Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 28/03/2000 |
Numero: | 450 |
Sommario |
Art. 1. Organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali |
Art. 2. Dipartimento delle politiche di mercato |
Art. 3. Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi |
Art. 4. Consiglio tecnico scientifico |
Art. 5. Uffici di diretta collaborazione |
Art. 6. Disposizioni organizzative |
§ 80.9.405 - D.P.R. 28 marzo 2000, n. 450. [1]
Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali
(G.U. 17 marzo 2001, n. 64)
Art. 1. Organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali
1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito denominato Ministero, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti spettanti allo Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca, ai sensi della normativa vigente, è organizzato nei seguenti dipartimenti:
a) Dipartimento delle politiche di mercato;
b) Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi.
2. I Capi dei dipartimenti svolgono i compiti ed esercitano i poteri di cui all'articolo 5 del
3. I Dipartimenti di cui agli articoli 2 e 3 assicurano forme di collaborazione tra loro e di intesa per le attività relative alla elaborazione delle linee di politica nei settori di competenza del Ministero.
Art. 2. Dipartimento delle politiche di mercato
1. Il Dipartimento delle politiche di mercato ha competenze, limitatamente a quelle attribuite al Ministero dalla legislazione vigente, in materia di politiche di mercato in sede nazionale, comunitaria ed internazionale, nel settore agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura.
2. Il Dipartimento è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale con le competenze di seguito indicate:
a) Direzione generale per le politiche agroalimentari: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi agricoli e agroalimentari in sede comunitaria ed internazionale; elaborazione e coordinamento delle linee di politica agricola e agroalimentare, in coerenza con la Politica agricola comune (P.A.C.) dell'Unione europea; disciplina generale e coordinamento nell'applicazione della regolamentazione comunitaria e di quella derivante dagli accordi internazionali ed esecuzione degli obblighi comunitari ed internazionali riferibili al livello statale; adempimenti di competenza relativi al Fondo europeo di orientamento e garanzia in agricoltura (FEOGA), a livello nazionale e comunitario, compresa la verifica della regolarità delle operazioni relative al FEOGA, sezione garanzia, di cui al
b) Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi della pesca e acquacoltura in sede comunitaria ed internazionale; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative alle attività di pesca e acquacoltura in materia di gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale, di importazione ed esportazione dei prodotti ittici, di aiuti di Stato in materia di pesca e acquacoltura, fondo per il credito peschereccio. Per le funzioni di propria competenza, la direzione generale si avvale delle Capitanerie di porto.
3. Con il Dipartimento collabora il Segretariato generale del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e la Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, di cui al
Art. 3. Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi
1. Il Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi ha competenze, limitatamente a quelle attribuite al Ministero dalla legislazione vigente, in materia di tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agroalimentari, di sviluppo rurale, di caccia, di economia montana e di servizi informatici e generali.
2. Il Dipartimento è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale con le attribuzioni di seguito indicate:
a) Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore: riconoscimento degli organismi di controllo e di certificazione per la qualità; riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli e venatorie; accordi interprofessionali di dimensione nazionale; disciplina generale e coordinamento in materia di tutela della qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari, intesi come prodotti di prima trasformazione, ai sensi dell'articolo 32 del Trattato istitutivo della Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, ratificato con
b) Direzione generale per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi, agricoli e agroalimentari in materia di politiche strutturali, di sviluppo rurale e della montagna, in sede comunitaria e internazionale; predisposizione e coordinamento dei quadri comunitari di sostegno, delle linee di politica strutturale, di sviluppo rurale e forestale, comprese le politiche della montagna, in coerenza con quelle dell'Unione europea; monitoraggio e valutazione degli interventi previsti dalla regolamentazione comunitaria; adempimenti di competenza relativi al Fondo europeo di orientamento e garanzia in agricoltura (FEOGA); osservatorio nazionale pedologico; disciplina generale, coordinamento e indirizzo in materia di ricerca e sperimentazione agraria e della pesca svolta da istituti e laboratori nazionali; di aiuti di Stato nel settore; problematiche in materia di politiche imprenditoriali e delle strutture aziendali agricole, contratti agrari, ricomposizione fondiaria, bonifica, usi civici, fabbricati rurali e terre incolte; osservatorio per l'imprenditorialità giovanile in agricoltura; fondo per lo sviluppo in agricoltura; programmazione negoziata in agricoltura per la parte di competenza; grandi reti infrastrutturali di irrigazione dichiarate di rilevanza nazionale di cui alla
c) Direzione generale per i servizi e gli affari generali: gestione delle risorse umane e strutturali e cura del trattamento giuridico ed economico e di quiescenza del personale del Ministero; formazione generale; relazioni sindacali; contrattazione e mobilità; amministrazione e affari di carattere generale; gestione contabile e predisposizione del bilancio del Ministero; relazioni con il pubblico ai sensi dell'articolo 12 del
3. Nell'ambito del Dipartimento opera l'Ispettorato centrale repressione frodi (ICRF), di cui all'articolo 10 del
4. Il Dipartimento sovrintende alla gestione dei beni ed alle attività di ricerca, di sperimentazione e di conservazione di competenza dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, non trasferiti alle regioni, e provvede alla gestione, indirizzo, coordinamento e monitoraggio, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del
Art. 4. Consiglio tecnico scientifico
1. Il Consiglio tecnico scientifico degli esperti per la politica agricola e agroalimentare ha il compito di svolgere attività di alta consulenza nelle materie di competenza del Ministero. Il Consiglio è presieduto dal Ministro delle politiche agricole e forestali, di seguito denominato Ministro, o da un dirigente generale ed è composto di venti membri di comprovata qualificazione nelle discipline agrarie, economiche, commerciali, giuridiche, finanziarie, comunitarie ed internazionali.
2. I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Ministro e sono scelti tra docenti universitari, magistrati ordinari o amministrativi ed equiparati, ed esperti, anche estranei alla Pubblica Amministrazione. I componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il Ministro determina, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le indennità spettanti ai componenti. Le funzioni di segretario del Consiglio sono esercitate da un dirigente.
3. Nella prima riunione, il Consiglio adotta a maggioranza dei componenti il regolamento interno di funzionamento.
4. I componenti del Consiglio organizzano la propria attività anche per gruppi di lavoro, a richiesta del Presidente.
5. Il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, di cui al
6. I comitati e le commissioni individuati ai sensi dell'articolo 41 della
Art. 5. Uffici di diretta collaborazione
1. Gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro per l'esercizio delle funzioni attribuite dagli articoli 3 e 14 del
2. Il Capo di Gabinetto è preposto all'Ufficio di Gabinetto, coordina le attività affidate agli uffici di diretta collaborazione e assicura il raccordo con le strutture del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione. Cura gli affari e gli atti la cui conoscenza è sottoposta a particolari misure di sicurezza. Può avvalersi di due vice capo gabinetto, di cui uno con funzioni vicarie.
3. L'Ufficio legislativo provvede alla elaborazione di provvedimenti legislativi nelle materie di competenza del Ministero e ne segue le procedure per la loro approvazione ed emanazione; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa parlamentare. Cura le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo riguardanti il Ministero e il seguito dato agli stessi, coordina l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e svolge attività di consulenza giuridica nei confronti dei dipartimenti e delle direzioni generali.
4. La Segreteria del Ministro svolge attività di supporto alle funzioni del medesimo.
5. La Segreteria tecnica svolge compiti di supporto all'elaborazione, analisi e studio dei problemi tecnici riguardanti il settore agricolo e per l'utilizzazione e ripartizione delle risorse finanziarie del Ministero.
6. L'Ufficio del portavoce cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali e cura la rassegna stampa con riferimento ai profili di competenza del Ministero; promuove e cura iniziative editoriali di informazione istituzionale.
7. Il Servizio di controllo interno, dotato di autonomia operativa, è composto dal presidente e da due componenti scelti tra esperti di elevata professionalità e dirigenti di prima fascia dell'Amministrazione dello Stato. Il Servizio coadiuva il Ministro nella valutazione e nel controllo strategico, ai sensi dell'articolo 6 del
8. L'Ufficio rapporti internazionali cura i rapporti del Ministro con le istituzioni internazionali collegate alle attività del Ministero e svolge funzioni di supporto al Ministro per l'organizzazione di incontri, convegni e missioni internazionali. Cura i rapporti tra il Ministro e i Comitati alimentazione e agricoltura presso le Organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce.
9. I titolari degli uffici di cui al comma 1 sono nominati direttamente dal Ministro anche tra esperti estranei all'Amministrazione, dotati di elevata professionalità.
10. Agli uffici di cui al comma 1 sono assegnati personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di settantacinque unità, nonché estranei all'Amministrazione assunti con contratto a tempo determinato in numero non superiore a dieci. Possono essere chiamati a collaborare con i suddetti uffici anche esperti e consulenti di particolare professionalità e specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, in numero non superiore a dieci. Il trattamento economico accessorio è determinato con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del
11. Le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato svolgono attività di supporto alle funzioni dei medesimi. Sono composte ciascuna da un segretario particolare e dal capo della segreteria, nominati anche tra estranei all'Amministrazione, nonché da un numero non superiore ad otto unità di dipendenti pubblici.
12. Gli Uffici di diretta collaborazione di cui al presente articolo costituiscono un unico centro di responsabilità ai sensi dell'articolo 3 del
Art. 6. Disposizioni organizzative
1. La individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti è stabilita con successivi decreti del Ministro di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 4 del
2. In sede di prima applicazione e fino alla determinazione della dotazione organica del Ministero ai sensi dell'articolo 6 del
3. Con cadenza biennale si provvede alla verifica degli assetti organizzativi e della loro rispondenza alle esigenze operative del Ministero, anche con riferimento alla dislocazione territoriale degli uffici periferici dell'Ispettorato, al fine di accertarne la funzionalità ed efficienza, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera c), della
4. Alle dipendenze funzionali del Ministro opera il reparto speciale Carabinieri tutela norme comunitarie e agroalimentari, istituito presso il Ministero, che svolge controlli straordinari sulla erogazione e percepimento di aiuti comunitari nel settore agroalimentare e della pesca ed acquacoltura, sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari, ivi compresi gli aiuti a Paesi in via di sviluppo e indigenti. Esercita controlli specifici sulla regolare applicazione di regolamenti comunitari e concorre, coordinandosi con l'ICRF, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, il reparto può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.
5. Il Ministro, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, può inviare in lunga missione e con onere a carico del Ministero personale di supporto nelle sedi e rappresentanze diplomatiche presso le quali sono istituiti posti di organico di addetti agricoli ai sensi dell'articolo 168 del
6. Fino all'attuazione dell'articolo 55, comma 8, terzo periodo, del
7. Ai fini dell'attuazione delle attività di formazione e riqualificazione del personale di cui all'articolo 12, comma 1, lettera s), della
8. Dall'attuazione del presente regolamento non possono derivare effetti di aumento della spesa del Ministero.
Tabella - (Art. 6, comma 2) - PERSONALE NON DIRIGENZIALE DEL MINISTERO IN SERVIZIO (AGRICOLTURA E REPRESSIONE FRODI)
Agr. + Repressione frodi |
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Area C |
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C3 ex nona qualifica funzionale |
64 + 109 = |
173 |
C2 ex ottava qualifica funzionale |
109 + 68 = |
177 |
C1 ex settima qualifica funzionale |
242 + 209 = |
451 |
Area B |
|
|
B3 ex sesta qualifica funzionale |
20 + 38 = |
58 |
B2 ex quinta qualifica funzionale |
177 + 192 = |
369 |
B1 ex quarta qualifica funzionale |
128 + 35 = |
163 |
Area A |
|
|
A1 ex terza |
142 + 69 = |
211 |
Totale |
882 + 720 = |
1.602 |
[1] Abrogato dall’art. 8 del