Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 84. Radio e telecomunicazioni |
Capitolo: | 84.5 sovvenzioni e agevolazioni |
Data: | 05/11/2004 |
Numero: | 292 |
Sommario |
Art. 1. Beneficiari e ripartizione della somma stanziata |
Art. 2. Esclusione o riduzione dei contributi |
Art. 3. Separazione contabile |
Art. 4. Elementi di valutazione |
Art. 5. Assegnazione dei contributi |
Art. 6. Domanda di ammissione al contributo |
Art. 7. Controlli da parte dei comitati regionali per le comunicazioni |
Art. 8. Revoca del provvedimento di concessione |
Art. 9. Norme transitorie |
Art. 10. Abrogazioni |
§ 84.5.39 - D.M. 5 novembre 2004, n. 292. [1]
Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni.
(G.U. 4 dicembre 2004, n. 285)
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
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Vista la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 30 ottobre 1998, n. 68, concernente: «Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 1998;
Vista la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 1° dicembre 1998, n. 78, concernente: «Regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1998;
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Visto il
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Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con
Visto il
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Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 2002, n. 225, concernente: « Regolamento recante modalità e criteri di attribuzione del contributo previsto dall'articolo 52, comma 18, della
Visto il «Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari» approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4 giugno 2002;
Visto il «Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV» approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;
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Considerata la necessità di innovare la disciplina attualmente contenuta nel
Considerato che con apposito regolamento del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 31 maggio 2004; Ritenuto di non poter aderire a quanto segnalato dal Consiglio di Stato nel citato parere in relazione all'integrazione del criterio prevalente del fatturato medio con altri e diversi parametri, in quanto le emittenti beneficiarie del contributo del presente regolamento già soddisfano le esigenze di garantire l'autoproduzione e l'informazione essendo già ammesse alle provvidenze di cui all'articolo 7 del
Sentite le competenti commissioni parlamentari;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri GM 139366/4624/DL del 3 agosto 2004;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Beneficiari e ripartizione della somma stanziata
1. I termini procedimentali e le modalità di erogazione dei contributi previsti dall'articolo 45, comma 3, della
2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1, le emittenti televisive locali titolari di concessione o di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del
3. Costituisce requisito di ammissibilità al contributo di cui al comma 1 l'adesione dell'emittente richiedente al «Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari», approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4 giugno 2002, di seguito denominato «Codice in materia di televendite» e al «Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV», approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002, di seguito denominato «Codice TV e minori».
4. L'ammontare annuo dello stanziamento previsto dall'articolo 45, comma 3, della
5. La somma assegnata a ciascuna regione e provincia autonoma è attribuita alle emittenti aventi titolo all'erogazione del contributo per un quinto in parti uguali e per quattro quinti in base ad una graduatoria predisposta tenendo conto degli elementi indicati nell'articolo 4.
Art. 2. Esclusione o riduzione dei contributi
1. Sono escluse dall'erogazione del contributo:
a) le emittenti che non risultino in regola con il versamento dei contributi previdenziali. Sono considerate in regola anche le imprese che abbiano concordato con gli istituti previdenziali la rateizzazione dei contributi arretrati e che abbiano assolto, alle scadenze previste, gli impegni assunti ovvero che abbiano ricorsi giurisdizionali pendenti in materia;
b) le emittenti assoggettate a procedura concorsuale fallimentare, ove non sia intervenuta autorizzazione all'esercizio provvisorio;
c) le emittenti non in regola con il pagamento del canone di concessione. Sono considerate in regola anche le emittenti che usufruiscano delle dilazioni di pagamento previste dalla legge o nei cui confronti siano intervenute pronunce giurisdizionali favorevoli ed esecutive in controversie relative al pagamento dei canoni di concessione, salvo il diritto di ripetizione dei contributi erogati a seguito di decisione sfavorevole all'emittente;
d) le emittenti che ai sensi dell'articolo 7, comma 5 della
2. Per le emittenti nei cui confronti l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni abbia emesso, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda per l'ottenimento del contributo, più di un provvedimento sanzionatorio per violazioni dell'articolo 15, commi 10, 11 e 13 della
a) del 40 per cento, se sono irrogate più sanzioni per la violazione dei divieti di cui all'articolo 15, commi 11 e 13, della
b) del 30 per cento, se una sola delle sanzioni irrogate riguarda la violazione dei divieti di cui alla precedente lettera a);
c) del 20 per cento, se le sanzioni sono irrogate esclusivamente per la violazione dei divieti di cui all'articolo 15, comma 10 della
3. L'applicazione di più di quattro sanzioni da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda per l'ottenimento del contributo, per le violazioni di cui al comma 2, ivi compresa l'ipotesi di avvenuto pagamento in misura ridotta, comporta l'esclusione totale dal contributo per il medesimo anno.
Art. 3. Separazione contabile
1. I soggetti che presentano per la prima volta domanda per ottenere il contributo previsto dall'articolo 1, qualora gestiscano più di una attività, anche non televisiva, devono instaurare entro l'esercizio in corso un regime di separazione contabile e devono produrre uno schema di bilancio in cui risultino separate contabilmente le poste di entrata e di spesa afferenti all'attività dell'emittente televisiva e quelle inerenti ad altre attività; a partire dall'anno successivo i soggetti devono dichiarare di aver instaurato il regime di separazione contabile.
Art. 4. Elementi di valutazione
1. Gli elementi da valutare ai fini dell'erogazione all'emittente del contributo di cui all'articolo 1, sono i seguenti:
a) media dei fatturati realizzati nel triennio precedente. Nel caso in cui l'emittente presenti la domanda per più regioni o province autonome è presa in esame, ai fini del punteggio, la quota parte della media dei fatturati riferibili all'attività televisiva posta in essere in ciascuna regione o provincia autonoma;
b) personale dipendente applicato allo svolgimento dell'attività televisiva, in riferimento all'attività svolta nell'anno precedente a quello in cui è erogato il contributo stesso, suddiviso, secondo il contratto di lavoro applicato, in:
1) contratto a tempo indeterminato;
2) contratto a tempo determinato;
3) contratto di formazione lavoro;
4) contratto di apprendistato;
5) contratto a tempo parziale ovvero a tipologia di orario ridotto modulato flessibile;
6) giornalisti, iscritti ai sensi della
6.1) giornalisti professionisti iscritti nell'Albo professionale;
6.2) giornalisti pubblicisti iscritti nell'Albo professionale;
6.3) praticanti giornalisti professionisti iscritti nel relativo registro.
2. Nel caso in cui l'emittente presenti la domanda per più regioni o province autonome è presa in esame, ai fini dell'attribuzione del punteggio, la quota parte del personale dipendente applicato allo svolgimento dell'attività televisiva in ciascuna regione o provincia autonoma.
3. I punteggi da attribuire a ciascuno degli elementi di cui al comma 1 sono indicati nella tabella A allegata al presente regolamento.
Art. 5. Assegnazione dei contributi
1. Il compito di accertare la effettiva sussistenza dei requisiti per beneficiare del contributo e di predisporre le graduatorie per la ripartizione del contributo tra le emittenti televisive locali tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 4 e dei punteggi indicati nella allegata tabella A è svolto dai comitati regionali per le comunicazioni e, ove non costituiti, dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, i quali provvedono a comunicare le graduatorie stesse, entro trenta giorni dalla loro approvazione, al Ministero e, contestualmente, a renderle pubbliche, indicando analiticamente i punteggi relativi a ciascun elemento di valutazione di cui all'articolo 4, comma 1.
2. Non è consentito l'inserimento in graduatoria di emittenti che dichiarino nella domanda di possedere un numero di dipendenti o soci lavoratori inferiore a quello previsto dall'articolo 6, comma 3, della deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 1° dicembre 1998, n. 78, approvativa del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri e successive modificazioni. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle emittenti televisive private a carattere comunitario come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera f), della citata
3. Il contributo è erogato, nei limiti dello stanziamento relativo a ciascun ambito regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano, alle emittenti collocate ai primi posti della graduatoria, nei limiti del trentacinque per cento dei graduati, arrotondato all'unità superiore, per l'anno 2004 e, dall'anno 2005, nei limiti del trentasette per cento dei graduati, arrotondato all'unità superiore, in misura proporzionale al valore ottenuto mediante ponderazione rispetto alla media dei punteggi di ciascun elemento di valutazione previsto dall'articolo 4, comma 1, secondo la formula di cui alla tabella A allegata al presente regolamento.
Art. 6. Domanda di ammissione al contributo
1. Le emittenti televisive locali titolari di concessione o di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del
2. La domanda deve contenere, a pena di esclusione dalla graduatoria:
a) l'indicazione degli elementi atti ad individuare l'emittente richiedente con gli estremi dell'atto concessorio o autorizzatorio rilasciato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della
b) la dichiarazione che l'impresa editrice ha assolto a tutti gli obblighi contabili cui essa è tenuta ai sensi della normativa vigente;
c) il numero di codice fiscale e di partita IVA del richiedente;
d) la dichiarazione di aver presentato domanda di ammissione per l'anno precedente a quello cui si riferisce il bando di cui all'articolo 1, comma 1, alle provvidenze di cui all'articolo 7 del
e) la dichiarazione di adesione al Codice in materia di televendite e al Codice TV e minori.
3. Nella domanda sono indicati gli elementi, previsti dall'articolo 4, che si intendono sottoporre a valutazione; la domanda è corredata da idonea documentazione atta a comprovare il possesso dei medesimi elementi, i quali possono essere comprovati, nei casi consentiti, anche mediante apposite dichiarazioni ai sensi del
4. Nel caso in cui l'emittente, invitata dall'organo competente ad integrare la documentazione presentata, non ottemperi all'invito stesso entro il termine indicato, l'elemento, in merito al quale è stata richiesta l'integrazione documentale, non è valutato ai fini del punteggio.
Art. 7. Controlli da parte dei comitati regionali per le comunicazioni
1. Fermo restando il disposto dell'articolo 71, comma 1, del
a) copia autentica dei bilanci di esercizio del triennio precedente a quello di presentazione della domanda, con attestazione del registro delle imprese di avvenuto deposito di ciascun bilancio; per il bilancio di esercizio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, nel caso di soggetti che redigono il bilancio per periodi non coincidenti con l'anno solare, copia autentica dell'ultimo bilancio di esercizio approvato e depositato al Registro delle imprese, con attestazione da parte dello stesso ufficio di avvenuto deposito e situazione patrimoniale non anteriore di oltre due mesi alla data di presentazione della domanda, certificata dai competenti organi sociali; per i soggetti non tenuti al deposito del bilancio, copia autentica del verbale di assemblea di approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio e situazione patrimoniale non anteriore di oltre due mesi alla data di presentazione della domanda, certificata dai competenti organi sociali;
b) copia autentica del libro matricola alla data di presentazione della domanda e certificati di correntezza contributiva aggiornati almeno al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.
2. I Comitati regionali per le comunicazioni e, ove non costituiti, i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi devono altresì verificare l'esistenza di un sistema di separazione contabile per i soggetti di cui all'articolo 3.
3. Per le emittenti la cui media dei fatturati aumenti più di un terzo rispetto al dato comunicato nell'anno precedente a quello di presentazione di ciascuna domanda, i comitati regionali per le comunicazioni e, ove non costituiti, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi sono tenuti a verificare analiticamente i relativi dati contabili.
Art. 8. Revoca del provvedimento di concessione
1. Qualora risulti che la concessione del contributo è stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali contenute nella domanda ad essa allegata ovvero non è stato rispettato quanto previsto dall'articolo 3 o nel caso di perdita del requisito di cui all'articolo 1, comma 2, il contributo è revocato, previa contestazione, in esito ad un procedimento in contraddittorio.
2. Il contributo è revocato alle emittenti il cui patrimonio netto al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda sia inferiore all'importo previsto dall'articolo 6, comma 3, della deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 1° dicembre 1998, n. 78, approvativa del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri, ove non sia stato reintegrato in sede di approvazione del bilancio. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle emittenti televisive private a carattere comunitario come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera f), della citata
3. La revoca dei contributi comporta l'obbligo a carico del soggetto beneficiario di riversare all'erario, entro i termini fissati nel provvedimento stesso, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto «ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati», oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale, nonchè l'esclusione dalla partecipazione alla distribuzione dei contributi per i tre anni successivi all'accertamento della non corrispondenza di cui al comma 1.
4. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro i termini fissati, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione e interessi, viene disposto mediante iscrizione a ruolo delle somme complessivamente dovute.
Art. 9. Norme transitorie
1. Ai fini della valutazione dell'elemento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) in riferimento ai soli anni 2003 e 2004, al personale dipendente della società che presenta la domanda di ammissione al contributo è equiparato il personale applicato dalla medesima società allo svolgimento della propria attività televisiva purchè detto personale sia dipendente da società controllate dalla società istante, che abbiano per oggetto sociale esclusivo attività connesse alla programmazione televisiva e che svolgano l'attività in esclusiva per la società titolare della concessione o dell'autorizzazione televisiva in ambito locale richiedente.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 si applicano in relazione alle domande presentate dalle emittenti per l'ottenimento del contributo dall'anno 2006.
Art. 10. Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto 21 settembre 1999, n. 378.
Tabella A
(art. 4, comma 3)
Punteggi da attribuire a ciascuno degli elementi di cui all'art. 4, comma 1, ai fini dell'erogazione del contributo di cui all'art. 1:
lettera a) - media dei fatturati realizzati nel triennio precedente - fino a punti 200;
per la lettera a) il punteggio va attribuito in maniera proporzionale assegnando il punteggio massimo di punti 200 al fatturato più alto delle emittenti in graduatoria. Si applica, altresì, una maggiorazione fissa di punti 60 per ciascun fatturato superiore a 6 milioni di euro e di punti 30 per ciascun fatturato compreso tra 2,5 e sei milioni di euro. Per le emittenti aventi sedi legale ed operativa nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna si applica una maggiorazione fissa di punti 480 per ciascun fatturato superiore a 8 milioni di euro, di punti 260 per ciascun fatturato compreso tra 6 e 8 milioni di euro e di punti 130 per ciascun fatturato compreso tra 2,5 e 6 milioni di euro. I predetti tetti di fatturato sono soggetti a revisione in aumento del 2,5 per cento annuo, e sono indicati, annualmente, nel bando di concorso di cui all'articolo 1, comma 1;
lettera b) personale dipendente applicato allo svolgimento dell'attività televisiva:
per ogni giornalista professionista punti 60;
per ogni giornalista pubblicista punti 45;
per ogni praticante giornalista professionista punti 45;
per ogni altro dipendente punti 30.
.Le unità di personale assunte con contratto di formazione lavoro sono valutate nella misura del 50 per cento del punteggio ad esse relativo, le unità di personale assunte con contratto di lavoro a tempo determinato e di apprendistato sono valutate nella misura del 20 per cento del punteggio ad esse relativo per ciascun anno di durata del contratto. Le unità di personale assunte con contratto a tempo parziale ovvero a tipologia di orario ridotto modulato flessibile sono valutate nella misura percentuale corrispondente alla quota di orario della prestazione effettivamente svolta, rapportata al contratto a tempo pieno;
per la lettera b) si prendono in considerazione i contratti di lavoro stipulati anteriormente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda per ottenere il contributo: il punteggio è rapportato al periodo di durata del contratto.
(Art. 5, comma 3)
Formula per l'attribuzione del contributo in base alla graduatoria, nel limite del trentacinque per cento dei graduati arrotondato all'unità superiore per l'anno 2004 e del trentasette per cento dei graduati, arrotondato all'unità superiore, dall'anno 2005:
PFi/PFm x 40 + PDi/PDm x 60 = Vi
PFi = punteggio relativo al fatturato dell'emittente iesima
PFm = media aritmetica del totale dei punteggi relativi al fatturato
PDi = punteggio relativo ai dipendenti dell'emittente iesima PDm = media aritmetica del totale dei punteggi relativi ai dipendenti
Vi = Valore di attribuzione all'emittente iesima
[1] Abrogato dall'art. 9 del