§ 72.2.18 – L. 28 marzo 1962, n. 232.
Ratifica ed esecuzione degli Accordi istitutivi l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, firmati a Parigi il 14 dicembre 1960.


Settore:Normativa nazionale
Materia:72. Organizzazioni internazionali
Capitolo:72.2 adesioni
Data:28/03/1962
Numero:232


Sommario
Art. 1.      Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 14 dicembre 1960
Art. 2.      Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità dell'art. 14 della Convenzione, del [...]
Art. 3.      In dipendenza della presente legge, il Ministro per il tesoro è autorizzato a modificare, con propri decreti, la denominazione del capitolo dello stato di previsione [...]


§ 72.2.18 – L. 28 marzo 1962, n. 232.

Ratifica ed esecuzione degli Accordi istitutivi l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, firmati a Parigi il 14 dicembre 1960.

(G.U. 18 maggio 1962, n. 126).

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 14 dicembre 1960:

     a) Convenzione relativa all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici con Protocolli addizionali e Memorandum d'intesa per la applicazione dell'art. 15 della Convenzione;

     b) Protocollo relativo alla revisione della Convenzione per la cooperazione economica europea del 16 aprile 1948.

 

          Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità dell'art. 14 della Convenzione, del paragrafo 5 del Memorandum e dell'art. 2 del Protocollo.

 

          Art. 3.

     In dipendenza della presente legge, il Ministro per il tesoro è autorizzato a modificare, con propri decreti, la denominazione del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri concernente il contributo dell'Italia nelle spese di funzionamento dell'Organizzazione europea di cooperazione economica (O.E.C.E.).

 

 

Allegato

(Omissis)