§ 77.6.11B - Legge 28 marzo 1968, n. 376.
Modifiche alle norme sulla previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:28/03/1968
Numero:376


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le norme sui trattamenti minimi stabiliti per le pensioni di vecchiaia, di invalidità ed ai [...]
Art. 2.      Le pensioni in favore dei superstiti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge sono riliquidate sulla base della disposizione di cui al precedente articolo con effetto dal 1° [...]
Art. 3.      L'art. 15 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538 , è sostituito dal seguente:
Art. 4.      La vedova dell'iscritto o del pensionato, deceduto prima dell'entrata in vigore della presente legge, già esclusa dal pensionamento per effetto delle disposizioni di cui all'art. 15 del [...]
Art. 5.      Con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, in favore dei titolari di pensioni dirette liquidate con decorrenza compresa fra il 1° [...]
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


§ 77.6.11B - Legge 28 marzo 1968, n. 376.

Modifiche alle norme sulla previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione.

(G.U. 12 aprile 1968, n. 95)

 

     Art. 1.

     A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le norme sui trattamenti minimi stabiliti per le pensioni di vecchiaia, di invalidità ed ai superstiti a carico della assicurazione generale obbligatoria sono estese alle pensioni a carico del fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto.

     I predetti minimi spettano anche se superino i 9/10 della retribuzione presa a base per il calcolo della pensione, ma non sono tuttavia dovuti quando il titolare della pensione goda di altro trattamento previdenziale diretto o di riversibilità, per cui fruisca di un importo complessivo mensile pari o superiore al minimo garantito dal primo comma del presente articolo; qualora detto importo sia inferiore, al titolare della pensione sarà corrisposta una integrazione pari alla differenza fra l'anzidetto trattamento minimo ed il complessivo trattamento di pensione spettante.

     In caso di adeguamento delle pensioni per effetto dell'art. 24 della legge 28 luglio 1961, n. 830, i trattamenti minimi non sono suscettibili di variazione, qualora risultino superiori alla pensione spettante in base ai periodi di iscrizione al fondo, adeguata ai sensi del citato articolo.

     L'art. 7 della legge 28 luglio 1961, n. 830, è abrogato.

 

          Art. 2.

     Le pensioni in favore dei superstiti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge sono riliquidate sulla base della disposizione di cui al precedente articolo con effetto dal 1° gennaio 1965 o dalla data di decorrenza della pensione, se successiva.

 

          Art. 3.

     L'art. 15 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538 , è sostituito dal seguente:

     "La pensione indiretta o di riversibilità a carico del fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto spetta:

     a) alla vedova dell'iscritto deceduto dopo il raggiungimento dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di invalidità. Se la morte dell'assicurato è avvenuta per causa di servizio, la vedova ha diritto alla pensione qualunque sia il numero degli anni di contribuzione;

     b) alla vedova del pensionato, ancorchè il matrimonio sia posteriore alla data di decorrenza della pensione, purchè, in questo ultimo caso, il pensionato abbia contratto matrimonio in età inferiore ai 72 anni, siano trascorsi almeno due anni fra la data del matrimonio e quella della morte e tra i coniugi esista una differenza di età inferiore ai 20 anni.

     Si prescinde dai requisiti dell'età del pensionato, della durata del matrimonio e della differenza di età fra i coniugi quando sia nata prole, anche postuma, o la morte sia avvenuta per causa di infortunio sul lavoro.

     La pensione non spetta alla vedova di iscritto o di pensionato quando sia passata in giudicato sentenza di separazione personale per di lei colpa.

     Cessa il diritto a pensione per la vedova dell'iscritto o del pensionato che contragga nuovo matrimonio".

 

          Art. 4.

     La vedova dell'iscritto o del pensionato, deceduto prima dell'entrata in vigore della presente legge, già esclusa dal pensionamento per effetto delle disposizioni di cui all'art. 15 del regolamento 30 settembre 1920, n. 1538, ha diritto alla pensione secondo le norme dell'art. 3 della presente legge, a condizione che non si sia verificato nei suoi confronti, fra la data di morte del dante causa e la data di entrata in vigore della presente legge, alcuno degli eventi che determinano la cessazione del diritto a pensione secondo il citato art. 3.

     La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, se la domanda è presentata entro un anno da quest'ultimo mese; diversamente la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

 

          Art. 5.

     Con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, in favore dei titolari di pensioni dirette liquidate con decorrenza compresa fra il 1° febbraio 1948 ed il 31 ottobre 1956 e dei titolari delle pensioni ai superstiti liquidate con la stessa decorrenza oppure derivanti da pensioni dirette aventi decorrenza compresa nello stesso periodo, è riconosciuta la computabilità, ai fini del calcolo della pensione, del controvalore in denaro della mensa e della indennità sostitutiva della medesima, istituite con l'accordo nazionale 19 febbraio 1948 per il personale dipendente dalle aziende ferrotramviarie e di navigazione interna.

     L'importo da considerarsi ai fini anzidetti, in aggiunta alla voce retributiva di cui alla lettera a) dell'art. 8 della legge 28 dicembre 1952, numero 4435, è convenzionalmente fissato nelle seguenti misure:

     anno 1948 L. 6.600 annue

     anno 1949 L. 6.900 annue

     anno 1950 L. 7.800 annue

     anno 1951 L. 8.400 annue

     anno 1952 L. 9.000 annue

     anno 1953 L. 11.500 annue

     anno 1954 L. 12.200 annue

     anno 1955 L. 12.200 annue

     anno 1956 L. 15.100 annue

     I titolari di pensioni liquidate con decorrenza compresa tra il 1° giugno 1954 ed il 31 ottobre 1956, che abbiano già ottenuto il riconoscimento della pensionabilità degli emolumenti suddetti, per la quota corrispondente al 40 per cento del rispettivo ammontare, hanno diritto ad ottenere la pensionabilità dell'importo risultante dalla differenza fra gli importi previsti nel comma precedente e quello già computato.

     Il riconoscimento del beneficio è effettuato a domanda da presentarsi, pena la decadenza, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge.

 

          Art. 6. [1]

 

          Art. 7. [2]

     Con effetto dal 1° luglio 1969, all'agente inabile permanentemente per infortunio sul lavoro occorso successivamente al 30 giugno 1969, che rimanga in servizio, anche se adibito ad altre mansioni spetta lo stipendio o paga relativo alla qualifica che rivestiva prima dell'infortunio.

     Dal 1° luglio 1969, la rendita di cui al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni e integrazioni, liquidata all'agente inabile, gli è direttamente corrisposta, anche se l'infortunio è avvenuto anteriormente a tale data.

     All'agente iscritto obbligatoriamente o volontariamente al Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge è restituito - a domanda o, al più tardi, in occasione della liquidazione della pensione a carico del Fondo ovvero, qualora alla data dell'esonero non spetti la pensione, in occasione della liquidazione della posizione assicurativa - il capitale accumulato mediante le somme depositate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, aumentato degli interessi maturati durante il periodo in cui il deposito ha avuto luogo, calcolati al tasso annuo del 4,50 per cento.

 

          Art. 8.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 35 della L. 29 ottobre 1971, n. 889.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 37 della L. 29 ottobre 1971, n. 889.