§ 57.7.83 - D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1003.
Indennità accademica ai professori universitari ed indennità di carica ai rettori delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:07/05/1948
Numero:1003


Sommario
Art. 1.      Ai professori di ruolo delle Università e degli Istituti d'istruzione universitaria è corrisposta, in aggiunta allo stipendio, una indennità accademica, non computabile agli effetti della [...]
Art. 2.      L'indennità di carica per i rettori delle Università e degli Istituti d'istruzione universitaria, prevista dalla tabella C annessa al testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, è stabilita nella [...]
Art. 3.      Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano con decorrenza dal 1° maggio 1948; quelle di cui all'art. 2, dal 1° novembre 1947.
Art. 4.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.


§ 57.7.83 - D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1003. [1]

Indennità accademica ai professori universitari ed indennità di carica ai rettori delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria.

(G.U. 31 luglio 1948, n. 176)

 

     Art. 1.

     Ai professori di ruolo delle Università e degli Istituti d'istruzione universitaria è corrisposta, in aggiunta allo stipendio, una indennità accademica, non computabile agli effetti della pensione, nella misura annua, rispettivamente, di lire 120.000 per i professori straordinari e di L. 180.000 per i professori ordinari.

     L'indennità accademica compete anche ai professori ordinari collocati fuori ruolo ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251.

     In ogni caso la corresponsione dell'indennità è subordinata alla corresponsione dello stipendio.

     Nei casi in cui viene ridotto lo stipendio è ridotta, nella stessa misura, e per lo stesso periodo di tempo, l'indennità accademica.

 

          Art. 2.

     L'indennità di carica per i rettori delle Università e degli Istituti d'istruzione universitaria, prevista dalla tabella C annessa al testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, è stabilita nella misura unica di lire 30.000.

     L'indennità supplementare di carica, prevista dall'art. 1 del regio decreto-legge 25 febbraio 1937, n. 439, convertito nella legge 20 dicembre 1937, n. 2317, è stabilita in misura variante da un minimo di lire 70.000 ad un massimo di L. 150.000 [2] .

 

          Art. 3.

     Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano con decorrenza dal 1° maggio 1948; quelle di cui all'art. 2, dal 1° novembre 1947.

 

          Art. 4.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

 


[1]  Ratificato dalla legge 21 marzo 1953, n. 190. Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2]  Vedi l'art. 20 della L. 18 marzo 1958, n. 311.