§ 58.4.a - Legge 1 agosto 1941, n. 1063.
Modificazioni al regio decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148, che disciplina lo stato giuridico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.4 contrattazione collettiva
Data:01/08/1941
Numero:1063


Sommario
Art. 1.      L'art. 28 del regolamento allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148, è modificato come appresso
Art. 2.      Il secondo comma dell'art. 14 del regio decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148, è modificato come segue
Art. 3.      All'art. 54 dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148, è aggiunta la seguente disposizione
Art. 4.      All'art. 5 dell'allegato B al regio decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148, è aggiunta la seguente disposizione
Art. 5.      L'art. 7 dell'allegato B al regio decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148, è così modificato
Art. 6.      Allo schema di statuto tipo per le casse di soccorso del personale, allegato B al regio decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148, è aggiunto un nuovo articolo, n. 21, [...]
Art. 7.      E' abrogato il secondo comma dell'art. 13 dell'allegato B al regio decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148
Art. 8.      Gli statuti delle casse di soccorso, approvati alla pubblicazione della presente legge, si intendono, di diritto, modificati in conformità dei precedenti articoli


§ 58.4.a - Legge 1 agosto 1941, n. 1063.

Modificazioni al regio decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148, che disciplina lo stato giuridico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in concessione.

(G.U. 6 ottobre 1941, n. 236).

 

 

     Art. 1.

     L'art. 28 del regolamento allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148, è modificato come appresso:

     "Nei casi di inabilità permanente derivante da infortuni sul lavoro, qualora l'agente rimanga in servizio, anche se adibito ad altre mansioni, e conservi lo stipendio o paga che percepiva prima dell'infortunio, la rendita liquidatagli in applicazione del regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, deve essere versata per intero all'istituto nazionale fascista della previdenza sociale od alla cassa speciale di previdenza cui l'agente appartiene, per essere destinata, con i relativi interessi, alla liquidazione di un supplemento di pensione differita all'epoca della cessazione dal servizio o della morte dell'agente.

     "Qualora l'agente infortunato rimanga in servizio con uno stipendio o paga inferiori a quelli che percepiva prima dell'infortunio, sulla intera rendita, liquidata in applicazione dell'anzidetto regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, viene prelevata e corrisposta all'interessato la quota di rendita equivalente alla riduzione apportata alla sua retribuzione e per la eventuale rimanenza si applica la disposizione del comma precedente.

     "In tal caso, l'accertamento del trattamento economico dell'agente titolare della rendita d'infortunio deve essere fatto ad ogni variazione della rendita conseguente da peggioramento o miglioramento delle condizioni fisiche dell'infortunato, in seguito alle visite di revisione previste dal citato regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765. In tale accertamento non deve tenersi conto delle variazioni salariali determinate da motivi non riferibili all'infortunio.

     "Le disposizioni del presente articolo si applicano a coloro che al momento della liquidazione della rendita sono agenti di ruolo, compresi gli agenti stabili ad personam.

     "Con decreto da emanarsi di concerto tra i ministeri delle finanze, delle comunicazioni e delle corporazioni saranno stabiliti i criteri per la determinazione della pensione suppletiva da liquidarsi all'agente, o, in caso di morte, in favore di coloro che hanno diritto al trattamento di riversibilità secondo le norme che disciplinano il trattamento di previdenza dell'agente".

 

          Art. 2.

     Il secondo comma dell'art. 14 del regio decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148, è modificato come segue:

     "I nuovi statuti e le aggiunte e modificazioni che in prosieguo si rendessero necessarie debbono essere approvate con decreto del ministro per le corporazioni di concerto con il ministro per le comunicazioni".

 

          Art. 3.

     All'art. 54 dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148, è aggiunta la seguente disposizione:

     "I componenti il consiglio di disciplina, costituito presso ciascuna azienda ferroviaria, tramviaria e di navigazione interna, salvo che non siano revocati, durano in carica un quinquennio e possono essere riconfermati.

     "I componenti il consiglio predetto che siano nominati entro il quinquennio scadono con lo scadere di questo".

 

          Art. 4.

     All'art. 5 dell'allegato B al regio decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148, è aggiunta la seguente disposizione:

     "Presso le commissioni amministratrici delle casse di soccorso aventi un numero di iscritti superiore ai 200 agenti è istituito un collegio di sindaci in numero di tre, dei quali due nominati dal ministero delle comunicazioni (ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) ed uno da quello delle corporazioni".

 

          Art. 5.

     L'art. 7 dell'allegato B al regio decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148, è così modificato:

     "La commissione delibera con l'intervento di almeno... componenti.

     "Rientra nelle sue attribuzioni la funzione di vigilanza sul servizio di contabilità e cassa, di cui al precedente art. 4, la compilazione e l'approvazione delle situazioni semestrali, di cui al successivo art. 8, ed il rendiconto annuale, nonchè la nomina dei sanitari per l'accertamento delle malattie e per la cura degli agenti e delle persone della loro famiglia conviventi ed a carico.

     "Le retribuzioni dei sanitari sono a carico della cassa soccorso".

 

          Art. 6.

     Allo schema di statuto tipo per le casse di soccorso del personale, allegato B al regio decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148, è aggiunto un nuovo articolo, n. 21, contenente la seguente disposizione:

     "In caso di scioglimento della cassa di soccorso, per cessazione della attività dell'azienda presso la quale è istituito il sodalizio, i fondi costituenti il patrimonio della cassa sono ripartiti tra gli iscritti al momento dello scioglimento del sodalizio, in proporzione dell'anzianità di servizio e dello stipendio o paga che ciascun partecipante percepiva alla detta epoca.

     "In caso di fusione di aziende ferroviarie, tramviarie e di navigazione interna, dovrà procedersi, nei modi di cui all'art. 14 del regio decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148, alla unificazione delle casse di soccorso, istituite presso le aziende fuse, e alla conseguente unificazione dei fondi di riserva relativi".

 

          Art. 7.

     E' abrogato il secondo comma dell'art. 13 dell'allegato B al regio decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148.

 

          Art. 8.

     Gli statuti delle casse di soccorso, approvati alla pubblicazione della presente legge, si intendono, di diritto, modificati in conformità dei precedenti articoli.