§ 17.3.111 - Legge 5 maggio 1977, n. 209.
Norme integrative ed aumento degli stanziamenti per la concessione delle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:05/05/1977
Numero:209


Sommario
Art. 1.      Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'art. 3 del decreto-legge 15 [...]
Art. 2.      Dopo il secondo comma dell'art. 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, introdotto con la legge 13 febbraio 1952, n. 50, è aggiunto il seguente nuovo comma
Art. 3.      All'onere di lire 6.500 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1977, si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di [...]


§ 17.3.111 - Legge 5 maggio 1977, n. 209.

Norme integrative ed aumento degli stanziamenti per la concessione delle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modifiche, a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità.

(G.U. 21 maggio 1977, n. 137)

 

 

     Art. 1.

     Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'art. 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamità è elevato da lire 11.000 milioni a lire 15.000 milioni.

     Il limite di spesa di lire 7.050 milioni, previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 19 luglio 1971, n. 582, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, è elevato a lire 9.050 milioni.

     Il limite di spesa di lire 2.730 milioni, previsto dal terzo comma dell'art. 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per la concessione delle provvidenze contemplate nell'art. 7-bis del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, è elevato a lire 3.230 milioni.

     La maggiore spesa prevista dal primo e secondo comma del presente articolo sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1977; quella di cui al terzo comma in quello del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1977.

 

          Art. 2.

     Dopo il secondo comma dell'art. 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, introdotto con la legge 13 febbraio 1952, n. 50, è aggiunto il seguente nuovo comma:

     "Il contributo è corrisposto dalle prefetture sui fondi che saranno ad esse somministrati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con ordini di accreditamento commutabili in quietanza di contabilità speciali intestati alle medesime".

     Salva l'applicazione per i rapporti di erogazione e pagamento già posti in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge, l'ultimo comma dell'art. 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, introdotto con la legge 13 febbraio 1952, n. 50, è soppresso.

 

          Art. 3.

     All'onere di lire 6.500 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1977, si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario1976.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.