§ 19.1.16 – D.L. 23 ottobre 1996, n. 551.
Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000.


Settore:Normativa nazionale
Materia:19. Celebrazioni
Capitolo:19.1 celebrazioni
Data:23/10/1996
Numero:551


Sommario
Art. 1.  Obiettivi e finalità.
Art. 2.  Disposizioni finanziarie.
Art. 3.  Abrogazione.
Art. 4.  Entrata in vigore.


§ 19.1.16 – D.L. 23 ottobre 1996, n. 551. [1]

Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000.

(G.U. 23 ottobre 1996, n. 249).

 

     Art. 1. Obiettivi e finalità.

     1. Lo Stato assicura il concorso alla realizzazione delle iniziative connesse alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 con particolare riferimento agli ambiti territoriali di cui al comma 2.

     2. La commissione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, definisce, sulla base delle proposte pervenute da parte delle amministrazioni interessate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il piano degli interventi concernenti la città di Roma e le altre località della provincia di Roma e della regione Lazio direttamente interessate al Giubileo. Il piano è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il piano può essere modificato e integrato anche sulla base dei risultati del monitoraggio di cui ai commi 6 bis e 8 [2].

     2–bis Per le questioni di specifico interesse delle rispettive province, i presidenti delle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, sentiti i sindaci dei comuni interessati, integrano la commissione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, senza oneri a carico del bilancio dello Stato [3].

     3. Il piano indica per ciascun intervento:

     a) le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici, gli enti di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e le società a intero o prevalente capitale pubblico beneficiari del finanziamento;

     b) le risorse finanziarie necessarie, incluse quelle eventualmente occorrenti per le finalità di cui al comma 6 bis, e le relative modalità di copertura anche a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio;

     c) i termini entro i quali devono essere perfezionati gli adempimenti amministrativi occorrenti [4];

     d) i tempi entro i quali le opere devono essere completate e rese pienamente funzionali [5].

     3 bis Qualora non vengano osservate le indicazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 3, ovvero venga accertato un sensibile aumento dei costi preventivati per la realizzazione, la commissione delibera il definanziamento totale o parziale degli interventi o di lotti funzionali di essi [6].

     4. Nell'ambito del piano di interventi, la regione Lazio, la provincia, il comune di Roma e le amministrazioni interessate realizzano il piano di accoglienza per il Giubileo, anche avvalendosi dell'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a., di cui all'articolo 6 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

     5. La commissione può attribuire ai soggetti di cui al comma 3, lettera a), in aggiunta all'intervento principale, ulteriori interventi, funzionalmente connessi con quelli ricompresi nel piano, di competenza di altri soggetti.

     6. Si applicano agli interventi di cui al presente decreto le disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni. Fermo il disposto dell'articolo 6, comma 5, della predetta legge, così come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, il piano indica, altresì, gli ulteriori progetti da sottoporre al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

     6–bis La commissione stabilisce i criteri e le modalità a cui dovranno attenersi i soggetti di cui al comma 3, lettera a), per assicurare in maniera unitario il monitoraggio permanente, sia quantitativo che qualitativo degli interventi [7].

     7. [8].

     8. Il Ministro dei lavori pubblici assicura il monitoraggio e la vigilanza sulla esecuzione delle opere pubbliche di competenza dello Stato, nonché di quelle i cui progetti sono sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, a norma del comma 5 dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni [9].

     9. I soggetti di cui al comma 3, lettera a), possono attribuire, mediante apposite convenzioni, le funzioni di stazione appaltante, anche relativamente alla progettazione, al provveditorato regionale alle opere pubbliche [10].

     10. La commissione stabilisce le modalità per assicurare la trasparenza delle decisioni e degli atti concernenti l'attuazione del piano e l'informazione della pubblica opinione. La commissione riferisce ogni tre mesi al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi [11].

     11. Con successivi provvedimenti legislativi riguardanti l'intero territorio nazionale saranno assunte le ulteriori iniziative per assicurare il pieno conseguimento delle finalità di cui al comma 1.

     12. Nell'ambito del piano di cui al comma 2 è determinato il contributo da erogarsi per l'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a., per l'assolvimento dei compiti indicati al comma 4 [12].

     13. I finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 2, da realizzare su area ubicata almeno parzialmente su territorio della Santa Sede e almeno parzialmente di proprietà della stessa, sono subordinati alla definizione consensuale, mediante scambio di note, tra la Santa Sede e lo Stato italiano, delle modalità di attuazione degli interventi [13].

 

          Art. 2. Disposizioni finanziarie.

     1. Per il finanziamento degli interventi il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui di durata non superiore a quindici anni, fino all'importo di lire 3.500 miliardi, con onere a totale carico dello Stato, nei limiti delle risorse autorizzate ai sensi del comma 3.

     2. Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche di nuova istituzione. Il Ministro del Tesoro è autorizzato a trasferire con successivi decreti le somme destinate alla realizzazione degli interventi di competenza di altre amministrazioni statali dallo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri a quelli delle amministrazioni stesse [14].

     2 bis Le somme non utilizzate relative ad interventi revocati sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere utilizzate per le finalità e con le modalità di cui al presente decreto. Qualora la Commissione definanzi totalmente o parzialmente un intervento ed includa nel piano altro intervento di cui sia titolare il medesimo soggetto è ammessa la compensazione tra i fondi già trasferiti e quelli di nuova assegnazione, ferme restando le spese già effettuate [15].

     3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1997 e di lire 540 miliardi annui a decorrere dal 1998. Al relativo onere per gli anni 1997 e 1998 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     4. Le disponibilità di cui al comma 2, non utilizzate nell'anno di riferimento, sono conservate nel conto dei residui per essere assegnate al pertinente capitolo di bilancio negli anni successivi [16].

     5. Le somme rivenienti dai mutui di cui al presente articolo, in attesa della erogazione agli enti beneficiari, nonché le giacenze sul conto di disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria in essere presso la Banca d'Italia, possono essere impiegate con le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro.

     5 bis. Per le finalità di cui al presente decreto possono altresì essere utilizzate le risorse destinate agli interventi per Roma, capitale della Repubblica, di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396 [17].

 

          Art. 3. Abrogazione. [18]

 

          Art. 4. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 23 dicembre 1996, n. 651.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione 23 dicembre 1996, n. 651.

[3] Comma inserito dalla L. di conversione 23 dicembre 1996, n. 651.

[4] Per l’interpretazione autentica della presente lettera, vedi l'art. 4 del D.P.C.M. 18 aprile 1997.

[5] Comma così modificato dalla L. di conversione 23 dicembre 1996, n. 651.

[6] Comma inserito dalla L. di conversione 23 dicembre 1996, n. 651. Per l’interpretrazione autentica del presente comma, vedi l'art. 4 del D.P.C.M. 18 aprile 1997.

[7] Comma inserito dalla L. di conversione 23 dicembre 1996, n. 651.

[8] Comma abrogato dalla L. di conversione 23 dicembre 1996, n. 651.

[9] Comma così modificato dalla L. di conversione 23 dicembre 1996, n. 651.

[10] Comma così modificato dalla L. di conversione 23 dicembre 1996, n. 651.

[11] Comma così modificato dalla L. di conversione 23 dicembre 1996, n. 651.

[12] Comma così modificato dalla L. di conversione 23 dicembre 1996, n. 651.

[13] Comma così modificato dalla L. di conversione 23 dicembre 1996, n. 651.

[14] Comma così modificato dalla L. di conversione 23 dicembre 1996, n. 651.

[15] Comma inserito dalla L. di conversione 23 dicembre 1996, n. 651 e ora così modificato dall'art. 7 della L. 16 dicembre 1999, n. 494, con effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[16] Comma così modificato dalla L. di conversione 23 dicembre 1996, n. 651.

[17] Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, L. 7 agosto 1997, n. 270.

[18] Articolo abrogato dalla L. di conversione 23 dicembre 1996, n. 651.