Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 79. Protezione civile |
Capitolo: | 79.2 interventi particolari |
Data: | 30/12/2009 |
Numero: | 3837 |
Sommario |
Art. 1. 1. Nei confronti dei soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009 e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, [...] |
Art. 2. 1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3822 del 25 novembre 2009 le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «15 marzo 2010» |
§ 79.2.855 - O.P.C.M. 30 dicembre 2009, n. 3837.
Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.
(G.U. 9 gennaio 2010, n. 6)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della
Visto l'art. 107 del
Visto l'art. 9, comma 2, della
Visto il
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa di eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine ai predetti interventi sismici;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate per fronteggiare l'emergenza;
Vista in particolare l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 aprile 2009 recante: «Sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari a favore dei soggetti residenti nel territorio della provincia di L'Aquila, colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 ottobre 2009 recante: «Anticipazione ai comuni interessati dagli eventi tellurici del 6 aprile 2009 dei tributi di spettanza sospesi per effetto dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009»;
Visto l'art. 1, comma 1, del
Considerato altresì che appare necessario disporre la sospensione dei tributi e dei contributi in favore di contribuenti residenti o aventi sede in Comuni colpiti dal sisma come individuati dall'art. 1, comma 2, del
Visto l'art. 1, commi 10 e 11, del
Vista la nota del 23 dicembre 2009 del Sindaco dell'Aquila;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
D'intesa con la regione Abruzzo;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
1. Nei confronti dei soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009 e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, il termine di scadenza rispettivamente della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonchè dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, è prorogato al 30 giugno 2010. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato [1].
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti degli Istituti di credito e assicurativi.
3. Con successivo provvedimento saranno stabilite le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti sospesi in base al comma 1, anche mediante rateizzazione.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'art. 1, comma 11, del
1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3822 del 25 novembre 2009 le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «15 marzo 2010».
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Comma così modificato dall'art. 9 della