§ 85.1.88 - D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 19.
Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:85. Ricerca scientifica e tecnologica
Capitolo:85.1 ricerca scientifica e tecnologica
Data:30/01/1999
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Consiglio nazionale delle ricerche.
Art. 2.  Attività e finalità del C.N.R.
Art. 3.  Strumenti.
Art. 4.  Organi e direttore generale.
Art. 5.  Comitato di valutazione.
Art. 6.  Piano di attività e fabbisogno di personale.
Art. 7.  Regolamenti.
Art. 8.  Riordino della rete scientifica.
Art. 9.  Competenze del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della Corte dei conti.
Art. 10.  Risorse.
Art. 11.  Personale.
Art. 12.  Mobilità con le università.
Art. 13.  Norme transitorie e finali.


§ 85.1.88 - D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 19. [1]

Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche.

(G.U. 5 febbraio 1999, n. 29).

 

     Art. 1. Consiglio nazionale delle ricerche.

     1. Il Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.) è ente nazionale di ricerca con competenza scientifica generale e istituti scientifici distribuiti sul territorio, che svolge attività di prioritario interesse per l'avanzamento della scienza e per il progresso del Paese.

     2. Il C.N.R. ha personalità giuridica di diritto pubblico e si dota di un ordinamento autonomo in conformità al presente decreto, alla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché, per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile.

     3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica esercita nei confronti del C.N.R. le competenze determinate nelle disposizioni di cui al comma 2.

 

          Art. 2. Attività e finalità del C.N.R.

     1. Il C.N.R.:

     a) svolge e promuove attività di ricerca con obiettivi di eccellenza e di rilevanza strategica in ambito nazionale e internazionale, nel quadro della cooperazione e integrazione europea e della collaborazione con la ricerca universitaria e di altri soggetti pubblici e privati, assicurando la diffusione dei risultati all'interno del Paese;

     b) nell'ambito del piano di cui all'articolo 6 e nel quadro della collaborazione con le università ed altri soggetti pubblici e privati progetta, dirige e coordina programmi nazionali e internazionali di ricerca, nonché sostiene attività scientifiche e di ricerca di rilevante interesse per il sistema nazionale;

     c) cura la valorizzazione, lo sviluppo precompetitivo e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca svolta dalla propria rete scientifica e dai soggetti di cui all'articolo 3;

     d) cura la collaborazione nel campo scientifico, tecnologico e della normativa tecnica con enti e istituzioni di altri Paesi o con organismi sovranazionali relativamente agli accordi di carattere non governativo e fornisce, su richiesta di autorità governative, competenze specifiche per la partecipazione nazionale ad organizzazioni o a programmi scientifici internazionali a carattere intergovernativo;

     e) svolge, anche attraverso propri programmi di assegnazione di borse di studio e di ricerca, attività di formazione nei corsi universitari di dottorato di ricerca, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210, attività di alta formazione postuniversitaria, di formazione permanente, continua e ricorrente. Può altresì svolgere attività di formazione superiore non universitaria;

     f) svolge attività di vigilanza sugli enti che assolvono le funzioni di organismo di normalizzazione, di cui alla legge 21 giugno 1986, n. 317, attività di diffusione di specifiche tecniche nell'ambito dei compiti istituzionali, nonché attività di certificazione, prova e accreditamento per le pubbliche amministrazioni, su loro richiesta;

     g) fornisce supporto tecnicoscientifico alle amministrazioni pubbliche su loro richiesta;

     h) nell'ambito del perseguimento delle proprie attività istituzionali può fornire servizi a terzi in regime di diritto privato.

 

          Art. 3. Strumenti.

     1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della propria ricerca, il C.N.R., secondo criteri e modalità determinati con proprio regolamento, può stipulare accordi e convenzioni, partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri. La costituzione o la partecipazione in società con apporto finanziario al capitale sociale superiore a 500 milioni di lire o con quota pari o superiore al 50 per cento del predetto capitale sociale è soggetta ad autorizzazione preventiva del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisito nel termine perentorio di quarantacinque giorni il parere del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, l'autorizzazione si intende concessa. Il C.N.R. può altresì partecipare a centri di ricerca internazionali in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi.

     2. Nella relazione di cui all'articolo 9, comma 2, il C.N.R. riferisce sull'attività svolta dai consorzi, fondazioni, società o centri comunque costituiti o partecipati dall'ente, evidenziando gli obiettivi e i risultati raggiunti.

     3. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), con convenzioni o partecipazioni di cui al comma 1, il C.N.R. può dare applicazione anche a normative, indirizzi o programmi delle regioni o di altri soggetti pubblici rivolte alla diffusione dei risultati della ricerca nel sistema economico e può contribuire a determinare le condizioni per la costituzione di imprese altamente innovative, con un'utilizzazione temporanea di personale di ricerca del C.N.R., anche in costanza di rapporto di lavoro, all'uopo regolando tra ente, impresa o altro soggetto promotore, scelti con avviso pubblico, le questioni attinenti ai diritti di proprietà intellettuale e all'eventuale utilizzo di istituti e attrezzature del C.N.R.

 

          Art. 4. Organi e direttore generale.

     1. Sono organi del C.N.R.:

     a) il presidente;

     b) il consiglio direttivo;

     c) il comitato di consulenza scientifica;

     d) il collegio dei revisori dei conti.

     2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, ne sovrintende all'andamento, presiede il consiglio direttivo e il comitato di consulenza scientifica, ne stabilisce per entrambi l'ordine del giorno. Il presidente, scelto tra personalità di alta qualificazione scientifica, è nominato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il presidente dura in carica per quattro anni e può essere confermato una sola volta.

     3. Il consiglio direttivo ha compiti di indirizzo, di programmazione e di verifica dell'andamento delle attività dell'ente, di deliberazione sui regolamenti di organizzazione, funzionamento, amministrazione, contabilità e finanza, sul piano triennale di cui all'articolo 6 e sui suoi aggiornamenti annuali, sui bilanci e sulla nomina dei direttori degli istituti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a). Il consiglio direttivo è composto dal presidente e da otto membri, di alta qualificazione tecnico-scientifica o di comprovata esperienza professionale di gestione aziendale o amministrativa nel campo della ricerca, nominati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, quattro su designazione del Ministro medesimo e quattro designati dall'Assemblea della scienza e della tecnologia, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, al di fuori del proprio ambito. I membri del consiglio durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

     4. Il comitato di consulenza scientifica esprime parere obbligatorio sul piano di cui all'articolo 6 e sugli aggiornamenti annuali. Su richiesta del consiglio direttivo svolge attività consultiva e istruttoria, in raccordo con i consigli scientifici nazionali di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con gli istituti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), avvalendosi altresì all'occorrenza di altri esperti. E' costituito da ventuno membri, compreso il presidente, di cui dieci eletti dai ricercatori e tecnologi dell'ente, nel loro ambito, assicurando la rappresentanza dei diversi livelli, dieci eletti dai consigli scientifici nazionali, al di fuori del loro ambito e assicurando la rappresentatività delle aree che per essi saranno determinate con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Le modalità di costituzione del comitato sono determinate dai regolamenti di cui all'articolo 7.

     5. Il collegio dei revisori dei conti è composto da un presidente, da due membri effettivi e da due supplenti, nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il presidente del collegio è designato dal presidente della Corte dei conti, un membro effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, gli altri membri sono designati dallo stesso Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il collegio dei revisori svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, per quanto applicabile. I membri del collegio durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Per i componenti, escluso il presidente, è previsto l'obbligo di iscrizione al registro dei revisori contabili.

     6. Il presidente, i membri del consiglio direttivo e del comitato di consulenza scientifica, nonché il presidente ed i membri del collegio dei revisori, per la durata del loro mandato, non possono essere nominati direttori di istituti scientifici o di programmi di ricerca del C.N.R., né possono far parte di commissioni di concorso per il reclutamento di personale del C.N.R. Se professore o ricercatore universitario, il presidente può essere collocato in aspettativa a domanda ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Se dipendente di altre pubbliche amministrazioni è collocato fuori ruolo.

     7. Al presidente dell'ente, ai membri del consiglio direttivo, al presidente e ai membri effettivi del collegio dei revisori dei conti sono attribuite indennità di carica determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

     8. Il presidente nomina, su conforme parere del consiglio direttivo, un direttore generale, il cui rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato di durata massima quadriennale, rinnovabile una sola volta. Il direttore generale sovrintende alla gestione ed è responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del consiglio direttivo. Il direttore generale partecipa alle riunioni del consiglio direttivo con voto consultivo. Se dipendente pubblico, con esclusione dei professori e dei ricercatori universitari, è collocato fuori ruolo. Se ricercatore o professore universitario è collocato in aspettativa senza assegni.

     9. Il presidente e i componenti del consiglio direttivo non possono ricoprire incarichi politici elettivi a livello nazionale e regionale, nonché di membro della giunta regionale, di presidente o assessore della giunta provinciale, di sindaco o assessore nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti; il presidente, i membri del consiglio direttivo e del comitato di consulenza scientifica non possono essere amministratori o dipendenti di società che partecipano a programmi di ricerca del C.N.R.

     10. Il direttore generale non può avere interessi diretti o indiretti nelle imprese che partecipano a programmi di ricerca del C.N.R. e non può ricoprire gli incarichi elettivi di cui al comma 9.

 

          Art. 5. Comitato di valutazione.

     1. Il C.N.R., secondo criteri e modalità stabilite dal comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, costituisce un apposito comitato incaricato della valutazione dei risultati scientifici e tecnologici dell'attività complessiva dell'ente e dei suoi singoli istituti, con procedure trasparenti ed esiti pubblici, ferma restando la valutazione dell'attività amministrativa ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

 

          Art. 6. Piano di attività e fabbisogno di personale.

     1. Il C.N.R. opera sulla base di un proprio piano triennale di attività, aggiornabile annualmente, che stabilisce gli indirizzi generali, determina obiettivi, priorità e risorse per l'intero periodo, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché con i programmi di ricerca dell'Unione europea. Il piano comprende altresì la programmazione triennale del fabbisogno di personale, con l'indicazione delle assunzioni da compiere per le diverse aree scientifiche, della cadenza temporale delle relative procedure selettive, di una previsione circa la distribuzione del personale per grandi aree territoriali. Il piano e gli aggiornamenti annuali sono approvati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Sul piano triennale, per gli ambiti di rispettiva competenza, è acquisito, nel termine perentorio di 60 giorni, il parere dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica. Decorsi 90 giorni dalla ricezione degli atti senza osservazioni da parte del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il piano e gli aggiornamenti annuali diventano esecutivi.

     2. Il C.N.R., previo confronto con le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, determina in autonomia gli organici del personale e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali, con i soli vincoli derivanti dal piano di cui al presente articolo.

 

          Art. 7. Regolamenti.

     1. I regolamenti del C.N.R., di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono adottati, modificati e integrati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

     a) con riferimento all'organizzazione e al funzionamento:

     1) preventiva informazione del personale sugli schemi di regolamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

     2) costituzione di organi collegiali degli istituti operanti in attuazione dell'articolo 8;

     3) disciplina dell'incarico di direzione degli istituti di cui all'articolo 8, prevedendone, per l'attribuzione, procedure di valutazione comparativa dei candidati, nonché definendo la durata dell'incarico medesimo e le condizioni e i limiti di rinnovabilità allo stesso soggetto;

     4) selezione dei progetti da ammettere ai programmi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), delle attività scientifiche e di ricerca di cui alla medesima disposizione, con procedure trasparenti di valutazione comparativa;

     5) facoltà di chiamare esperti stranieri per la costituzione di commissioni con funzioni di aggiudicazione o di selezione;

     b) con riferimento all'amministrazione, alla contabilità e alla finanza:

     1) redazione di un bilancio di previsione secondo obiettivi programmatici e adozione, entro due esercizi finanziari, di un sistema di contabilità economica coerente con quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

     2) facoltà per le forniture di strumentazione scientifica e tecnologica di particolare complessità, con tipologie indicate in sede di regolamento, di erogare anticipazioni in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e comunque nel limite del 20 per cento dell'importo contrattuale.

 

          Art. 8. Riordino della rete scientifica.

     1. I regolamenti di cui all'articolo 7 disciplinano altresì la riorganizzazione del C.N.R. secondo principi di snellimento delle strutture centrali e comunque di supporto, di contenimento delle spese generali, di decentramento amministrativo e gestionale, di razionalizzazione degli istituti di ricerca mediante potenziamento dei poli di eccellenza fusioni, trasformazioni e soppressioni, tenuto anche conto dell'esigenza di equilibrata distribuzione della rete scientifica sul territorio e della competenza scientifica generale dell'ente, altresì utilizzando, quando utile per l'efficace perseguimento delle proprie finalità, modelli innovativi di organizzazione, al fine di ottenere:

     a) qualificati istituti di ricerca scientifica o tecnologica, di livello internazionale e di dimensioni adeguate, tenendo anche conto della capacità di autofinanziamento. Le dimensioni e la capacità di autofinanziamento sono da valutare secondo le specializzazioni disciplinari. Gli istituti godono di autonomia scientifica, amministrativa e contabile; le medesime, nei propri ambiti di competenza e nel rispetto del piano e degli aggiornamenti di cui all'articolo 6, possono anche operare come promotori di nuove attività di ricerca e di sviluppo tecnologico;

     b) partecipazioni qualificate, con l'apporto di servizi, di risorse umane e finanziarie, a progetti e iniziative comuni di ricerca di durata predeterminata, nell'ambito del piano di cui all'articolo 6 e mediante convenzioni, con atenei, altri enti di ricerca e istituzioni scientifiche nazionali e internazionali, nonché con altri soggetti pubblici e privati di particolare rilievo scientifico.

 

          Art. 9. Competenze del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della Corte dei conti.

     1. Le delibere dell'ente, ad eccezione di quelle relative al piano triennale di attività e agli aggiornamenti annuali, per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, nonché di quelle di adozione dei regolamenti di cui agli articoli 7 e 8, per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono immediatamente esecutive.

     2. I bilanci preventivi, i conti consuntivi, le relazioni del collegio dei revisori dei conti e una relazione annuale sull'attività svolta, sono inviati al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST), al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e al Dipartimento della funzione pubblica.

     3. Il C.N.R. è soggetto al controllo successivo della Corte dei conti, che si esercita unicamente sui conti consuntivi dell'ente, al fine di riferire annualmente al Parlamento, con l'esclusione del controllo amministrativo di regolarità contabile e sui singoli atti di gestione.

 

          Art. 10. Risorse.

     1. Le risorse del C.N.R. sono costituite:

     a) dal contributo a carico del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MURST di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, determinato sulla base delle attività previste dal piano di cui all'articolo 5, ove approvato;

     b) da eventuali contributi per singoli progetti o interventi a carico del Fondo integrativo speciale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

     c) da assegnazioni e contributi da parte di pubbliche amministrazioni per l'esecuzione di particolari progetti o accordi di programma;

     d) da eventuali contributi dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti;

     e) da ogni altra eventuale entrata.

 

          Art. 11. Personale.

     1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti del C.N.R. è regolato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, agli articoli 14 e 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Alle selezioni pubbliche per le assunzioni possono partecipare, se in possesso dei requisiti richiesti, anche cittadini stranieri.

     2. Il C.N.R., sentito il comitato di consulenza scientifica e nell'ambito del 2 per cento dell'organico dei ricercatori, può assumere per chiamata diretta, figure professionali, italiane o straniere, corrispondenti al massimo livello contrattuale del personale di ricerca che svolgano, con documentata produzione scientifica di eccellenza, attività di ricerca in enti di ricerca e in atenei stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali, ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.

     3. Il C.N.R, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 7, disciplina le procedure di assunzione ai diversi livelli e profili del personale indicando per il personale ricercatore o tecnologo l'inserimento in apposite aree scientifiche o settori tecnologici. Con riferimento ai ricercatori e ai tecnologi il regolamento è emanato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

     a) l'ente può stipulare, previa selezione pubblica, oltre a contratti a termine per esigenze temporanee connesse ad attività programmate, contratti di lavoro per attività di ricerca scientifica e tecnologica, di durata non superiore a tre anni, al termine dei quali apposite commissioni formuleranno giudizi sull'attività svolta, secondo parametri riconosciuti in ambito internazionale. Le commissioni sono nominate dal consiglio direttivo e costituite da tre membri, due dei quali scelti su terne designate dal comitato di consulenza scientifica. I contratti sono rinnovabili una sola volta, previo giudizio positivo sull'attività svolta;

     b) il rapporto di lavoro a tempo indeterminato per attività di ricerca scientifica e tecnologica si instaura, per tutti i livelli del personale addetto, previo l'espletamento di concorsi pubblici per aree scientifiche o settori tecnologici, idonei a valutare competenze e attitudini finalizzate all'attività richiesta, mediante il ricorso a specifiche commissioni giudicatrici costituite in maggioranza da componenti esterni all'ente e presiedute da dirigenti di ricerca o tecnologi dell'ente o dipendenti da un ente del comparto ricerca ovvero ancora da professori universitari ordinari, con comprovata esperienza internazionale. Per accedere alla selezione per il livello iniziale occorre essere in possesso del titolo di dottore di ricerca attinente all'attività richiesta dal bando ovvero aver svolto per un triennio attività di ricerca:

     1) nell'ambito dei contratti di cui alla lettera a) ovvero di assegni di ricerca banditi dall'ente ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con valutazione finale dell'attività ai sensi della lettera a);

     2) presso università o qualificati enti e centri di ricerca pubblici e privati, anche stranieri, se comunque valutata preventivamente ai sensi della lettera a);

     c) la periodicità dei concorsi è determinata secondo le necessità indicate nel piano triennale di cui all'articolo 6.

 

          Art. 12. Mobilità con le università.

     1. Le università possono attribuire per contratto, stipulato ai sensi del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 maggio 1998, n. 242, corsi ufficiali o integrativi di insegnamento al personale di ricerca in servizio presso il C.N.R. Spetta agli statuti delle università determinare le modalità attraverso le quali il predetto personale partecipa, per la durata del contratto, alle deliberazioni relative alla programmazione delle attività didattiche e scientifiche.

     2. Previa convenzione tra università e C.N.R., i ricercatori e i professori universitari di ruolo possono svolgere per periodi predeterminati attività di ricerca presso gli istituti del C.N.R.

     3. Previa convenzione tra università e C.N.R., il personale di ricerca del C.N.R. può essere autorizzato per periodi predeterminati a svolgere attività di ricerca presso gli istituti scientifici delle università. Spetta agli statuti delle università determinare le modalità attraverso le quali il predetto personale, per la durata delle attività, partecipa alle deliberazioni degli organi accademici competenti in materia di programmazione delle attività scientifiche.

     4. I contratti di cui al comma 1 e le attività di cui ai commi 2 e 3 sono compatibili con il mantenimento dei rapporti di lavoro con le amministrazioni di appartenenza. Per i professori ed i ricercatori universitari l'attività di ricerca di cui al comma 2 non rientra nell'attività prevista dall'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Lo svolgimento di attività di ricerca presso il C.N.R. può comportare per i ricercatori e i professori universitari l'esonero, totale o parziale, dai carichi didattici.

     5. I regolamenti di cui all'articolo 7 e gli statuti e regolamenti degli atenei disciplinano l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

 

          Art. 13. Norme transitorie e finali.

     1. Il presidente del C.N.R., in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, vi resta fino alla scadenza del mandato, così come determinata ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1960, n. 1613.

     2. In sede di prima applicazione del presente decreto:

     a) qualora alla data di entrata in vigore del medesimo non sia stata insediata l'assemblea della scienza e della tecnologia, i quattro membri del consiglio direttivo di sua designazione, sono eletti dall'assemblea dei comitati nazionali di consulenza del C.N.R. al di fuori dei propri componenti. I predetti membri decadono all'atto della nomina dei membri designati da parte dell'A.S.T. I membri del consiglio direttivo, se professori o ricercatori universitari, possono essere collocati in aspettativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ovvero, se dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, possono essere collocati fuori ruolo;

     b) il comitato di consulenza scientifica, nelle more dell'approvazione dei regolamenti di cui all'articolo 7 e fino alla data di insediamento dei componenti di cui all'articolo 4, comma 4, è presieduto dal presidente dell'ente ed è costituito da ventuno membri, compreso il presidente, di cui dieci eletti dai comitati nazionali di consulenza di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1987, n. 408, al di fuori dei propri componenti, dieci eletti dall'assemblea dei direttori degli istituti e dei centri del C.N.R. al di fuori del proprio ambito e fra i ricercatori e tecnologi dell'ente. Il presidente del C.N.R. convoca le assemblee ed i comitati entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ogni comitato nazionale di consulenza vota per un componente; l'elezione avviene con il sistema della preferenza unica. Risultano eletti i candidati che nell'ordine ottengono più voti; a parità di voti risultano eletti i candidati più anziani di età;

     c) il riordino di cui all'articolo 8 può avvenire anche attraverso aggregazioni temporanee;

     d) gli schemi dei regolamenti di cui agli articoli 7 e 8, anche concernenti il riordino della rete scientifica, sono predisposti dal consiglio direttivo e resi noti al personale entro centoventi giorni dalla data di insediamento. Le organizzazioni sindacali hanno trenta giorni per presentare osservazioni al consiglio direttivo. I predetti schemi, con eventuali modifiche e integrazioni, sono sottoposti al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica entro centottanta giorni dalla data di insediamento del consiglio direttivo. Decorso il predetto termine senza che il consiglio direttivo abbia sottoposto al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica i regolamenti con le modifiche e le integrazioni ai sensi degli articoli 7 e 8, il consiglio decade e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica procede al rinnovo ai sensi dell'articolo 4, comma 3;

     e) nelle more dell'approvazione del piano di cui all'articolo 6 e dei regolamenti di cui all'articolo 7, nell'ambito dell'organico complessivo e nei limiti del fabbisogno di cui all'articolo 51, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il C.N.R., previa autorizzazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, bandisce concorsi pubblici per l'assunzione di personale di ricerca secondo le esigenze determinate dalle attività programmate negli anni 1999 e 2000, con priorità per il potenziamento della ricerca scientifica del Mezzogiorno. In ogni caso negli anni 1999 e 2000 le spese per il personale non potranno superare il 75 per cento delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a).

     3. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto ed in particolare:

     a) il decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, ad eccezione degli articoli 11, 23, 26, 27, 28, 29 e 30, e successive modificazioni ed integrazioni;

     b) la legge 22 dicembre 1960, n. 1613;

     c) la legge 2 marzo 1963, n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni;

     d) l'articolo 20 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

     4. I comitati nazionali di consulenza, il consiglio di presidenza e la giunta amministrativa del C.N.R. sono prorogati fino alla data di insediamento del consiglio direttivo e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni adottate dai predetti organi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Dalla data di insediamento del consiglio direttivo e fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 7 e 8 sono esercitate dal medesimo consiglio, avvalendosi del comitato di consulenza scientifica, le funzioni attribuite ai comitati nazionali di consulenza, al consiglio di presidenza, alla giunta amministrativa e al consiglio di amministrazione, dai regolamenti dell'ente vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     5. I regolamenti provvederanno ad identificare le norme regolamentari con essi incompatibili e da ritenersi pertanto abrogate.

     6. I gruppi nazionali di matematica del C.N.R. sono trasferiti all'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

     a) all'articolo 2, comma 2, premettere alla lettera a) la seguente:

     "0 a) costituire gruppi nazionali di ricerca, con l'apporto di professori e ricercatori universitari, nonché di ricercatori degli enti di ricerca, come istituti temporanei per l'organizzazione di un lavoro di ricerca distribuito tra più persone e organismi scientifici. All'attività dei gruppi sovrintende un consiglio scientifico e un direttore;";

     b) all'articolo 6, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché dei direttori dei gruppi nazionali di ricerca".


[1] Abrogato dall’art. 23 del D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 127, ad eccezione dei commi 3, lettera a) e 6 dell'articolo 13.