Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 19/11/2007 |
Numero: | 264 |
Sommario |
Art. 1. Organizzazione del Ministero |
Art. 2. Segretariato generale |
Art. 3. Direzione generale degli affari generali e del personale |
Art. 4. Direzione generale dell'università |
Art. 5. Direzione generale dell'alta formazione artistica musicale e coreutica |
Art. 6. Direzione generale degli studenti e del diritto allo studio |
Art. 7. Direzione generale della ricerca |
Art. 8. Direzione generale dei sistemi informativi |
Art. 9. Disposizioni transitorie e finali |
§ 80.9.795 - D.P.R. 19 novembre 2007, n. 264. [1]
Regolamento recante «Disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca».
(G.U. 25 gennaio 2008, n. 21)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della
Visto il
Visto il
Vista la
Visto il
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5 settembre 2006;
Sentite le organizzazioni sindacali in data 22 marzo 2007;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza del 27 agosto 2007;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2007;
Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Organizzazione del Ministero
1. Il Ministero dell'università e della ricerca, di seguito indicato come «Ministero», si articola nel Segretariato generale e in sei uffici di livello dirigenziale generale.
2. Sono direzioni generali del Ministero;
a) la Direzione degli affari generali e del personale;
b) la Direzione generale dell'università;
c) la Direzione generale dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
d) la Direzione generale degli studenti e del diritto allo studio;
e) la Direzione generale della ricerca;
f) la Direzione generale dei sistemi informativi.
3. Presso il Segretariato generale opera altresì un dirigente generale, con incarico attribuito ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del
4. Il Segretariato generale e le direzioni generali costituiscono centri di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 3 del
5. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della
Art. 2. Segretariato generale
1. Il Segretario generale del Ministero è nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del
2. Il Segretario generale assicura il mantenimento dell'unità dell'azione amministrativa del Ministero; provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro dell'università e della ricerca, di seguito denominato «Ministro», e formula proposte al fine dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), del
3. Il Segretario generale svolge altresì i seguenti compiti:
a) formula, sentite le direzioni generali, proposte relative alla redazione del bilancio dello Stato per la parte relativa al Ministero, nonchè le eventuali variazioni;
b) provvede al monitoraggio e revisione della carta dei servizi ai sensi dell'articolo 11 del
c) cura i rapporti tra il Ministero e l'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);
d) cura, per il tramite di apposito ufficio, le relazioni con il pubblico, ai sensi dell'articolo 11 del
4. Il Segretariato generale si articola in quattro uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5.
Art. 3. Direzione generale degli affari generali e del personale
1. La Direzione generale degli affari generali e del personale svolge i seguenti compiti:
a) attività generale del Ministero, con particolare riguardo alla predisposizione e allo svolgimento dei servizi generali e di supporto, anche attraverso lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica, ove previste dalla legge, e la stipulazione dei relativi contratti;
b) attività in materia di stato giuridico ed economico del personale ed azioni per le pari opportunità;
c) relazioni sindacali, concorsi, assunzioni e formazione del personale;
d) gestione, anche attraverso un apposito ufficio, del contenzioso del lavoro, ai sensi dell'articolo 12 del
e) formulazione di proposte al Segretario generale in tema di bilancio del Ministero, di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a).
2. La Direzione generale si articola in cinque uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5.
Art. 4. Direzione generale dell'università
1. La Direzione generale per l'università svolge i seguenti compiti:
a) attività volta alla programmazione degli interventi relativi al sistema universitario, curando i connessi adempimenti;
b) attività volta alla definizione delle modalità di finanziamento del sistema universitario, ivi compreso il finanziamento relativo all'edilizia universitaria;
c) attuazione delle norme internazionali e dell'Unione europea in materia di istruzione universitaria, in particolare curando la promozione, e l'armonizzazione e l'integrazione del sistema universitario a livello europeo e internazionale;
d) esame degli statuti adottati dalle università e delle modifiche agli stessi, proponendo al Ministro le determinazioni finali;
e) attività inerenti agli ordinamenti didattici universitari e allo status dei professori e ricercatori universitari, nei limiti di legge;
f) valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle università, in coordinamento con la Direzione generale della ricerca;
g) raccordo con il Ministero della pubblica istruzione in materia di formazione continua, permanente e ricorrente degli insegnanti;
h) attività inerenti all'ammissione agli ordini professionali;
i) supporto allo svolgimento dell'attività del Consiglio universitario nazionale (CUN), anche attraverso un apposito servizio di segreteria.
2. La Direzione generale si articola in dieci uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5.
Art. 5. Direzione generale dell'alta formazione artistica musicale e coreutica
1. La Direzione generale dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica svolge i seguenti compiti:
a) attività volta alla programmazione, promozione, finanziamento e sviluppo, anche a livello internazionale, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e attività inerenti al personale delle relative istituzioni, di competenza del Ministero;
b) vigilanza sulla attività delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica ed, in particolare, esame degli statuti e delle modifiche agli stessi, proponendo al Ministro le determinazioni finali, nonchè promozione e sviluppo della loro produzione artistica;
c) cura, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, del raccordo delle istituzioni artistiche, musicali e coreutiche con il sistema scolastico e universitario;
d) attività di definizione e sviluppo dell'offerta formativa e dei relativi ordinamenti didattici;
e) supporto allo svolgimento delle funzioni del Consiglio nazionale dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (CNAM), anche attraverso un apposito servizio di segreteria.
2. La Direzione generale si articola in cinque uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5.
Art. 6. Direzione generale degli studenti e del diritto allo studio
1. La Direzione generale degli studenti e del diritto allo studio svolge i seguenti compiti:
a) attività statale volta all'attuazione del diritto allo studio, tenuto conto delle diverse tipologie di studenti e della loro appartenenza alle università o alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonchè alla promozione della loro condizione;
b) attività di orientamento allo studio, di tutoraggio e volte all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni;
c) coordinamento, promozione e sostegno dell'attività di formazione continua, permanente e ricorrente nelle università;
d) programmazione e razionalizzazione degli accessi ai corsi di studi universitari, di cui alla
e) svolgimento dei compiti, attribuiti allo Stato, in materia di collegi universitari e residenze universitarie;
f) coordinamento e promozione dell'attività sportiva universitaria;
g) supporto allo svolgimento delle funzioni del Consiglio nazionale degli studenti (CNSU), anche attraverso un apposito ufficio di segreteria,
2. La Direzione generale si articola in quattro uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5.
Art. 7. Direzione generale della ricerca
1. La Direzione generale per la ricerca svolge i seguenti compiti:
a) attività di promozione, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica in ambito internazionale, europeo e nazionale;
b) attività volta all'adozione del Programma nazionale della ricerca;
c) attività di coordinamento, finanziamento e vigilanza sulla attività degli enti di ricerca e sull'Agenzia spaziale italiana, nonchè svolgimento dell'attività prevista dal
d) cura dei rapporti con gli altri Ministeri e con le Regioni in materia di ricerca, assicurandone il coordinamento;
e) valorizzazione e sostegno della ricerca libera negli enti di ricerca e sua integrazione con la ricerca privata;
f) coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali ed internazionali di ricerca, nonchè della ricerca in ambito spaziale ed aerospaziale;
g) promozione della cultura scientifica;
h) esame degli statuti degli enti vigilati e delle modifiche agli stessi, proponendo al Ministro le determinazioni finali;
i) sostegno della ricerca privata nell'ambito della competenza del Ministero;
j) cura della gestione del Fondo unico per la ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1, comma 870, della
k) supporto allo svolgimento delle funzioni del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR).
2. La Direzione generale si articola in dodici uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5.
Art. 8. Direzione generale dei sistemi informativi
1. La Direzione generale dei sistemi informativi svolge i seguenti compiti:
a) pianificazione, gestione e sviluppo del sistema informativo del Ministero, anche ai sensi del
b) cura dei rapporti con soggetti esterni al Ministero, ai quali sono eventualmente affidati compiti nell'ambito del sistema informativo del medesimo, e vigilanza sul loro operato;
c) cura delle rilevazioni ed elaborazioni statistiche pertinenti all'attività del Ministero, ai sensi dell'articolo 3 del
d) cura dell'anagrafe degli studenti e dei laureati e della banca dati sull'offerta formativa;
e) cura dell'anagrafe della ricerca;
f) studio e valutazione dei dati raccolti, in coordinamento con le altre direzioni generali.
2. La Direzione generale si articola in tre uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5.
Art. 9. Disposizioni transitorie e finali
1. Le dotazioni organiche dei dirigenti di livello generale e non generale e del personale non dirigenziale del Ministero sono rispettivamente stabilite negli allegati A e B al presente regolamento, in conformità a quanto definito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5 settembre 2006, e dall'articolo 1, comma 8, del
2. Alla definizione degli uffici di livello dirigenziale non generale si provvede, ai sensi dell'articolo 1, comma 5.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il personale già appartenente ai ruoli non dirigenziali del Ministero della pubblica istruzione in data anteriore a quella di entrata in vigore del
4. L'entrata in vigore del presente regolamento comporta la revoca degli incarichi conferiti, ai sensi dell'articolo 20, comma 6, del CCNL relativo al personale dirigente dell'Area I, per il quadriennio normativo 2002-2005.
5. Sono abrogate le disposizioni del
DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Allegato A |
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Allegato B |
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(previsto dall'articolo 9, comma 1) |
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(previsto dall'articolo 9, comma 1) |
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Dirigenti: |
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Personale delle aree funzionali: |
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Dirigenti di 1 a a fascia: |
8 |
Area funzionale C - posizione economica C3 |
Totale |
88 |
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Dirigenti di 2 a fascia: |
52* |
Area funzionale C - posizione economica C2 |
Totale |
94 |
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Totale |
60 |
Area funzionale C - posizione economica C1 |
Totale |
134 |
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Area funzionale B - posizione economica B3 |
Totale |
105 |
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Area funzionale B - posizione economica B2 |
Totale |
70 |
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|
Area funzionale B - posizione economica B1 |
Totale |
40 |
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* di cui 9 in uffici di diretta col ( |
|
Area funzionale A - posizione economica A1 |
Totale Totale |
20 |
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551 |
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Totale complessivo 611 |
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[1] Abrogato dall'art. 14 del