§ 17.2.73 – L. 8 agosto 1977, n. 639.
Interventi per le zone del Piemonte colpite dall'alluvione del maggio 1977.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:08/08/1977
Numero:639


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni della presente legge si applicano nelle provincie e nei comuni del Piemonte colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 1977 indicati con decreto del [...]
Art. 2.      Per provvedere alla necessità urgenti di ripristino provvisorio delle opere di conto dello Stato è autorizzato lo stanziamento di lire 1.500 milioni, che sarà iscritto [...]
Art. 3.      Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade statali e per il collegamento viario provvisorio [...]
Art. 4.      E' autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni, che sarà iscritta al capitolo 1571 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario [...]
Art. 5.      Alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi di cui all'art. 1 della presente legge nel settore agricolo si provvede con il Fondo di solidarietà nazionale in [...]
Art. 6.      E' autorizzato un contributo speciale di lire 25.000 milioni da assegnare alla regione Piemonte per provvedere agli interventi di sua competenza in relazione agli eventi [...]
Art. 7.      Le opere da eseguirsi ai sensi degli articoli precedenti sono dichiarate di pubblica utilità e i relativi lavori urgenti e indifferibili
Art. 8.      Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'art. 3 del decreto-legge 15 [...]
Art. 9.      All'onere di lire 48.500 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1977, si provvede mediante utilizzo di una corrispondente [...]


§ 17.2.73 – L. 8 agosto 1977, n. 639. [1]

Interventi per le zone del Piemonte colpite dall'alluvione del maggio 1977.

(G.U. 1 settembre 1977, n. 238).

 

     Art. 1.

     Le disposizioni della presente legge si applicano nelle provincie e nei comuni del Piemonte colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 1977 indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno e per i lavori pubblici, sentita la regione Piemonte, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 2.

     Per provvedere alla necessità urgenti di ripristino provvisorio delle opere di conto dello Stato è autorizzato lo stanziamento di lire 1.500 milioni, che sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavoratori pubblici per l'anno finanziario 1977.

     I lavori di ripristino indicati nel primo comma dovranno eseguirsi ai sensi del decreto-legge 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con la legge 18 dicembre 1952, n. 3136, quale risulta modificato dall'art. 8 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7.

     Per il ripristino definitivo e la ricostruzione delle opere di edilizia demaniale è autorizzata la spesa di lire 250 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1977.

     Per i lavori di sistemazione e completamento di opere idrauliche di competenza del magistrato per il Po è autorizzata la spesa di L. 20.750 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 10.750 milioni nell'anno finanziario 1977 e di lire 10.000 milioni nell'anno finanziario 1978.

     Gli interventi previsti dal precedente comma dovranno attuarsi, d'intesa con la Regione Piemonte, nei bacini orografici e per gli importi indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

 

          Art. 3.

     Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade statali e per il collegamento viario provvisorio della rete anzidetta nelle zone colpite dall'alluvione da effettuarsi a cura dell'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni.

     Per la sistemazione e per la riparazione di strade statali, comprese le opere di consolidamento, risanamento e difesa, da eseguirsi, sentita la regione Piemonte, con i miglioramenti tecnici indispensabili, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni.

     La spesa complessiva di lire 12.000 milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1977 per essere assegnata all'Azienda nazionale autonoma delle strade.

     Ai fini del primo comma del presente articolo il capo compartimento della viabilità è autorizzato, in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350 e successive modificazioni, e dall'art. 25, lettera e) della legge 7 febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione con il sistema dell'economia.

 

          Art. 4.

     E' autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni, che sarà iscritta al capitolo 1571 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1977, per l'erogazione di contributi e sovvenzioni e per provvidenze contingenti a favore dei comuni indicati ai sensi del precedente art. 1.

 

          Art. 5.

     Alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi di cui all'art. 1 della presente legge nel settore agricolo si provvede con il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364. La dotazione del fondo è incrementata per l'anno 1977 di lire 12.000 milioni.

     La predetta somma di lire 12.000 milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per essere versata all'apposito conto corrente denominato "Fondo di solidarietà nazionale" aperto presso la tesoreria centrale.

 

          Art. 6.

     E' autorizzato un contributo speciale di lire 25.000 milioni da assegnare alla regione Piemonte per provvedere agli interventi di sua competenza in relazione agli eventi calamitosi del maggio 1977, in ragione di lire 8. 000 milioni per l'anno finanziario 1977 e di lire 17. 000 milioni per l'anno finanziario 1978, da iscriversi negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rispettivamente, degli anni finanziari medesimi.

     Per la concessione del contributo di cui al precedente comma, la regione Piemonte è autorizzata ad assumere impegni, nell'anno finanziario 1977, fino alla concorrenza dell'intero ammontare del contributo stesso.

 

          Art. 7.

     Le opere da eseguirsi ai sensi degli articoli precedenti sono dichiarate di pubblica utilità e i relativi lavori urgenti e indifferibili.

 

          Art. 8.

     Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'art. 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamità nei comuni di cui al precedente art. 1, già elevato a lire 15.000 milioni con l'art. 1 della legge 5 maggio 1977, n. 209, è ulteriormente elevato a lire 18.000 milioni.

     Il limite di spesa di lire 7.050 milioni previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 19 luglio 1971, n. 582, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'art.5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, già elevato a lire 9.050 milioni con l'art. 1 della legge 5 maggio 1977, n. 209, è ulteriormente elevato a lire 9.550 milioni [2].

     Il limite di spesa di lire 2.730 milioni, previsto dal terzo comma dell'art. 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per la concessione delle provvidenze contemplate nell'art. 7 bis del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, già elevato a lire 3.230 milioni con l'art. 1 della legge 5 maggio 1977, n. 209, è ulteriormente elevato a lire 4.230 milioni [3].

     La maggiore spesa prevista dal primo comma del presente articolo sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, in ragione di lire 1.000 milioni nell'anno finanziario 1977 e di lire 2.000 milioni nell'anno finanziario 1978; quella di cui al secondo comma nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977; quella di cui al terzo comma in quello del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1977.

 

          Art. 9.

     All'onere di lire 48.500 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1977, si provvede mediante utilizzo di una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 10 giugno 1977, n. 287, concernente modifiche al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Tabella A

Interventi per il bacino fluviale - (in milioni di lire)

 

Asta principale Po Piemontese

4.630

bacino torrente Maira

465

bacino torrente Meletta

180

bacino torrente Varaita

425

bacino torrente Pellice

3.540

bacino torrente Chisola

500

bacino fiume Dora Riparia

450

bacino torrente Stura di Lanzo.

300

bacino torrente Malone

1.000

bacino torrente Orco

350

bacino fiume Dora Baltea

800

bacino torrente Leona

20

bacino torrente Banna

220

bacino fiume Tanaro

3665

bacino torrente Stura

150

bacino fiume Scrivira

440

bacino torrente Rotaldo

270

bacino torrente Curone.

270

bacino fiume Sesia

2390

bacino fiume Toce

200

bacino torrente Agogna

300

bacino torrente Terdoppio

60

bacino torrente Cannobino

75

bacino torrente Selvaspessa

50

TOTALE

20750

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] L’importo di cui al presente comma è stato elevato a L. 16.550 dall'art. 10 della L. 3 gennaio 1978, n. 2.

[3] Per l' elevazione del limite di spesa di cui al presente comma, vedi l'art. 1 della L. 11 dicembre 1980, n. 826.