§ 80.5.184 – D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20.
Disposizioni sul trattamento di quiescenza del personale statale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:11/01/1956
Numero:20


Sommario
Art. 1.      Alle norme che regolano il trattamento ordinario di quiescenza a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, [...]
Art. 2.      Nella liquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza, si considera, quale base pensionabile, l'ottanta per cento dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione [...]
Art. 3.      E' abrogato l'art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e successive modificazioni
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6.      Le norme contenute nel precedente articolo per la liquidazione della pensione normale agli ufficiali che non transitano per la posizione ausiliaria si applicano anche [...]
Art. 7.      La tabella di pensioni di cui all'allegato A al decreto legislativo 30 gennaio 1945, n. 41, quale risulta modificata per effetto delle successive disposizioni, è [...]
Art. 8.      La ritenuta in conto entrate del Tesoro, da applicarsi sulle paghe e retribuzioni dei salariati statali di ruolo ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 31 dicembre [...]
Art. 9.      Per la liquidazione della pensione normale a favore dei salariati di ruolo si applicano le norme contenute nel precedente art. 4 per la pensione degli impiegati civili
Art. 10.      Nei confronti dei salariati statali di ruolo e dei loro aventi diritto non si fa luogo ad alcuna detrazione dalla pensione spettante a carico dello Stato della pensione [...]
Art. 11.      Ai salariati che abbiano ottenuto od ottengano la nomina o il passaggio ad impiego civile o militare ed ai loro aventi diritto, si applicano le disposizioni contenute [...]
Art. 12.      I salariati statali nominati in ruolo a partire dal 1° luglio 1956 non sono assoggettati all'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti
Art. 13.      Il servizio prestato in qualità di operaio temporaneo o di incaricato provvisorio dai salariati statali, che ottengano la nomina a posto di ruolo a partire dal 1° luglio [...]
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17.      Gli assegni di caroviveri previsti dal primo comma dell'art. 25 della legge 8 aprile 1952, n. 212, sono stabiliti nella misura unica di lire 24.000 annue lorde
Art. 18.      Ai fini della concessione dell'assegno integrativo temporaneo di cui all'art. 2 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, e della determinazione della sua misura, [...]
Art. 19. 
Art. 20.      Qualora l'invalido già affetto da perdita anatomica o funzionale di uno degli orfani per causa estranea al servizio, perda in tutto o in parte per causa di servizio [...]
Art. 21.      E' ammesso il cumulo di una pensione diretta con una pensione vedovile, entrambe a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nell'art. 1
Art. 22.      Per le liquidazioni di pensioni da effettuarsi su domanda, se questa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il godimento della pensione [...]
Art. 23.      L'ultimo comma dell'art. 48 e l'art. 86 del testo unico sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive [...]
Art. 24.      Le Pensioni ordinarie e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nell'art. 1, a favore degli impiegati, dei [...]
Art. 25.      La nuova liquidazione prevista dal precedente articolo si effettua
Art. 26.      Nei casi di pensioni in parte a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nel precedente art. 1 e in parte a carico delle Casse pensioni amministrate dalla [...]
Art. 27.      L'aumento di pensione del 50 per cento di cui alla legge 19 maggio 1954, n. 268, è esteso dalla data da cui ha effetto il presente decreto
Art. 28.      Le pensioni, le quote di pensioni, e gli assegni indicati nell'art. 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221 e nell'art. 10 della legge 12 febbraio 1955, n. 44, sono [...]
Art. 29.      Per le pensioni ripartite fra Stato, Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro ed Enti locali, relative [...]
Art. 30.      Ai pensionati ex dipendenti dalle cessate gestioni statali del dazio di consumo contemplati dalla legge 22 dicembre 1952, n. 3595, concessa la riliquidazione della [...]
Art. 31.      Nei riguardi dei titolari di pensioni o assegni, liquidati o da liquidarsi, con una decorrenza anteriore al 1° luglio 1956, viene conservata a titolo di assegno [...]
Art. 32.      L'assegno mensile di cui all'art. 26, ultimo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, fruito, in aggiunta al trattamento di quiescenza, dagli ufficiali e sottufficiali [...]
Art. 33.      Nei casi in cui il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie abbia espresso parere favorevole al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una [...]
Art. 34.      Sono abrogati il secondo comma dell'art. 68 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704 e gli articoli 1, 2 e 3 della legge 5 maggio 1952, n. 521
Art. 35.      Le pensioni spettanti ai cittadini italiani profughi, gravanti su Comuni, sulle Provincie, sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza e sugli altri Enti pubblici delle [...]
Art. 36.      I provvedimenti di riliquidazione delle pensioni adottati dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato possono essere comunicati agli interessati, ai fini dell'art. [...]
Art. 37.      Il presente decreto si applica anche ai titolari di pensioni a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di [...]
Art. 38.      Il presente decreto non si applica al personale in attività ed in quiescenza di cui agli articoli 11 e 12 della legge 24 maggio 1951, n. 392
Art. 39.      Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto sarà provveduto a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro [...]
Art 40.      Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1956


§ 80.5.184 – D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20.

Disposizioni sul trattamento di quiescenza del personale statale.

(G.U. 18 gennaio 1956, n. 14).

 

Capo I

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI QUIESCENZA

 

     Art. 1.

     Alle norme che regolano il trattamento ordinario di quiescenza a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, della Azienda dei patrimoni riuniti ex economali e degli Archivi notarili, a favore degli impiegati civili, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie, sono apportate le modificazioni di cui al presente capo.

 

          Art. 2.

     Nella liquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza, si considera, quale base pensionabile, l'ottanta per cento dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione integralmente percepito, oltre agli altri eventuali assegni utili a pensione.

     Agli effetti dell'applicazione al personale in attività di servizio della ritenuta in conto entrate Tesoro, o altra analoga, nonchè dei contributi di riscatto, gli stipendi, paghe e retribuzioni si considerano in ragione dell'ottanta per cento.

     Parimenti, ai fini dell'applicazione della suddetta ritenuta sulla tredicesima mensilità del personale in attività di servizio, ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della legge 26 novembre 1953, n. 876, detta tredicesima mensilità si computa in ragione dell'ottanta per cento.

     La ritenuta del 6 per cento in conto entrate Tesoro si applica anche sull'ottanta per cento dello stipendio e della tredicesima mensilità spettanti ai sergenti maggiori, e gradi corrispondenti, in servizio permanente o vincolati a rafferma, dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ed ai brigadieri vincolati a rafferma dei Corpi della Guardia di finanza, delle Guardie di pubblica sicurezza, degli Agenti di custodia e Forestale dello Stato.

 

          Art. 3.

     E' abrogato l'art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e successive modificazioni.

 

          Art. 4. [1]

     Nei casi di cessazioni dal servizio aventi decorrenza compresa fra il 1° luglio 1957 e il 30 giugno 1958, la pensione normale spettante agli impiegati civili che abbiano venti anni di servizio effettivo è pari al 42 per cento dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione integralmente percepito e degli altri eventuali assegni utili a pensione. Per ogni anno di servizio utile, oltre il ventesimo anno di servizio effettivo, la pensione di cui sopra è aumentata dell'1,70 per cento del predetto stipendio, paga o retribuzione e degli altri eventuali assegni utili a pensione, fino a raggiungere il massimo del 76 per cento degli emolumenti sopra specificati a 40 anni di servizio utile.

     Per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 1° luglio 1958 in poi, la pensione normale spettante agli impiegati civili che abbiano venti anni di servizio effettivo è pari al 44 per cento dello stipendio e degli altri assegni indicati nel precedente comma. Per ogni anno di servizio utile, oltre il ventesimo anno di servizio effettivo, la pensione di cui sopra è aumentata dell'1,80 per cento dello stipendio e degli assegni predetti, fino a raggiungere il massimo dell'80 per cento degli emolumenti stessi a 40 anni di servizio utile.

 

          Art. 5. [2]

     Per la liquidazione della pensione normale agli ufficiali, a qualunque Arma o Corpo appartengano, si osservano le disposizioni contenute nel precedente articolo. é fatta eccezione per coloro che rivestono un grado per il quale si deve applicare uno dei limiti di età sotto indicati per la cessazione dal servizio permanente, nei cui confronti - fermi restando gli importi della pensione a venti anni di servizio e gli importi massimi stabiliti dal primo e secondo comma del precedente articolo - per ogni anno di servizio successivo al ventesimo la pensione aumenta della seguente percentuale dell'ultimo stipendio integralmente percepito e degli altri eventuali assegni utili a pensione:

 

     1) Ufficiali che transitano per la posizione ausiliaria:

 

Limiti di eta'

Cessazioni dal servizio aventi decorrenza compresa fra il 1° luglio 1957 e il 30 giugno 1958

Cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 1° luglio 1958 in poi

45 anni

2,65

per cento

2,80

per cento

46 anni

2,45

"

2,60

"

47 anni

2,30

"

2,40

"

48 anni

2,15

"

2,25

"

49 anni

2 - -

"

2,15

"

50 anni

1,90

"

2 - -

"

51 anni

1,80

"

1,90

"

 

     2) Ufficiali che non transitano per la posizione ausiliaria:

 

Limiti di eta'

Cessazioni dal servizio aventi decorrenza compresa fra il 1° luglio 1957 e il 30 giugno 1958

Cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 1° luglio 1958 in poi

45 anni

6,80

per cento

7,20

per cento

46 anni

5,70

"

6 - -

"

47 anni

4,90

"

5,15

"

48 anni

4,25

"

4,50

"

49 anni

3,80

"

4 - -

"

50 anni

3,40

"

3,60

"

51 anni

3,10

"

3,30

"

52 anni

2,85

"

3 - -

"

53 anni

2,65

"

2,80

"

54 anni

2,45

"

2,60

"

55 anni

2,30

"

2,40

"

56 anni

2,15

"

2,25

"

 

          Art. 6.

     Le norme contenute nel precedente articolo per la liquidazione della pensione normale agli ufficiali che non transitano per la posizione ausiliaria si applicano anche per la liquidazione della pensione normale ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, ai sottufficiali e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia delle carceri e del Corpo forestale dello Stato.

     Per i militari indicati al precedente comma nei confronti dei quali la cessazione dal servizio è prevista al raggiungimento di determinati limiti di servizio, al fine di stabilire la percentuale di cui all'art. 5, si determina un limite di età teorico aggiungendo il numero fisso 20 al limite di servizio.

     Nei casi in cui le disposizioni vigenti stabiliscono a favore degli appartenenti alle categorie menzionate nel presente articolo la liquidazione della pensione sulla base di un'anzianità inferiore a venti anni, tale pensione è ragguagliata a tanti ventesimi di quella spettante con venti anni quanti sono gli anni di servizio utile.

 

          Art. 7.

     La tabella di pensioni di cui all'allegato A al decreto legislativo 30 gennaio 1945, n. 41, quale risulta modificata per effetto delle successive disposizioni, è sostituita dalla tabella allegato A al presente decreto.

 

          Art. 8.

     La ritenuta in conto entrate del Tesoro, da applicarsi sulle paghe e retribuzioni dei salariati statali di ruolo ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, convertito nella legge 31 maggio 1926, n. 898, è stabilita nella stessa misura del 6 per cento vigente per gli impiegati civili e militari dello Stato.

     I contributi per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei salariati statali di ruolo sono assunti a carico dello Stato anche per la parte che per legge sarebbe dovuta dai salariati stessi.

     Il presente articolo ha efficacia dal 1° maggio 1952.

 

          Art. 9.

     Per la liquidazione della pensione normale a favore dei salariati di ruolo si applicano le norme contenute nel precedente art. 4 per la pensione degli impiegati civili.

     E' abrogato il secondo comma dell'art. 15 del decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263.

 

          Art. 10.

     Nei confronti dei salariati statali di ruolo e dei loro aventi diritto non si fa luogo ad alcuna detrazione dalla pensione spettante a carico dello Stato della pensione loro dovuta per la assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti.

     Lo Stato subentra nei diritti dei salariati e delle loro vedove ed orfani alla pensione o quota di pensione relativa all'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia o superstiti per i servizi resi dal 1° gennaio 1926 con iscrizione all'assicurazione predetta che sono valutati anche per la pensione statale [3].

     Per i salariati statali in attività di servizio alla data da cui ha effetto il presente decreto i quali, anteriormente alla data stessa, abbiano acquisito il diritto alla pensione per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, il disposto del precedente comma si applica a partire dalla data di cessazione dal servizio [4].

     I salariati statali in attività di servizio che al 30 aprile 1952 si trovavano nelle condizioni richieste per conseguire la pensione di invalidità e di vecchiaia, fatta eccezione soltanto del requisito dell'età, avranno diritto, allorchè saranno in possesso anche di questo ultimo requisito, alla pensione stessa per la parte assicurativa già costituita alla predetta data del 30 aprile 1952, ferma restando l'applicazione del precedente secondo comma a partire dalla cessazione dal servizio [5].

     La disposizione contenuta nel secondo comma non si applica nei confronti di coloro che alla data da cui ha effetto il presente decreto sono titolari di una pensione speciale liquidata ai sensi dell'art. 23 del regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383.

 

          Art. 11.

     Ai salariati che abbiano ottenuto od ottengano la nomina o il passaggio ad impiego civile o militare ed ai loro aventi diritto, si applicano le disposizioni contenute nel precedente articolo per i servizi resi allo Stato in qualità di salariato con iscrizione all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti valutati anche per la pensione statale.

 

          Art. 12.

     I salariati statali nominati in ruolo a partire dal 1° luglio 1956 non sono assoggettati all'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti.

     Qualora i salariati di cui al precedente comma cessino dal servizio senza aver maturato diritto a pensione e risultino iscritti in precedenza all'assicurazione predetta, lo Stato provvede, a suo totale carico, all'aggiornamento della posizione assicurativa già costituita, con decorrenza dalla data di assunzione in servizio di ruolo alle dipendenze dello Stato.

 

          Art. 13.

     Il servizio prestato in qualità di operaio temporaneo o di incaricato provvisorio dai salariati statali, che ottengano la nomina a posto di ruolo a partire dal 1° luglio 1956 in poi, può essere riscattato, ai fini del trattamento di quiescenza, per l'intera effettiva durata, alle condizioni e con le modalità stabilite dalle vigenti norme per il riscatto dei servizi resi in qualità di impiegato civile non di ruolo.

     Per i servizi riscattati ai sensi del precedente comma si applicano gli ultimi due commi dell'art. 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

     Nulla è innovato, anche per quanto concerne la misura della ritenuta in conto entrate del Tesoro, alle norme sul riconoscimento, agli effetti del trattamento di quiescenza, del servizio reso in qualità di operaio temporaneo o di incaricato provvisorio dai salariati che abbiano ottenuto la nomina a posto di ruolo anteriormente alla predetta data del 1° luglio 1956.

 

          Art. 14. [6]

     Nei casi di cessazioni dal servizio aventi decorrenza compresa fra il 1° luglio 1957 e il 30 giugno 1958, la pensione normale spettante al personale delle Ferrovie dello Stato che abbia venti anni di servizio utile è pari al 42 per cento dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione integralmente percepito e degli altri eventuali assegni utili a pensione. Per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo la pensione di cui sopra è aumentata dell'1,70 per cento del predetto stipendio, paga o retribuzione e degli altri eventuali assegni utili a pensione. La pensione spettante al personale che abbia raggiunto trentasette anni di servizio utile è pari al 76 per cento degli emolumenti sopra specificati, importo massimo che non può in nessun caso essere superato.

     Nei casi in cui la pensione spetta con anzianità inferiore ai venti anni di servizio utile, la percentuale del 42 per cento di cui al precedente comma è ridotta di 1,70 per ogni anno mancante al raggiungimento del ventesimo.

     Per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 1° luglio 1958 in poi, le percentuali di cui ai precedenti commi sono elevate dal 42 al 44 per cento, dall'1,70 all'1,80 per cento e dal 76 all'80 per cento.

 

          Art. 15. [7]

     Per il personale delle Ferrovie dello Stato le competenze accessorie da sottoporre a ritenuta per il Fondo pensioni ai sensi del regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1322, sono commisurate, fino a nuova disposizione, in una somma uguale ad un decimo dell'80 per cento dello stipendio, nonchè ad un decimo degli eventuali assegni personali pensionabili e dei compensi per gli ex combattenti. Le competenze accessorie predette, da computare nella liquidazione delle pensioni, sono commisurate in una somma uguale ad un decimo dello stipendio, nonchè ad un decimo degli eventuali assegni personali pensionabili e dei compensi per gli ex combattenti, goduti dall'agente al momento in cui ha cessato di percepire le competenze predette. Nel caso però di intervenute modifiche nella misura del trattamento di attività, si computano i corrispondenti stipendi, assegni e compensi risultanti dall'applicazione dell'ordinamento vigente alla data di cessazione dal servizio.

     Il sussidio per una sola volta spettante alle vedove dei pensionati delle Ferrovie dello Stato, non aventi diritto alla riversibilità della pensione per mancanza del biennio di matrimonio, si liquida, nel caso di intervenute modifiche nella misura degli stipendi fra la data di cessazione dal servizio e quella di morte del pensionato, prendendo per base, in sostituzione dell'ultimo stipendio integralmente goduto, il corrispondente stipendio contemplato dagli ordinamenti in vigore alla data della morte.

 

          Art. 16. [8]

     L'importo massimo delle pensioni ordinarie previsto dall'art. 10, ultimo comma, del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, e dall'art. 6, ultimo comma, del regio decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, modificato dal secondo comma dell'art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, è stabilito in misura pari all'ultimo stipendio, paga o retribuzione integralmente percepito, oltre agli altri eventuali assegni utili a pensione.

     Ai fini della determinazione del massimo di cui al precedente comma non si computano le competenze accessorie previste dal precedente articolo.

 

          Art. 17.

     Gli assegni di caroviveri previsti dal primo comma dell'art. 25 della legge 8 aprile 1952, n. 212, sono stabiliti nella misura unica di lire 24.000 annue lorde.

     Nella stessa misura di lire 24.000 annue lorde è stabilito l'assegno di caroviveri annesso alle pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa di cui al terzo comma dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41, e successive modificazioni, fatta eccezione per l'assegno di caroviveri annesso alle pensioni tabellari privilegiate dirette dalla terza alla ottava categoria che resta invariato nella misura di lire 11.040 annue lorde.

     Gli assegni di caroviveri di cui ai precedenti commi sono concessi soltanto ai titolari di pensioni o assegni diretti, di importo non superiore a lire 400.000 annue lorde ed ai titolari di pensioni o assegni indiretti o di riversibilità di importo non superiore a lire 300.000 annue lorde.

     Ai titolari di pensioni o assegni diretti compresi fra lire 400.000 e lire 424.000 annue lorde e ai titolari di pensioni o assegni indiretti o di riversibilità compresi fra lire 300.000 e lire 324.000 annue lorde, l'assegno di caroviveri è dovuto in misura pari alla differenza, rispettivamente, fra lire 424.000 o lire 324.000 e la pensione od assegno.

     Nei confronti dei titolari di pensioni od assegni liquidi e da liquidarsi a carico dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria in base alle norme del cessato regime austro-ungarico o dell'ex Stato libero di Fiume, l'assegno di caroviveri continua ad essere dovuto nelle misure e secondo le disposizioni vigenti al 30 giugno 1956 [9].

 

          Art. 18.

     Ai fini della concessione dell'assegno integrativo temporaneo di cui all'art. 2 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, e della determinazione della sua misura, gli importi di lire 354.240, lire 342.240 e lire 330.240 annue stabiliti dall'art. 25 della legge 8 aprile 1952, n. 212, sono elevati rispettivamente a lire 408.000, lire 396.000 e lire 384.000 annue.

 

          Art. 19. [10]

 

          Art. 20.

     Qualora l'invalido già affetto da perdita anatomica o funzionale di uno degli orfani per causa estranea al servizio, perda in tutto o in parte per causa di servizio l'organo superstite, ha diritto al trattamento privilegiato ordinario in base alla categoria corrispondente alla invalidità complessiva risultante dalle lesioni dei due organi.

     Lo stesso trattamento compete all'invalido che, dopo aver liquidato la pensione o l'assegno privilegiato ordinario per la perdita anatomica o funzionale di uno degli organi, venga a perdere per cause estranee al servizio, in tutto o in parte, l'organo superstite.

     Le indennità non derivanti da atti di previdenza facoltativi esistenti a favore dell'interessato dovute all'invalido da enti pubblici, da istituti o da privati per le lesioni di cui ai commi precedenti non riportate per causa di servizio sono detratte dall'importo della pensione o dell'assegno liquidati ai sensi dei commi predetti.

     Nel caso di indennità liquidate in capitale, la somma per tale titolo corrisposta è considerata come capitalizzazione di una quota parte della pensione o dall'assegno privilegiato ordinario, e all'interessato spetta soltanto la rimanente quota della pensione o dell'assegno. Il calcolo per la capitalizzazione viene fatto in base alla tariffa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per le rendite vitalizie immediate.

     Qualora trattisi invece di indennità liquidate sotto forma di rendita vitalizia, all'invalido spetta soltanto la differenza fra la pensione o l'assegno privilegiato ordinario e la rendita stessa.

     E' in facoltà degli interessati di optare per la indennità di cui al precedente comma terzo in luogo del trattamento privilegiato ordinario liquidato secondo le norme di cui al presente articolo.

     Nel caso di cui al secondo comma del presente articolo il nuovo trattamento privilegiato avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

     Il presente articolo si applica anche per le pensioni speciali spettanti ai salariati statali e per le pensioni eccezionali dovute agli agenti delle Ferrovie dello Stato.

 

          Art. 21.

     E' ammesso il cumulo di una pensione diretta con una pensione vedovile, entrambe a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nell'art. 1.

     E' altresì ammesso il cumulo delle pensioni di riversibilità cui gli orfani di padre e di madre abbiano diritto da parte di entrambi gli ascendenti che siano stati dipendenti dello Stato o delle Amministrazioni indicate nell'art. 1.

     L'art. 12 del regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, l'art. 18 del regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626, l'art. 28 del regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, l'art. 4 della legge 11 aprile 1938, n. 420 e l'art. 14 del regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2373, modificato e convertito in legge con l'art. 9 della legge 7 aprile 1921, n. 369, sono abrogati.

 

          Art. 22.

     Per le liquidazioni di pensioni da effettuarsi su domanda, se questa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il godimento della pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti prescritti. I minori non emancipati e gli interdetti sono eccettuati da questa disposizione.

     E' abrogato l'art. 8 della legge 23 luglio 1914, n. 742.

 

          Art. 23.

     L'ultimo comma dell'art. 48 e l'art. 86 del testo unico sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, sono abrogati.

 

Capo II

RILIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI

 

          Art. 24.

     Le Pensioni ordinarie e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nell'art. 1, a favore degli impiegati, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie, liquidati o da liquidarsi su stipendi, paghe o retribuzioni vigenti anteriormente al 1° luglio 1956, devono essere riliquidati d'ufficio dalle Amministrazioni competenti con decreto Ministeriale, soggetto al prescritto riscontro della Corte dei conti.

 

          Art. 25.

     La nuova liquidazione prevista dal precedente articolo si effettua:

     1) considerando, in sostituzione degli stipendi, paghe, retribuzioni ed altri eventuali assegni calcolati nella precedente liquidazione, gli stipendi, paghe o retribuzioni in vigore dal 1° luglio 1956 computati in ragione dell'ottanta per cento e gli altri eventuali assegni pensionabili in vigore alla data stessa;

     2) applicando le disposizioni in vigore al 1° luglio 1956, comprese quelle di cui al capo I del presente decreto;

     3) lasciando invariato il numero di anni di servizio tenuto presente nella precedente liquidazione, fatta eccezione per i casi nei quali occorre considerare anni di servizio valutabili senza alcuna contribuzione da parte degli interessati che prima non erano stati computati perchè non influenti in dipendenza dei limiti di servizio vigenti per la liquidazione della pensione massima;

     4) tenendo presente nello stabilire la percentuale della base pensionabile il limite di età per la cessazione dal servizio vigente al 1° luglio 1956 per il personale di pari grado e categoria;

     5) mantenendo fermi il grado o, in mancanza, la qualifica, nonchè la posizione giuridica rivestiti alla data della cessazione dal servizio;

     6) attribuendo l'assegno di caroviveri nella misura e con le norme stabilite dal precedente art. 17;

     7) osservando le norme ed i criteri di riliquidazione stabiliti dalla legge 29 aprile 1949, n. 221, e dalla legge 15 maggio 1954, n. 277, per quando non è diversamente disposto dal presente decreto.

     Resta invariato l'importo degli assegni personali pensionabili che furono considerati nella precedente liquidazione qualora tali assegni derivino dall'applicazione dell'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, o da altre analoghe disposizioni; gli assegni personali che derivano da altre disposizioni devono invece essere soppressi.

     Per il personale delle Ferrovie dello Stato le competenze accessorie, da computarsi agli effetti della nuova liquidazione, vanno commisurate al decimo dell'ottanta per cento dello stipendio nonchè al decimo degli assegni personali nella misura pensionabile e dei compensi per gli ex combattenti in vigore al 1° luglio 1956, corrispondenti allo stipendio, agli assegni ed ai compensi predetti goduti dall'agente al momento in cui ha cessato di percepire le competenze accessorie.

 

          Art. 26.

     Nei casi di pensioni in parte a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nel precedente art. 1 e in parte a carico delle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro o di Enti locali, relative a cessazioni dal servizio avvenute alle dipendenze dello Stato o delle Amministrazioni indicate nel precedente art. 1, le disposizioni del presente capo si applicano avendo riguardo all'intera pensione e la nuova liquidazione si effettua con le norme statali, mantenendo per la determinazione delle nuove quote la proporzione risultante dalla liquidazione originaria.

     La pensione derivante dalla liquidazione prevista dal precedente comma si considera a totale carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nel precedente art. 1, salvo rivalsa della nuova quota di pensione che dovrebbe far carico alle Casse pensioni o agli Enti locali con le norme della legge 22 giugno 1954, n. 523.

     Nei casi contemplati dall'art. 14 del regio decreto 31 marzo 1925, n. 486, la nuova liquidazione si effettua come se la pensione fosse interamente dovuta dallo Stato e la pensione che ne risulta si considera a totale carico dello Stato, salvo rivalsa della quota originariamente stabilita a carico dei Comuni con le norme previste dalla legge 22 giugno 1954, n. 523.

     Nella applicazione della citata legge 22 giugno 1954, n. 523, si terrà conto dell'età del pensionato al 1° luglio 1956.

     Gli Enti locali che avevano a proprio carico le quote di pensioni di cui al primo comma del presente articolo concedono e corrispondono direttamente agli interessati le maggiori somme eventualmente spettanti a norma dei propri regolamenti, in relazione ai servizi resi con iscrizione ai regolamenti stessi già valutati in sede di liquidazione della pensione originaria.

 

          Art. 27.

     L'aumento di pensione del 50 per cento di cui alla legge 19 maggio 1954, n. 268, è esteso dalla data da cui ha effetto il presente decreto:

     1) alle pensioni spettanti ai cittadini italiani profughi già gravanti sugli Enti locali o sugli Enti pubblici delle zone di confino passate sotto la sovranità di altri Stati, il cui pagamento è effettuato dallo Stato ai sensi del regio decreto-legge 23 agosto 1943, n. 731, del decreto legislativo 18 gennaio 1947, n. 69 e della legge 12 febbraio 1955, n. 44;

     2) alle pensioni e agli assegni liquidati secondo le norme dei cessati Governi, preesistenti alla unificazione dello Stato italiano;

     3) alle pensioni liquidate in base agli articoli 112 e 113 del testo unico approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

 

          Art. 28.

     Le pensioni, le quote di pensioni, e gli assegni indicati nell'art. 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221 e nell'art. 10 della legge 12 febbraio 1955, n. 44, sono aumentati del 40 per cento.

     Per le categorie elencate nel precedente articolo, il suddetto aumento del 40 per cento va calcolato sulla pensione od assegno risultante dopo l'applicazione della maggiorazione del 50 per cento prevista dall'articolo medesimo.

     Per le pensioni, quote di pensioni ed assegni di cui al primo comma non si fa luogo alla riliquidazione prevista dal presente capo.

 

          Art. 29.

     Per le pensioni ripartite fra Stato, Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro ed Enti locali, relative a cessazioni dal servizio che non siano avvenute alle dipendenze dello Stato o delle Amministrazioni indicate nel precedente art. 1, la quota statale risultante dopo l'applicazione dell'aumento del 40 per cento di cui al precedente articolo viene versata alle Casse o agli Enti locali cui il titolare era iscritto o dai quali dipendeva all'atto della cessazione dal servizio, in valore capitale, applicando le norme contenute nella legge 22 giugno 1954, n. 523, tenuta presente l'età del titolare al 1° luglio 1956.

 

          Art. 30.

     Ai pensionati ex dipendenti dalle cessate gestioni statali del dazio di consumo contemplati dalla legge 22 dicembre 1952, n. 3595, concessa la riliquidazione della pensione prevista dal presente capo sulla totalità del servizio prestato, in luogo dell'aumento del 40 per cento stabilito dal precedente articolo 28.

     Le pensioni risultanti dalla liquidazione prevista dal comma precedente sono ripartite fra gli enti che sostengono attualmente la spesa delle singole quote, nella stessa proporzione risultante dalla liquidazione originaria.

 

          Art. 31.

     Nei riguardi dei titolari di pensioni o assegni, liquidati o da liquidarsi, con una decorrenza anteriore al 1° luglio 1956, viene conservata a titolo di assegno personale, non riversibile, da riassorbire in occasione di successivi miglioramenti, l'eventuale differenza fra l'importo complessivo mensile netto del trattamento di quiescenza spettante al 30 giugno 1956, e quello corrispondente risultante dopo l'applicazione del presente decreto. Nel raffronto fra i due trattamenti non si considera l'assegno personale di cui all'art. 26 della legge 8 aprile 1952, n. 212.

     Qualora al 30 giugno 1956 il pagamento dell'assegno di caroviveri e dell'assegno integrativo temporaneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, risulti sospeso in dipendenza della prestazione di opera retribuita da parte del titolare, l'assegno personale di cui al precedente comma è determinato senza tener conto dei predetti assegni ma deve essere rideterminato considerando anche gli assegni stessi allorchè abbia termine la prestazione di opera retribuita.

     L'assegno personale di cui al primo comma è esente da ogni ritenuta assistenziale ed erariale, compresa quella per imposta di bollo, e su di esso non si applica il contributo a favore dell'E.N.P.A.S. per l'assistenza sanitaria ai pensionati previsto dall'art. 2 della legge 30 ottobre 1953, n. 841.

     Il suddetto assegno personale non va computato ai fini della determinazione dell'importo della tredicesima mensilità spettante ai titolari di pensioni ordinarie ai sensi della legge 26 novembre 1953, n. 876.

 

          Art. 32.

     L'assegno mensile di cui all'art. 26, ultimo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, fruito, in aggiunta al trattamento di quiescenza, dagli ufficiali e sottufficiali ai quali è dovuto il trattamento economico di sfollamento, è riliquidato tenendo conto delle seguenti competenze;

     stipendio o paga in vigore dal 1° luglio 1956, ridotto del 10 per cento;

     quote di aggiunta di famiglia;

     indennità militare nelle misure vigenti al 30 giugno 1956;

     assegno personale di sede, per coloro che al 30 giugno 1955 risiedevano in Comune avente una popolazione superiore ai 700.000 abitanti.

     Nella liquidazione suddetta non va considerata la soppressa indennità di caropane.

 

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 33.

     Nei casi in cui il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie abbia espresso parere favorevole al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una ferita, lesione o infermità riportata dal dipendente civile o militare dello Stato, a richiesta dell'interessato è concessa, nelle more della liquidazione della pensione privilegiata ordinaria o dell'assegno rinnovabile, un'anticipazione pari alla pensione od assegno, con gli eventuali assegni accessori, della categoria assegnata. Qualora sia prevista la concessione dell'assegno rinnovabile, la durata dell'anticipazione non può superare quella dell'assegno stesso.

     Detta anticipazione è concessa, a richiesta degli interessati, anche nei casi di morte in servizio del dipendente civile o militare dello Stato, quando il decesso sia stato riconosciuto dipendente da causa di servizio dal Comitato di cui al precedente comma.

     L'anticipazione prevista dai precedenti commi non è cumulabile con il trattamento di cui all'art. 9 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, nè con quello stabilito dall'art. 100 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468.

     All'atto dell'ammissione a pagamento della pensione privilegiata ordinaria o dell'assegno rinnovabile si fa luogo al conguaglio con le somme corrisposte a titolo di anticipazione.

 

          Art. 34.

     Sono abrogati il secondo comma dell'art. 68 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704 e gli articoli 1, 2 e 3 della legge 5 maggio 1952, n. 521.

 

          Art. 35.

     Le pensioni spettanti ai cittadini italiani profughi, gravanti su Comuni, sulle Provincie, sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza e sugli altri Enti pubblici delle zone di confine passate sotto la sovranità di altri Stati, il cui pagamento è effettuato dallo Stato in base al regio decreto-legge 23 agosto 1943, n. 731, al decreto legislativo 18 gennaio 1947, n. 69, ed alla legge 12 febbraio 1955, n. 44, sono assunte nel debito vitalizio dello Stato a partire dalla data da cui ha effetto il presente decreto.

     La spesa relativa grava sul bilancio dei Ministeri ai quali era affidata la vigilanza o la tutela degli Enti che ebbero originariamente a liquidare le pensioni. Nei casi in cui la competenza di un'Amministrazione centrale non risulti ben definita, tale spesa grava sul bilancio del Ministero del Tesoro.

     Detti Ministeri debbono provvedere alle necessarie operazioni per la definitiva assunzione in carico delle predette pensioni. In tale sede non si farà più luogo alla riduzione prevista dall'art. 4 del decreto legislativo 18 gennaio 1947, n. 69.

     I dipendenti degli Enti sopra indicati, o loro aventi causa, che non ottennero, pur avendone maturato il diritto, la liquidazione della pensione dall'Ente di provenienza possono farne richiesta alle Amministrazioni centrali indicate nel secondo comma del presente articolo, le quali provvedono alla concessione della pensione spettante con l'osservanza dell'ordinamento vigente presso l'Ente di appartenenza, ovvero, qualora ciò non sia possibile, con le norme previste per la liquidazione delle pensioni agli impiegati civili statali.

 

          Art. 36.

     I provvedimenti di riliquidazione delle pensioni adottati dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato possono essere comunicati agli interessati, ai fini dell'art. 22 del testo unico approvato con regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, anche tramite il sindaco del Comune di residenza.

 

          Art. 37.

     Il presente decreto si applica anche ai titolari di pensioni a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere, di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, nonchè ai titolari di assegni integrativi di carattere continuativo a carico della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 1947, n. 134.

 

          Art. 38.

     Il presente decreto non si applica al personale in attività ed in quiescenza di cui agli articoli 11 e 12 della legge 24 maggio 1951, n. 392.

 

          Art. 39.

     Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto sarà provveduto a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1956-1957, corrispondente al capitolo 532 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'esercizio 1955-1956.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

     La facoltà di cui al precedente comma si estende anche alle assegnazioni di fondi a favore delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo, per sovvenzioni in dipendenza dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto.

 

          Art 40.

     Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1956.

 

 

Allegato A [11]

 

Pensioni di riposo dei caporali e soldati dell'esercito

 

GRADI

Minimo a 20 anni di servizio

Aumento per ogni anno di servizio utile

Massimo a 35 anni di servizio utile

Caporale maggiore e caporale

164.300

2.806

206.400

Appuntato e soldato

140.800

2.806

182.900

 

Pensioni di riposo dei sottocapi e comuni della marina e degli avieri dell'aeronautica

 

GRADI

Minimo a 20 anni di servizio

Aumento per ogni anno di servizio utile

Massimo a 35 anni di servizio utile

Sottocapo del C.E.M.M. - Primo aviere e aviere scelto

164.300

3.508

206.400

Comune di 1a, 2a e 3a classe del C.E.M.M. – Aviere

140.800

3.508

182.900

 

Pensioni di riposo degli avieri carabinieri, degli allievi guardie di finanza, degli allievi guardie di pubblica sicurezza, degli allievi agenti di custodia delle carceri e degli allievi guardie forestali

 

GRADI

Minimo a 20 anni di servizio

Aumento per ogni anno di servizio utile

Massimo a 35 anni di servizio utile

Allievo carabiniere, allievo guardia di finanza, allievo guardia di pubblica sicurezza, allievo agente di custodia delle carceri e allievo guardia forestale

154.800

4.240

197.200

 


[1] Articolo così modificato dall'art. 2 della L. 11 luglio 1956, n. 734.

[2] Articolo così modificato dall'art. 3 della L. 11 luglio 1956, n. 734.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 8 maggio 1974, n. 117 ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui nei confronti dei salariati statali nei ruoli anteriormente all'entrata in vigore della legge 5 marzo 1961, n. 90 e per il tempo di cessazione dal servizio, dispone il subingresso dello Stato nei diritti dei salariati stessi e delle loro vedove e orfani alla pensione o quota di pensione relativa all'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti per i servizi resi dal 1° gennaio 1926, con iscrizione all'assicurazione predetta, che sono valutati anche per la pensione statale.

[4] La Corte costituzionale, con sentenza 8 maggio 1974, n. 117 ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui nei confronti dei salariati statali nei ruoli anteriormente all'entrata in vigore della legge 5 marzo 1961, n. 90 e per il tempo di cessazione dal servizio, dispone il subingresso dello Stato nei diritti dei salariati stessi e delle loro vedove e orfani alla pensione o quota di pensione relativa all'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti per i servizi resi dal 1° gennaio 1926, con iscrizione all'assicurazione predetta, che sono valutati anche per la pensione statale.

[5] Comma aggiunto dall'art. unico della L. 13 agosto 1957, n. 762.

[6] Articolo così modificato dall'art. 4 della L. 11 luglio 1956, n. 734.

[7] Articolo così modificato dall'art. 5 della L. 11 luglio 1956, n. 734.

[8] Articolo così modificato dall'art. 6 della L. 11 luglio 1956, n. 734.

[9] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 4 marzo 1958, n. 164.

[10] Articolo abrogato dall'art. 23 della L. 25 febbraio 1971, n. 95.

[11] Tabella così sostituita dall'art. 2 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1081.