§ 80.9.375 - D.P.R. 28 aprile 1998, n. 154.
Regolamento recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:28/04/1998
Numero:154


Sommario
Articolazione dei dipartimenti e di altri organismi del Ministero  
Art. 1.  Dipartimento del tesoro
Art. 2.  Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
Art. 3.  Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione
Art. 4.  Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi
Art. 5.  Consiglio tecnico-scientifico degli esperti
Art. 6.  Uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica
Art. 6 bis.  (Commissione tecnica della spesa pubblica)
Art. 7.  Dotazioni organiche
Art. 8.  Abrogazioni


§ 80.9.375 - D.P.R. 28 aprile 1998, n. 154. [1]

Regolamento recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94.

(G.U. 21 maggio 1998, n. 116)

 

Capo I

Articolazione dei dipartimenti e di altri organismi del Ministero

 

          Art. 1. Dipartimento del tesoro

     1. Il Dipartimento del tesoro è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale, cui sono preposti dirigenti generali di livello C, con le competenze di seguito indicate:

     a) Direzione I: elaborazione dei documenti di programmazione economica e finanziaria; analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni ed internazionali; informazione statistica e monitoraggio sugli andamenti del sistema economico; analisi degli andamenti dei flussi di cassa e dei conti pubblici; previsione e verifica del fabbisogno e dell'indebitamento del settore statale; [2]

     b) Direzione II: emissione e gestione del debito pubblico interno ed estero; gestione del fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato istituito con la legge 27 ottobre 1993, n. 432, del conto "Disponibilità del tesoro per il servizio di tesoreria" previsto dall'articolo 4 della legge 26 novembre 1993, n. 483, del fondo previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, e delle altre giacenze liquide connesse alla gestione del debito pubblico; analisi dei problemi inerenti alla gestione del debito pubblico interno ed estero ed al funzionamento dei mercati finanziari; coordinamento e vigilanza dell'accesso ai mercati finanziari di enti pubblici, enti locali e società controllate dallo Stato, con o senza garanzie dello Stato; rapporti con gli organismi internazionali (UE, OCSE, FMI, ecc.) per le tematiche relative alla gestione del debito pubblico; rapporti con le agenzie di valutazione del merito di credito;

     c) Direzione III: affari economici e finanziari internazionali; rapporti con gli organi delle istituzioni internazionali a carattere monetario e finanziario (UE, OCSE, FMI, ecc.); partecipazione alla redazione e all'esecuzione di accordi e trattati internazionali aventi contenuto economico e finanziario; interventi riguardanti i crediti all'esportazione e le relative assicurazioni, i trasferimenti unilaterali e gli aiuti allo sviluppo;

     d) Direzione IV: problematiche generali, regolamentazione e vigilanza relativi al sistema creditizio e finanziario, ai mercati finanziari ed ai relativi operatori; rapporti con la Consob; vigilanza sulle fondazioni bancarie; vigilanza, spettante al Ministero in base a speciali disposizioni, su enti pubblici operanti nei settori di competenza del Dipartimento; consulenza giuridica e legislativa nelle materie di competenza del Dipartimento, ivi comprese le questioni giuridiche riguardanti le partecipazioni azionarie dello Stato;

     e) Direzione V: contenzioso valutario; entrate del Tesoro; prevenzione dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio;

     f) Direzione VI: interventi finanziari del Tesoro a favore di enti pubblici e attività produttive; finanziamenti agevolati e fondi pubblici di agevolazione creditizia, concorrenza e aiuti di Stato; contenzioso comunitario nelle materie di competenza del Dipartimento; gestione dei pagamenti all'estero e del portafoglio dello Stato; monetazione di Stato, nel rispetto di quanto stabilito dell'articolo 105 A, paragrafo 2, del trattato istitutivo della CE; vigilanza e controllo sull'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; [3]

     f bis) Direzione VII: monitoraggio delle partecipazioni finanziarie pubbliche; gestione delle partecipazioni azionarie dello Stato, esercizio dei diritti dell'azionista e gestione dei processi di dismissione e di privatizzazione, compresa la relativa attività istruttoria e preparatoria; [4]

     g) Servizio dipartimentale per gli affari generali, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione, con il compito di provvedere, nell'ambito delle competenze del Dipartimento, alle seguenti materie: amministrazione ed affari di carattere generale; gestione contabile; servizio di economato e di provveditorato dipartimentale; adempimenti in materia di formazione specialistica del personale e di mobilità interna al Dipartimento; studio e analisi della qualità dei processi e dell'organizzazione e conseguenti azioni innovative e sperimentazioni; studio, analisi e definizione delle esigenze funzionali e delle specifiche prestazioni e modalità operative che devono essere assicurate, nell'ambito del sistema informativo integrato del Ministero, per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento, compresi la collaborazione e il supporto per l'elaborazione delle relative procedure e per le verifiche di funzionalità dei servizi e dei processi informatici riguardanti le materie di competenza. [5]

     2. Restano ferme le competenze dell'Ufficio ispettivo centrale alle dirette dipendenze del direttore generale del Tesoro, fatta salva l'autonomia della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni svolte quale parte integrante del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e della Banca centrale europea (BCE).

     3. Gli uffici dirigenziali generali di cui al comma 1 provvedono, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni, per quanto riguarda i rapporti con organismi internazionali nelle materie di competenza del Dipartimento, nel rispetto, in particolare, di quanto previsto nel comma 1, lettere b) e c), nonché per la consulenza in materia di attività pre-deliberativa del CIPE.

 

          Art. 2. Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

     1. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale, cui sono preposti dirigenti generali di livello C, con le competenze di seguito indicate:

     a) Servizio dipartimentale per gli affari generali, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione, che provvede, nell'ambito delle competenze del Dipartimento, per le seguenti materie: amministrazione e affari di carattere generale; gestione contabile; servizio di economato e di provveditorato dipartimentale; adempimenti in materia di formazione specialistica del personale e di mobilità interna al Dipartimento; studio e analisi della qualità dei processi e dell'organizzazione e conseguenti azioni innovative e sperimentazioni; informazione statistica;

     b) Ispettorato generale di finanza: attività ispettiva e di vigilanza istituzionale sulle pubbliche amministrazioni in materia finanziaria e contabile, ai sensi delle vigenti disposizioni; esame dei bilanci degli enti ed organismi pubblici e valutazione dei risultati gestionali; proposte per la designazione alle funzioni sindacali e di revisione presso enti, istituti o società, accertamento del regolare adempimento dei relativi compiti ed esame e coordinamento dei risultati; attività diretta ad assicurare, mediante opportune verifiche, la regolare ed uniforme tenuta delle scritture contabili e la puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati; attività normativa, interpretativa, di indirizzo e coordinamento in materia di ordinamenti amministrativo contabili delle pubbliche amministrazioni, al fine anche di curare l'esatta ed uniforme interpretazione ed applicazione delle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato; attività ispettiva e di vigilanza interna sugli uffici centrali del bilancio e sulle ragionerie costituite presso i dipartimenti provinciali del Ministero;

     c) Ispettorato generale per le politiche di bilancio: predisposizione del bilancio di previsione annuale e pluriennale dello Stato e relative note di variazioni; rendiconto generale e provvedimenti di assestamento; variazioni al bilancio; elaborazione e coordinamento degli schemi di legge finanziaria, dei provvedimenti ad essa collegati e degli altri provvedimenti legislativi di finanza pubblica; riscontro delle coperture finanziarie dei provvedimenti legislativi e coordinamento delle attività di verifica tecnica della quantificazione degli oneri; analisi e monitoraggio dei flussi di bilancio e predisposizione di dati ed elementi per i documenti di finanza pubblica; attività di rilevazione, analisi, verifica e valutazione dei costi, ai fini della programmazione finanziaria e di bilancio e della predisposizone del progetto di bilancio di previsione, ai sensi dell'articolo 4-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, anche sulla base degli elementi forniti dagli uffici centrali del bilancio e dalle ragionerie operanti presso i dipartimenti provinciali del Ministero, nonché della contabilità economica per centri di costo prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

     d) Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico: analisi, verifica e monitoraggio del costo del personale delle amministrazioni pubbliche ed adempimenti attuativi del titolo V del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni; trattazione delle questioni e degli affari di competenza del Dipartimento in materia di ordinamenti, strutture ed organici delle amministrazioni pubbliche, di trattamenti economici fondamentali ed accessori dei dipendenti pubblici, anche a "status" internazionale;

     e) Ispettorato generale per gli affari economici: esame e trattazione degli affari in materia di interventi pubblici nei diversi settori dell'economia e di politiche degli investimenti pubblici, ai fini della valutazione del relativo impatto sulle politiche finanziarie e di bilancio; attività normativa, di consulenza e di coordinamento nelle predette materie;

     f) Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni: analisi e tecniche della previsione finanziaria; relazioni trimestrali di cassa ed elaborazione del conto riassuntivo del Tesoro; gestione dei conti di tesoreria e rapporti con la Banca d'Italia; rilevazione e monitoraggio dei flussi di tesoreria e dei flussi di bilancio degli enti del settore statale, del settore pubblico e delle pubbliche amministrazioni ed elaborazione dei relativi conti consolidati; verifica delle regole di convergenza e analisi comparate con altri Stati; gestione dei rapporti finanziari con gli organismi e gli enti decentrati di spesa; riscontro delle coperture finanziarie delle leggi regionali;

     g) Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea: partecipazione al processo di formazione, esecuzione e certificazione del bilancio dell'Unione europea e relativi adempimenti, compresa la quantificazione dei conseguenti oneri a carico della finanza nazionale; monitoraggio complessivo dei corrispondenti flussi finanziari, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, nonché esercizio dei controlli comunitari affidati dall'Unione europea, nonché partecipazione alla definizione delle politiche comunitarie, per i profili attinenti alla competenza del Dipartimento; collaborazione con la Corte dei conti europea per la certificazione del bilancio comunitario; gestione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e del Fondo di garanzia previsto dall'articolo 17, comma 6, della legge 24 giugno 1997, n. 196;

     h) Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti: liquidazione degli enti di diritto pubblico e degli altri enti, organismi e società sottoposti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, assoggettati dalla legge alle procedure liquidatorie amministrative da parte del Ministero; gestione temporanea degli affari correnti e gestione conservativa del patrimonio degli enti, organismi e società ai fini della liquidazione;

     i) Ispettorato generale per la spesa sociale: monitoraggio e analisi degli andamenti generali e delle dinamiche della spesa sociale, ai fini della valutazione del relativo impatto sulle politiche finanziarie e di bilancio; attività normativa, di consulenza e di coordinamento nella predetta materia;

     l) Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità dello Stato: studio e analisi delle problematiche funzionali e applicative dell'informatizzazione dei dati di contabilità dello Stato e dei profili generali di informatizzazione, integrazione e consolidamento informatico dei dati di contabilità pubblica; studio, analisi e definizione delle esigenze funzionali e delle specifiche prestazioni e modalità operative che devono essere assicurate, nell'ambito del sistema informativo integrato del Ministero, per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento, compresi la collaborazione e il supporto per l'elaborazione delle relative procedure e per le verifiche di funzionalità dei servizi e dei processi informatici riguardanti le materie di competenza.

     2. Il Centro nazionale di contabilità pubblica, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, svolge compiti di analisi e dei profili teorici, applicativi e di innovazione e coordinamento normativo della disciplina della contabilità delle pubbliche amministrazioni. A tale fine, il Centro cura, fra l' altro, la raccolta coordinata delle disposizioni in materia di contabilità pubblica, la tenuta di una banca dati normativa sulla stessa materia, la redazione di istruzioni generali, di manuali di servizio nonché di proposte di modifica alle norme vigenti, da sottoporre al Ministro. Il Centro opera alle dirette dipendenze del ragioniere generale dello Stato. Le funzioni tecniche, amministrative e finanziarie inerenti al funzionamento del Centro sono affidate ad un dirigente generale di livello C. Al Centro possono essere assegnati fino ad un massimo di due dirigenti generali di livello C, con funzioni di studio e di ricerca, con riferimento, in particolare, alla predisposizione di raccolte coordinate di testi normativi, all'organizzazione aggiornamento della banca dati normativa e alla redazione di manuali di servizio.

     3. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al presente articolo, sono assegnati al Dipartimento quattro posti di funzione di dirigente generale di livello C, per l'esercizio dei relativi compiti.

     4. Agli uffici centrali del bilancio di seguito indicati, già definiti ragionerie centrali di maggiore importanza, rispettivamente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1991 e dell'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono preposti dirigenti generali di livello C:

     a) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa;

     b) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle finanze;

     c) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'interno;

     d) Ufficio centrale del bilancio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     e) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della pubblica istruzione;

     f) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

     g) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dei trasporti e della navigazione.

     5. Gli uffici dirigenziali generali di cui al comma 1 provvedono, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni, per quanto riguarda i rapporti con organismi internazionali nelle materie di competenza del Dipartimento, nonché per la consulenza in materia di attività pre-deliberativa del CIPE e di consulenza giuridica e legislativa dipartimentale.

 

          Art. 3. Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione [6]

     [1. Il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale, cui sono preposti dirigenti generali di livello C, con le competenze di seguito indicate:

     a) Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese: programmazione, promozione, coordinamento e monitoraggio, specie nelle aree depresse, delle iniziative e degli interventi per lo sviluppo economico territoriale, attraverso gli strumenti negoziali previsti dalla legislazione vigente. Attività preordinate alla promozione, stipula e gestione delle intese istituzionali di programma e degli strumenti di programmazione che attuano le intese; [7]

     b) Servizio progetti studi e statistiche: analisi, informazione statistica e comunicazione sulle tendenze economiche territoriali e su programmi e attuazione degli investimenti pubblici e degli strumenti di sviluppo. Coordinamento dipartimentale per la redazione dei documenti di programmazione. Azioni, progetti innovativi e sperimentazioni in materia di investimenti, pubblici e privati, materiali e immateriali, e di modernizzazione amministrativa finalizzata alle politiche di sviluppo. Documentalistica storica sulle politiche di sviluppo; [8]

     c) Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari: svolge, per quanto di competenza del Dipartimento e nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni interessate, i compiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), f) e g), del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38; in tale ambito provvede, in particolare, alle iniziative in materia di utilizzazione dei fondi strutturali comunitari, secondo le direttive generali del CIPE e partecipa ai processi di definizione delle relative politiche comunitarie; cura l'inoltro agli organismi comunitari delle richieste di cofinanziamento; effettua le segnalazioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo delle competenti amministrazioni statali e delle amministrazioni ed enti regionali e locali nell'adozione dei provvedimenti necessari all'attuazione degli interventi cofinanziati;

     d) Servizio centrale di segreteria del CIPE: fornisce il supporto operativo e le attività di amministrazione necessari al funzionamento del CIPE; provvede alle esigenze di coordinamento e di ausilio tecnico-istruttorio per l'adozione delle deliberazioni collegiali e, in generale, per l'esercizio delle funzioni del CIPE;

     e) Servizio dipartimentale per gli affari generali e contabili, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione: provvede, nell'ambito delle materie di competenza del Dipartimento, agli affari di carattere generale e al servizio di economato e di provveditorato dipartimentale; alla formazione specialistica del personale e alla mobilità interna al Dipartimento; all'analisi della qualità dei processi e dell'organizzazione e conseguenti azioni innovative e sperimentazioni. Elabora, in raccordo con gli altri servizi del Dipartimento, il quadro dei fabbisogni finanziari del Dipartimento e degli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo; predispone le azioni necessarie alla conseguente attività di inserimento di tali fabbisogni nei documenti di programmazione finanziaria annuale e pluriennale ivi compresa, salvo le attribuzioni degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, l'attività pre-legislativa con particolare riferimento alla elaborazione di proposte normative in materia di politiche di sviluppo e coesione; fornisce al centro di responsabilità amministrativa il supporto per la gestione delle relative unità previsionali di base con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 5 della legge 17 maggio 1999, n. 144; gestione contabile delle risorse relative agli interventi dipartimentali; esamina i problemi di natura contabile del Dipartimento, fornendo ai competenti servizi centrali supporto in materia contabile; si occupa della gestione contabile dei procedimenti, ivi compresa la gestione dei mandati; [9]

     e bis) Servizio relazioni con i Paesi terzi in materia di politiche di sviluppo territoriale: analisi delle tendenze economiche territoriali a livello internazionale e delle relative politiche di sviluppo; rapporti e comunicazione istituzionale con organismi internazionali in materia di politiche di sviluppo territoriale. Promozione e aggiudicazione di servizi di assistenza tecnica in tema di sviluppo economico alle amministrazioni pubbliche dei Paesi in via di adesione all'Unione europea e di altri Paesi di interesse per la politica di sviluppo nazionale. Promozione e assistenza per la progettazione di investimenti pubblici, materiali ed immateriali, in Paesi terzi di interesse per la politica di sviluppo nazionale, fatte salve le competenze del Ministero delle attività produttive. [10]

     1 bis. Alle dirette dipendenze del direttore del Servizio dipartimentale per gli affari generali e contabili, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione opera il Sistema informativo per gli investimenti territoriali (SINIT) di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38. [11]

     2. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al presente articolo ed in funzione di supporto ai comitati, commissioni e gruppi di lavoro di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, sono assegnati al Dipartimento due posti di funzione di dirigente generale di livello C, per l'esercizio dei relativi compiti.

     3. Nell'ambito delle competenze istituzionali gli Uffici dirigenziali generali di cui al comma 1 provvedono all'istruttoria delle proposte al CIPE. Provvedono altresì, nell'ambito della collaborazione con il Capo Dipartimento, all'attività giuridica e, salvo le attribuzioni degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, pre-legislativa. [12]]

 

          Art. 4. Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi

     1. Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale, cui sono preposti dirigenti generali di livello C, con le competenze di seguito indicate:

     a) Servizio centrale per affari generali e la qualità dei processi e dell'organizzazione: promozione, coordinamento e sviluppo delle attività di studio e di analisi della qualità dei processi e dell'organizzazione e conseguenti azioni innovative e sperimentazioni, al fine della migliore utilizzazione delle risorse umane e strumentali e dell'efficacia dei servizi finali resi agli utenti; amministrazione, affari e servizi di carattere generale del Ministero; affari e servizi generali e gestione contabile del Dipartimento; servizio di economato e di provveditorato dipartimentale; uffici di gestione unificata nelle materie comuni a più dipartimenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; relazioni con il pubblico; coordinamento dell'informazione statistica e dei rapporti con il Servizio statistico nazionale; supporto alla Conferenza permanente dei capi dei Dipartimenti del Ministero di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, nonché degli altri organi collegiali per i quali non sia prevista una specifica struttura di servizio nell'ambito di altri Dipartimenti ovvero presso gli uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica;

     b) Servizio centrale del personale: provvede, in conformità degli indirizzi e delle direttive emanate ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, in materia di attuazione delle politiche del personale, di relazioni sindacali e di assunzioni e di trattamento giuridico ed economico e pensionamento del personale del Ministero; provvede, altresì, al supporto della Conferenza generale per le politiche del personale prevista dall'articolo 8, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 1998;

     c) Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro: trattazione degli affari e delle questioni di carattere generale riguardanti i dipartimenti provinciali del Ministero, ivi compresi il servizio delle pensioni di guerra ed assegni vari a particolari categorie e i servizi relativi all'erogazione di trattamenti economici a carico del bilancio dello Stato, ovvero, mediante convenzione, a carico di altre amministrazioni pubbliche;

     d) Servizio centrale per il sistema informativo integrato: coordinamento operativo e integrazione delle attività e dei sistemi informativi del Ministero e gestione unitaria delle relative funzioni finanziarie e amministrative; rapporti con la società dedicata di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414; studio, analisi e definizione delle esigenze funzionali e delle specifiche prestazioni e modalità operative che devono essere assicurate, nell'ambito del sistema informativo integrato del Ministero, per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento; collaborazione e supporto per l'elaborazione delle relative procedure e per le verifiche di funzionalità dei servizi e dei processi informatici riguardanti le materie di competenza;

     e) [13]

     2. Sono assegnati al Dipartimento due posti di funzione di dirigente generale di livello C, per l'esercizio delle funzioni di pari livello previste nell'ambito del collegio di direzione del servizio di controllo interno.

     3. La gestione dei "Magazzini compartimentali stampati" istituiti ai sensi dell'articolo 16 del regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, già dipendenti dalle intendenze di finanza soppresse dalla legge 29 ottobre 1991, n. 358, è esercitata dal Ministero nell'ambito delle funzioni attribuite al Dipartimento di cui al presente articolo. Ad esse provvede il Servizio centrale per la qualità dei processi e dell'organizzazione). [14]

     3 bis. Le competenze del soppresso Servizio del provveditorato generale dello Stato sono attribuite al Servizio centrale per la qualità dei processi e dell'organizzazione. [15]

     3 ter. I compiti spettanti al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in virtù dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dagli articoli 58, 59 e 60 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono attribuiti al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi. [16]

     3 quater. Il riferimento al Provveditorato generale dello Stato, contenuto in atti normativi, regolamentari o di organizzazione, vale ad indicare il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi. [17]

     3 quinquies. Le competenze ed i poteri espressamente attribuiti dagli atti indicati al comma 3-quater del presente articolo, se riferiti al Provveditore generale dello Stato, s'intendono attribuiti al capo del Servizio centrale per la qualità dei processi e dell'organizzazione; se riferiti ai funzionari del Provveditorato generale dello Stato, s'intendono attribuiti ai funzionari del Dipartimento citato al medesimo comma 3-quater. [18]

     4. Gli uffici dirigenziali generali di cui al comma 1 provvedono, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni, per quanto riguarda gli eventuali rapporti con organismi internazionali nelle materie di competenza del Dipartimento, nonché per la consulenza in materia di attività predeliberativa del CIPE e di consulenza giuridica e legislativa dipartimentale.

 

          Art. 5. Consiglio tecnico-scientifico degli esperti

     1. Il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti opera presso il Dipartimento del tesoro ed ha il compito di svolgere le attività di elaborazione, di analisi e di studio nelle materie di competenza del Dipartimento. Il Consiglio è articolato in due distinti collegi: uno per la trattazione di problemi a carattere tecnico-scientifico, denominato collegio tecnico-scientifico, ed uno per le analisi dei problemi giuridici, economici e finanziari, denominato collegio degli esperti. I componenti sono nominati con decreto del Ministro, su proposta del capo del Dipartimento del tesoro, e sono scelti tra docenti universitari e tra esperti dotati di una specifica e comprovata specializzazione professionale nelle discipline oggetto dell'attività istituzionale del Dipartimento. I compensi sono fissati, ai sensi dell'articolo 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. I componenti restano in carica quattro anni e possono essere confermati. Alla segreteria del Consiglio tecnico-scientifico degli esperti provvede il Dipartimento del tesoro. Il collegio tecnico-scientifico è composto di nove membri ed ha funzioni di consulenza nell'ambito delle attribuzioni del Dipartimento, con particolare riguardo alla trattazione di problemi a carattere tecnico-scientifico in materia di programmazione economica e finanziaria. Il collegio degli esperti è composto di dieci membri; al collegio è affidato in particolare, il compito di:

     a) compiere studi e formulare proposte per la definizione degli indirizzi di politica finanziaria;

     b) analizzare i problemi connessi alla partecipazione del Tesoro nei vari organismi internazionali. Su mandato del capo del Dipartimento, i singoli esperti possono rappresentare l'Amministrazione in organismi nazionali ed internazionali e svolgere altri compiti specifici. I componenti del collegio degli esperti, se appartenenti ad altre amministrazioni o ad enti pubblici, all'atto della nomina sono posti di diritto nella posizione di fuori ruolo. Il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 27 novembre 1991, n. 378, assicura direttamente al capo del Dipartimento del tesoro l'attività di elaborazione, di analisi e di studio da questi richiesta nelle materie di competenza del Dipartimento.

 

Capo II

Uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica e altre disposizioni

 

          Art. 6. Uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica [19]

 

          Art. 6 bis. (Commissione tecnica della spesa pubblica) [20]

     1. La commissione tecnica della spesa pubblica, opera, ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 4 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.

 

          Art. 7. Dotazioni organiche

     1. Le dotazioni organiche del Ministero sono rideterminate in conformità dell'allegata tabella A nel rispetto del criterio di assicurare l'invarianza della spesa di personale.

 

          Art. 8. Abrogazioni

     1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli 164 e 165 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

 

     TAB. A (art. 7, comma 1) - Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica - Dotazione organica del personale appartenente alle aree funzionali - Riepilogo nazionale [21]

 

Area funzionale - posizione economica

Dotazione organica

Area funzionale C - posizione economica C 3

 

Totale

1950

Area funzionale C - posizione economica C 2

 

Totale

2854

Area funzionale C - posizione economica C 1

 

Totale

2644

Area funzionale B - posizione economica B 3

 

Totale

3895

Area funzionale B - posizione economica B 2

 

Totale

3000

Area funzionale B - posizione economica B 1

 

Totale

1885

Area funzionale A - posizione economica A 1

 

Totale

1000

Totale aree funzionali

17228

 


[1] Abrogato dall'art. 26 del D.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43.

[2] Lettera così modificata dall'art. 2 del D.P.R. 22 marzo 2001, n. 147.

[3] Lettera così modificata dall'art. 2 del D.P.R. 22 marzo 2001, n. 147.

[4] Lettera inserita dall'art. 2 del D.P.R. 22 marzo 2001, n. 147.

[5] Lettera così modificata dall'art. 2 del D.P.R. 22 marzo 2001, n. 147.

[6] Articolo abrogato dall'art. 21 del D.P.R. 14 novembre 2007, n. 225.

[7] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.P.R. 1° agosto 2002, n. 202.

[8] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.P.R. 1° agosto 2002, n. 202.

[9] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.P.R. 1° agosto 2002, n. 202.

[10] Lettera aggiunta dall'art. 3 del D.P.R. 22 marzo 2001, n. 147 e così sostituita dall'art. 1 del D.P.R. 1° agosto 2002, n. 202.

[11] Comma inserito dall'art. 1 del D.P.R. 1° agosto 2002, n. 202.

[12] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 1° agosto 2002, n. 202.

[13] Lettera soppressa dall'art. 1 del D.P.R. 22 marzo 2001, n. 147.

[14] Comma così modificato dall'art. 4 del D.P.R. 22 marzo 2001, n. 147.

[15] Comma inserito all'art. 4 del D.P.R. 22 marzo 2001, n. 147.

[16] Comma inserito all'art. 4 del D.P.R. 22 marzo 2001, n. 147.

[17] Comma inserito all'art. 4 del D.P.R. 22 marzo 2001, n. 147.

[18] Comma inserito all'art. 4 del D.P.R. 22 marzo 2001, n. 147.

[19] Articolo abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 22 settembre 2000, n. 451.

[20] Articolo inserito dall'art. 5 del D.P.R. 22 marzo 2001, n. 147.

[21] Tabella così sostituita dall'art. unico del D.P.C.M. 10 aprile 2001.