Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 50. Giurisdizione |
Capitolo: | 50.2 giurisdizione amministrativa |
Data: | 10/08/1964 |
Numero: | 662 |
Sommario |
Art. 1. Con effetto dal 1 dicembre 1963, ai magistrati ordinari, distinti per funzione, è attribuito un assegno integrativo mensile, non pensionabile, nelle seguenti misure |
Art. 2. Con effetto dalla data di cui all'art. 1, ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e agli avvocati e procuratori dello Stato [...] |
Art. 3. L'assegno integrativo previsto dalla presente legge è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di congedo straordinario [...] |
Art. 4. [3] |
Art. 5. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 2.420.000.000 per l'esercizio finanziario 1963-64 e di lire 2.100.000.000 per il periodo 1° luglio-31 [...] |
§ 50.2.25 - Legge 10 agosto 1964, n. 662. [1]
Attribuzione di un assegno integrativo mensile ai magistrati ordinari, ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare e agli avvocati e procuratori dello Stato.
(G.U. 14 agosto 1964, n. 199)
Con effetto dal 1 dicembre 1963, ai magistrati ordinari, distinti per funzione, è attribuito un assegno integrativo mensile, non pensionabile, nelle seguenti misure:
a) funzioni di magistrato di Corte di cassazione: primo presidente di Corte di cassazione, lire 100.000; presidente aggiunto della Corte di cassazione, procuratore generale della Corte di cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche [2] , lire 90.000; presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparati, lire 80.000; consiglieri di Cassazione ed equiparati, lire 70.000;
b) funzioni di magistrato di Corte di appello: consiglieri ed equiparati, lire 55.000;
c) funzioni di magistrato di tribunale: giudici ed equiparati, lire 40.000; aggiunti giudiziari, lire 30.000; uditori giudiziari, lire 24.000.
Con effetto dalla data di cui all'art. 1, ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e agli avvocati e procuratori dello Stato è attribuito un assegno integrativo mensile, non pensionabile, nelle seguenti misure:
a) presidente del Consiglio di Stato, presidente della Corte dei conti, avvocato generale dello Stato, lire 90.000;
b) presidente di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, procuratore generale della Corte dei conti, procuratore generale militare, vice avvocati generali dello Stato, lire 80.000;
c) consiglieri di Stato e della Corte dei conti, vice procuratori generali della Corte dei conti, sostituti procuratori generali militari, consigliere relatore del Tribunale Supremo Militare, sostituti avvocati generali dello Stato, lire 70.000;
d) primi referendari del Consiglio di Stato, primi referendari della Corte dei conti, anche con funzioni di sostituti procuratori generali, procuratori militari, vice avvocati dello Stato e procuratori capo dello Stato dopo 4 anni dalla nomina, lire 55.000;
e) referendari del Consiglio di Stato, referendari della Corte dei conti, anche con funzioni di sostituti procuratori generali, vice procuratori militari, giudici relatori dei Tribunali militari, sostituti avvocati dello Stato e procuratori capo dello Stato, lire 40.000;
f) sostituti procuratori e giudici militari di prima classe, procuratori dello Stato dopo 4 anni dalla nomina, lire 36.000;
g) sostituti procuratori e giudici istruttori militari di seconda classe, procuratori dello Stato, lire 33.000;
h) sostituti procuratori e giudici istruttori militari di terza classe, sostituti procuratori dello Stato, lire 30.000;
i) uditori giudiziari militari, procuratori aggiunti dello Stato, lire 24.000.
L'assegno integrativo previsto dalla presente legge è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di congedo straordinario e di altra posizione di stato che importi riduzione di stipendio, ed è sospeso in tutti i casi di sospensione di questo.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 2.420.000.000 per l'esercizio finanziario 1963-64 e di lire 2.100.000.000 per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, si provvede a carico del fondo iscritto, rispettivamente, al capitolo n. 413 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64 ed al corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 1 del
[2] A norma dell'art. 1,
[3] Articolo abrogato dall'art. 36 della