Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.10 polizia penitenziaria e agenti di custodia |
Data: | 29/07/1949 |
Numero: | 467 |
Sommario |
Art. 1. A decorrere dal 1° aprile 1948 l'indennità militare da corrispondersi agli ufficiali ed ai sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia è stabilita nella seguente [...] |
Art. 2. La misura dell'indennità militare è ridotta |
Art. 3. Le disposizioni del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, concernenti i compensi per il lavoro straordinario, cessano di avere efficacia, per gli [...] |
Art. 4. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, le somme occorrenti [...] |
§ 46.10.7 - Legge 29 luglio 1949, n. 467.
Misura dell'indennità militare per gli ufficiali, i sottufficiali e le guardie del Corpo degli agenti di custodia.
(G.U. 5 agosto 1949, n. 178)
A decorrere dal 1° aprile 1948 l'indennità militare da corrispondersi agli ufficiali ed ai sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia è stabilita nella seguente misura lorda mensile:
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Celibi |
Ammogliati |
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Ufficiali: |
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|
Maggiore |
L. |
9.300 |
L. |
12.400 |
Capitani |
" |
5.800 |
" |
10.000 |
Tenenti e sottotenenti |
" |
5.300 |
" |
9.250 |
Sottufficiali: |
|
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|
|
Marescialli maggiori |
" |
4.600 |
" |
8.050 |
Marescialli capi |
" |
4.400 |
" |
7.700 |
Marescialli ordinari |
" |
4.300 |
" |
7.500 |
Brigadieri |
" |
2.350 |
" |
3.900 |
Vice-brigadieri |
" |
2.200 |
" |
3.650 |
L'indennità mensile da corrispondere con le norme vigenti, per il pagamento della paga, alle guardie scelte ed alle guardie è fissata nella misura di L. 1200 nette.
La misura dell'indennità militare è ridotta:
di un quarto per gli ufficiali ed i sottufficiali provvisti di alloggio in natura, gratuito non di servizio;
di un ottavo per gli ufficiali ed i sottufficiali provvisti di alloggio in natura, gratuito di servizio.
Le disposizioni del
Il Ministero del tesoro è autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, le somme occorrenti per l'attuazione della presente legge, utilizzando, all'uopo, le maggiori entrate risultanti dal 4° provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio 1948-49.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficile della Repubblica italiana.