Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.3 sovvenzioni e agevolazioni |
Data: | 15/04/1973 |
Numero: | 94 |
Sommario |
Art. unico. E' convertito in legge il decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio del 1968 con [...] |
§ 17.3.9E - Legge 15 aprile 1973, n. 94. [1]
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto nel gennaio del 1968.
(G.U. 16 aprile 1973, n. 99)
E' convertito in legge il
All'art. 2, il capoverso è sostituito con il seguente:
"Per le valutazioni delle attitudini specifiche a svolgere mansioni cui saranno destinati, gli aspiranti saranno sottoposti ad un esame preventivo di idoneità da parte di una commissione nominata con decreto dal Ministro per i lavori pubblici e composta dall'ispettore generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, che la presiede, da un funzionario dell'Ispettorato sopra detto e da un direttore di divisione del Ministero dei lavori pubblici. Le funzioni di segretario di commissione sono espletate da un funzionario dell'Ispettorato anzidetto designato dall'ispettore generale. La commissione dovrà concludere i suoi lavori entro il 31 ottobre 1973".
L'art. 4 è sostituito con il seguente:
"Le disposizioni del
L'art. 5 è sostituito con il seguente:
"Il primo comma dell'art. 21 del
"Per provvedere agli interventi di cui ai precedenti articoli è autorizzata la spesa di lire 348.650 milioni che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 13.615 milioni, lire 31.000 milioni, lire 71.890 milioni, lire 16.535 milioni, lire 10.705 milioni, lire 19.905 milioni, lire 19.000 milioni, lire 25.000 milioni, rispettivamente negli anni finanziari 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 e 1975, di lire 30.000 milioni in ciascuno degli anni 1976 e 1977 e di lire 27.000 milioni in ciascuno degli anni dal 1978 al 1980.
Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni di spesa in ciascun esercizio per importi non superiori allo stanziamento dell'esercizio stesso e dei due successivi, assicurando priorità agli interventi destinati nell'ambito dei comuni di cui all'art. 26 della
L'art. 7 è sostituito con il seguente:
"Lo stanziamento di cui all'art. 36-ter della
All'art. 8, al primo comma, le parole: "per l'anno finanziario 1973", sono sostituite con le parole: "per gli anni finanziari 1973, 1974 e 1975";
al secondo comma le parole: "per l'anno finanziario 1973", sono sostituite con le parole: "per ciascuno degli anni finanziari 1973, 1974 e 1975";
al secondo comma sono aggiunte in fine le parole: "per i corrispondenti esercizi finanziari".
All'art. 10, dopo le parole: "n. 491", sono aggiunte le parole: "nonchè quelle previste dall'art. 11-bis della precitata
All'art. 11, primo comma, le parole: "è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1973", sono sostituite con le parole: "è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1974".
Il secondo e il terzo comma sono sostituiti con il seguente:
"L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è assunto a carico dello Stato nel limite di spesa annuo di lire 550 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per ciascuno degli anni finanziari 1973 e 1974".
Dopo l'art. 11 sono inseriti i seguenti:
"Art. 11 bis.
Il termine previsto dal primo comma dell'art. 3 della
Art. 11 ter.
A partire dal 1° gennaio 1973 sono ammessi a godere dei benefici di cui ai precedenti articoli 8, 10 e 11 i comuni di Camporeale e Corleone in provincia di Palermo, Calatafimi e Vita in provincia di Trapani.
Art. 11 quater.
Il Presidente della regione Sicilia, con proprio decreto, provvede, ove necessario, all'integrazione della perimetrazione delle aree indicate e delimitate dai decreti presidenziali di trasferimento di cui all'art. 11 della
Nelle more dell'espletamento del sopraddetto iter, le commissioni all'uopo costituite procedono alle assegnazioni dei lotti nell'ambito dei piani di trasferimento per le parti di abitato e per le abitazioni, già dichiarate da trasferire, non soggette a revisione, e in favore dei proprietari che abbiano optato per i benefici previsti dal secondo comma dell'art. 17 della
Art. 11 quinquies.
All'art. 8-bis del
"La cessione ai comuni delle predette aree e relative attrezzature ha carattere prioritario rispetto alle richieste di retrocessione da parte dei privati ex proprietari. Tale cessione ai comuni ha efficacia traslativa ad ogni effetto".
Art. 11 sexies.
I contributi di cui all'art. 2 della
All'art. 13 le parole: "dal 1974 al 1982" sono sostituite con le parole: "dal 1974 al 1980".
Dopo l'art. 13 sono aggiunti i seguenti:
"Art. 13 bis.
Il primo ed il secondo comma dell'art. 17 della
"Le espropriazioni, la demolizione dei fabbricati, lo sgombero di materiali e le opere di urbanizzazione occorrenti per l'attuazione dei piani particolareggiati di risanamento previsti dall'art. 2 della
I proprietari dei fabbricati da demolire per l'attuazione dei piani anzidetti hanno facoltà di richiedere, entro tre mesi dalla pubblicazione della delibera comunale di adozione dei piani stessi, i benefici previsti dall'art. 3 della
Art. 13 ter.
All'art. 29 della
"Fino a quando non saranno iniziate le operazioni del risanamento secondo il disposto del successivo art. 30, gli alloggi popolari costruiti in base alle leggi del 30 gennaio 1962, n. 28 e n. 18, che risultassero ancora disponibili, dopo gli adempimenti previsti dal presente articolo e dall'art. 28 precedente, saranno assegnati in base alle norme generali dalla commissione prevista nei decreti delegati della
Art. 13 quater.
Alla lettera b) dell'art. 1 del
Art. 13 quinquies.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 24 del
I contributi alle piccole aziende saranno concessi anche in deroga a requisiti minimi delle stesse determinati ai sensi del
Le domande dovranno essere presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 13 sexies.
Al quarto comma dell'art. 8 del
Le agevolazioni di cui all'art. 8 del
Il quarto comma dell'art. 3 del
[1] Abrogata dall'art. 24 del