Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 01/08/2002 |
Numero: | 202 |
Sommario |
Art. 1. Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione |
Art. 2. Disposizioni finali |
§ 98.1.31337 - D.P.R. 1 agosto 2002, n. 202.
Regolamento recante modifiche delle norme sull'articolazione organizzativa del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dell'economia e delle finanze
(G.U. 18 settembre 2002, n. 219)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della
Visto il
Visto l'articolo 7 della
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Ritenuto di dover procedere alla modifica dell'assetto organizzativo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dell'economia e delle finanze;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 28 febbraio 2002;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 aprile 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 maggio 2002;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 luglio 2002;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione
1. All'articolo 3 del
a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese: programmazione, promozione, coordinamento e monitoraggio, specie nelle aree depresse, delle iniziative e degli interventi per lo sviluppo economico territoriale, attraverso gli strumenti negoziali previsti dalla legislazione vigente. Attività preordinate alla promozione, stipula e gestione delle intese istituzionali di programma e degli strumenti di programmazione che attuano le intese;";
b) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) Servizio progetti studi e statistiche: analisi, informazione statistica e comunicazione sulle tendenze economiche territoriali e su programmi e attuazione degli investimenti pubblici e degli strumenti di sviluppo. Coordinamento dipartimentale per la redazione dei documenti di programmazione. Azioni, progetti innovativi e sperimentazioni in materia di investimenti, pubblici e privati, materiali e immateriali, e di modernizzazione amministrativa finalizzata alle politiche di sviluppo. Documentalistica storica sulle politiche di sviluppo;";
c) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) Servizio dipartimentale per gli affari generali e contabili, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione: provvede, nell'ambito delle materie di competenza del Dipartimento, agli affari di carattere generale e al servizio di economato e di provveditorato dipartimentale; alla formazione specialistica del personale e alla mobilità interna al Dipartimento; all'analisi della qualità dei processi e dell'organizzazione e conseguenti azioni innovative e sperimentazioni. Elabora, in raccordo con gli altri servizi del Dipartimento, il quadro dei fabbisogni finanziari del Dipartimento e degli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo; predispone le azioni necessarie alla conseguente attività di inserimento di tali fabbisogni nei documenti di programmazione finanziaria annuale e pluriennale ivi compresa, salvo le attribuzioni degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, l'attività pre-legislativa con particolare riferimento alla elaborazione di proposte normative in materia di politiche di sviluppo e coesione; fornisce al centro di responsabilità amministrativa il supporto per la gestione delle relative unità previsionali di base con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 5 della
d) al comma 1, la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:
"e-bis) Servizio relazioni con i Paesi terzi in materia di politiche di sviluppo territoriale: analisi delle tendenze economiche territoriali a livello internazionale e delle relative politiche di sviluppo; rapporti e comunicazione istituzionale con organismi internazionali in materia di politiche di sviluppo territoriale. Promozione e aggiudicazione di servizi di assistenza tecnica in tema di sviluppo economico alle amministrazioni pubbliche dei Paesi in via di adesione all'Unione europea e di altri Paesi di interesse per la politica di sviluppo nazionale. Promozione e assistenza per la progettazione di investimenti pubblici, materiali ed immateriali, in Paesi terzi di interesse per la politica di sviluppo nazionale, fatte salve le competenze del Ministero delle attività produttive.";
e) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis) alle dirette dipendenze del direttore del Servizio dipartimentale per gli affari generali e contabili, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione opera il Sistema informativo per gli investimenti territoriali (SINIT) di cui all'articolo 4, comma 2, del
f) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Nell'ambito delle competenze istituzionali gli Uffici dirigenziali generali di cui al comma 1 provvedono all'istruttoria delle proposte al CIPE. Provvedono altresì, nell'ambito della collaborazione con il Capo Dipartimento, all'attività giuridica e, salvo le attribuzioni degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, pre-legislativa.".
Art. 2. Disposizioni finali
1. Con decreto ministeriale, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono apportate, al decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della
2. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.