§ 79.2.821 - O.P.C.M. 3 novembre 2009, n. 3818.
Disposizioni urgenti di protezione civile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:03/11/2009
Numero:3818


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di assicurare la tempestiva istruttoria delle procedure di rimborso alle organizzazioni di volontariato di protezione civile ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente [...]
Art. 2.      1. L'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3774 del 28 maggio 2009 è soppresso
Art. 3.      1. Sulla base del fabbisogno di personale definito dal piano di intervento straordinario adottato dal Direttore generale del Consorzio unico delle province di Napoli e Caserta, è autorizzata la [...]
Art. 4.  [1]
Art. 5.      1. Per le esigenze di protezione civile connesse con le attività finalizzate al superamento dell'emergenza in atto nel territorio della regione Abruzzo il commissario delegato di cui al decreto [...]


§ 79.2.821 - O.P.C.M. 3 novembre 2009, n. 3818.

Disposizioni urgenti di protezione civile.

(G.U. 9 novembre 2009, n. 261)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

     Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale si è proceduto, ai sensi del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, alla dichiarazione di grande evento per il complesso delle iniziative e degli interventi afferenti alle celebrazioni per il 150° Anniversario dell'Unità d'Italia;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009 con la quale, al fine di ottimizzare la capacità operativa della Struttura di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007, la struttura stessa è stata ricostituita, quale Unità tecnica di missione operante presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonchè l'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3774 in data 28 maggio 2009 e l'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3783 in data 17 giugno 2009;

     Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'art. 19 del citato decreto-legge n. 90/2008 con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania e le successive ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri;

     Visto l'art. 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante l'istituzione del Fondo regionale di protezione civile, così come rifinanziato dal dall'art. 25, comma 2-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, in legge 29 novembre 2007, n. 222, annualità 2008, e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 2009 recante la disciplina dei criteri e delle modalità di trasferimento del Fondo regionale di protezione civile per l'anno 2008;

     Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     Dispone:

 

Art. 1.

     1. Al fine di assicurare la tempestiva istruttoria delle procedure di rimborso alle organizzazioni di volontariato di protezione civile ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avvalersi in via del tutto eccezionale del supporto di funzionari delle regioni e province autonome, nel limite massimo complessivo di tre unità, assegnati temporaneamente al Dipartimento della protezione civile per un periodo di tempo non superiore a 30 giorni e comunque non oltre il 20 dicembre 2009.

     2. In considerazione alle accresciute necessità di disporre di personale tecnico-amministrativo in relazione alle emergenze in atto, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avvalersi in via del tutto eccezionale del supporto di funzionari del Ministero delle infrastrutture nel limite massimo complessivo di 3 unità, assegnate temporaneamente al Dipartimento della protezione civile per un periodo di tempo non superiore a 60 giorni e comunque non oltre il 31 dicembre 2009.

     3. Al personale di cui ai commi 1 e 2 spetta il trattamento economico di missione dal luogo di residenza ed il compenso di cui all'art. 22, comma 1, lettera b) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006. I relativi oneri sono posti a carico del Fondo nazionale della protezione civile ed anticipati dall'Amministrazione di appartenenza del personale di che trattasi.

 

     Art. 2.

     1. L'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3774 del 28 maggio 2009 è soppresso.

     2. L'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3783 del 17 giugno 2009 è così modificato:

     a) i commi 1 e 2 sono soppressi;

     b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

     «3-bis. Presso l'Unità tecnica di missione opera inoltre un dirigente con incarico dirigenziale di prima fascia, nominato anche ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001».

     3. Per la realizzazione degli interventi relativi agli eventi e manifestazioni culturali nonchè celebrativi del 150° Anniversario dell'Unità d'Italia, le risorse finanziarie poste nella disponibilità degli enti ed organi istituzionali destinate alle predette finalità, confluiscono nella contabilità speciale n. 5261, già aperta in favore del coordinatore dell'Unità tecnica di missione presso la Banca d'Italia Tesoreria provinciale dello Stato di Roma.

 

     Art. 3.

     1. Sulla base del fabbisogno di personale definito dal piano di intervento straordinario adottato dal Direttore generale del Consorzio unico delle province di Napoli e Caserta, è autorizzata la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2009 con il personale già titolare di contratto a tempo determinato con l'articolazione territoriale NA1 del Consorzio unico, limitatamente a quelle unità di personale che abbiano sottoscritto il piano di intervento e che siano costantemente impiegate secondo le modalità operative nello stesso indicate.

     2. Al fine di assicurare la continuità amministrativa sino alla nomina del consiglio di amministrazione del Consorzio unico delle province di Napoli e Caserta, il termine del 30 settembre 2009 di cui all'art. 3, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3756 del 15 aprile 2009, è prorogato al 31 dicembre 2009.

     3. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 7 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, relativamente alla copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, è consentita, per i comuni della regione Campania oggetto di commissariamento, ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo n. 267/2000, per i quali non sia stato approvato nei termini di legge il bilancio di previsione, la facoltà di derogare a quanto previsto dall'art. 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente alla TARSU.

 

     Art. 4. [1]

     [1. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze di relazioni esterne del Ministero dell'interno in materia di soccorso pubblico a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo e degli eventi alluvionali del 1° ottobre 2009 nella provincia di Messina, il capo del Dipartimento dei Vigili dei fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile è autorizzato a stipulare, in deroga all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed all'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con durata fino al 31 dicembre 2010, un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con un giornalista professionista per attività di consulenza specialistica in materia di relazioni esterne, parametrandone il compenso alla misura del 75% del trattamento annuo lordo spettante ad un dirigente di II fascia dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, oltre al rimborso delle documentate spese di viaggio dal luogo di residenza ai luoghi connessi agli eventi in rassegna, nonchè di soggiorno e vitto nella misura prevista dalla normativa vigente per i dirigenti dello Stato, con oneri posti a carico del Fondo della protezione civile valutati che saranno rimborsati dal Dipartimento della protezione civile, previa richiesta documentata da parte del medesimo capo del Dipartimento [2].]

 

     Art. 5.

     1. Per le esigenze di protezione civile connesse con le attività finalizzate al superamento dell'emergenza in atto nel territorio della regione Abruzzo il commissario delegato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 è autorizzato, anche avvalendosi della Direzione protezione civile della regione Abruzzo, ad utilizzare le risorse finanziarie assegnate alla regione Abruzzo a valere sul Fondo di cui all'art. 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come rifinanziato dall'art. 25, comma 2-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, in legge 29 novembre 2007, n. 222, annualità 2008, in deroga a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 2009 recante la disciplina dei criteri e delle modalità di trasferimento del Fondo regionale di protezione civile per l'anno 2008.

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Articolo abrogato dall'art. 4 della O.P.C.M. 9 luglio 2010, n. 3886.

[2] Comma così modificato dall'art. 8 della O.P.C.M. 30 dicembre 2009, n. 3836.