Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.3 sovvenzioni e agevolazioni |
Data: | 05/05/1977 |
Numero: | 209 |
Sommario |
Art. 1. Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'art. 3 del decreto-legge 15 [...] |
Art. 2. Dopo il secondo comma dell'art. 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, introdotto con la legge 13 febbraio 1952, n. 50, è aggiunto il seguente nuovo comma |
Art. 3. All'onere di lire 6.500 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1977, si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di [...] |
§ 17.3.111 - Legge 5 maggio 1977, n. 209.
Norme integrative ed aumento degli stanziamenti per la concessione delle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modifiche, a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità.
(G.U. 21 maggio 1977, n. 137)
Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'art. 1 della
Il limite di spesa di lire 7.050 milioni, previsto dal primo comma dell'art. 1 della
Il limite di spesa di lire 2.730 milioni, previsto dal terzo comma dell'art. 1 della
La maggiore spesa prevista dal primo e secondo comma del presente articolo sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1977; quella di cui al terzo comma in quello del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1977.
Dopo il secondo comma dell'art. 7-bis del
"Il contributo è corrisposto dalle prefetture sui fondi che saranno ad esse somministrati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con ordini di accreditamento commutabili in quietanza di contabilità speciali intestati alle medesime".
Salva l'applicazione per i rapporti di erogazione e pagamento già posti in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge, l'ultimo comma dell'art. 7-bis del
All'onere di lire 6.500 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1977, si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario1976.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.