Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 84. Radio e telecomunicazioni |
Capitolo: | 84.5 sovvenzioni e agevolazioni |
Data: | 03/07/1997 |
Numero: | 269 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, è così sostituito |
§ 84.5.8 - D.P.R. 3 luglio 1997, n. 269.
Regolamento recante modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, che disciplina l'erogazione delle provvidenze alle emittenti televisive locali
(G.U. 11 agosto 1997, n. 186)
1. L'articolo 4, comma 3, del
" 3. L'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri svolge i compiti di cui ai commi 1 e 2, previo parere di una commissione così composta:
a) un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che la presiede;
b) un Sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro;
c) un Sottosegretario di Stato al Ministero delle poste e telecomunicazioni;
d) il capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
e) il capo dell'Ufficio per l'editoria e la stampa del dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
f) un dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato;
g) un dirigente generale del Ministero delle poste e telecomunicazioni;
h) il capo del Servizio per le provvidenze alle emittenti radiotelevisive della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
i) un membro designato da ognuna delle più rappresentative associazioni nazionali di categoria delle imprese televisive locali private per un totale di non più di otto membri;
l) un rappresentante dell'Ordine nazionale dei giornalisti;
m) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti;
n) due esperti in materie giuridiche ed economiche aventi attinenza con l'informazione televisiva designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.".