Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.3 contributi previdenziali |
Data: | 09/08/1966 |
Numero: | 977 |
Sommario |
Art. 1. La misura percentuale complessiva del contributo dovuto a copertura degli oneri del Foglio di previdenza istituito con il regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311 e del Fondo di integrazione [...] |
Art. 2. Le aliquote a carico delle aziende e degli agenti sono fissate come segue, ai sensi dell'art. 15, quinto comma, della legge 28 luglio 1961, n. 830: |
§ 77.3.60 - D.P.R. 9 agosto 1966, n. 977.
Determinazione del contributo dovuto a copertura degli oneri del Fondo di previdenza e del Fondo di integrazione per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione.
(G.U. 22 novembre 1966, n. 294).
La misura percentuale complessiva del contributo dovuto a copertura degli oneri del Foglio di previdenza istituito con il regio
anno 1964: 16,80%, di cui l'1% al Fondo di previdenza e il 15,80% al Fondo di integrazione;
anno 1965: 18,80%, di cui l'1% al Fondo di previdenza e il 17,80% al Fondo di integrazione;
anno 1966: 19,20% di cui l'1% al Fondo di previdenza e il 18,20% al Fondo di integrazione.
Le aliquote a carico delle aziende e degli agenti sono fissate come segue, ai sensi dell'art. 15, quinto comma, della
anno 1964: il 12,95% a carico delle aziende e il 3,85% a carico degli agenti;
anno 1965: il 14,30% a carico delle aziende e il 4,50% a carico degli agenti;
anno 1966: il 14,55% a carico delle aziende e il 4,65% a carico degli agenti.