§ 8.1.7 - Legge 12 agosto 1962, n. 1339.
Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:8. Artigianato
Capitolo:8.1 assistenza e previdenza
Data:12/08/1962
Numero:1339


Sommario
Art. 1.      Il trattamento minimo di pensione per gli iscritti alla Gestione speciale per gli artigiani istituita dalla legge 4 luglio 1959, n. 463, è elevato, con effetto dal 1° [...]
Art. 2.      Il primo comma dell'art. 7 della legge 4 luglio 1959, n. 463, dopo le parole: "secondo il seguente prospetto" è così modificato
Art. 3.      Nel terzo comma dell'art. 7 della legge 4 luglio 1959, n. 463, le parole "ma l'acquisizione del diritto alla pensione" sono sostituite dalle altre "ma la corresponsione [...]
Art. 4.      L'ultimo comma dell'art. 9 della legge 4 luglio 1959, n. 463, è sostituito dai seguenti
Art. 5.      I contributi nell'assicurazione facoltativa, eventualmente residuati dopo l'utilizzazione di essi nell'assicurazione obbligatoria di pensione per gli artigiani ai sensi [...]
Art. 6.  [2]


§ 8.1.7 - Legge 12 agosto 1962, n. 1339.

Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari

(G.U. 11 settembre 1962, n. 229)

 

 

     Art. 1.

     Il trattamento minimo di pensione per gli iscritti alla Gestione speciale per gli artigiani istituita dalla legge 4 luglio 1959, n. 463, è elevato, con effetto dal 1° luglio 1962 e per tutte le categorie di pensioni, a lire 10.000 mensili.

     Il trattamento minimo di cui al comma precedente non è dovuto a coloro che percepiscono altre pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive di detta assicurazione o che hanno dato titolo a esclusione o esonero dall'assicurazione stessa, ovvero a carico della Gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo garantito [1] .

     Tale esclusione si applica altresì a coloro i quali prestano la propria opera alle dipendenze di terzi, per i periodi in cui sussiste titolo alla retribuzione, ancorché lavorino presso aziende o botteghe artigiane di cui erano, precedentemente, titolari.

     Ove non competa il trattamento minimo di cui al primo comma, trovano applicazione le disposizioni relative ai trattamenti minimi di cui all'art. 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

     Il trattamento minimo di pensione per l'invalidità e per la vecchiaia è maggiorato di un decimo del suo ammontare per ogni figlio per il quale sussistano le condizioni stabilite dall'art. 12-sub art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

     Al trattamento minimo si aggiunge una aliquota pari ad un dodicesimo del suo ammontare annuo da corrispondersi in occasione delle festività natalizie.

     Il titolare di pensione è tenuto a denunziare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro trenta giorni dal suo verificarsi, qualsiasi nuova liquidazione di pensione o variazione nella misura delle pensioni di cui già fruisce.

     Il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze pensionati fruenti di integrazione al trattamento minimo stabilito dalla presente legge a carico della Gestione speciale per gli artigiani ha l'obbligo, osservando le modalità di cui all'art. 12, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218, di detrarre dalla retribuzione del dipendente l'importo della integrazione al trattamento minimo suddetto e di versarlo all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

     A carico di chiunque faccia dichiarazioni false o compia altri atti fraudolenti, al fine di procurare indebitamente a sè o ad altri il godimento del trattamento minimo, si applicano le sanzioni previste dall'art. 23, quarto comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218.

 

          Art. 2.

     Il primo comma dell'art. 7 della legge 4 luglio 1959, n. 463, dopo le parole: "secondo il seguente prospetto" è così modificato:

 

ETA'

Anno

Uomini

Donne

Contributi

1960

65

65

12

1961

65

65

24

1962

65

65

36

1963

65

60

48

1964

65

60

60

1965

65

60

72

1966

65

60

84

1967

65

60

96

1968

65

60

108

1969

65

60

120

1970

65

60

132

1971

65

60

144

1972

65

60

156

1973

65

60

168

 

          Art. 3.

     Nel terzo comma dell'art. 7 della legge 4 luglio 1959, n. 463, le parole "ma l'acquisizione del diritto alla pensione" sono sostituite dalle altre "ma la corresponsione delle rate di pensione".

     Dopo tale comma è inserito il seguente:

     "Agli artigiani iscritti nell'anno 1959, limitatamente al biennio per il quale non compete il pagamento delle rate di pensione, non si applicano le norme di cui agli articoli 12 sub 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, per quanto concerne il differimento della decorrenza della pensione in conseguenza della tardiva presentazione della domanda".

 

          Art. 4.

     L'ultimo comma dell'art. 9 della legge 4 luglio 1959, n. 463, è sostituito dai seguenti:

     "I contributi eventualmente versati dopo la decorrenza del supplemento di cui ai commi secondo, terzo e quarto danno diritto alla liquidazione di ulteriori supplementi con le stesse norme dopo che siano trascorsi due anni dalla decorrenza del precedente supplemento, o - qualora sia intervenuta la liquidazione di un supplemento in base alle disposizioni in materia di assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti - dopo trascorsi due anni dalla liquidazione di tale ultimo supplemento.

     E' dovuta con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria la pensione di invalidità all'iscritto alla Gestione speciale, ovvero la pensione di reversibilità ai suoi superstiti, quando l'iscritto stesso, al momento della domanda di pensione o a quello della morte, abbia già raggiunto i requisiti all'uopo occorrenti in base ai soli contributi versati nell'assicurazione medesima.

     Ferme le disposizioni contenute nei commi precedenti in materia di misura e decorrenza del primo supplemento di pensione per contributi versati nella Gestione speciale e di riassorbimento dell'eventuale integrazione sino a concorrenza dei minimi, al pensionato per invalidità nell'assicurazione generale obbligatoria può essere liquidato tale supplemento soltanto qualora ricorrano le condizioni indicate nell'una o nell'altra delle lettere seguenti:

     a) siano trascorsi cinque anni dalla data di decorrenza della pensione e sia stato raggiunto il 65° anno di età, se uomo, o il 60° , se donna;

     b) sia accertata la perdita della residua capacità di guadagno.

     I contributi versati dopo la decorrenza del supplemento di cui al comma precedente danno diritto, con le stesse norme, alla liquidazione di ulteriori supplementi soltanto ai pensionati che hanno liquidato il supplemento per il verificarsi delle condizioni di cui alla lettera a) dopo che siano trascorsi due anni dalla decorrenza del precedente supplemento, o - qualora sia intervenuta la liquidazione di un supplemento in base alle disposizioni in materia di assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti - dopo trascorsi due anni dalla liquidazione di tale ultimo supplemento".

 

          Art. 5.

     I contributi nell'assicurazione facoltativa, eventualmente residuati dopo l'utilizzazione di essi nell'assicurazione obbligatoria di pensione per gli artigiani ai sensi dell'art. 8 della legge 4 luglio 1959, n. 463, per il periodo posteriore al 1° luglio 1920, o al compimento dell'età di 14 anni dell'interessato, se tale età risulta raggiunta successivamente a detta data, danno titolo alla liquidazione della corrispondente quota di pensione a carico e con le norme dell'assicurazione facoltativa medesima.

 

          Art. 6. [2]


[1]  La Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio 1981, n. 34, ha dichiarato la illegittimità del presente comma, nella parte in cui esclude il diritto all'integrazione al minimo della pensione di invalidità e vecchiaia erogata dalla gestione speciale lavoratori autonomi per chi sia già titolare di pensione a carico dello Stato. Successivamente, con sentenza 18 febbraio 1988, n. 184, la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità del presente comma, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione artigiani nei confronti dei titolari di pensione diretta a carico dello Stato allorché, per l'effetto del cumulo, venga superato il minimo garantito dalla legge. Infine, con sentenza 3 marzo 1989, n. 81, la Corte costituzionale, ha dichiarato la illegittimità del presente comma, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità a carico del Fondo speciale per gli artigiani nell'ipotesi di cumulo con pensione diretta a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Con la stessa sentenza la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità del presente comma, sotto ogni profilo residuo.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 7 della L. 21 luglio 1965, n. 903.