§ 42.4.47 - Legge 29 aprile 1988, n. 143.
Autorizzazione al Consiglio nazionale delle ricerche e all'Istituto nazionale di fisica nucleare per la stipulazione di contratti con esperti di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.4 personale
Data:29/04/1988
Numero:143


Sommario
Art. 1.      1. Per l'attuazione di progetti di particolare rilevanza nazionale ed internazionale, ove sia necessario utilizzare elevate competenze scientifiche e [...]


§ 42.4.47 - Legge 29 aprile 1988, n. 143.

Autorizzazione al Consiglio nazionale delle ricerche e all'Istituto nazionale di fisica nucleare per la stipulazione di contratti con esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica.

(G.U. 6 maggio 1988, n. 105)

 

 

     Art. 1.

     1. Per l'attuazione di progetti di particolare rilevanza nazionale ed internazionale, ove sia necessario utilizzare elevate competenze scientifiche e tecnico-professionali in materia, il Consiglio nazionale delle ricerche e l'Istituto nazionale di fisica nucleare, fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, sono autorizzati a stipulare, rispettivamente, non più di cinquanta e di dieci contratti di prestazione di opera intellettuale, ai sensi degli articoli 2230 e seguenti del codice civile, con esperti italiani o stranieri di alta qualificazione e documentata esperienza, che vengono collocati, se pubblici dipendenti, in aspettativa senza assegni per la durata del rapporto.

     2. La durata dei contratti è strettamente connessa all'attuazione del progetto e comunque non può superare complessivamente un quinquennio per ciascun esperto. La spesa va prevista nel piano finanziario del relativo progetto di ricerca.

     3. Il Consiglio nazionale delle ricerche e l'Istituto nazionale di fisica nucleare annualmente verificano i risultati dell'attività oggetto del contratto e riferiscono ai rispettivi Ministeri vigilanti sul numero e sul contenuto dei contratti in corso, che non potranno essere contemporaneamente operanti in numero superiore a cinquanta per il Consiglio nazionale delle ricerche e a dieci per l'Istituto nazionale di fisica nucleare, nonché sui risultati tecnico-scientifici raggiunti. Di essi si dà anche conto nella relazione generale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia.