§ 98.1.30933 - D.P.R. 15 marzo 1984, n. 53.
Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 12 dicembre 1983, concernente il personale delle aziende dipendenti dal Ministero [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:15/03/1984
Numero:53


Sommario
Art. 1.      Sono emanate le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo citato nelle premesse nel testo annesso al presente decreto
Art. 2.      All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 133,4 miliardi per l'anno finanziario 1983, in lire 287,7 miliardi per l'anno finanziario 1984 e in lire 411,4 [...]
Art. 1.  Campo di applicazione e durata
Art. 2.  Stipendi
Art. 3.  Benefici per riequilibrio di anzianità
Art. 4.  Benefici convenzionali
Art. 5.  Nuovo inquadramento economico
Art. 6.  Decorrenza dei benefici economici
Art. 7.  Effetti dei nuovi stipendi
Art. 8.  Liquidazione dei nuovi stipendi
Art. 9.  Trattamento economico per passaggio di categoria
Art. 10.  Orario di lavoro
Art. 11.  Produttività e relativi incentivi
Art. 12.  Competenze accessorie
Art. 13.  Compenso di intensificazione
Art. 14.  Compenso annuale di incentivazione
Art. 15.  Compensi per lavoro straordinario
Art. 16.  Accordi decentrati
Art. 17.  Informazione
Art. 18.  Personale della provincia di Bolzano


§ 98.1.30933 - D.P.R. 15 marzo 1984, n. 53.

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 12 dicembre 1983, concernente il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

(G.U. 5 aprile 1984, n. 96)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87 della Costituzione;

     Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

     Vista la legge 26 aprile 1983, n. 130, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983), la quale all'art. 9, tra l'altro, stabilisce in lire 1.350 miliardi il limite massimo di spesa per l'anno 1983 relativo ai rinnovi contrattuali del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello delle aziende autonome;

     Vista la legge 28 aprile 1983, n. 133, concernente approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1983 e bilancio pluriennale per il triennio 1983-1985;

     Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744, concernente approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1984 e bilancio pluriennale per il triennio 1984-1986;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 1984, con la quale (respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che hanno dichiarato di non partecipare alle trattative) è stata autorizzata, previa verifica delle compatibilità finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo raggiunta in data 12 dicembre 1983 fra la delegazione governativa e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL, CISL, UIL e SINDIP-DIRSTAT;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 1984, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e delle poste e delle telecomunicazioni;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Sono emanate le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo citato nelle premesse nel testo annesso al presente decreto.

 

          Art. 2.

     All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 133,4 miliardi per l'anno finanziario 1983, in lire 287,7 miliardi per l'anno finanziario 1984 e in lire 411,4 miliardi per l'anno finanziario 1985 si provvede per gli anni 1983 e 1984, rispettivamente, a carico e mediante riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi e per l'anno 1985 con la disponibilità derivante dalla proiezione, prevista ai fini del bilancio pluriennale 1984-86, della specifica voce "Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     NORME RISULTANTI DALLA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ACCORDO 12 DICEMBRE 1983 CONCERNENTE IL PERSONALE DELLE AZIENDE DIPENDENTI DAL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

 

          Art. 1. Campo di applicazione e durata

     Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano al personale di ruolo delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con esclusione dei funzionari con qualifica dirigenziale e con le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione o equiparate, e si riferiscono al periodo 1° gennaio 1982-31 dicembre 1984.

     Gli effetti economici decorrono dal 1° gennaio 1983 con gli scaglionamenti di cui all'art. 6 e si protraggono fino al 30 giugno 1985.

 

          Art. 2. Stipendi

     A decorrere dal 1° gennaio 1983 al personale di cui al primo comma del precedente art. 1 competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali:

prima categoria L. 3.300.000

seconda categoria L. 3.550.000

terza categoria L. 4.050.000

quarta categoria L. 4.600.000

quinta categoria L. 5.100.000

sesta categoria L. 5.730.000

settima categoria L. 6.400.000

ottava categoria L. 7.700.000

     La progressione economica si sviluppa in otto classi biennali di stipendio in cifra fissa ed in successivi 7 aumenti periodici biennali, sempre di importo fisso, nelle misure sottoindicate:

Categoria

Classi

Scatti

1

L.

192.000

L.

98.400

2

 

214.400

 

109.880

3

 

256.000

 

131.200

4

 

280.000

 

143.500

5

 

312.000

 

159.900

6

 

344.000

 

176.300

7

 

403.200

 

206.640

8

 

480.000

 

246.000

     La determinazione dei nuovi stipendi spettanti al personale indicato nel precedente art. 1 è effettuata sulla base delle classi di stipendio e degli scatti biennali maturati con i criteri di cui al successivo art. 5.

     Per la nascita di figli o per altre situazioni previste dalle norme vigenti si conferiscono scatti convenzionali secondo le misure indicate nel precedente secondo comma, riassorbibili con l'ulteriore progressione economica.

     Con effetto dalla data di cui al primo comma del presente articolo, al personale non di ruolo, di cui alle leggi 14 dicembre 1965, n. 1376 e 9 gennaio 1973, n. 3 ed al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, è attribuito il trattamento economico corrispondente allo stipendio iniziale della categoria cui le mansioni esercitate sono ascrivibili.

 

          Art. 3. Benefici per riequilibrio di anzianità

     Per ogni anno di servizio di ruolo e non di ruolo, o per frazione non inferiore ai sei mesi, prestato fino al 31 dicembre 1982 presso le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, compreso quello reso presso l'amministrazione di provenienza del personale transitato all'impiego civile per effetto delle disposizioni di cui all'art. 352 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed escluso il periodo svolto con mansioni di coadiutore non reggente nelle agenzie, competono i seguenti importi mensili lordi:

seconda categoria L. 400

terza categoria L. 500

quarta categoria L. 550

quinta categoria  L. 650

sesta categoria L. 800

settima categoria L. 1.000

ottava categoria L. 1.200

     L'attribuzione dei benefici convenzionali di cui al presente articolo, da determinare sulla base dell'importo previsto per la categoria di appartenenza rivestita da ciascun dipendente alla data del 31 dicembre 1982, è effettuata a titolo di definitivo riequilibrio della valutazione delle anzianità pregresse.

 

          Art. 4. Benefici convenzionali

     Lo stipendio del personale che alla data del 31 dicembre 1982 apparteneva alla VII ed alla VIII categoria è aumentato dal 1° gennaio 1983 di un importo pari alla rispettiva classe stipendiale secondo gli importi di cui al precedente art. 2, integrato rispettivamente di un importo pari a L. 160.000 e a L. 190.000.

 

          Art. 5. Nuovo inquadramento economico

     Ai fini della determinazione del nuovo stipendio da attribuire al personale di cui all'art. 1, con effetto dal 1° gennaio 1983, si osservano i seguenti criteri:

     a) viene preliminarmente individuato nel nuovo reticolo retributivo previsto per la categoria di appartenenza dell'interessato lo stipendio corrispondente alla classe o allo scatto di stipendio in godimento al 31 dicembre 1982;

     b) ad esso si aggiungono l'importo, rapportato ad anno, per il riequilibrio di anzianità previsto dall'art. 3 e l'importo per beneficio convenzionale di cui al precedente art. 4;

     c) l'ammontare così ottenuto determina nel reticolo retributivo dei nuovi stipendi l'inquadramento del personale alla classe o allo scatto spettante al 1° gennaio 1983. Qualora tale ammontare si collochi tra due classi o tra una classe e lo scatto, oppure tra due scatti, il dipendente, ferma restando la corresponsione "ad personam" del trattamento stesso, va inquadrato nella classe o nello scatto di stipendio immediatamente inferiore. La differenza tra detto trattamento e lo stipendio corrispondente alla classe o allo scatto di inquadramento va considerata, previa temporizzazione, ai fini dell'ulteriore progressione economica. A tale temporizzazione vanno aggiunti i mesi di servizio prestati dalla data di attribuzione dell'ultima classe o scatto di stipendio fino al 31 dicembre 1982.

 

          Art. 6. Decorrenza dei benefici economici

     I benefici derivanti dalla differenza fra il trattamento economico complessivo dovuto dal 1° gennaio 1983, in applicazione del precedente art. 5, e quello in godimento al 31 dicembre 1982 saranno corrisposti secondo le decorrenze e le percentuali sottoindicate:

     a) dal 1° gennaio 1983 - 35 per cento;

     b) dal 1° gennaio 1984 - 70 per cento;

     c) dal 1° gennaio 1985 - 100 per cento.

     Le classi di stipendio o gli aumenti periodici biennali in misura fissa maturati dal 1° gennaio 1983 sono corrisposti per l'intero importo alla loro scadenza tenuto conto di quanto stabilito al precedente art. 5.

     Nei casi di passaggi di categoria nel periodo 1° gennaio 1983-31 dicembre 1984, i benefici conseguenti saranno assoggettati alle stesse percentuali di scaglionamento di cui al primo comma del presente articolo.

     Al personale assunto successivamente al 31 dicembre 1982 è attribuito lo stipendio iniziale relativo al livello retributivo di nomina, previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1982, n. 23 maggiorato delle percentuali indicate dal primo comma del presente articolo, applicate sulla differenza tra il nuovo stipendio fissato dall'art. 2 del presente decreto e quello di cui all'art. 1 del citato decreto 5 gennaio 1982, n. 23.

 

          Art. 7. Effetti dei nuovi stipendi

     La nuova retribuzione negli importi effettivamente corrisposti in relazione allo scaglionamento del beneficio di cui al precedente art. 6 ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1975, n. 3 o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

 

          Art. 8. Liquidazione dei nuovi stipendi

     Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

 

          Art. 9. Trattamento economico per passaggio di categoria

     Al personale che, a seguito di concorso, verrà nominato a categoria immediatamente superiore dal 1° gennaio 1985 sarà attribuito lo stipendio iniziale previsto per la nuova categoria, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio maturato per classi o aumenti biennali nella categoria di provenienza ed il relativo stipendio iniziale.

     Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due classi o fra una classe e uno scatto o fra due scatti, il personale interessato è inquadrato nella classe o nello scatto immediatamente inferiore, ferma restando la corresponsione della differenza sotto forma di assegno. La differenza stessa, previa temporizzazione, è considerata ai fini dell'ulteriore progressione economica.

     Contestualmente, nei casi di cui al presente articolo, non si applica l'art. 18 della legge 3 aprile 1979, n. 101.

 

          Art. 10. Orario di lavoro

     La durata settimanale dell'orario di lavoro del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che effettua 39 ore è ridotta a 38 ore dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

     A partire dal 1° luglio 1985, l'orario di lavoro sarà ridotto a 37 ore.

     In sede aziendale, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di intesa con le organizzazioni sindacali, procederà ad una migliore organizzazione del lavoro in modo che la riduzione dell'orario di lavoro settimanale non comporti nuovi oneri, né incrementi di personale, né maggior ricorso al lavoro straordinario, né riduzione dei servizi al pubblico.

     In relazione alla riduzione dell'orario di lavoro a 39 ore, già operata ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 873, ed a quella a 38 ore ed a 37, di cui al primo comma del presente articolo, ferme restando le disposizioni dell'art. 5 della legge 3 aprile 1979, n. 101, e criteri di determinazione diretta o indiretta dell'assegno numerico di personale degli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono variati in misura tale da mantenere immutata, a parità di produzione, la dotazione organica dei ruoli del personale inquadrato nelle otto categorie professionali, quale determinata con effetto dal 1° gennaio 1984.

     Al fine di assicurare il presidio continuativo per l'intera durata della giornata solare e le prestazioni orarie non comprimibili, negli uffici esecutivi del movimento postale e nei corrispondenti settori degli uffici principali promiscui una quota di posti pari al 25% della maggiorazione di assegno, prevista per gli stessi uffici e settori articolati su turni rotativi, sarà commutata in equivalente numero di ore di lavoro straordinario.

 

          Art. 11. Produttività e relativi incentivi

     Entro il 30 giugno 1984 l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e le organizzazioni sindacali del personale postelegrafonico rappresentate nel consiglio di amministrazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni procederanno, sulla base dello studio effettuato dall'apposita commissione in attuazione del punto 2.9 dell'intesa raggiunta il 29 maggio 1981 per il rinnovo contrattuale 1° maggio 1979-31 dicembre 1981, ed omogeneizzando i criteri di valutazione delle prestazioni lavorative dei settori ULA e UP e i criteri di erogazione del compenso di intensificazione, alla revisione:

     degli indici parametrici di cui all'art. 5 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, ed all'art. 5 della legge 3 aprile 1979, n. 101, quali risultano stabiliti con i decreti interministeriali 8 aprile 1981 e 13 aprile 1983;

     dei coefficienti di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505 nonché, ove occorra, degli scaglioni di cui al decreto interministeriale 19 ottobre 1974, concernente la determinazione dell'assegno numerico di personale degli uffici locali;

     dei coefficienti di valutazione della prestazione giornaliera dei ricevitori e dei portalettere degli uffici locali, stabiliti con il decreto interministeriale 17 ottobre 1980, e dei procaccia e degli addetti ai servizi interni, previsti dal decreto interministeriale 14 marzo 1972;

     del numero dei telegrammi e degli espressi rappresentanti la resa mensile dei fattorini telegrafici e quella da considerarsi come prestazione straordinaria a cottimo, previste dagli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1977, n. 1150, e dall'art. 38 della legge 22 dicembre 1981, n. 797,

     in modo da conseguire un aumento di produttività globale.

     Qualora la revisione, che deve essere condotta anche tenendo conto delle modificazioni apportate o da apportare alle procedure nonché della riorganizzazione del lavoro in conseguenza della introduzione delle nuove tecnologie nei processi produttivi, finalizzata anche alla espansione dei servizi di istituto ed alla fruibilità degli stessi da parte dell'utenza, non sia ultimata entro il termine innanzi indicato, in attesa della definizione dei nuovi parametri, quelli di cui al precedente comma saranno variati in modo che ne derivi una riduzione media globale del cinque per cento.

     Le economie realizzabili con l'adozione dei provvedimenti di cui ai precedenti commi, valutabili per l'anno 1984, relativamente all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in lire 9.000 milioni con la riduzione dei compensi di intensificazione e in lire 15.000 milioni con la riduzione dell'assunzione di personale straordinario e, relativamente all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in lire 1.500 milioni con la riduzione dell'assunzione del personale straordinario, saranno destinate in pro rata ad incrementare gli stanziamenti concernenti le competenze accessorie per il medesimo anno 1984 e per gli esercizi successivi.

 

          Art. 12. Competenze accessorie

     Entro il 30 giugno 1984 e comunque contestualmente a quanto previsto nell'articolo precedente:

     a) si provvederà alla riduzione di un'ora dei compensi di intensificazione di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 7 agosto 1981;

     b) si procederà alla rideterminazione dei compensi di intensificazione previsti dall'art. 15 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, in maniera che i compensi medesimi siano corrisposti, per ogni unità mancante in ciascuna giornata lavorativa, nella misura di 4 ore negli uffici locali di rilevante entità, di 3 ore negli uffici di media entità e di 2 ore negli uffici di minore entità;

     c) si procederà ad una riduzione delle prestazioni per servizio straordinario valutabile intorno al dieci per cento degli stanziamenti esistenti;

     d) le economie realizzabili con i provvedimenti di cui innanzi e valutate, per l'anno 1984, relativamente all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in 14,2 miliardi di lire con la rideterminazione dei compensi di intensificazione e in 6,6 miliardi di lire con la riduzione del lavoro straordinario e relativamente alla A.S.S.T. in 1,5 miliardi di lire con la riduzione del lavoro straordinario saranno destinate in pro rata alla rivalutazione delle maggiorazioni del premio industriale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985.

     Le competenze accessorie, di cui all'ultimo comma del precedente art. 11 ed alla lettera d) del presente articolo, saranno determinate con i criteri direttivi seguenti:

     rigorosa individuazione dei destinatari delle singole competenze;

     connessione fra i benefici ed incremento della produttività dei servizi;

     riconoscimento proporzionale al grado di responsabilità, all'esercizio effettivo delle funzioni, all'esposizione concreta a rischi o a disagi.

     Le nuove misure saranno definite, d'intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, entro il 30 giugno 1984 e saranno rese esecutive con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della funzione pubblica.

 

          Art. 13. Compenso di intensificazione

     Il compenso di intensificazione di cui all'art. 15 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, è esteso agli operatori di esercizio con mansioni di agente interno, con le modalità e nelle misure stabilite per gli uffici locali di appartenenza dall'art. 15 medesimo.

     Il compenso è ragguagliato all'importo orario previsto dall'art. 5, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1977, n. 1150, e successive modificazioni, per i lavori a cottimo resi oltre l'orario normale di ufficio ovvero oltre la resa obbligatoria.

 

          Art. 14. Compenso annuale di incentivazione

     Il periodo trascorso in congedo speciale per infortunio in servizio e le giornate di riposo dal lavoro riconosciute ai donatori di sangue, ai sensi della legge 13 luglio 1967, n. 584, non sono computati ai fini del raggiungimento dei centottanta giorni che escludono il diritto alla percezione del compenso annuale di incentivazione, di cui all'art. 4 della legge 22 dicembre 1980, n. 873.

 

          Art. 15. Compensi per lavoro straordinario

     Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla entrata in vigore del presente decreto la misura oraria del compenso per lavoro straordinario è determinata in base agli importi stipendiali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1982, n. 23.

 

          Art. 16. Accordi decentrati

     Gli accordi decentrati si formano a livello aziendale per branche di essa ovvero, secondo le esigenze, per articolazione territoriale a livello compartimentale o zonale e per le materie e con i limiti seguenti:

     a) organizzazione del lavoro: deve assicurare nei singoli uffici il miglioramento dell'efficienza e della produttività dei servizi nonché la valorizzazione della professionalità nel rispetto delle norme vigenti;

     b) piani di mobilità del personale: nel rispetto dei limiti minimi temporali di permanenza nella circoscrizione di assegnazione e dei criteri fissati dallo statuto degli impiegati civili dello Stato, è rivolta a garantire la funzionalità dei servizi ed una equa ripartizione del personale;

     c) formazione, aggiornamento, qualificazione e specializzazione del personale: deve mirare in via principale al miglioramento della professionalità del personale anche in relazione all'introduzione di nuove tecnologie, nuovi servizi e processi di modificazione nella organizzazione del lavoro; a tal fine sarà privilegiato il metodo pratico attivo;

     d) articolazione dell'orario di lavoro e dei servizi al pubblico: nei limiti della durata massima dell'orario di lavoro vigente, l'articolazione degli orari e dei turni di lavoro deve mirare a soddisfare le esigenze di servizio e la piena utilizzazione degli impianti;

     e) produttività e determinazione dei relativi indicatori: la determinazione degli indicatori di produttività è finalizzata al conseguimento di una migliore combinazione dei fattori produttivi, tenuto conto del potenziamento e rinnovamento delle strutture di base, meccanizzate ed automatizzate;

     f) servizi sociali: devono essere organizzati in modo da soddisfare, nel limite delle disponibilità finanziarie, le legittime necessità del personale e l'esigenza di un migliore andamento dei servizi.

     Fermo restando che la contrattazione decentrata non può comportare erogazioni economiche aggiuntive, dirette o indirette, gli accordi decentrati a livello aziendale sono approvati e resi esecutivi con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, e, su delega del Ministro, quelli a livello compartimentale e zonale con ordinanza del direttore compartimentale per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e del capo dell'ispettorato di zona per l'A.S.S.T.

     I provvedimenti dei direttori compartimentali e dei capi degli ispettorati di zona devono essere comunicati al Ministro, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

     Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, saranno fissate le norme di attuazione del presente articolo.

 

          Art. 17. Informazione

     Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali ed al fine di ricercare ogni utile contributo di partecipazione al miglioramento dell'organizzazione del lavoro e alla efficienza dei servizi, l'amministrazione assicurerà una costante e tempestiva informazione, a livello di strutture centrali e periferiche, sugli atti e provvedimenti di carattere generale che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonché a livello centrale, dei piani generali di sviluppo e di politica degli investimenti.

     Sulle materie sopra specificate le direzioni generali delle aziende informeranno le organizzazioni sindacali nazionali attraverso riunioni a carattere semestrale sugli indirizzi di fondo e i princìpi ispiratori della loro azione operativa e procederanno ad una verifica degli stessi programmi che avevano formato oggetto di informazione nella precedente riunione semestrale.

     Saranno altresì istituite forme periodiche ed ufficiali di informazione alle organizzazioni sindacali (da diffondere occorrendo anche con il mezzo dell'affissione nei posti di lavoro) sui dati più significativi interessanti le strutture degli uffici, l'organizzazione del lavoro ed il personale. In particolare a livello nazionale saranno fornite informazioni sugli atti di carattere generale relativi ai piani di sviluppo e di investimento, sulla conseguenziale organizzazione dei servizi, sulla politica del personale (organici, reclutamento, formazione e aggiornamento professionale, mobilità, salute e ambienti di lavoro). Analoghe informazioni saranno fornite a livello compartimentale e provinciale sulle stesse materie, a cura dei rispettivi dirigenti e nell'ambito delle proprie competenze, secondo le direttive impartite in merito dall'amministrazione.

 

          Art. 18. Personale della provincia di Bolzano

     Le disposizioni del presente decreto si applicano anche al personale postelegrafonico in servizio presso la provincia di Bolzano.

 

 

     Allegato 1

     CISL-CGIL-UIL - Comitato di coordinamento delle federazioni unitarie P.T.T.

 

     NORME GENERALI DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELLO SCIOPERO

     Punto 1 - Gli organi competenti a proclamare gli scioperi e a definirne le modalità sono:

     le istanze: nazionali, regionali, comprensoriali o provinciali delle singole organizzazioni, sentita la Federazione CGIL-CISL-UIL, ai rispettivi livelli.

     Le strutture di base propongono azioni e modalità di sciopero su vertenze che riguardano la propria sfera di competenza.

     In caso di non accordo fra le strutture di base e organi provinciali si procede ad un esame congiunto fra strutture di base, organo comprensoriale, titolare della proclamazione ed istanza superiore di categoria.

     Nei casi eccezionali in cui si ritiene di non disporre di sufficienti elementi di valutazione il comitato direttivo, a maggioranza di 2/3, procede alla consultazione fra i lavoratori dell'impianto.

     Punto 2 - Il preavviso per gli scioperi di categoria è di giorni 15.

     Punto 3 - La proclamazione dello sciopero avverrà con ampia pubblicazione dei contenuti e delle ragioni della lotta; sarà data tempestiva e dettagliata comunicazione all'utenza e all'opinione pubblica.

     Punto 4 - La prima azione di sciopero per qualsiasi tipo di vertenza è proclamata per un massimo di 24 ore; le successive azioni di sciopero per la stessa vertenza non possono superare le 48 ore.

     Punto 5 - Dopo aver prodotto la richiesta da parte sindacale ovvero, dopo la rottura delle trattative, a tutti i livelli, il sindacato è disponibile entro cinque giorni ad iniziative di mediazione assunte dal Governo o dall'Azienda e a sollecitazioni provenienti da istituzioni pubbliche.

     Punto 6 - L'effettuazione dello sciopero avrà riguardo alla sicurezza dei lavoratori, dell'utenza, degli impianti e dei mezzi.

     Punto 7 - Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali, come le calamità naturali e gravi particolari tensioni della opinione pubblica.

     Punto 8 - Sarà attentamente valutato dagli organi decidenti, l'opportunità di proclamare lo sciopero in coincidenza con particolari adempimenti di servizio relativi a utenze socialmente deboli.

     Punto 9 - In ogni caso verrà assicurato il funzionamento dei collegamenti radioelettrici e telefonici per le attività relative alla salvezza della vita umana e la salvaguardia degli impianti.

     Punto 10 - L'adozione di tali regole di comportamento si riferisce al complesso di azioni sindacali collegate alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali, mentre il sindacato si riserva la più ampia facoltà di iniziativa, quando fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civili e sindacali, della democrazia e della pace.

 

 

     Allegato 2

     DIRSTAT - CONFEDIR - SINDIP - Sindacato nazionale dirigenti postelegrafonici

 

     NORME GENERALI DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELLO SCIOPERO

     Premessa:

     Il SINDIP non può che far propri i principi generali sull'autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero che hanno già formato oggetto della nota n. 0006/C del 19 maggio 1983 diretta all'on. Ministro della funzione pubblica dalla Federazione DIRSTAT-CONFEDIR, cui il SINDIP aderisce.

     Posto che il diritto di sciopero è sancito dalla Costituzione a tutela dei lavoratori, il SINDIP ribadisce la propria convinzione circa la obiettiva difficoltà di disciplinare validamente l'esercizio attraverso la sola forma dell'autoregolamentazione che, invece, dovrebbe svolgere una funzione integratrice della legge, la cui esigenza scaturisce direttamente dagli articoli 39 e 40 della stessa

     Carta costituzionale rimasti finora in gran parte disattesi.

     Alla luce dell'attuale situazione, il SINDIP, pur rilevando, da una parte, la carenza di uno strumento legislativo che, ove esistesse, limiterebbe gli eccessi che provocano gravi scompensi nei servizi pubblici essenziali e, dall'altra, la carenza dello stesso Governo circa l'esatta definizione, di concerto con le organizzazioni sindacali, del termine di "essenzialità", con riferimento alle esigenze primarie della collettività nazionale, si impegna ad aderire ai criteri di autoregolamentazione del diritto di sciopero qui di seguito specificati.

     Norme di autoregolamentazione.

     1) Le azioni di sciopero sono proclamate dalla segreteria nazionale e dalle segreterie compartimentali per vertenze che riguardino la sfera di competenza propria di tali organi regionali.

     2) I competenti organi dell'amministrazione saranno preavvisati delle azioni di sciopero con almeno quindici giorni di anticipo.

     3) Al fine di garantire la continuità dei servizi pubblici definiti "essenziali", saranno stabiliti i contingenti di funzionari, per ciascuna attività interessata, che potranno essere esonerati dallo sciopero.

     4) Dei contenuti e delle ragioni della lotta sarà data - ove possibile - tempestiva e dettagliata comunicazione all'utenza e alla opinione pubblica.

     5) Scioperi prolungati, od a tempo indeterminato, saranno proclamati soltanto dopo aver esperito - per la stessa vertenza e senza alcun esito - almeno due precedenti azioni di sciopero, rispettivamente di 24 e 48 ore.

     6) L'effettuazione dello sciopero avrà anche riguardo alla sicurezza dei lavoratori, dell'utenza, degli impianti e dei mezzi.

     7) Gli scioperi dichiarati o in corso di attuazione, saranno sospesi in casi di emergenza, come calamità naturali o altri eventi eccezionali nonché, per alcuni servizi, in particolari periodi dell'anno (festività, ferie estive, ecc.).

     8) In generale, lo sciopero non deve essere strumentalizzato a fini politici; tuttavia, poiché è nell'interesse dei lavoratori la difesa dell'ordinamento democratico, è ammissibile il ricorso allo sciopero come forma di aggregazione e di reazione di gruppo organizzato, in casi di particolare gravità, in cui si profili un effettivo pericolo per le istituzioni democratiche.