Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 11/08/2003 |
Numero: | 319 |
Sommario |
Art. 1. Definizioni |
Art. 2. Articolazione del Ministero |
Art. 3. Attribuzioni dei capi dei dipartimenti |
Art. 4. Conferenza permanente dei capi dipartimento e dei direttori generali |
Art. 5. Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione |
Art. 6. Dipartimento per l'istruzione |
Art. 7. Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica |
Art. 8. Uffici scolastici regionali |
Art. 9. Posti di funzione dirigenziale e dotazioni organiche del personale non dirigenziale |
Art. 10. Disposizioni sull'organizzazione |
Art. 11. Norme finali e abrogazioni |
§ 80.9.50b - D.P.R. 11 agosto 2003, n. 319. [1]
Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
(G.U. 20 novembre 2003, n. 270, S.O.)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della
Vista la
Visto il
Visto il
Vista la
Visto l'articolo 17, comma 14, della
Visto il
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 477, e 6 novembre 2000, n. 347, con i quali, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è stato determinato, in via provvisoria, rispettivamente il riordino del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero della pubblica istruzione;
Vista la
Sentite, in data 21 marzo 2002, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 luglio 2002;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 agosto 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 settembre 2002, nel quale viene tra l'altro evidenziato il carattere non definitivo dell'assetto organizzativo stabilito dal presente regolamento, dovendosi provvedere alla sua revisione a seguito dell'adeguamento della disciplina sostanziale del sistema dell'istruzione alla riforma del titolo V della Costituzione recata dalla
Considerata d'altra parte la necessità primaria e indefettibile per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di dotarsi di una struttura organizzativa adeguata al governo della attuale complessa fase organizzativa, fermo restando che, ad ultimazione della stessa, si provvederà alla predetta revisione;
Acquisito il parere della prima Commissione permanente della Camera dei deputati, espresso nella seduta del 6 novembre 2002;
Considerato che in data 21 novembre 2002 è scaduto il termine per l'espressione del parere della settima Commissione permanente del Senato della Repubblica, cui lo schema di regolamento è stato assegnato in data 22 ottobre 2002 e che, a norma dell'articolo 13, comma 2, della
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 dicembre 2002;
Considerato peraltro che con deliberazione n. 6/2003/P, in data 27 marzo 2003, la Sezione del controllo della Corte dei conti ha parzialmente censurato talune disposizioni del regolamento 30 dicembre 2002 e che si intende adeguarsi alle indicazioni della Corte medesima;
Ferma rimanendo l'esigenza di osservare il numero delle strutture previste dal
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1. Definizioni
1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:
a) Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
b) Ministero, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
c) CRUI, la Conferenza dei rettori delle università italiane;
d) CUN, il Consiglio universitario nazionale di cui all'articolo 17, comma 102, della
e) CONVSU, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario di cui all'articolo 2 della
f) CSPI, il Consiglio superiore della pubblica istruzione di cui all'articolo 2 del
g) CNPI, il Consiglio nazionale della pubblica istruzione di cui all'articolo 23 del
h) CNAM, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale di cui all'articolo 3 della
i) PNR, il Programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del
l) CIVR, il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca di cui all'articolo 5, comma 1, del
m) CNSU, il Consiglio nazionale degli studenti universitari, istituito con
n) GARR, il Gruppo per l'armonizzazione delle reti della ricerca;
o) INDIRE, l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa di cui all'articolo 2 del
p) INVALSI, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione di cui all'articolo 1 del
q) IRRE, l'istituto regionale di ricerca educativa di cui all'articolo 76 del
r) AIPA, l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 4 del
s) OCSE, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, di cui alla convenzione firmata a Parigi il 14 dicembre 1960 e ratificata con la
t) ESA, l'Agenzia spaziale europea di cui alla convenzione firmata a Parigi il 30 maggio 1975 e ratificata con la
Art. 2. Articolazione del Ministero
1. Il Ministero è articolato a livello centrale, a norma dell'articolo 51 del
2. I dipartimenti assumono rispettivamente la denominazione di:
a) Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione;
b) Dipartimento per l'istruzione;
c) Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca. Nell'ambito dei predetti dipartimenti sono individuati gli uffici di livello dirigenziale generale di cui agli articoli 5, 6 e 7.
3. Il Ministero è articolato, a livello periferico, negli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del
4. Con decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del
Art. 3. Attribuzioni dei capi dei dipartimenti
1. I capi dei dipartimenti svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione e sono responsabili, a norma dell'articolo 5, comma 3 del
2. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso. Il capo del dipartimento può promuovere progetti che coinvolgono le competenze di più uffici dirigenziali generali compresi nel dipartimento, affidandone il coordinamento ad uno dei dirigenti preposti a tali uffici.
Art. 4. Conferenza permanente dei capi dipartimento e dei direttori generali
1. I capi dei dipartimenti, e i dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nei dipartimenti e agli uffici scolastici regionali, si riuniscono in conferenza per trattare le questioni attinenti al coordinamento dell'attività dei rispettivi uffici e per formulare al Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive per assicurare il raccordo operativo fra i dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni. La conferenza è presieduta, in ragione delle materie, dai capi dei dipartimenti, che provvedono a convocarla periodicamente in adunanza plenaria, almeno ogni tre mesi.
2. Il capo dipartimento, o i capi dipartimento, in relazione alla specificità dei temi da trattare, possono indire adunanze ristrette.
3. L'ordine del giorno delle adunanze della conferenza deve essere preventivamente trasmesso al Ministro e al capo di Gabinetto. Il Ministro e il capo di Gabinetto possono partecipare alle sedute della conferenza, qualora lo ritengano opportuno.
4. Il servizio di segreteria necessario per i lavori della conferenza è assicurato dalla direzione generale di cui all'articolo 5, comma 5.
Art. 5. Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione
1. Il Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione svolge funzioni nelle seguenti aree: studi e programmazione ministeriale; politica finanziaria, bilancio e monitoraggio del fabbisogno finanziario del Ministero; definizione degli indirizzi generali in materia di gestione delle risorse umane del Ministero, di disciplina giuridica ed economica del relativo rapporto di lavoro, di reclutamento e formazione, di relazioni sindacali e di contrattazione; acquisti e affari generali; gestione e sviluppo dei sistemi informativi del Ministero e connessione con i sistemi informativi delle università, degli enti di ricerca e dei consorzi interuniversitari; elaborazioni statistiche; comunicazione istituzionale e relazioni con il pubblico, iniziative di promozione di attività in ambito editoriale, pubblicitario e di comunicazione.
2. Il Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione comprende i seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) direzione generale studi e programmazione sui sistemi dell'istruzione, dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
b) direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio;
c) direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali;
d) direzione generale per la comunicazione;
e) direzione generale per i sistemi informativi.
3. La direzione generale studi e programmazione sui sistemi dell'istruzione, dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica promuove e svolge attività di indagine, studio e documentazione concernenti il sistema dell'istruzione, dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per gli aspetti quantitativi e qualitativi strumentali al governo del sistema medesimo; elabora studi ed analisi anche strumentali all'attività dei dipartimenti e delle direzioni generali relativamente ad aspetti tecnici inerenti le tematiche di rispettiva competenza; concorre alla valutazione del sistema dell'istruzione e al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche ed educative. Nell'ambito della direzione generale opera il servizio di statistica istituito a norma dell'articolo 3 del
4. La direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio rileva il fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi dei dati forniti dai dipartimenti e dagli uffici scolastici regionali; in attuazione delle direttive del Ministro, e in coordinamento con gli altri dipartimenti, cura la predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, delle operazioni di variazione e assestamento, la redazione delle proposte per la legge finanziaria, l'attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo; predispone i programmi di ripartizione delle risorse finanziarie rivenienti da leggi, fondi e provvedimenti, in relazione alle destinazioni per esse previste; predispone gli atti connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilità e ai centri di costo; coordina i programmi di acquisizione delle risorse finanziarie nazionali, in relazione alle diverse fonti di finanziamento; analizza ed effettua il monitoraggio dei flussi finanziari; elabora le istruzioni generali per la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; svolge attività di assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici; predispone le relazioni tecniche sui provvedimenti normativi anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti.
5. La direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali, in coordinamento con gli altri dipartimenti, svolge i compiti relativi: all'attuazione delle direttive del Ministro in materia di politiche del personale amministrativo e tecnico, dirigente e non, del Ministero; al reclutamento, alla formazione generale e all'amministrazione del personale; alle relazioni sindacali e alla contrattazione; all'emanazione di indirizzi alle direzioni regionali per l'applicazione dei contratti collettivi e la stipula di accordi decentrati; alla mobilità e al trattamento di quiescenza e previdenza; alla pianificazione e allocazione delle risorse umane; alla cura della gestione amministrativa e contabile delle attività strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale, comuni agli uffici dell'amministrazione centrale; alla consulenza all'amministrazione periferica in materia contrattuale; ai servizi, alle strutture e ai compiti strumentali dell'amministrazione centrale; alle analisi di mercato; alla consulenza alle strutture dipartimentali e alle direzioni generali su contrattualistica ed elaborazione di capitolati; alla gestione del contenzioso per provvedimenti aventi carattere generale e alla definizione delle linee di indirizzo per la gestione del contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali; all'elaborazione del piano acquisti annuale. Nell'ambito della direzione generale opera la segreteria della conferenza permanente dei capi dipartimento e dei direttori generali, di cui all'articolo 4.
6. La direzione generale per i sistemi informativi cura ed è responsabile dello sviluppo e sostegno della rete GARR e delle altre infrastrutture tecnologiche per la ricerca; cura ed è responsabile dei rapporti con i soggetti che forniscono i servizi concernenti il sistema informativo; cura i rapporti con i dipartimenti e gli uffici scolastici regionali, con i sistemi informativi universitari, degli enti di ricerca e dei consorzi interuniversitari di calcolo ai fini dell'utilizzazione del sistema informativo e dello sviluppo di nuove procedure; pianifica, coordinando gli altri uffici del Ministero, le attività del sistema informativo con riferimento alle applicazioni e agli sviluppi del sistema stesso; fornisce le necessarie elaborazioni informatico-statistiche; collabora alla realizzazione della formazione a distanza; formula piani per le politiche di innovazione tecnologica; cura i rapporti con l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione; provvede alla definizione di standard tecnologici ed alla consulenza alle scuole in materia di strutture tecnologiche; conduce studi e sperimentazioni di nuove soluzioni tecnologiche; provvede alla creazione di infrastrutture di supporto ai servizi in rete, anche in collaborazione con regioni ed altri soggetti pubblici e privati.
7. La direzione generale per la comunicazione cura i rapporti con il dipartimento informazione ed editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con gli altri enti e organi di informazione; coordina la comunicazione istituzionale anche con riguardo agli strumenti multimediali e alla rete intranet; elabora e gestisce il piano di comunicazione in coordinamento con i dipartimenti; coordina il sito Web dell'amministrazione; promuove attività e convenzioni editoriali, pubblicitarie e campagne di comunicazione; analizza le domande di servizi e prestazioni attinenti l'informazione e la relativa divulgazione; promuove monitoraggi e indagini demoscopiche; è responsabile dell'ufficio relazioni con il pubblico a livello centrale e indirizza l'attività degli uffici relazioni con il pubblico a livello periferico.
Art. 6. Dipartimento per l'istruzione
1. Il Dipartimento svolge le funzioni nelle seguenti aree: organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti, curricola e programmi scolastici, stato giuridico del personale della scuola; definizione dei criteri e dei parametri per l'organizzazione della rete scolastica; definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi nel territorio e per la valutazione della loro efficienza, al fine di garantire il coordinamento dell'organizzazione e l'uniformità dei relativi livelli in tutto il territorio nazionale; definizione dei criteri e parametri per l'attuazione di interventi sociali nella scuola; definizione di interventi a sostegno delle aree depresse per il riequilibrio territoriale della qualità del servizio scolastico ed educativo, ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative; riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo ed internazionale ed attuazione di politiche dell'educazione comuni ai Paesi dell'Unione europea; assetto complessivo dell'intero sistema formativo, individuazione degli obiettivi e degli standard e percorsi formativi in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore; consulenza e supporto all'attività delle istituzioni scolastiche autonome; definizione degli indirizzi in materia di scuole paritarie e di scuole e corsi di istruzione non statale; competenze in materia di edilizia scolastica, riservate al Ministero, a norma della
2. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) direzione generale per gli ordinamenti scolastici;
b) direzione generale per lo studente;
c) direzione generale per l'istruzione post-secondaria e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni e degli enti locali;
d) direzione generale per il personale della scuola;
e) direzione generale per gli affari internazionali dell'istruzione scolastica.
3. Al Dipartimento si raccordano funzionalmente gli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 8.
4. La direzione generale per gli ordinamenti scolastici svolge i compiti relativi agli ordinamenti, ai curricola e ai programmi scolastici; alla definizione delle classi di concorso e dei programmi delle prove concorsuali del personale della scuola; alla ricerca e alle innovazioni nei diversi gradi e settori dell'istruzione avvalendosi a tale fine della collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa; alla materia degli esami, delle certificazioni e del riconoscimento di titoli di studio stranieri; all'individuazione delle priorità in materia di valutazione e alla promozione di appositi progetti; alle attività preliminari alla adozione delle direttive di cui agli articoli 1 e 2 del
5. La direzione generale per lo studente svolge i compiti relativi: alla materia dello status dello studente; ai servizi per l'integrazione degli studenti in situazione di handicap e per l'accoglienza e integrazione degli studenti immigrati; agli indirizzi e alle strategie nazionali in materia di rapporti delle scuole con lo sport; alle strategie sulle attività e sull'associazionismo degli studenti; alle politiche sociali a favore dei giovani e, in particolare, alle azioni di prevenzione e contrasto del disagio giovanile; alle attività di orientamento e raccordo con il sistema universitario; agli interventi di orientamento e promozione del successo formativo e al relativo monitoraggio; al supporto delle attività della conferenza nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti; ai rapporti con le associazioni dei genitori e al supporto della loro attività; ai rapporti con altri enti e organizzazioni che sviluppano politiche e azioni a favore degli studenti.
6. La direzione generale per l'istruzione post-secondaria e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni e degli enti locali cura le attività istruttorie per i provvedimenti da sottoporre all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza Unificata; svolge inoltre, fatte comunque salve le competenze delle regioni e in raccordo con altri soggetti istituzionali, le funzioni dell'amministrazione della istruzione in materia di: rapporti scuola-lavoro, percorsi di istruzione e formazione; educazione ed istruzione permanente degli adulti; istruzione superiore non universitaria, ivi compresa l'istruzione e formazione tecnica superiore.
7. La direzione generale per il personale della scuola svolge i compiti relativi: alla definizione degli indirizzi generali della organizzazione del lavoro; alla disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro e alla relativa contrattazione; all'indirizzo e al coordinamento con altre amministrazioni in materia di quiescenza e previdenza; agli indirizzi in materia di reclutamento e selezione dei dirigenti scolastici, rapporto di lavoro e relativa contrattazione; alla definizione delle dotazioni organiche nazionali del personale docente ed educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, e alla definizione dei parametri per la ripartizione a livello regionale; alla definizione delle linee di indirizzo e coordinamento della formazione e aggiornamento del personale della scuola, ivi compresa la formazione a distanza, e programmazione delle politiche formative a livello nazionale; agli indirizzi in materia di riconversione e riqualificazione del personale docente ed educativo; alla gestione del contenzioso per provvedimenti aventi carattere generale e alla definizione delle linee di indirizzo per la gestione del contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali.
8. La direzione generale per gli affari internazionali dell'istruzione scolastica cura le relazioni internazionali in materia di istruzione scolastica, inclusa la collaborazione con l'Unione europea e con gli organismi internazionali e la partecipazione alle attività che si svolgono in tali sedi; cura, in collaborazione con la direzione generale di cui all'articolo 5, comma 3, l'elaborazione di analisi comparative rispetto a modelli e sistemi comunitari e internazionali; individua le opportunità di finanziamento a valere su fondi internazionali e comunitari, pubblici e privati, promuovendone l'utilizzo e fornendo la necessaria assistenza alle altre direzioni generali del Dipartimento ed agli uffici scolastici regionali; definisce e realizza i programmi finanziati da fondi comunitari in materia di istruzione scolastica.
9. I dirigenti con funzioni tecniche dipendono funzionalmente dal capo dipartimento, dai direttori generali e dai direttori degli uffici scolastici regionali a seconda della loro assegnazione. Essi esercitano le loro funzioni con riferimento alle seguenti aree: sostegno per la progettazione e il supporto dei processi formativi; supporto al processo di valutazione e autovalutazione; supporto tecnico-didattico-pedagogico; ispettiva.
Art. 7. Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica
1. Il Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica svolge funzioni nelle seguenti aree: istruzione universitaria, programmazione degli interventi sul sistema universitario; indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento delle università; monitoraggio e valutazione, anche mediante specifico organismo, in materia universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica; attuazione delle norme comunitarie e internazionali in materia di istruzione universitaria, armonizzazione europea e integrazione internazionale del sistema universitario, anche in attuazione degli accordi culturali stipulati a cura del Ministero degli affari esteri; razionalizzazione delle condizioni di accesso all'istruzione universitaria; partecipazione alle attività relative all'accesso alle amministrazioni e alle professioni, al raccordo dell'istruzione universitaria e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica con l'istruzione scolastica e con la formazione professionale; valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle università; competenze relative agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla
2. Il Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca comprende i seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) direzione generale per l'università;
b) direzione generale per lo studente e il diritto allo studio;
c) direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
d) direzione generale per le strategie e lo sviluppo dell'internazionalizzazione della ricerca scientifica e tecnologica;
e) direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca.
3. La direzione generale per l'università svolge i compiti relativi a: finanziamento, programmazione e sviluppo del sistema universitario e gestione dei fondi della edilizia; esame degli statuti e dei regolamenti di ateneo; monitoraggio degli ordinamenti universitari; rapporti con il CUN, con il CRUI e con il CONVSU per gli atti di competenza; verifiche amministrativo-contabili, monitoraggio e valutazione del sistema universitario e dell'attuazione delle normative e degli interventi in materia universitaria, anche avvalendosi degli organismi di valutazione; rapporti con il Ministero della salute per le attività di formazione e specializzazione, assistenza e ricerca della facoltà di medicina; raccordo con il sistema scolastico, con gli altri sistemi formativi, con il sistema produttivo e delle professioni e con le pubbliche amministrazioni; sviluppo e coordinamento delle iniziative di alta formazione post-universitaria, delle scuole superiori ad ordinamento speciale e della formazione e avviamento alla ricerca; promozione e attuazione degli accordi internazionali e delle attività inerenti la cooperazione internazionale in materia di istruzione universitaria; elaborazione previsioni a breve, medio e lungo termine, sull'evoluzione della domanda e dell'offerta formativa. Nell'ambito della direzione è istituito il servizio di segreteria del CUN e del CONVSU.
4. La direzione generale per lo studente e il diritto allo studio svolge nel settore universitario e nel settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, i compiti relativi a: indirizzo per l'attuazione del diritto allo studio e sulla condizione studentesca; attività di orientamento allo studio e all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni; coordinamento, promozione e sostegno delle attività di formazione continua, permanente e ricorrente delle università; razionalizzazione delle condizioni di accesso; tutoraggio; collegi e, per quanto non di competenza delle regioni, residenze universitarie; iniziative sportive a livello nazionale; anagrafe degli studenti; raccordo con il sistema scolastico, con gli altri sistemi formativi, con il sistema produttivo e delle professioni e con le pubbliche amministrazioni; rapporti con il CNSU, per gli atti di competenza. Nell'ambito della direzione è istituito il servizio di segreteria del CNSU.
5. La direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica svolge i compiti relativi a: finanziamento, programmazione e sviluppo dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; promozione e sviluppo dell'autonomia del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; vigilanza delle relative istituzioni; sviluppo dell'offerta formativa e della produzione artistica; raccordo con il sistema scolastico e universitario, con gli altri sistemi formativi, con il sistema produttivo e delle professioni e con le pubbliche amministrazioni; rapporto con il CNAM per gli atti di competenza. Nell'ambito della direzione è istituito il servizio di segreteria al CNAM.
6. La direzione generale per le strategie e lo sviluppo dell'internazionalizzazione della ricerca scientifica e tecnologica svolge i compiti relativi alla: definizione della politica di internazionalizzazione della ricerca scientifica e tecnologica; elaborazione dell'indirizzo unitario e coordinamento della politica della ricerca scientifica e tecnologica del Ministero nei comitati di gestione delle convenzioni, dei protocolli, delle direttive e degli accordi in materia di ricerca scientifica e tecnologica nell'ambito dell'Unione europea, dell'OCSE, dell'ESA, delle Nazioni Unite e di organismi internazionali; indirizzo, normazione generale e finanziamento dell'Agenzia ASI; indirizzo e sostegno alla ricerca spaziale e aerospaziale; promozione della cooperazione scientifica internazionale in materia di ricerca; promozione della partecipazione italiana ai programmi comunitari di ricerca; partecipazione a commissioni dell'Unione europea e ad organismi comunitari; sviluppo di rapporti bilaterali; supporto alla redazione del PNR; agevolazione della ricerca nelle imprese e in altri soggetti pubblici e privati nell'ambito di accordi internazionali di cooperazione, nonché programmi comunitari; promozione delle cooperazioni e sinergie tra sistema delle università, organismi pubblici di ricerca e sistema produttivo; attività preliminari per la definizione della posizione nazionale nel programma quadro sulla ricerca; analisi e diffusione della normativa comunitaria e delle modalità di interazione con gli organismi comunitari; individuazione di opportunità di finanziamento a valere su fondi internazionali pubblici e privati e relativo utilizzo; assistenza alle imprese che decidono di accedere a fondi comunitari; rapporti con la segreteria tecnica di cui al
7. La direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca svolge i compiti relativi a: indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento degli enti di ricerca non strumentali; sviluppo dell'autonomia e razionalizzazione della rete degli enti di ricerca; supporto alla redazione del PNR; vigilanza e controllo sulle attività degli enti di ricerca; promozione della ricerca finanziata con fondi nazionali; coordinamento delle iniziative degli altri Ministeri, inerenti la ricerca; predisposizione e attuazione del programma operativo nazionale per la ricerca e lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione nelle regioni dell'obiettivo uno; cooperazione scientifica nazionale in materia di ricerca; supporto alla redazione del PNR; incentivazione e agevolazione della ricerca nelle imprese e negli altri soggetti pubblici e privati e gestione dei relativi fondi; monitoraggio e sostegno del grado di interazione tra sistema delle università e sistema produttivo; rapporti con la segreteria tecnica di cui all'articolo 2, comma 3, del
Art. 8. Uffici scolastici regionali
1. In ciascun capoluogo di regione ha sede l'ufficio scolastico regionale di livello dirigenziale generale che costituisce un autonomo centro di responsabilità amministrativa, al quale sono assegnate tutte le funzioni già spettanti agli uffici periferici dell'amministrazione della pubblica istruzione fatte salve le competenze riconosciute alle istituzioni scolastiche autonome a norma delle disposizioni vigenti.
2. L'ufficio scolastico regionale si articola per funzioni e sul territorio; a tale fine operano a livello provinciale e/o subprovinciale, i centri servizi amministrativi.
3. L'ufficio scolastico regionale svolge le sue funzioni in raccordo con il Dipartimento per l'istruzione. Esso vigila sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'attività formativa e sull'osservanza degli standard programmati; promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali; cura l'attuazione delle politiche nazionali per gli studenti; formula alla direzione generale di cui all'articolo 5, comma 4, e al Dipartimento per l'istruzione le proprie proposte per l'assegnazione delle risorse finanziarie e di personale; provvede alla costituzione della segreteria del consiglio regionale dell'istruzione a norma dell'articolo 4 del
4. Presso ciascun ufficio scolastico regionale è costituito l'organo collegiale di cui all'articolo 75, comma 3, del
5. Le proposte di cui all'articolo 5, comma 5, lettere f) e g), del
6. I centri servizi amministrativi svolgono, a livello provinciale e/o subprovinciale, le funzioni relative alla assistenza agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e amministrativo-contabili; alla gestione delle graduatorie e alla formulazione di proposte al direttore regionale ai fini dell'assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi; al supporto agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione della offerta formativa e alla integrazione con gli altri attori locali; al supporto e allo sviluppo delle reti di scuole. I centri servizi amministrativi a valenza provinciale sono affidati, di regola, a dirigenti di livello dirigenziale non generale; i centri servizi amministrativi a valenza sub-provinciale possono essere affidati anche a personale appartenente all'area C dell'ordinamento del comparto.
7. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano seguitano ad applicarsi, per quanto concerne l'organizzazione dell'amministrazione scolastica, le disposizioni previste dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione o in base ad essi adottate. Nella Regione siciliana seguita ad applicarsi l'articolo 9 delle norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica istruzione adottate con
8. Il Ministro entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali aventi titolo a partecipare alla contrattazione, determina le linee guida per l'organizzazione degli uffici scolastici regionali sul territorio. Il Ministro adotta, su proposta avanzata dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, sentite le organizzazioni sindacali regionali, in coerenza con le linee guida, il decreto ministeriale di natura non regolamentare per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti.
Art. 9. Posti di funzione dirigenziale e dotazioni organiche del personale non dirigenziale
1. I posti di funzione dirigenziale del Ministero sono rideterminati secondo l'allegata tabella A.
2. Le dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Ministero sono rideterminate secondo le allegate tabelle B e C.
3. I posti di funzione dirigenziale e le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, come rideterminati dalle allegate tabelle A, Be Csono ridotti in relazione ai trasferimenti di personale da effettuarsi in attuazione del
4. Il personale non dirigenziale dell'ex Ministero della pubblica istruzione e dell'ex Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica confluisce nel ruolo unico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a norma dell'articolo 4 del
Art. 10. Disposizioni sull'organizzazione
1. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del
Art. 11. Norme finali e abrogazioni
1. Gli obblighi di cui agli articoli 613, comma 3, e 614, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli 1, 4 e 5 del
3. La denominazione del
4. Nell'ambito del Ministero continua ad operare la segreteria tecnica istituita dall'articolo 3 del
5. Per l'attribuzione di incarichi ad esperti si applica l'articolo 7, comma 6, del
6. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Tabella A
(articolo 9, comma 1)
Posti di funzione dirigenziale |
|
Posti di funzione dirigenziale di livello generale |
39* |
Posti di funzione dirigenziale amministrativa non generale |
399** |
Posti di funzione dirigenziale tecnica |
407** |
* di cui 3 posti di capo dipartimento e tre posti corrispondenti a incarichi di studio e ricerca.
** rideterminazione in diminuzione effettuata a copertura dei maggiori oneri conseguenti all'incremento di n. 4 posti di funzione di livello dirigenziale generale.
Tabella B
(articolo 9, comma 2)
Tabella della dotazione organica complessiva del personale non dirigenziale |
|
Area A |
693 |
B1 |
868 |
B2 |
2.097 |
B3 |
2.249 |
Totale area B |
5.214 |
C1 |
2.015 |
C2 |
1.580 |
C3 |
1.070 |
Totale area C |
4.665 |
Totale |
10.572 |
Tabella C
(articolo 9, comma 2)
Tabella della dotazione organica del personale non dirigenziale articolata per l'Amministrazione centrale e per l'Amministrazione periferica |
Amm.ne Centrale |
Amm.ne Periferica |
Totale |
Area A |
153 |
540 |
693 |
B1 |
174 |
694 |
868 |
B2 |
413 |
1.684 |
2.097 |
B3 |
425 |
1.824 |
2.249 |
Totale area B |
1.012 |
4.202 |
5.214 |
|
|
|
|
C1 |
523 |
1.492 |
2.015 |
C2 |
380 |
1.200 |
1.580 |
C3 |
264 |
806 |
1.070 |
Totale area C |
1.167 |
3.498 |
4.665 |
Totale |
2.332 |
8.240 |
10.572 |
[1] Abrogato dall'art. 10 del