§ 52.2.31 – L. 2 aprile 1958, n. 364.
Estensione dei benefici previsti in favore dei combattenti e reduci agli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:52. Guerra
Capitolo:52.2 ex combattenti
Data:02/04/1958
Numero:364


Sommario
Art. unico.      Le disposizioni recanti benefici in favore dei combattenti e reduci sono estese agli alto-atesini ed alle persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone [...]


§ 52.2.31 – L. 2 aprile 1958, n. 364.

Estensione dei benefici previsti in favore dei combattenti e reduci agli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche.

(G.U. 21 aprile 1958, n. 96).

 

     Art. unico.

     Le disposizioni recanti benefici in favore dei combattenti e reduci sono estese agli alto-atesini ed alle persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

     Sono abrogati l'art. 5 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, ed ogni altra disposizione che assoggetta le persone indicate nel comma precedente ad un trattamento discriminatorio in confronto ai combattenti e reduci dell'Esercito italiano.