§ 80.9.407 - D.P.R. 22 settembre 2000, n. 451.
Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:22/09/2000
Numero:451


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Uffici di diretta collaborazione
Art. 3.  Funzioni degli uffici di diretta collaborazione
Art. 4.  Servizio di controllo interno
Art. 5.  Personale degli uffici di diretta collaborazione
Art. 6.  Responsabili degli uffici di diretta collaborazione
Art. 7.  Trattamento economico
Art. 8.  Organizzazione degli uffici di diretta collaborazione
Art. 9.  Segreterie dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato
Art. 9 bis.  (Ufficio del vice Ministro).
Art. 10.  Modalità della gestione
Art. 11.  Norme transitorie e finali
Art. 12.  Abrogazione di norme


§ 80.9.407 - D.P.R. 22 settembre 2000, n. 451.

Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(G.U. 28 marzo 2001, n. 73)

 

 

     Art. 1. Definizioni

     1. Nel presente regolamento si intendono per:

     a) uffici di diretta collaborazione: gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro del tesoro, del bilancio e dalla programmazione economica, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e con i Sottosegretari di Stato presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

     b) Ministro: il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

     c) Ministero: il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

     d) decreto legislativo n. 29 del 1993: il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

     d bis) Vice Ministri: i Sottosegretari di Stato ai quali sia stato attribuito il titolo di Vice Ministro; [1]

     e) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

     f) ruolo unico: il ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.

 

          Art. 2. Uffici di diretta collaborazione

     1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, ai sensi degli articoli 3 e 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993. Essi collaborano alla definizione degli obiettivi ed all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonché alla relativa valutazione ed alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi di impatto normativo, all'analisi costi-benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati.

     2. Sono uffici di diretta collaborazione:

     a) la segreteria del Ministro;

     b) l'Ufficio di Gabinetto;

     c) l'Ufficio legislativo;

     d) la Segreteria tecnica del Ministro;

     e) l'Ufficio stampa;

     f) il Servizio di controllo interno e i relativi uffici di supporto di cui all'articolo 4, comma 5;

     f-bis) le segreterie e l'Ufficio dei Vice Ministri; [2]

     g) le segreterie dei Sottosegretari di Stato.

     3. La segreteria del Ministro, la segreteria tecnica del Ministro e l'Ufficio stampa operano alle dirette dipendenze del Ministro. Il Servizio di controllo interno opera in posizione di autonomia operativa, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del presente regolamento.

     4. Le segreterie dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Vice Ministri e sottosegretari, garantendo il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione e curando i rapporti con soggetti pubblici e privati in ragione dell'incarico istituzionale. [3]

     5. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, il Vice Ministro ed il Sottosegretario si avvalgono degli uffici di Gabinetto e Legislativo. [4]

     6. Il Capo di Gabinetto, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, coordina l'intera attività di supporto e gli uffici di diretta collaborazione, i quali, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilità ed uno o più centri di costo.

 

          Art. 3. Funzioni degli uffici di diretta collaborazione

     1. La segreteria del Ministro è composta dal Capo della segreteria particolare e dal Segretario particolare. Il Capo della segreteria particolare sovrintende alla cura degli uffici di segreteria del Ministro, provvede al coordinamento degli impegni ed alla predisposizione dei materiali per gli interventi del Ministro. Il Segretario particolare cura i rapporti del Ministro con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.

     2. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il capo di Gabinetto per le competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro. Tale ufficio, di livello dirigenziale generale, può essere articolato, con decreto del Ministro, in distinte aree organizzative.

     3. L'Ufficio legislativo cura le iniziative legislative e regolamentari del Ministero, garantendo la qualità del linguaggio normativo, l'analisi di fattibilità delle norme introdotte e lo snellimento e la semplificazione della normativa; segue l'andamento dei lavori parlamentari, le concertazioni e le intese necessarie con le altre amministrazioni, i rapporti con il Parlamento e le istituzioni comunitarie. Provvede, altresì, allo studio ed alla progettazione normativa, alla consulenza giuridica e legislativa ed al coordinamento generale dell'attività degli uffici del Ministero nelle predette materie. Cura, inoltre, i rapporti con il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sovrintende al contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale.

     4. La segreteria tecnica del Ministro svolge attività di supporto tecnico allo stesso per l'elaborazione ed il monitoraggio delle politiche nelle materie di competenza istituzionale del Ministero e per le conseguenti determinazioni di competenza dell'organo politico circa l'utilizzazione delle relative risorse finanziarie; tale attività di supporto è svolta in accordo con i Dipartimenti competenti, sia nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare che in quella dell'elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro, nonché mediante la promozione di nuove attività ed iniziative, anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti, l'organizzazione e la partecipazione a tavoli di concertazione e momenti di approfondimento scientifico.

     5. L'ufficio stampa cura, fra l'altro, i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali ed internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera; promuove e sviluppa, anche in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale. Esso è costituito a norma dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, salvo, per quanto attiene alla prima applicazione della predetta legge, il disposto di cui all'articolo 6, comma 2, della legge medesima. Il Ministro può essere, inoltre, coadiuvato da un portavoce secondo quanto previsto dall'articolo 7 della citata legge n. 150 del 2000.

 

          Art. 4. Servizio di controllo interno

     1. Il servizio di controllo interno, di seguito denominato Servizio, svolge le seguenti attività:

     a) valuta l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti, raccoglie e valuta informazioni e dati, sugli effetti delle politiche attuate e delle misure adottate e verifica, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo di cui agli articoli 3 e 14, comma 1, del decreto legislativo n. 29 del 1993, l'effettiva attuazione delle scelte compiute nelle direttive e negli altri atti di indirizzo politico, anche al fine di individuare i fattori ostativi, le responsabilità e suggerire eventuali correzioni;

     b) coadiuva il Ministro nella redazione della direttiva annuale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993, ai fini della definizione dei parametri di valutazione dell'attività degli uffici dirigenziali di livello generale;

     c) fornisce gli elementi di valutazione dei dirigenti, preposti ai centri di responsabilità dell'amministrazione, sulla base del quali sono adottate dal Ministro, e nel caso di dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale su proposta del Capo del competente dipartimento, le misure di cui all'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, in materia di responsabilità dirigenziale, secondo il procedimento di valutazione previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

     d) svolge, anche su richiesta del Ministro, analisi sull'attuazione di politiche e programmi specifici, sui flussi informativi e sulla sistematica generale dei controlli interni dell'amministrazione, nonché analisi organizzative finalizzate ad evidenziare costi e rendimenti di articolazioni organizzative e linee di attività dell'amministrazione.

     2. Le attività di controllo interno sono attribuite ad (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti) esperti in materie di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo particolarmente qualificati, anche estranei alla pubblica amministrazione. (Seguiva una parola non ammessa al "Visto" della Corte dei conti). Uno dei componenti è scelto tra i dirigenti della prima fascia del ruolo unico.

     3. Il servizio redige, con cadenza almeno semestrale, una relazione riservata agli organi di indirizzo politico sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione.

     4. Il servizio opera in collegamento con gli uffici di statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, si avvale del sistema informativo statistico unitario costituito presso il Ministero e coordina la propria attività con il comitato tecnico-scientifico e con l'osservatorio costituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché con le altre unità o strutture del controllo interno ai fini di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 1 del predetto decreto legislativo. Esso, ai fini dello svolgimento dei propri compiti ha accesso agli atti ed ai documenti che si trovano nella disponibilità dell'amministrazione.

     5. Presso il Servizio è istituito un ufficio di livello dirigenziale generale. Al servizio è assegnato un apposito contingente di personale costituito complessivamente fino a un massimo di trenta unità. Al servizio sono, inoltre, assegnati quattro dirigenti della seconda fascia del ruolo unico. Si applica il comma 1, secondo e terzo periodo dell'articolo 5.

 

          Art. 5. Personale degli uffici di diretta collaborazione

     1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello di cui all'articolo 2, comma 2, lettere f) e g), è stabilito complessivamente in centoventi unità comprensive delle unità addette al funzionamento corrente degli uffici medesimi. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti. Sempre entro tale contingente complessivo, ai sensi dell'articolo 45, comma 13, terzo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, possono essere, inoltre, assegnati, nel limite del venti per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, di provata competenza desumibile da specifici ed analitici curricoli culturali e professionali con particolare riferimento alla formazione universitaria, alla provenienza da qualificati settori del lavoro privato strettamente inerenti alle funzioni e competenze del Ministero, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

     2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, nonché dall'articolo 4, comma 5, nell'ambito del contingente complessivo di centoventi unità stabilito dal comma 1, è individuato, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di livello dirigenziale non superiore a ventiquattro, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 29 del 1993. Tali incarichi concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'amministrazione a norma dell'articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, e sono attribuiti (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti), anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

     3. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal capo di Gabinetto, dal capo dell'Ufficio legislativo, dal capo della Segreteria particolare del Ministro, dal responsabile della Segreteria tecnica del Ministro, dal capo dell'Ufficio stampa del Ministro e dai capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, nonché al Segretario particolare del Ministro, si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1.

 

          Art. 6. Responsabili degli uffici di diretta collaborazione

     1. Il Capo di Gabinetto è nominato dal Ministro fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

     2. Il Capo dell'Ufficio legislativo è nominato fra i magistrati ordinari amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, fra dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché fra docenti universitari, avvocati e altri operatori professionali del diritto, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.

     3. Il Capo dell'Ufficio stampa del Ministro è nominato fra operatori del settore dell'informazione iscritti negli appositi albi professionali, o fra persone, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di specifica capacità ed esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di comunicazione, ivi compresa quella istituzionale, nonché dell'editoria e della comunicazione informatica.

     4. Il Capo della Segreteria particolare, il responsabile della Segreteria tecnica, il portavoce ed il Segretario particolare del Ministro sono scelti fra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione con il Ministro.

     5. I capi degli uffici di cui al presente articolo sono nominati dal Ministro, per la durata massima del relativo mandato governativo. Al decreto di nomina dei responsabili degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3, è allegata una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

     6. I componenti del collegio di direzione del Servizio di controllo interno, di cui alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 2, possono essere confermati entro sessanta giorni dal giuramento del Governo o dalla nomina del nuovo Ministro.

     7. Gli incarichi dirigenziali di livello generale di cui all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 4, commi 2 e 5, possono essere revocati entra sessanta giorni dal giuramento del Governo. Decorso tale termine si intendono confermati fino al termine previsto dal contratto.

     8. Il conferimento degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, è incompatibile con il contestuale svolgimento di qualsiasi attività professionale, a carattere continuativo. Dello svolgimento di altri incarichi o di attività professionali a carattere non continuativo è informato il Ministro, che ne valuta la compatibilità con le funzioni svolte ai fini dell'espressa autorizzazione.

 

          Art. 7. Trattamento economico

     1. Ai responsabili degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con la modalità di cui all'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed articolato:

     a) per il Capo di Gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai capi dei Dipartimenti del Ministero;

     b) per il Capo dell'Ufficio legislativo, per il responsabile della Segreteria tecnica, per il Capo dell'Ufficio del Vice Ministro e per il Presidente del collegio di cui all'articolo 4, comma 2, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero; [5]

     c) per il Capo della segreteria del Ministro, per il segretario particolare del Ministro, per i due esperti di cui all'articolo 9-bis), comma 2, nonché per il segretario particolare del Sottosegretario, o, in via alternativa, per il capo della segreteria del Sottosegretario di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai capi dei predetti uffici, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optano per il mantenimento del proprio trattamento economico è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico accessorio spettante, rispettivamente, ai capi dei dipartimenti del Ministero, ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale ed ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero. [6]

     2. Al capo dell'Ufficio stampa del Ministro è corrisposto un trattamento economico non superiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.

     3. Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico, assegnati agli uffici di diretta collaborazione è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro su proposta del capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale.

     4. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Tale trattamento, comunque, non può essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base "Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" dello stato di previsione della spesa del Ministero.

     5. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennità è determinato dal Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, la misura dell'indennità è determinata con decreto del Ministro.

     6. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, è posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per un contingente di personale non superiore al dieci per cento del contingente complessivo.

 

          Art. 8. Organizzazione degli uffici di diretta collaborazione

     1. L'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione è definita con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto, che può nominare uno o più vice capi di Gabinetto.

 

          Art. 9. Segreterie dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato [7]

     1. I capi delle segreterie e i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato sono nominati dai Sottosegretari interessati.

     2. A ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo della Segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di centoventi unità di cui all'articolo 5, comma 1, fino ad un massimo di otto unità di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti.

 

          Art. 9 bis. (Ufficio del vice Ministro). [8]

     1. In aggiunta al contingente di personale previsto al comma 2 dell'articolo 9, al Vice Ministro è attribuito un ulteriore contingente pari a sedici unità di personale. Tale ulteriore contingente si intende compreso nel contingente complessivo di centoventi unità di cui all'articolo 5, comma 1.

     2. Ciascun Vice Ministro nomina, nell'ambito del contingente di cui al comma 1, anche tra soggetti estranei all'amministrazione, un Capo dell'Ufficio, che coordina l'attività del personale di supporto, un portavoce e due soggetti particolarmente esperti nelle materie oggetto della delega.

 

          Art. 10. Modalità della gestione

     1. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonché la gestione delle risorse umane e strumentali, è attribuita ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 29 del 1993, alla responsabilità del Capo di Gabinetto, che può delegare i relativi adempimenti ad uno dei dirigenti assegnati all'ufficio di Gabinetto, nonché avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.

     2. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli uffici di diretta collaborazione provvede il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero, assegnando unità di personale ricomprese nelle aree A e B del contratto collettivo nazionale per il personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999, in numero non superiore al cinquanta per cento delle unità addette agli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 2. Si applica l'articolo 10 del decreto legislativo n. 29 del 1993. Il Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del Ministero fornisce altresì le risorse strumentali necessarie al funzionamento degli uffici di diretta collaborazione.

 

          Art. 11. Norme transitorie e finali

     1. In sede di prima applicazione del presente regolamento il personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione è confermato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso, con atto del Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici.

     2. Le dotazioni organiche del Ministero, determinate ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, sono modificate in conformità con le disposizioni del presente regolamento. A fronte dell'incremento di due posti di funzione dirigenziale generale, i posti di funzioni dirigenziali non generali sono conseguentemente ridotti di quattro unità a valere sui posti funzione resi vacanti a seguito di collocamento a riposo di un pari numero di dirigenti nel corso dell'anno 1999 che, pertanto, non vengono sostituiti.

     3. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

     3 bis. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, l'eventuale maggiore onere derivante dal comma 1 dell'articolo 7 è compensato considerando indisponibile, ai fini del conferimento da parte della amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario. [9]

 

          Art. 12. Abrogazione di norme

     1. Sono abrogati l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, e, comunque, tutte le disposizioni incompatibili con il presente regolamento.


[1]  Lettera inserita dall'art. 1 del D.P.R. 5 luglio 2002, n. 158.

[2]  Lettera inserita dall'art. 1 del D.P.R. 5 luglio 2002, n. 158.

[3]  Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 5 luglio 2002, n. 158.

[4]  Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 5 luglio 2002, n. 158.

[5]  Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 5 luglio 2002, n. 158.

[6]  Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 5 luglio 2002, n. 158.

[7]  Rubrica così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 5 luglio 2002, n. 158.

[8]  Articolo inserito dall'art. 1 del D.P.R. 5 luglio 2002, n. 158.

[9]  Comma inserito dall'art. 1 del D.P.R. 5 luglio 2002, n. 158.