§ 50.2.25 - Legge 10 agosto 1964, n. 662.
Attribuzione di un assegno integrativo mensile ai magistrati ordinari, ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:50. Giurisdizione
Capitolo:50.2 giurisdizione amministrativa
Data:10/08/1964
Numero:662


Sommario
Art. 1.      Con effetto dal 1 dicembre 1963, ai magistrati ordinari, distinti per funzione, è attribuito un assegno integrativo mensile, non pensionabile, nelle seguenti misure
Art. 2.      Con effetto dalla data di cui all'art. 1, ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e agli avvocati e procuratori dello Stato [...]
Art. 3.      L'assegno integrativo previsto dalla presente legge è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di congedo straordinario [...]
Art. 4.  [3]
Art. 5.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 2.420.000.000 per l'esercizio finanziario 1963-64 e di lire 2.100.000.000 per il periodo 1° luglio-31 [...]


§ 50.2.25 - Legge 10 agosto 1964, n. 662. [1]

Attribuzione di un assegno integrativo mensile ai magistrati ordinari, ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare e agli avvocati e procuratori dello Stato.

(G.U. 14 agosto 1964, n. 199)

 

 

     Art. 1.

     Con effetto dal 1 dicembre 1963, ai magistrati ordinari, distinti per funzione, è attribuito un assegno integrativo mensile, non pensionabile, nelle seguenti misure:

     a) funzioni di magistrato di Corte di cassazione: primo presidente di Corte di cassazione, lire 100.000; presidente aggiunto della Corte di cassazione, procuratore generale della Corte di cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche [2] , lire 90.000; presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparati, lire 80.000; consiglieri di Cassazione ed equiparati, lire 70.000;

     b) funzioni di magistrato di Corte di appello: consiglieri ed equiparati, lire 55.000;

     c) funzioni di magistrato di tribunale: giudici ed equiparati, lire 40.000; aggiunti giudiziari, lire 30.000; uditori giudiziari, lire 24.000.

 

          Art. 2.

     Con effetto dalla data di cui all'art. 1, ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e agli avvocati e procuratori dello Stato è attribuito un assegno integrativo mensile, non pensionabile, nelle seguenti misure:

     a) presidente del Consiglio di Stato, presidente della Corte dei conti, avvocato generale dello Stato, lire 90.000;

     b) presidente di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, procuratore generale della Corte dei conti, procuratore generale militare, vice avvocati generali dello Stato, lire 80.000;

     c) consiglieri di Stato e della Corte dei conti, vice procuratori generali della Corte dei conti, sostituti procuratori generali militari, consigliere relatore del Tribunale Supremo Militare, sostituti avvocati generali dello Stato, lire 70.000;

     d) primi referendari del Consiglio di Stato, primi referendari della Corte dei conti, anche con funzioni di sostituti procuratori generali, procuratori militari, vice avvocati dello Stato e procuratori capo dello Stato dopo 4 anni dalla nomina, lire 55.000;

     e) referendari del Consiglio di Stato, referendari della Corte dei conti, anche con funzioni di sostituti procuratori generali, vice procuratori militari, giudici relatori dei Tribunali militari, sostituti avvocati dello Stato e procuratori capo dello Stato, lire 40.000;

     f) sostituti procuratori e giudici militari di prima classe, procuratori dello Stato dopo 4 anni dalla nomina, lire 36.000;

     g) sostituti procuratori e giudici istruttori militari di seconda classe, procuratori dello Stato, lire 33.000;

     h) sostituti procuratori e giudici istruttori militari di terza classe, sostituti procuratori dello Stato, lire 30.000;

     i) uditori giudiziari militari, procuratori aggiunti dello Stato, lire 24.000.

 

          Art. 3.

     L'assegno integrativo previsto dalla presente legge è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di congedo straordinario e di altra posizione di stato che importi riduzione di stipendio, ed è sospeso in tutti i casi di sospensione di questo.

 

          Art. 4. [3]

 

          Art. 5.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 2.420.000.000 per l'esercizio finanziario 1963-64 e di lire 2.100.000.000 per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, si provvede a carico del fondo iscritto, rispettivamente, al capitolo n. 413 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64 ed al corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2]  A norma dell'art. 1, D.L. 11 novembre 2002, n. 251, il tribunale superiore delle acque pubbliche è soppresso a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo D.L. 251/2002.

[3]  Articolo abrogato dall'art. 36 della L. 18 marzo 1968, n. 249.