§ 98.1.31297 - D.P.R. 22 marzo 2001, n. 147.
Regolamento recante modifiche all'organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica


Settore:Normativa nazionale
Data:22/03/2001
Numero:147


Sommario
Art. 1.  Soppressione del Servizio centrale del Provveditorato generale dello Stato
Art. 2.  Dipartimento del tesoro
Art. 3.  Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione
Art. 4.  Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi
Art. 5.  Commissione tecnica della spesa pubblica
Art. 6.  Dotazioni organiche
Art. 7.  Disposizioni finali


§ 98.1.31297 - D.P.R. 22 marzo 2001, n. 147.

Regolamento recante modifiche all'organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(G.U. 24 aprile 2001, n. 95)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni;

     Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e successive modificazioni ed integrazioni;

     Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, recante delega al Governo per l'unificazione dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

     Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'articolo 7 della citata legge 3 aprile 1997, n. 94;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, recante il regolamento concernente le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

     Visto, in particolare l'articolo 5, comma 1, lettera c), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 1998, che attribuisce alla competenza del Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del tesoro, il servizio centrale del Provveditorato generale dello Stato;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, recante il regolamento concernente l'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma del predetto articolo 7 della citata legge n. 94 del 1997;

     Visti, in particolare, gli articoli 1, 3, 4 e 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 154 del 1998;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 55, comma 3;

     Visto l'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha disposto, tra l'altro, che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica stipuli convenzioni con un'impresa per la fornitura di beni e servizi alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato nonché alle altre pubbliche amministrazioni che aderiscano alle convenzioni stesse;

     Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2000, con il quale, ai sensi del citato articolo 26 della legge n. 488 del 1999, è stato conferito, all'organismo a struttura societaria denominato Concessionaria servizi informatici pubblici - CONSIP S.p.a., l'incarico di stipulare convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato;

     Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

     Considerato che, in base alle norme citate, parte delle funzioni già attribuite al Servizio centrale del provveditorato dello Stato devono essere esercitate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica attraverso le predette convenzioni e contratti quadro;

     Ritenuto, pertanto, di dover procedere ad una ridistribuzione delle residue funzioni del Servizio centrale del provveditorato generale dello Stato nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi;

     Ritenuto, inoltre, di dare applicazione all'articolo 4, comma 4, del citato decreto legislativo n. 430 del 1997, che individua la commissione tecnica per la spesa pubblica tra gli organi collegiali da costituire nell'ambito dei Dipartimenti individuati con i decreti di cui al citato articolo 17, della legge n. 400 del 1988;

     Ritenuto, altresì, di dover procedere ad una riorganizzazione funzionale dei Dipartimenti del tesoro e delle politiche di sviluppo e di coesione;

     Sentite, in data 23 gennaio 2001, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 19 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2001;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio 2001;

     Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2001;

     Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

     Emana

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1. Soppressione del Servizio centrale del Provveditorato generale dello Stato

     1. All'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, la lettera c) è soppressa.

     2. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, la lettera e) è soppressa.

 

          Art. 2. Dipartimento del tesoro

     1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) alla lettera a) le parole da: "monitoraggio delle partecipazioni finanziarie pubbliche" sino alla fine della lettera sono soppresse;

     b) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "vigilanza e controllo sull'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato";

     c) dopo la lettera f) è inserita la seguente:

     "f-bis) Direzione VII: monitoraggio delle partecipazioni finanziarie pubbliche; gestione delle partecipazioni azionarie dello Stato, esercizio dei diritti dell'azionista e gestione dei processi di dismissione e di privatizzazione, compresa la relativa attività istruttoria e preparatoria;";

     d) alla lettera g), dopo la parola: "sperimentazioni", sono aggiunte le seguenti: "studio, analisi e definizione delle esigenze funzionali e delle specifiche prestazioni e modalità operative che devono essere assicurate, nell'ambito del sistema informativo integrato del Ministero, per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento, compresi la collaborazione e il supporto per l'elaborazione delle relative procedure e per le verifiche di funzionalità dei servizi e dei processi informatici riguardanti le materie di competenza.".

 

          Art. 3. Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione

     1. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

     "e-bis) Servizio dipartimentale per gli affari contabili: elabora il quadro dei fabbisogni finanziari del Dipartimento concorrendo, in raccordo con gli altri servizi del Dipartimento, alla formulazione del quadro complessivo delle esigenze finanziarie necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Ministro; predispone le azioni necessarie alla conseguente attività di inserimento di tali fabbisogni nei documenti di programmazione finanziaria annuale e pluriennale; fornisce al centro di responsabilità amministrativa il supporto per la gestione delle relative unità previsionali di base con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 5 della legge 17 maggio 1999, n. 144, in tema di intese istituzionali di programma; gestisce le risorse dei programmi cofinanziati dall'Unione europea per i quali il Dipartimento è individuato quale autorità di pagamento; esamina i problemi di natura contabile del Dipartimento, con particolare riferimento a quelli concernenti la contrattazione programmata; fornisce, ai competenti Servizi centrali che ne facciano richiesta, supporto in materia contabile; si occupa della gestione contabile dei procedimenti, ivi compresa l'emissione dei mandati.".

 

          Art. 4. Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi

     1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 3, secondo periodo, le parole: "Servizio centrale del provveditorato dello Stato di cui al comma 1, lettera e)", sono sostituite dalle seguenti: "Servizio centrale per la qualità dei processi e dell'organizzazione";

     b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

     "3-bis. Le competenze del soppresso Servizio del provveditorato generale dello Stato sono attribuite al Servizio centrale per la qualità dei processi e dell'organizzazione.

     3-ter. I compiti spettanti al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in virtù dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dagli articoli 58, 59 e 60 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono attribuiti al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.

     3-quater. Il riferimento al Provveditorato generale dello Stato, contenuto in atti normativi, regolamentari o di organizzazione, vale ad indicare il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.

     3-quinquies. Le competenze ed i poteri espressamente attribuiti dagli atti indicati al comma 3-quater del presente articolo, se riferiti al Provveditore generale dello Stato, s'intendono attribuiti al capo del Servizio centrale per la qualità dei processi e dell'organizzazione; se riferiti ai funzionari del Provveditorato generale dello Stato, s'intendono attribuiti ai funzionari del Dipartimento citato al medesimo comma 3-quater.".

 

          Art. 5. Commissione tecnica della spesa pubblica

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) all'articolo 6, comma 2, secondo periodo, le parole da: "nonché la commissione tecnica della spesa pubblica" sino alla fine del periodo sono soppresse;

     b) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

     "Art. 6-bis (Commissione tecnica della spesa pubblica). - 1. La commissione tecnica della spesa pubblica, opera, ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 4 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.".

 

          Art. 6. Dotazioni organiche

     1. A fronte dell'incremento di un posto di funzione dirigenziale generale è ridotta di due unità la dotazione organica dei posti di livello dirigenziale non generale vacanti al 31 dicembre 2000 a seguito di collocamento a riposo di un pari numero di dirigenti, che, pertanto, non vengono sostituiti.

 

          Art. 7. Disposizioni finali

     1. Con decreto ministeriale, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono apportate, al decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, le modifiche conseguenti alle disposizioni recate dal presente regolamento. In particolare, con il predetto decreto ministeriale è attribuita ad un ufficio di livello dirigenziale non generale alle dirette dipendenze del direttore generale del Tesoro l'attività di indirizzo e coordinamento, nell'ambito del Dipartimento del tesoro, concernente la materia indicata all'articolo 2, comma 1, lettera d), del presente regolamento.

     2. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.