Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 22/03/2001 |
Numero: | 147 |
Sommario |
Art. 1. Soppressione del Servizio centrale del Provveditorato generale dello Stato |
Art. 2. Dipartimento del tesoro |
Art. 3. Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione |
Art. 4. Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi |
Art. 5. Commissione tecnica della spesa pubblica |
Art. 6. Dotazioni organiche |
Art. 7. Disposizioni finali |
§ 98.1.31297 - D.P.R. 22 marzo 2001, n. 147.
Regolamento recante modifiche all'organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
(G.U. 24 aprile 2001, n. 95)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della
Visto il
Vista la
Visto il
Visto il
Visto, in particolare l'articolo 5, comma 1, lettera c), del citato
Visto il
Visti, in particolare, gli articoli 1, 3, 4 e 6 del citato
Visto il
Visto l'articolo 26 della
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2000, con il quale, ai sensi del citato articolo 26 della
Vista la
Considerato che, in base alle norme citate, parte delle funzioni già attribuite al Servizio centrale del provveditorato dello Stato devono essere esercitate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica attraverso le predette convenzioni e contratti quadro;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere ad una ridistribuzione delle residue funzioni del Servizio centrale del provveditorato generale dello Stato nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi;
Ritenuto, inoltre, di dare applicazione all'articolo 4, comma 4, del citato
Ritenuto, altresì, di dover procedere ad una riorganizzazione funzionale dei Dipartimenti del tesoro e delle politiche di sviluppo e di coesione;
Sentite, in data 23 gennaio 2001, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 19 della citata
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio 2001;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2001;
Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Soppressione del Servizio centrale del Provveditorato generale dello Stato
1. All'articolo 5, comma 1, del
2. All'articolo 4, comma 1, del
Art. 2. Dipartimento del tesoro
1. All'articolo 1, comma 1, del
a) alla lettera a) le parole da: "monitoraggio delle partecipazioni finanziarie pubbliche" sino alla fine della lettera sono soppresse;
b) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "vigilanza e controllo sull'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato";
c) dopo la lettera f) è inserita la seguente:
"f-bis) Direzione VII: monitoraggio delle partecipazioni finanziarie pubbliche; gestione delle partecipazioni azionarie dello Stato, esercizio dei diritti dell'azionista e gestione dei processi di dismissione e di privatizzazione, compresa la relativa attività istruttoria e preparatoria;";
d) alla lettera g), dopo la parola: "sperimentazioni", sono aggiunte le seguenti: "studio, analisi e definizione delle esigenze funzionali e delle specifiche prestazioni e modalità operative che devono essere assicurate, nell'ambito del sistema informativo integrato del Ministero, per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento, compresi la collaborazione e il supporto per l'elaborazione delle relative procedure e per le verifiche di funzionalità dei servizi e dei processi informatici riguardanti le materie di competenza.".
Art. 3. Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione
1. All'articolo 3, comma 1, del
"e-bis) Servizio dipartimentale per gli affari contabili: elabora il quadro dei fabbisogni finanziari del Dipartimento concorrendo, in raccordo con gli altri servizi del Dipartimento, alla formulazione del quadro complessivo delle esigenze finanziarie necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Ministro; predispone le azioni necessarie alla conseguente attività di inserimento di tali fabbisogni nei documenti di programmazione finanziaria annuale e pluriennale; fornisce al centro di responsabilità amministrativa il supporto per la gestione delle relative unità previsionali di base con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 5 della
Art. 4. Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi
1. All'articolo 4 del
a) al comma 3, secondo periodo, le parole: "Servizio centrale del provveditorato dello Stato di cui al comma 1, lettera e)", sono sostituite dalle seguenti: "Servizio centrale per la qualità dei processi e dell'organizzazione";
b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Le competenze del soppresso Servizio del provveditorato generale dello Stato sono attribuite al Servizio centrale per la qualità dei processi e dell'organizzazione.
3-ter. I compiti spettanti al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in virtù dell'articolo 26 della
3-quater. Il riferimento al Provveditorato generale dello Stato, contenuto in atti normativi, regolamentari o di organizzazione, vale ad indicare il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.
3-quinquies. Le competenze ed i poteri espressamente attribuiti dagli atti indicati al comma 3-quater del presente articolo, se riferiti al Provveditore generale dello Stato, s'intendono attribuiti al capo del Servizio centrale per la qualità dei processi e dell'organizzazione; se riferiti ai funzionari del Provveditorato generale dello Stato, s'intendono attribuiti ai funzionari del Dipartimento citato al medesimo comma 3-quater.".
Art. 5. Commissione tecnica della spesa pubblica
1. Al
a) all'articolo 6, comma 2, secondo periodo, le parole da: "nonché la commissione tecnica della spesa pubblica" sino alla fine del periodo sono soppresse;
b) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
"Art. 6-bis (Commissione tecnica della spesa pubblica). - 1. La commissione tecnica della spesa pubblica, opera, ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 4 del
Art. 6. Dotazioni organiche
1. A fronte dell'incremento di un posto di funzione dirigenziale generale è ridotta di due unità la dotazione organica dei posti di livello dirigenziale non generale vacanti al 31 dicembre 2000 a seguito di collocamento a riposo di un pari numero di dirigenti, che, pertanto, non vengono sostituiti.
Art. 7. Disposizioni finali
1. Con decreto ministeriale, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono apportate, al decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della
2. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.