§ 57.7.480 - Legge 11 agosto 1991, n. 262.
Disposizioni in materia di permessi sindacali annuali retribuiti e in materia di personale del comparto scuola.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:11/08/1991
Numero:262


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1. Nell'ambito del piano nazionale di aggiornamento e nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, possono essere assegnati fondi direttamente ad istituzioni scolastiche ed educative di [...]
Art. 3.      1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti, nelle materie oggetto della presente legge, sulla base dei [...]
Art. 4.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 57.7.480 - Legge 11 agosto 1991, n. 262.

Disposizioni in materia di permessi sindacali annuali retribuiti e in materia di personale del comparto scuola.

(G.U. 19 agosto 1991, n. 193)

 

     Art. 1. [1]

 

          Art. 2.

     1. Nell'ambito del piano nazionale di aggiornamento e nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, possono essere assegnati fondi direttamente ad istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, siano esse dotate o meno di personalità giuridica, per la realizzazione di attività di aggiornamento destinate al personale della medesima istituzione scolastica destinataria e di altre istituzioni scolastiche.

     2. Alla liquidazione delle spese per le finalità di cui al comma 1 provvedono le istituzioni scolastiche interessate, ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e delle istruzioni amministrativo-contabili emanate ai sensi del medesimo art. 25.

     3. Per la somministrazione dei fondi di cui al comma 1 si provvede mediante ordinativi diretti intestati alle istituzioni scolastiche oppure mediante ordinativi tratti su fondi messi a disposizione dei provveditori agli studi con aperture di credito dal Ministero della pubblica istruzione. Detti ordinativi si estinguono con le modalità stabilite dall'art. 36 delle istruzioni amministrativo-contabili di cui al comma 2 del presente articolo [2] .

 

          Art. 3.

     1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti, nelle materie oggetto della presente legge, sulla base dei decreti-legge 25 luglio 1990, n. 201, 22 settembre 1990, n. 265, 24 novembre 1990, n. 343, 23 gennaio 1991, n. 23 e 27 marzo 1991, n. 100, senza soluzione di continuità.

 

          Art. 4.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1]  Articolo abrogato dall'art. 6 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770.

[2]  Comma così sostituito dall'art. 4 della L. 24 dicembre 1993, n. 537.