§ 71.3.94 - Legge 28 gennaio 1963, n. 21.
Concessione di una indennità mensile ai magistrati ordinari, ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:28/01/1963
Numero:21


Sommario
Art. 1.      Con effetto dal 1° gennaio 1963, ai magistrati ordinari, distinti per funzioni, è attribuita una indennità mensile, non pensionabile, nelle seguenti misure:
Art. 2.      Con effetto dalla data di cui all'art. 1 ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e agli avvocati e procuratori dello Stato è attribuita una [...]
Art. 3.      L'indennità mensile prevista dalla presente legge è ridotta nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di congedo straordinario o di altra posizione di [...]
Art. 4.      All'onere di lire 1.800 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo 399 dello stato di [...]
Art. 5.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 71.3.94 - Legge 28 gennaio 1963, n. 21. [1]

Concessione di una indennità mensile ai magistrati ordinari, ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare e agli avvocati e procuratori dello Stato.

(G.U. 5 febbraio 1963, n. 33).

 

     Art. 1.

     Con effetto dal 1° gennaio 1963, ai magistrati ordinari, distinti per funzioni, è attribuita una indennità mensile, non pensionabile, nelle seguenti misure:

     a) funzioni di magistrato di Corte di cassazione: Primo presidente della Corte di cassazione lire 120.000; Procuratore generale della Corte di cassazione; Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche lire 110.000; Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati lire 90.000; Consiglieri di cassazione ed equiparati lire 70.000;

     b) funzioni di magistrato di Corte di appello: Consiglieri ed equiparati lire 50.000;

     c) funzioni di magistrato di Tribunale: Giudici ed equiparati lire 40.000; Aggiunti giudiziari lire 20.000; Uditori giudiziari lire 15.000.

 

          Art. 2.

     Con effetto dalla data di cui all'art. 1 ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e agli avvocati e procuratori dello Stato è attribuita una indennità mensile, non pensionabile, nelle seguenti misure:

     a) Presidente del Consiglio di Stato, Presidente della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato lire 110.000;

     b) Presidente di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, Procuratore generale della Corte dei conti, Procuratore generale militare, Vice avvocati generali dello Stato lire 90.000;

     c) Consiglieri di Stato e della Corte dei conti, Vice procuratori generali della Corte dei conti, Sostituti procuratori generali militari, Consigliere relatore del Tribunale supremo militare, Sostituti avvocati generali dello Stato lire 70.000;

     d) Primi referendari del Consiglio di Stato, Primi referendari della Corte dei conti, anche con funzioni di Sostituti procuratori generali, Procuratori militari, Vice avvocato dello Stato e Procuratori capo dello Stato dopo quattro anni dalla nomina lire 50.000;

     e) Referendari del Consiglio di Stato, Referendari della Corte dei conti, anche con funzioni di Sostituti procuratori generali, Vice procuratori militari, Giudici relatori dei Tribunali militari, Sostituti avvocati dello Stato e Procuratori capo dello Stato lire 40.000;

     f) Sostituti procuratori e Giudici militari di I classe, Procuratori dello Stato dopo quattro anni dalla nomina lire 30.000;

     g) Sostituti procuratori e Giudici istruttori militari di II classe, Procuratori dello Stato lire 24.000;

     h) Sostituti procuratori e Giudici istruttori militari di III classe, Sostituti procuratori dello Stato lire 20.000;

     i) Uditori giudiziari militari, Procuratori aggiunti dello Stato lire 15.000.

 

          Art. 3.

     L'indennità mensile prevista dalla presente legge è ridotta nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di congedo straordinario o di altra posizione di stato che importi riduzione di stipendio, ed è sospesa in tutti i casi di sospensione di questo.

 

          Art. 4.

     All'onere di lire 1.800 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo 399 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.