Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 68. Norme civilistiche |
Capitolo: | 68.7 riservatezza |
Data: | 31/03/2009 |
Numero: | 49 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto del regolamento |
§ 68.7.109 - D.P.C.M. 31 marzo 2009, n. 49.
Regolamento di integrazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2006, n. 312, concernente il trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
(G.U. 19 maggio 2009, n. 114)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la
Visto il
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il
Visto il
Visti gli articoli 20, 21 e 22 del Codice, ai sensi dei quali, nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del Codice, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante, ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del Codice;
Visto il proprio decreto 30 novembre 2006, n. 312, recante «Regolamento concernente il trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Ritenuto necessario integrare il citato decreto 30 novembre 2006, n. 312, con l'inserimento dell'allegato n. 15, in relazione all'attività svolta dal Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie che opera nell'ambito del Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie, di cui all'articolo 3 del
Visto il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005;
Vista l'autorizzazione n. 7/2008 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 21 luglio 2008 - supplemento ordinario n. 175;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, espressosi con parere del 19 dicembre 2008, ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del Codice;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 febbraio 2009;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Oggetto del regolamento
1. Il comma 1 dell'articolo 2 del
«1. In attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali, gli allegati che formano parte integrante del presente regolamento, contraddistinti dai numeri da 1 a 15, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonchè le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed individuate nel Codice medesimo.».
2. Al
«Allegato 15
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO
Gestione delle attività connesse al flusso delle comunicazioni delle irregolarità e delle frodi in materia di fondi strutturali.
FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO
Art. 67,
FONTE NORMATIVA
Regolamento (CE) n. 1681/94 della Commissione, dell'1l luglio 1994, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonchè all'organizzazione di un sistema d'informazione in questo settore, come modificato dal
TIPI DI DATI TRATTATI
Dati di carattere giudiziario.
OPERAZIONI ESEGUITE Trattamento ordinario dei dati, in particolare:
Raccolta: presso terzi;
Elaborazione: in forma cartacea e/o informatizzata. Particolari forme di trattamento.
Comunicazione dei dati e delle informazioni alle seguenti Amministrazioni:
a) Commissione europea, ai sensi della normativa comunitaria vigente;
b) Autorità di gestione dei fondi strutturali per il necessario follow up amministrativo e giudiziario;
c) Corte dei conti per le proprie attività istituzionali di controllo.
SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO
E DEL FLUSSO INFORMATIVO
Il flusso delle segnalazioni relativo alle irregolarità e alle frodi in materia di fondi strutturali nei confronti della Commissione europea segue la procedura di comunicazione prevista dagli articoli 3 e 5 del regolamento (CE) n. 1681/94 come modificato dal
Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2009 Ministeri istituzionali, registro n. 4, foglio n. 283