo stipulati dalle imprese italiane di esercizio cinematografico con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, anche in assenza della convenzione di cui all'articolo 47 del
3. Con proprio decreto il Ministro per i beni e le attività culturali stabilisce ogni anno, nell'ambito della parte del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla
4. Ai fini del presente regolamento, il numero dei posti delle sale cinematografiche è individuato con riferimento a quanto autorizzato dalle commissioni provinciali di vigilanza.
Art. 2. Misura del contributo.
1. Il contributo in conto interessi è concesso, nei limiti di cui all'articolo 3, con riferimento ad un contratto di mutuo di durata non superiore a dieci anni e per un importo non superiore al 70 per cento dell'investimento finanziato, ovvero al 90 per cento, nei casi previsti dall'articolo 20, comma 3, del decreto-legge.
2. Il Ministro per i beni e le attività culturali determina con proprio decreto, entro il 31 dicembre dell'anno antecedente, la misura del contributo in conto interessi da erogarsi in termini percentuali rispetto al tasso di riferimento per il credito industriale, vigente al momento della stipula del contratto di mutuo.
3. Il contributo di cui alla comma 1 è maggiorato fino ad un terzo, purché non superi gli importi massimi di cui a tale comma, per i seguenti interventi:
a) sale cinematografiche ubicate in comuni che ne siano sprovvisti e che confinano con comuni anch'essi privi di sale;
b) sale cinematografiche ubicate nelle regioni rientranti nell'obiettivo 1, come definito dal
c) trasformazione in multisala di sale cinematografiche ubicate nei centri storici delle città capoluogo di provincia.
Art. 3. Parametri quantitativi.
1. Ai fini della concessione dei contributi per investimenti finalizzati alla realizzazione di una singola sala cinematografica, di capienza non inferiore a centocinquanta posti, l'ammontare massimo del costo ammissibile, entro il limite della spesa effettiva, è formato da un importo base e da un importo aggiuntivo per ogni cento posti o frazione non inferiore a cinquanta posti, ed è così stabilito:
a) importo base di lire 1.300 milioni ed importo aggiuntivo di lire 250 milioni, con il massimale complessivo di lire 3.000 milioni, per le sale di nuova edificazione;
b) importo base di lire 900 milioni ed importo aggiuntivo di lire 200 milioni con il massimale complessivo di lire 2.500 milioni, per le sale derivanti dalla trasformazione e adattamento di immobili preesistenti;
c) importo base di lire 500 milioni ed importo aggiuntivo di lire 120 milioni con il massimale complessivo di lire 1.800 milioni, per il ripristino di sale non più in esercizio.
2. Ai fini della concessione del contributo per investimenti finalizzati alla realizzazione di una multisala, l'ammontare massimo del costo ammissibile, entro il limite della spesa effettiva, è formato da un importo base e da un importo aggiuntivo per ciascuna delle sale costituenti il complesso, purché di capienza non inferiore a cento posti, ed è così stabilito:
a) importo base di lire 1.800 milioni ed importo aggiuntivo di lire 850 milioni, con il massimale complessivo di lire 12.000 milioni, per le multisale di nuova edificazione;
b) importo base di lire 1.500 milioni ed importo aggiuntivo di lire 700 milioni, con il massimale complessivo di lire 6.000 milioni, per le multisale derivanti dalla trasformazione di una singola sala o dalla trasformazione o adattamento di immobili preesistenti.
3. Nel caso in cui gli investimenti includano l'acquisto dell'area o dell'immobile da trasformare e adattare o da ripristinare, i massimali di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono aumentati del 20 per cento e la relativa spesa può essere riconosciuta in misura non eccedente la metà dell'importo totale ammesso a fruire del contributo. Gli importi ed i massimali previsti dal comma 1 sono aumentati del 15 per cento nel caso di sala polivalente, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzazione per spettacoli teatrali.
4. Ai fini della concessione del contributo per investimenti intesi all'adeguamento strutturale, tecnologico, ambientale delle sale esistenti, di capienza non inferiore a cento posti ed alla creazione o al miglioramento dei servizi integrativi ed accessori, l'ammontare massimo del costo ammissibile è formato da un importo base di lire 500 milioni e da un importo aggiuntivo di lire 150 milioni per ogni cento posti o frazione non inferiore a cinquanta posti, con il massimale complessivo di lire 1.300 milioni.
5. Le sale di cui all'articolo 44, comma 5, della
6. Per la realizzazione e per l'adeguamento tecnico e strutturale delle arene cinematografiche i massimali di spesa ammissibili sono stabiliti nella misura del 50 per cento di quelli indicati, rispettivamente, nei commi 1 e 4.
7. Il contributo sugli interessi dei mutui stipulati per l'acquisto dei locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi possono essere concessi con riferimento ad una spesa di lire 3.500 milioni, inclusi gli eventuali lavori di adeguamento.
8. La concessione del contributo può essere reiterata con riferimento ad una stessa sala, fino al raggiungimento del massimale di costo ammissibile nel corso di un triennio decorrente dalla prima assegnazione. In ogni altro caso le domande possono essere considerate solo dopo che si sia esaurito l'ammortamento del precedente mutuo.
9. Salvo quanto previsto dal comma 5, i contributi in conto interessi possono essere concessi in relazione a contratti di mutuo di importo non inferiore a 400 milioni di lire.
Art. 4. Domanda di contributo.
1. Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate al Dipartimento dello spettacolo del Ministero entro il 30 giugno ed il 30 novembre di ciascun anno, e comunque entro sei mesi dalla data di stipulazione del contratto di mutuo. Alla domanda devono essere allegate:
a) dichiarazione, resa ai sensi della
b) copia autentica del contratto di mutuo;
c) nel caso di acquisto di immobili, copia della nota di trascrizione dell'atto di compravendita.
2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del
Art. 5. Procedimento.
1. Il Dipartimento dello spettacolo provvede ad istruire le istanze secondo i seguenti criteri di priorità:
a) interventi in sale cinematografiche ubicate nelle regioni rientranti nell'obiettivo 1, come definito dal
b) interventi in sale cinematografiche ubicate in comuni che ne siano sprovvisti e che confinino con comuni egualmente sprovvisti;
c) interventi in sale cinematografiche ubicate nei centri storici delle città capoluogo di provincia;
d) interventi in sale cinematografiche ubicate in comuni con popolazione inferiore a cinquecentomila abitanti e confinanti con comuni aventi anch'essi popolazione inferiore a cinquecentomila abitanti;
e) tutti gli altri interventi, per ordine cronologico di ricezione.
2. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione, salva la necessità di adempimenti istruttori che comportano la sospensione del termine, il capo del Dipartimento dello spettacolo provvede alla concessione del contributo sugli interessi, ovvero a comunicare all'interessato il rigetto della istanza, con i motivi della decisione assunta.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 non possono disporre, per ciascun anno, interventi complessivamente superiori alla quota fissata con il decreto di cui all'articolo 1, comma 3. Le domande per le quali le disponibilità finanziarie annuali non sono in tutto o in parte sufficienti, acquisiscono automatica priorità per l'attribuzione del contributo, a valere sugli stanziamenti dell'anno successivo.
Art. 6. Liquidazione del contributo.
1. I provvedimenti di concessione del contributo sono comunicati al soggetto beneficiario, al soggetto finanziatore ed al soggetto gestore dei fondi pubblici destinati al cinema.
2. Per la liquidazione del contributo, entro il 30 aprile, il 31 luglio, il 31 ottobre ed il 31 gennaio di ogni anno i soggetti finanziatori inviano al soggetto gestore dei fondi pubblici una comunicazione attestante l'avvenuto incasso di ciascuna rata di ammortamento o l'avvenuto pagamento degli interessi sulla parte eventualmente rinnovata del finanziamento in base alla legge, ed un estratto conto per ogni singolo mutuo ammesso a fruire del contributo riferito all'ultimo giorno del trimestre precedente, con l'indicazione del debito per capitale all'inizio ed alla fine del trimestre, della data e degli importi delle erogazioni e delle decurtazioni verificatesi nel periodo considerato.
3. La liquidazione del contributo è effettuata a favore del beneficiario, direttamente all'istituto finanziatore, entro quarantacinque giorni dalla ricezione di ciascuna delle comunicazioni di cui al comma 2.
Art. 7. Contributi in conto capitale.
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 10, del decreto-legge, e per le finalità ivi indicate, in alternativa ai contributi in conto interessi di cui all'articolo 1, sono concessi contributi in conto capitale fino ad un ammontare del 60 per cento dei costi sostenuti, che non superano l'importo di lire 250 milioni.
2. I contributi di cui alla comma 1 non possono essere nuovamente concessi prima che siano trascorsi cinque anni dalla data della precedente concessione.
3. Le domande di contributo devono essere presentate al Dipartimento dello spettacolo, entro novanta giorni dalla conclusione dei lavori o dall'acquisto dei beni mobili, e comunque non oltre il 30 giugno di ciascun anno. Alla domanda devono essere allegati:
a) dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a);
b) dichiarazione resa dal soggetto interessato, ai sensi della
4. Le domande e le dichiarazioni allegate sono trasmessi al soggetto gestore dei fondi pubblici per il cinema perché provveda alla concreta erogazione del contributo, dopo le verifiche di competenza.
5. I soggetti che hanno presentato domanda dopo il 1° settembre 1999, e per i quali non sia stato già erogato il contributo, possono ripresentarla, in conformità a quanto previsto dal presente articolo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 8. Controlli e sanzioni.
1. Il Dipartimento dello spettacolo procede a verifiche tecniche ed amministrativo-contabili, anche a campione, sugli interventi ammessi a contributo.
2. Con provvedimento del capo del Dipartimento dello spettacolo, è disposta la revoca dal contributo, e si provvede al recupero, totale o parziale, delle somme già versate, aumentate degli interessi legali decorrenti dalla data di concessione del contributo, in caso di violazioni di legge o del presente regolamento, e comunque:
a) in caso di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 4 o di documentazione non veritiera, salve le eventuali sanzioni penali, e fermo il disposto del comma 4;
b) in caso di mancato completamento degli interventi oggetto del contributo nel termine contrattualmente previsto per l'ammortamento integrale del finanziamento, riferibile al destinatario.
3. L'avvio del procedimento di decadenza è comunicato all'interessato ai sensi dell'articolo 7 della
4. L'amministrazione, nei casi di cui al comma 2, lettera a), esclude il responsabile da ogni futuro contributo previsto dalla legge in favore dell'esercizio cinematografico.
Art. 9. Abrogazioni.
1. Sono abrogati:
a) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo 1994, recante "Determinazione dell'ammontare minimo dei costi relativi agli interventi a favore dell'esercizio cinematografico"; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 1994, n. 87;
b) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1994, recante "Modificazioni al decreto ministeriale 7 dicembre 1971 relativo alle modalità di utilizzazione e gestione del Fondo d'intervento di cui alla
c) il decreto ministeriale 7 dicembre 1971 recante: "Modalità di utilizzazione e gestione del Fondo di cui alla
d) il decreto ministeriale 14 maggio 1981, recante: "Modalità di utilizzazione e di gestione del Fondo di cui alla
e) il decreto ministeriale 30 ottobre 1985, recante: "Modalità di utilizzazione e gestione del Fondo di cui all'articolo 13, secondo comma, lettera b), della
f) il decreto ministeriale 4 dicembre 1985, recante: "Determinazione dei massimali di mutuo ammissibili alla concessione di contributi sugli interessi sul Fondo di cui all'articolo 3 della
g) il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 1° settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1999, n. 258, recante: "Modifica della determinazione dell'ammontare dei costi ammissibili per i contributi in conto capitale a favore dell'esercizio cinematografico".