Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 71. Ordinamento giudiziario |
Capitolo: | 71.2 organizzazione |
Data: | 15/06/2010 |
Numero: | 119 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, D.M. 30 luglio 2009, n. 127, recante disposizioni in materia [...] |
§ 71.2.192 - D.M. 15 giugno 2010, n. 119.
Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127, recante disposizioni applicative, in materia di Fondo unico giustizia, relative al settore dei prodotti assicurativi.
(G.U. 28 luglio 2010, n. 174)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
e
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il
Visto il
Visto altresì, in particolare, l'articolo 27 del
Visto altresì, in particolare, l'articolo 42, comma 7-octies, del
Visto altresì, in particolare, l'articolo 6, comma 2-bis, del
Visto il
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, in data 23 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 252 del 27 ottobre 2008, nonchè quello in data 25 settembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 5 ottobre 2009, di individuazione e definizione delle informazioni dovute dalle banche, da Poste Italiane S.p.A. nonchè dagli altri operatori finanziari per la ricognizione delle risorse che rientrano nel «Fondo unico giustizia», adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato
Ritenuta la necessità di emanare ulteriori disposizioni regolamentari per la disciplina applicativa del Fondo unico giustizia relativa ai prodotti assicurativi;
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 12 aprile 2010;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17 della
Adotta
il seguente regolamento:
1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno,
a) nel preambolo:
1) nel settimo «Visto» la parola «adottato» è sostituita dalle seguenti: «nonchè quello in data 25 settembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 5 ottobre 2009, di individuazione e definizione delle informazioni dovute dalle banche, da Poste Italiane S.p.A. nonchè dagli altri operatori finanziari per la ricognizione delle risorse che rientrano nel «Fondo unico giustizia», adottati»;
b) all'articolo 1:
1) nella lettera h) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè "Operatore assicurativo" ovvero "Operatori assicurativi", le imprese di assicurazione che, relativamente alle risorse assicurative di cui alla lettera i-bis) e ai contratti assicurativi di cui alla lettera l), al pari degli altri Operatori rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento;»;
2) dopo la lettera i), è inserita la seguente: «i-bis) "risorse assicurative", le somme di denaro, con i relativi interessi, dovute dagli Operatori assicurativi successivamente al verificarsi dell'evento di cui alla lettera m-quater);»;
3) la lettera l) è sostituita dalla seguente: «l) "contratti assicurativi", i contratti di assicurazione sulla vita, che prevedono l'obbligo dell'Operatore assicurativo di versare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente la vita umana, nonchè i contratti di capitalizzazione e i contratti di adesione a fondi pensione aperti istituiti e gestiti da Operatori assicurativi, che prevedono l'obbligo dell'Operatore assicurativo di pagare somme determinate al termine del periodo contrattuale senza assunzione di rischio demografico;»;
4) la lettera m), è sostituita dalla seguente: «m) "intestazione" ovvero "intestazioni", il mutamento di titolarità in favore di Fondo unico giustizia ovvero l'attribuzione di titolarità a Fondo unico giustizia, effettuati dagli Operatori e dagli Operatori assicurativi, dei rapporti aventi ad oggetto le risorse, nonchè le risorse assicurative,»;
5) dopo la lettera m), sono aggiunte le seguenti: «m-bis) "vincolo" ovvero "vincoli", la costituzione a favore di Fondo unico giustizia da parte degli Operatori assicurativi di un vincolo sui contratti assicurativi oggetto di provvedimenti di sequestro ovvero di confisca, mediante apposizione sui medesimi contratti della stampigliatura "Contratto oggetto di vincolo a favore di Fondo unico giustizia presso Equitalia Giustizia S.p.a., con sede in Roma, codice fiscale n. 97525160582 - articolo 61, comma 23, della
6) la lettera n), è sostituita dalla seguente: «n) "dati delle intestazioni", tutti i dati e le informazioni che gli Operatori finanziari e gli Operatori assicurativi comunicano a Equitalia Giustizia in applicazione del decreto informazioni relativamente a tutte le intestazioni, nonchè a tutti i vincoli e a tutti gli svincoli, come definiti alle lettere m-bis) ed m-ter), che i predetti Operatori hanno effettuato a decorrere dalla data di entrata in vigore del
c) all'articolo 6:
1) nel comma 2, dopo le parole «Equitalia Giustizia gestisce le risorse,», sono inserite le seguenti: «nonchè le risorse assicurative»;
2) nel comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) relativamente alle risorse sequestrate che alla data della intestazione risultano in forma di denaro, nonchè alle risorse assicurative registra la misura del tasso d'interesse attivo riconosciuto dagli Operatori e dagli Operatori assicurativi alla data dell'intestazione, nonchè ogni variazione del predetto tasso che fosse successivamente comunicata dagli Operatori e dagli Operatori assicurativi;»;
3) nel comma 5, le parole «Equitalia Giustizia e gli Operatori» sono sostituite dalle seguenti: «Equitalia Giustizia, gli Operatori assicurativi e gli altri Operatori»;
4) nel comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Equitalia Giustizia, ai fini delle iniziative di competenza del MEF ai sensi dell'articolo 2, comma 3-bis, della
d) l'articolo 10 è sostituito dal seguente: «Art. 10 (Disposizioni in materia di contratti assicurativi). - 1. Gli Operatori assicurativi:
a) trasmettono a Equitalia Giustizia, nei termini e nei modi disciplinati nel decreto informazioni ai fini della effettuazione della relativa informazione, copia dei provvedimenti di sequestro o di confisca dei contratti assicurativi ovvero di dissequestro o di revoca della confisca dei contratti assicurativi di cui abbiano notizia, anche qualora l'evento non si sia ancora verificato;
b) costituiscono i vincoli relativamente ai contratti assicurativi oggetto di provvedimenti di sequestro ovvero di confisca adottati, dandone comunicazione a Equitalia Giustizia nei termini e nei modi disciplinati nel decreto informazioni ai fini della effettuazione della relativa informazione;
c) effettuano gli svincoli relativamente ai contratti assicurativi oggetto di vincolo a fronte di provvedimenti di dissequestro ovvero di revoca della confisca adottati, dandone comunicazione a Equitalia Giustizia nei termini e nei modi disciplinati nel decreto informazioni ai fini della effettuazione della relativa informazione;
d) successivamente al verificarsi dell'evento, accendono presso Banche ovvero Poste Italiane uno o più conti correnti fruttiferi, intestati Fondo unico giustizia, sui quali versano le risorse assicurative dovute, relativamente ai contratti assicurativi oggetto di vincolo, dandone immediata comunicazione a Equitalia Giustizia. In caso di accensione di un conto unico mantengono separate evidenze di ciascuna posizione soggettiva, dando immediata comunicazione di esse ad Equitalia Giustizia;
e) chiedono a Equitalia Giustizia la reintestazione delle risorse assicurative, comprensive degli interessi maturati sull'apposito conto, che, nonostante il vincolo del contratto assicurativo, dovessero essere versate al beneficiario, previa trasmissione di copia dell'eventuale provvedimento dell'autorità giudiziaria che disponesse in tal senso;
f) successivamente al verificarsi dell'evento e alla conseguente intestazione ai sensi della lettera d), chiedono a Equitalia Giustizia la reintestazione delle risorse assicurative, comprensive degli interessi maturati sull'apposito conto, in caso di dissequestro ovvero di revoca della confisca dei contratti assicurativi relativamente ai quali abbiano già proceduto allo svincolo;
g) qualora il provvedimento di sequestro concerna solo il beneficiario:
1) prima di dare seguito a qualunque richiesta del contraente circa l'esercizio di un proprio diritto derivante dal contratto assicurativo oggetto di vincolo, informano immediatamente Equitalia Giustizia delle disposizioni fornite al riguardo dall'Autorità giudiziaria;
2) in caso di sospensione del pagamento dei premi da parte del contraente, comunicano a Equitalia Giustizia nei termini e nei modi disciplinati nel decreto informazioni ai fini della effettuazione della relativa informazione l'eventuale valore di riduzione del contratto; comunicano altresì a Equitalia Giustizia l'eventuale ripresa del pagamento dei premi;
h) qualora il provvedimento di sequestro concerna solo il contraente:
1) si astengono dall'attuazione dell'eventuale esercizio di diritti derivanti dal contratto in favore del contraente;
2) prima di dare seguito a qualunque richiesta del beneficiario circa l'esercizio di un proprio diritto derivante dal contratto assicurativo oggetto di vincolo, informano immediatamente Equitalia Giustizia delle disposizioni fornite al riguardo dall'Autorità giudiziaria.
2. Equitalia Giustizia gestisce le risorse assicurative ad essa intestate secondo le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili.».
Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2010 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 32