§ 68.7.109 - D.P.C.M. 31 marzo 2009, n. 49.
Regolamento di integrazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2006, n. 312, concernente il trattamento dei dati [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:68. Norme civilistiche
Capitolo:68.7 riservatezza
Data:31/03/2009
Numero:49


Sommario
Art. 1.  Oggetto del regolamento


§ 68.7.109 - D.P.C.M. 31 marzo 2009, n. 49.

Regolamento di integrazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2006, n. 312, concernente il trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

(G.U. 19 maggio 2009, n. 114)

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4, e successive modificazioni e integrazioni;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante norme sul riordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni e integrazioni;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni e integrazioni;

     Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

     Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali» e, in particolare, gli articoli 18 e seguenti che dettano i principi e le regole applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari effettuati da soggetti pubblici;

     Visti gli articoli 20, 21 e 22 del Codice, ai sensi dei quali, nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;

     Considerato che, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del Codice, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante, ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del Codice;

     Visto il proprio decreto 30 novembre 2006, n. 312, recante «Regolamento concernente il trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

     Ritenuto necessario integrare il citato decreto 30 novembre 2006, n. 312, con l'inserimento dell'allegato n. 15, in relazione all'attività svolta dal Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie che opera nell'ambito del Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91, con particolare riferimento alle questioni connesse al flusso delle comunicazioni in materia di percezione di finanziamenti comunitari e ai recuperi degli importi indebitamente pagati, anche attraverso la raccolta, il trattamento e la comunicazione dei dati e delle informazioni di natura giudiziaria relativi alle irregolarità e alle frodi in materia di fondi strutturali;

     Visto il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005;

     Vista l'autorizzazione n. 7/2008 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 21 luglio 2008 - supplemento ordinario n. 175;

     Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, espressosi con parere del 19 dicembre 2008, ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del Codice;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 febbraio 2009;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Oggetto del regolamento

     1. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2006, n. 312, è sostituito dal seguente:

     «1. In attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali, gli allegati che formano parte integrante del presente regolamento, contraddistinti dai numeri da 1 a 15, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonchè le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed individuate nel Codice medesimo.».

     2. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2006, n. 312, di cui al comma 1, è aggiunto il seguente ulteriore allegato:

     «Allegato 15

     DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

     Gestione delle attività connesse al flusso delle comunicazioni delle irregolarità e delle frodi in materia di fondi strutturali.

     FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO

Art. 67, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

     FONTE NORMATIVA

     Regolamento (CE) n. 1681/94 della Commissione, dell'1l luglio 1994, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonchè all'organizzazione di un sistema d'informazione in questo settore, come modificato dal regolamento n. 2035/2005 della Commissione del 12 dicembre 2005; regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune e successive modifiche; regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e gli altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR; regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale; regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione, del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca; decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91, che ha previsto il riordino degli organismi operanti nel Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, all'articolo 3, ha regolamentato il Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie, istituito ai sensi dell'articolo 76, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

     TIPI DI DATI TRATTATI

     Dati di carattere giudiziario.

     OPERAZIONI ESEGUITE  Trattamento ordinario dei dati, in particolare:

     Raccolta: presso terzi;

     Elaborazione: in forma cartacea e/o informatizzata. Particolari forme di trattamento.

     Comunicazione dei dati e delle informazioni alle seguenti Amministrazioni:

     a) Commissione europea, ai sensi della normativa comunitaria vigente;

     b) Autorità di gestione dei fondi strutturali per il necessario follow up amministrativo e giudiziario;

     c) Corte dei conti per le proprie attività istituzionali di controllo.

     SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO

     E DEL FLUSSO INFORMATIVO

     Il flusso delle segnalazioni relativo alle irregolarità e alle frodi in materia di fondi strutturali nei confronti della Commissione europea segue la procedura di comunicazione prevista dagli articoli 3 e 5 del regolamento (CE) n. 1681/94 come modificato dal regolamento (CE) n. 2035/2005 e dal regolamento (CE) n. 1828/2006. Le Autorità nazionali preposte alla gestione delle risorse comunitarie, in presenza dei presupposti previsti dai citati regolamenti, compilano l'apposito modulo di comunicazione e lo trasmettono al Dipartimento per le politiche comunitarie - Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie. Quest'ultimo provvede, attraverso il sistema A.F.I.S. (Anti Fraud Information System), a notificare le segnalazioni alla Commissione europea. Ogni mutamento nel procedimento amministrativo/giudiziario, intervenuto in relazione alla irregolarità o alla frode segnalata, viene comunicato attraverso la redazione di una scheda di aggiornamento che viene notificata alla Commissione seguendo le predette procedure.».

 

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2009 Ministeri istituzionali, registro n. 4, foglio n. 283