Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 07/05/1948 |
Numero: | 1003 |
Sommario |
Art. 1. Ai professori di ruolo delle Università e degli Istituti d'istruzione universitaria è corrisposta, in aggiunta allo stipendio, una indennità accademica, non computabile agli effetti della [...] |
Art. 2. L'indennità di carica per i rettori delle Università e degli Istituti d'istruzione universitaria, prevista dalla tabella C annessa al testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, è stabilita nella [...] |
Art. 3. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano con decorrenza dal 1° maggio 1948; quelle di cui all'art. 2, dal 1° novembre 1947. |
Art. 4. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto. |
§ 57.7.83 - D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1003. [1]
Indennità accademica ai professori universitari ed indennità di carica ai rettori delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria.
(G.U. 31 luglio 1948, n. 176)
Ai professori di ruolo delle Università e degli Istituti d'istruzione universitaria è corrisposta, in aggiunta allo stipendio, una indennità accademica, non computabile agli effetti della pensione, nella misura annua, rispettivamente, di lire 120.000 per i professori straordinari e di L. 180.000 per i professori ordinari.
L'indennità accademica compete anche ai professori ordinari collocati fuori ruolo ai sensi del
In ogni caso la corresponsione dell'indennità è subordinata alla corresponsione dello stipendio.
Nei casi in cui viene ridotto lo stipendio è ridotta, nella stessa misura, e per lo stesso periodo di tempo, l'indennità accademica.
L'indennità di carica per i rettori delle Università e degli Istituti d'istruzione universitaria, prevista dalla tabella C annessa al testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, è stabilita nella misura unica di lire 30.000.
L'indennità supplementare di carica, prevista dall'art. 1 del regio
Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano con decorrenza dal 1° maggio 1948; quelle di cui all'art. 2, dal 1° novembre 1947.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
[1] Ratificato dalla
[2] Vedi l'art. 20 della