§ 98.1.11821 - D.M. 27 luglio 1988, n. 534.
Integrazioni e modificazioni alla normativa concorsuale per il reclutamento del personale tecnico e amministrativo delle università, di cui al [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:27/07/1988
Numero:534


Sommario
Art. 1.      E' approvato l'unito regolamento, per lo svolgimento di concorsi di accesso alla nona qualifica funzionale dell'area amministrativo-contabile, con profilo professionale [...]
Art. 2.      Sono approvate le integrazioni e le modificazioni al decreto ministeriale 20 maggio 1983, citato nelle premesse, contenute nella seconda parte dell'unito regolamento
Art. 3.      Le disposizioni contenute nell'unito regolamento si applicano, per quanto compatibile, al personale degli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano, appartenente [...]
Art. 1. Bandi di concorso      I bandi di concorso sono emanati con le procedure e le modalità di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 ed all'art. 2 del [...]
Art. 2. Requisiti generali di ammissione      E' ammesso a partecipare ai concorsi interni per l'accesso alla nona qualifica funzionale dell'area amministrativo-contabile il personale dell'ottava e della settima [...]
Art. 3. Commissioni giudicatrici      La nomina delle commissioni giudicatrici, con la composizione stabilita dai successivi articoli, è disposta con decreto emanato dall'organo che ha indetto il concorso, [...]
Art. 4. Prove di concorso: modalità di svolgimento      Per quanto riguarda le prove di concorso e le relative modalità di svolgimento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto ministeriale 20 maggio [...]
Art. 5. Adempimenti della commissione giudicatrice      In relazione agli adempimenti della commissione giudicatrice, si fa rinvio alle disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto ministeriale 20 maggio 1983
Art. 6. Concorsi per titoli ed esami      Nei concorsi, per titoli ed esami, la determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli e la valutazione dei titoli dei singoli concorrenti si effettua [...]
Art. 7. Graduatoria di merito      Al termine delle prove di esame, la commissione formula la graduatoria di merito dei candidati in base alla valutazione complessiva riportata, che si determina sommando [...]
Art. 8. Nomina dei vincitori      Per quanto riguarda la nomina dei vincitori, si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 9 del decreto ministeriale 20 maggio 1983
Art. 9. Norma transitoria      In attesa e fino alla definizione dei relativi provvedimenti di nomina nella II qualifica funzionale del ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle [...]
Art. 10. Concorsi di ammissione alla nona qualifica funzionale dell'area amministrativo-contabile      Profilo professionale: vice-dirigente
Art. 11. Prima qualifica funzionale - Area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria      Profilo professionale: coordinatore tecnico
Art. 12. Prima qualifica funzionale - Area funzionale delle strutture di elaborazione dati      Profilo professionale: coordinatore di elaborazione dat
Art. 13. Prima qualifica funzionale - Area funzionale delle biblioteche      Profilo professionale: coordinatore di biblioteca
Art. 14. Prima qualifica funzionale - Area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari      Profilo professionale: coordinatore dell'ufficio tecnico
Art. 15. Seconda qualifica funzionale - Area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria      Profilo professionale: coordinatore generale tecnico
Art. 16. Seconda qualifica funzionale - Area funzionale delle strutture di elaborazione dati      Profilo professionale: coordinatore generale dei servizi di elaborazione dati
Art. 17. Seconda qualifica funzionale - Area funzionale delle biblioteche      Profilo professionale: coordinatore generale di biblioteca
Art. 18. Seconda qualifica funzionale - Area funzionale dei servizi generali, tecnici e ausiliari      Profilo professionale: coordinatore generale dell'ufficio tecnico
Art. 19. Bandi di concorso      Dopo il secondo comma dell'art. 1, titolo I, aggiungere il seguente
Art. 20. Requisiti generali di ammissione      L'art. 2 del titolo I è sostituito dal seguente
Art. 21. Commissioni giudicatrici      Il penultimo e l'ultimo comma dell'art. 3, titolo I, sono soppressi
Art. 22. Norma transitoria      Dopo il primo comma dell'art. 10, titolo I, aggiungere il seguente
Art. 23.      Il terzo comma dell'art. 8, titolo II, è sostituito dal seguente
Art. 24.      Il terzo comma dell'art. 9, titolo II, è sostituito dal seguente
Art. 25.      Il terzo comma degli articoli 10, 11, 12, 13, 14 del titolo II è sostituito dal seguente
Art. 26.      Il terzo comma degli articoli 15, 16, 17 e 21 del titolo II è sostituito dal seguente
Art. 27.      Il quarto comma dell'art. 19 del titolo II è sostituito dal seguente
Art. 28. Disposizione finale      Fino all'effettivo inquadramento del personale appartenente alle opere universitarie delle regioni a statuto speciale, previsto dalla legge 22 dicembre 1979, n. 642, [...]


§ 98.1.11821 - D.M. 27 luglio 1988, n. 534.

Integrazioni e modificazioni alla normativa concorsuale per il reclutamento del personale tecnico e amministrativo delle università, di cui al regolamento approvato con decreto ministeriale 20 maggio 1983.

(G.U. 19 dicembre 1988, n. 296)

 

 

     IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

     di concerto con

     IL MINISTRO DEL TESORO

     Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

     Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

     Veduta la legge 29 settembre 1964, n. 862, riguardante la determinazione del limite massimo di età per la partecipazione, tra l'altro, ai concorsi per taluni ruoli del personale tecnico delle ex carriere direttive e di concetto delle università, degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici;

     Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

     Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

     Veduta la legge 11 luglio 1980, n. 312, recante norme sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato, ed in particolare gli articoli 78 e 84;

     Veduto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, concernente la declaratoria delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale tecnico e amministrativo delle università;

     Veduto il decreto ministeriale 20 maggio 1983, concernente la normativa concorsuale del personale non docente delle Università in relazione ai profili professionali indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

     Veduta la legge 29 gennaio 1986, n. 23, recante norme sul personale tecnico ed amministrativo delle università, ed in particolare gli articoli 12, 14 e 15;

     Considerata la necessità di procedere, con apposite norme integrative del regolamento previsto dall'art. 84, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, alla determinazione dei titoli di studio e degli altri requisiti necessari per l'ammissione ai concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche, nonchè alla nona qualifica funzionale dell'area amministrativo-contabile, dei criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici, alla determinazione delle prove di esame, alla ripartizione del punteggio, nonchè alle altre modalità per lo svolgimento dei concorsi medesimi;

     Considerata altresì la necessità di procedere alle opportune integrazioni e modificazioni delle disposizioni emanate con decreto ministeriale 20 maggio 1983, in materia di disciplina concorsuale relativa al personale tecnico e amministrativo delle università in rapporto ai profili professionali indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

     Sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     E' approvato l'unito regolamento, per lo svolgimento di concorsi di accesso alla nona qualifica funzionale dell'area amministrativo-contabile, con profilo professionale di vice dirigente, ed ai singoli profili professionali della prima e seconda qualifica funzionale del ruolo speciale del personale tecnico-scientifico e delle biblioteche del personale amministrativo e tecnico delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

 

          Art. 2.

     Sono approvate le integrazioni e le modificazioni al decreto ministeriale 20 maggio 1983, citato nelle premesse, contenute nella seconda parte dell'unito regolamento.

 

          Art. 3.

     Le disposizioni contenute nell'unito regolamento si applicano, per quanto compatibile, al personale degli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano, appartenente alle qualifiche funzionali, nonchè al personale delle opere universitarie delle regioni a statuto speciale, fino all'effettivo inquadramento previsto dalla legge 22 dicembre 1979, n. 642.

     Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

     Regolamento per lo svolgimento di concorsi di accesso alla nona qualifica funzionale dell'area amministrativo-contabile, con profilo professionale di vice dirigente, ed ai singoli profili professionali della prima e seconda qualifica funzionale del ruolo speciale del personale tecnico-scientifico e delle biblioteche del personale amministrativo e tecnico delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

 

Parte prima

 

NORMATIVA CONCORSUALE PER L'ACCESSO ALLA NUOVA QUALIFICA FUNZIONALE DELL'AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE CON PROFILO PROFESSIONALE DI VICE DIRIGENTE ED AI PROFILI PROFESSIONALI DELLA PRIMA E SECONDA QUALIFICA FUNZIONALE DEL RUOLO SPECIALE DEL PERSONALE TECNICO, SCIENTIFICO E DELLE BIBLIOTECHE, ISTITUITE CON LA LEGGE 29 GENNAIO 1986, N. 23.

 

Titolo I

 

NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI

 

          Art. 1. Bandi di concorso

     I bandi di concorso sono emanati con le procedure e le modalità di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 ed all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

     I suddetti provvedimenti devono essere sottoposti alla registrazione degli organi di controllo.

     Il diario delle prove scritte e pratiche è stabilito nel bando di concorso; in caso di prevedibili, oggettive difficoltà organizzative, il diario stesso è comunicato, tramite pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale, in una data indicata espressamente nello stesso bando o mediante notifica personale, a mezzo raccomandata, ad ogni singolo candidato.

     Il contenuto delle prove verrà stabilito indicando un programma idoneo a verificare le conoscenze teoriche e la preparazione teorico-pratica dei candidati, in relazione alle mansioni specifiche del profilo professionale.

 

          Art. 2. Requisiti generali di ammissione

     E' ammesso a partecipare ai concorsi interni per l'accesso alla nona qualifica funzionale dell'area amministrativo-contabile il personale dell'ottava e della settima qualifica funzionale della medesima area funzionale il quale abbia maturato, rispettivamente, quattro ed otto anni di effettivo servizio nella qualifica, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, e che sia in possesso del previsto diploma di laurea. Tale anzianità è aumentata di ulteriori cinque anni di effettivo servizio nelle qualifiche sopraindicate, per il personale privo del previsto titolo di studio; in ogni caso è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, fatti salvi gli ulteriori requisiti di ammissione stabiliti dal successivo titolo II.

     E' ammesso a partecipare ai concorsi per l'accesso alla prima qualifica funzionale del ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche il personale dell'ottava e della settima qualifica appartenente alle medesime aree funzionali indicate nell'art. 12 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, e allo stesso ruolo che abbia maturato, rispettivamente, quattro ed otto anni di effettivo servizio nella qualifica, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, e che sia in possesso del previsto diploma di laurea.

     Ai concorsi per l'accesso alla seconda qualifica funzionale è ammesso il personale della prima qualifica funzionale del ruolo speciale e dell'ottava qualifica, appartenente alle medesime aree funzionali, indicate nell'art. 12 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, e allo stesso ruolo che abbia maturato, rispettivamente, quattro e otto anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, e che sia in possesso del previsto diploma di laurea.

     Le anzianità previste per l'accesso alla I e II qualifica del predetto ruolo speciale, sono aumentate di ulteriori cinque anni di effettivo servizio nelle qualifiche delle rispettive aree funzionali, per il personale privo del previsto titolo di studio; in ogni caso è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, fatti salvi gli ulteriori requisiti di ammissione stabiliti dai successivi titoli III e IV, e semprechè il possesso del diploma di laurea non sia specificamente richiesto da norme di carattere generale per il particolare tipo di attività tecnica, specialistica o professionale.

 

          Art. 3. Commissioni giudicatrici

     La nomina delle commissioni giudicatrici, con la composizione stabilita dai successivi articoli, è disposta con decreto emanato dall'organo che ha indetto il concorso, da sottoporre agli organi di controllo per la registrazione, fatte salve in materia le competenze e le procedure proprie dei presidenti delle opere universitarie delle regioni a statuto speciale, fino all'effettivo inquadramento del personale previsto dalla legge 22 dicembre 1979, n. 642, qualora le qualifiche di cui al precedente art. 2 vengano previste nelle predette istituzioni.

     Dove è prevista l'aggregazione di un esperto, per il particolare contenuto del programma di esame, lo stesso partecipa ai lavori con funzione di componente.

     A parità di giudizi, prevale quello espresso dal presidente.

 

          Art. 4. Prove di concorso: modalità di svolgimento

     Per quanto riguarda le prove di concorso e le relative modalità di svolgimento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto ministeriale 20 maggio 1983.

 

          Art. 5. Adempimenti della commissione giudicatrice

     In relazione agli adempimenti della commissione giudicatrice, si fa rinvio alle disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto ministeriale 20 maggio 1983.

 

          Art. 6. Concorsi per titoli ed esami

     Nei concorsi, per titoli ed esami, la determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli e la valutazione dei titoli dei singoli concorrenti si effettua prima dello svolgimento delle prove scritte.

     Alle prove scritte dei concorsi per l'accesso ai posti delle qualifiche funzionali del ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche saranno ammessi i candidati che nella valutazione dei titoli abbiano riportato un punteggio non inferiore a 20/40.

 

          Art. 7. Graduatoria di merito

     Al termine delle prove di esame, la commissione formula la graduatoria di merito dei candidati in base alla valutazione complessiva riportata, che si determina sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, ed il voto ottenuto nel colloquio.

     L'organo competente, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva e procede alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei; a parità di merito precede il candidato appartenente alla qualifica funzionale superiore; a parità di qualifica procede il candidato con maggiore anzianità effettiva nella qualifica stessa.

 

          Art. 8. Nomina dei vincitori

     Per quanto riguarda la nomina dei vincitori, si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 9 del decreto ministeriale 20 maggio 1983.

 

          Art. 9. Norma transitoria

     In attesa e fino alla definizione dei relativi provvedimenti di nomina nella II qualifica funzionale del ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche, ai sensi dell'art. 22 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, i componenti delle commissioni giudicatrici con qualifica di coordinatore generale sono sostituiti da un professore universitario.

 

Titolo II

 

          Art. 10. Concorsi di ammissione alla nona qualifica funzionale dell'area amministrativo-contabile

     Profilo professionale: vice-dirigente.

     Modalità di accesso: concorso interno nazionale per titoli ed esami bandito con decreto ministeriale.

     Titolo di studio prescritto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di: giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, scienze statistiche demografiche e attuariali, scienze economiche e sociali, scienze economiche e bancarie, lettere e filosofia, magistero, lingue e letterature straniere. Per il personale privo del prescritto titolo di studio, sono richiesti ulteriori cinque anni di effettivo servizio nelle qualifiche della rispettiva area funzionale.

     Commissione giudicatrice:

     Presidente: professore universitario di prima fascia di materie giuridiche;

     Componenti: due funzionari dell'Amministrazione della pubblica istruzione con qualifica di dirigente superiore, di cui uno dell'Amministrazione universitaria;

     Segretario: dipendente dell'Amministrazione della pubblica istruzione con qualifica non inferiore alla settima, appartenente all'area amministrativo-contabile, ovvero ai ruoli delle ex carriere amministrativa e di ragioneria.

     Prove di esame: l'esame del concorso consisterà in due prove scritte e in un colloquio.

     Una della prove scritte, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla corretta soluzione, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e dell'efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione.

     L'altra prova, a contenuto teorico, verterà su argomenti di diritto amministrativo e/o costituzionale e alla normativa concernente la pubblica istituzione, con particolare riguardo alla legislazione universitaria.

     Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di sette decimi in ciascuna delle due prove scritte.

     Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte, nonchè sul diritto civile e contabilità generale dello Stato, con particolare riferimento all'amministrazione e contabilità generale delle università. Il colloquio deve concorrere ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo alla attitudine a svolgere le funzioni superiori.

     Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a sette decimi.

     La valutazione dei titoli sarà effettuata sulla base dei documenti prodotti dai candidati e per le categorie ed il punteggio qui di seguito indicati:

     a) incarichi e servizi speciali svolti, fino a punti 2;

     b) lavori originali attinenti all'attività dell'amministrazione cui si concorre, fino a punti 2;

     c) altri titoli di servizio, fino a punti 1.

 

Titolo III

 

CONCORSI DI AMMISSIONE AI SINGOLI PROFILI PROFESSIONALI DELLA I E II QUALIFICA FUNZIONALE DEL RUOLO SPECIALE DEL PERSONALE TECNICO,SCIENTIFICO E DELLE BIBLIOTECHE

 

          Art. 11. Prima qualifica funzionale - Area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria

     Profilo professionale: coordinatore tecnico.

     Modalità di accesso: concorso interno nazionale per titoli ed esami bandito con decreto rettorale.

     Titolo di studio prescritto: diploma di laurea da specificare nel bando su delibera motivata del consiglio di facoltà o dipartimento, ed approvata dal Ministero della pubblica istruzione.

     Per il personale privo del diploma di laurea prescritto dal bando, nonchè per il personale comunque sprovvisto di diploma di laurea, sono richiesti ulteriori cinque anni di effettivo servizio nelle qualifiche della rispettiva area funzionale, salvo che il titolo di studio non sia specificamente richiesto da norme di carattere generale, per il particolare tipo di attività tecnica, specialistica o professionale.

     Commissione giudicatrice:

     Presidente: professore universitario di prima fascia di materia cui la struttura è di supporto;

     Componenti: un professore universitario di materia cui la struttura è di supporto; un coordinatore generale della stessa area funzionale;

     Segretario: dipendente dell'Amministrazione della pubblica istruzione con qualifica non inferiore alla settima, appartenente all'area amministrativo-contabile, ovvero ai ruoli delle ex carriere amministrative e di ragioneria.

     Prove di esame: il concorso consisterà in due prove scritte, di cui una di contenuto teorico-pratico, ed in un colloquio. Il contenuto delle prove verrà stabilito indicando un programma idoneo a verificare le conoscenze teoriche e la preparazione teorico-pratica dei candidati, in relazione alle mansioni specifiche del profilo professionale.

     Alle prove scritte saranno ammessi i candidati che nella valutazione dei titoli abbiano riportato un punteggio non inferiore a 20/40.

     Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di 14/20 in ciascuna delle due prove scritte.

     Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a 14/20.

     La valutazione dei titoli sarà effettuata sulla base dei documenti prodotti dai candidati e per le categorie e con il punteggio qui di seguito indicati:

     a) titoli di studio: diploma di laurea, scuola di specializzazione, dottorato di ricerca, fino ad un massimo di 12/40;

     b) idoneità conseguita ai concorsi per esami di accesso a pari qualifica funzionale della stessa area, fino a un massimo di 2/40;

     c) pubblicazioni scientifiche, fino ad un massimo di 12/40;

     d) incarichi e servizi speciali, fino ad un massimo di 12/40;

     e) altri titoli, ivi comprese le idoneità a concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali settima e superiori della stessa area, fino ad un massimo di 2/40.

 

          Art. 12. Prima qualifica funzionale - Area funzionale delle strutture di elaborazione dati

     Profilo professionale: coordinatore di elaborazione dati

     Modalità di accesso: concorso interno nazionale per titoli ed esami, bandito con decreto rettorale.

     Titolo di studio prescritto: diploma di laurea in scienze dell'informazione, in matematica, in fisica, in ingegneria, in scienze statistiche, demografiche e attuariali, in economia e commercio. Per il personale privo del diploma di laurea specifico sopraindicato, nonchè per il personale comunque sprovvisto di diploma di laurea, sono richiesti ulteriori cinque anni di effettivo servizio nelle qualifiche dell'area funzionale delle strutture di elaborazione dati.

     Commissione giudicatrice:

     Presidente: professore universitario di prima fascia di disciplina afferente ad uno dei corsi che rilasciano diplomi di laurea previsti per l'ammissione;

     Componenti: un professore universitario; un coordinatore generale della stessa area funzionale;

     Segretario: dipendente dell'Amministrazione della pubblica istruzione con qualifica non inferiore alla settima, appartenente all'area amministrativo-contabile, ovvero ai ruoli delle ex carriere amministrative e di ragioneria.

     Prove di esame: il concorso consisterà in due prove scritte, di cui una di contenuto teorico-pratico, ed un colloquio. Il contenuto delle prove verrà stabilito indicando un programma idoneo a verificare le conoscenze teoriche e la preparazione teorico-pratica dei candidati, in relazione alle mansioni specifiche del profilo professionale.

     Alle prove scritte saranno ammessi i candidati che nella valutazione dei titoli abbiano riportato un punteggio non inferiore a 20/40.

     Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di 14/20 in ciascuna delle due prove scritte.

     Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a 14/20.

     La valutazione dei titoli sarà effettuata sulla base dei documenti prodotti dai candidati e per le categorie e con il punteggio qui di seguito indicati:

     a) titoli di studio: diploma di laurea, scuola di specializzazione, dottorato di ricerca, fino ad un massimo di 12/40;

     b) idoneità conseguita ai concorsi per esami di accesso a pari qualifica funzionale della stessa area, fino ad un massimo di 2/40;

     c) pubblicazioni scientifiche, fino ad un massimo di 12/40;

     d) incarichi e servizi speciali, fino ad un massimo di 12/40;

     e) altri titoli, ivi comprese le idoneità a concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali VII e superiori della stessa area, fino ad un massimo di 2/40.

 

          Art. 13. Prima qualifica funzionale - Area funzionale delle biblioteche

     Profilo professionale: coordinatore di biblioteca.

     Modalità di accesso: concorso interno nazionale per titoli ed esami, bandito con decreto ministeriale.

     Titolo di studio prescritto: diploma di laurea. Per il personale privo del prescritto titolo di studio, sono richiesti ulteriori cinque anni di effettivo servizio nelle qualifiche della rispettiva area funzionale.

     Commissione giudicatrice:

     Presidente: professore universitario di prima fascia di bibliografia o di biblioteconomia;

     Componenti: un professore universitario di una delle materie di esame e un coordinatore generale della stessa area funzionale;

     Segretario: dipendente dell'Amministrazione della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore alla settima, appartenente all'area amministrativo-contabile, ovvero ai ruoli delle ex carriere amministrative e di ragioneria.

     Prove di esame: gli esami consisteranno in due prove scritte: la prima vertente sulla bibliografia, la seconda sulla biblioteconomia; una prova orale sulle materie delle prove scritte, nonchè sulla contabilità generale dello Stato, con particolare riferimento all'amministrazione e contabilità generale delle università, e sulla conoscenza di due lingue straniere, di cui una a scelta del candidato tra l'inglese, tedesco e francese.

     Alle prove scritte saranno ammessi i candidati che nella valutazione dei titoli abbiano riportato un punteggio non inferiore a 20/40.

     Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di 14/20 in ciascuna delle due prove scritte.

     Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a 14/20.

     La valutazione dei titoli sarà effettuata sulla base dei documenti prodotti dai candidati e per le categorie e con il punteggio qui di seguito indicati:

     a) titoli di studio: diploma di laurea, scuola di specializzazione, dottorato di ricerca, fino ad un massimo di 12/40;

     b) idoneità conseguita ai concorsi per esami di accesso a pari qualifica funzionale della stessa area, fino ad un massimo di 2/40;

     c) pubblicazioni scientifiche, fino ad un massimo di 12/40;

     d) incarichi e servizi speciali, fino ad un massimo di 12/40;

     e) altri titoli, ivi comprese le idoneità a concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali VII e superiori della stessa area, fino ad un massimo di 2/40.

 

          Art. 14. Prima qualifica funzionale - Area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari

     Profilo professionale: coordinatore dell'ufficio tecnico.

     Modalità di accesso: concorso interno nazionale per titoli ed esami, bandito con decreto ministeriale.

     Titolo di studio prescritto: diploma di laurea in ingegneria o in architettura e abilitazione all'esercizio della professione.

     Commissione giudicatrice:

     Presidente: professore universitario di prima fascia di materia attinente al programma di esame;

     Componenti: un professore universitario di disciplina compresa nei corsi di laurea in ingegneria o architettura, un coordinatore generale della stessa area;

     Segretario: dipendente dell'Amministrazione della pubblica istruzione con qualifica non inferiore alla settima appartenente all'area amministrativo-contabile, ovvero ai ruoli delle ex carriere amministrative e di ragioneria.

     Prove di esame: il concorso consisterà in due prove scritte, di cui una di contenuto teorico-pratico, ed un colloquio. Il contenuto delle prove verrà stabilito indicando un programma idoneo a verificare le conoscenze teoriche e la preparazione teorico-pratica dei candidati, in relazione alle mansioni specifiche del profilo professionale.

     Alle prove scritte saranno ammessi i candidati che nella valutazione dei titoli abbiano riportato un punteggio non inferiore a 20/40.

     Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di 14/20 in ciascuna delle due prove scritte.

     Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a 14/20.

     La valutazione dei titoli sarà effettuata sulla base dei documenti prodotti dai candidati e per le categorie e con il punteggio qui di seguito indicati:

     a) titoli di studio: diploma di laurea, scuola di specializzazione, dottorato di ricerca, fino ad un massimo di 12/40;

     b) idoneità conseguita ai concorsi per esami di accesso a pari qualifica funzionale della stessa area, fino ad un massimo di 2/40;

     c) pubblicazioni scientifiche, fino ad un massimo di 12/40;

     d) incarichi e servizi speciali, fino ad un massimo di 12/40;

     e) altri titoli, ivi comprese le idoneità a concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali VII e superiori della stessa area, fino ad un massimo di 2/40.

 

          Art. 15. Seconda qualifica funzionale - Area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria

     Profilo professionale: coordinatore generale tecnico.

     Modalità di accesso: concorso interno nazionale per titoli ed esami, bandito con decreto rettorale.

     Titolo di studio prescritto: diploma di laurea da specificare nel bando, su delibera motivata del consiglio di facoltà o di dipartimento e previa approvazione ministeriale. Per il personale privo del diploma di laurea specificato nel bando, nonchè per il personale comunque sprovvisto del diploma di laurea, sono richiesti ulteriori cinque anni di effettivo servizio nelle qualifiche della rispettiva area funzionale.

     Commissione giudicatrice:

     Presidente: professore universitario di prima fascia di materia cui la struttura è di supporto;

     Componenti: un professore universitario ed un coordinatore generale della stessa area funzionale;

     Segretario: dipendente dell'Amministrazione della pubblica istruzione con qualifica non inferiore alla settima, appartenente all'area amministrativo-contabile, ovvero ai ruoli delle ex carriere amministrative e di ragioneria.

     Prove di esame: il concorso consisterà in due prove scritte, di cui una di contenuto teorico pratico, ed in un colloquio. Il contenuto delle prove verrà stabilito indicando un programma idoneo a verificare le conoscenze teoriche e la preparazione teorico-pratica dei candidati, in relazione alle mansioni specifiche del profilo professionale e della qualifica funzionale.

     Alle prove scritte saranno ammessi i candidati che nella valutazione dei titoli abbiano riportato un punteggio non inferiore a 20/40.

     Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di 14/20 in ciascuna delle due prove scritte.

     Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a 14/20.

     La valutazione dei titoli sarà effettuata sulla base dei documenti prodotti dai candidati e per le categorie e con il punteggio qui di seguito indicati:

     a) titoli di studio: diploma di laurea, scuola di specializzazione, dottorato di ricerca, fino ad un massimo di 12/40;

     b) idoneità conseguita ai concorsi per esami di accesso a pari qualifica funzionale della stessa area, fino ad un massimo di 2/40;

     c) pubblicazioni scientifiche, fino ad un massimo di 12/40;

     d) incarichi e servizi speciali, fino ad un massimo di 12/40;

     e) altri titoli, ivi comprese le idoneità a concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali VII e superiori della stessa area, fino ad un massimo di 2/40.

 

          Art. 16. Seconda qualifica funzionale - Area funzionale delle strutture di elaborazione dati

     Profilo professionale: coordinatore generale dei servizi di elaborazione dati.

     Modalità di accesso: concorso interno nazionale per titoli ed esami, bandito con decreto rettorale.

     Titolo di studio prescritto: diploma di laurea in scienze dell'informazione, in matematica, in fisica, in ingegneria, in scienze statistiche demografiche e attuariali, in economia e commercio. Per il personale privo del diploma di laurea specifico sopraindicato, nonchè per il personale comunque sprovvisto del diploma di laurea, sono richiesti ulteriori cinque anni di effettivo servizio nelle qualifiche dell'area funzionale delle strutture di elaborazione dati.

     Commissione giudicatrice:

     Presidente: professore universitario di prima fascia di una delle discipline di uno dei corsi di laurea richiesti per l'ammissione;

     Componenti: un professore universitario ed un coordinatore generale della stessa area funzionale;

     Segretario: dipendente dell'Amministrazione della pubblica istruzione con qualifica non inferiore alla settima, appartenente all'area amministrativo-contabile, ovvero ai ruoli delle ex carriere amministrative e di ragioneria.

     Prove di esame: il concorso consisterà in tre prove scritte, di cui una di contenuto teorico-pratico, ed in un colloquio. Il contenuto delle prove verrà stabilito indicando un programma idoneo a verificare le conoscenze teoriche e la preparazione teorico-pratica dei candidati, in relazione alle mansioni specifiche del profilo professionale e della qualifica funzionale.

     Alle prove scritte saranno ammessi i candidati che nella valutazione dei titoli abbiano riportato un punteggio non inferiore a 20/40.

     Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di 14/20 in ciascuna delle tre prove scritte.

     Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a 14/20.

     La valutazione dei titoli sarà effettuata sulla base dei documenti prodotti dai candidati e per le categorie e con il punteggio qui di seguito indicati:

     a) titoli di studio: diploma di laurea, scuola di specializzazione, dottorato di ricerca, fino ad un massimo di 12/40;

     b) idoneità conseguita ai concorsi per esami di accesso a pari qualifica funzionale della stessa area, fino ad un massimo di 2/40;

     c) pubblicazioni scientifiche, fino ad un massimo di 12/40;

     d) incarichi e servizi speciali, fino ad un massimo di 12/40;

     e) altri titoli, ivi comprese le idoneità a concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali VII e superiori della stessa area, fino ad un massimo di 2/40.

 

          Art. 17. Seconda qualifica funzionale - Area funzionale delle biblioteche

     Profilo professionale: coordinatore generale di biblioteca.

     Modalità di accesso: concorso interno nazionale per titoli ed esami, bandito con decreto ministeriale.

     Titolo di studio prescritto: diploma di laurea. Per il personale privo del prescritto titolo di studio, sono richiesti ulteriori cinque anni di effettivo servizio nelle qualifiche della rispettiva area funzionale.

     Commissione giudicatrice:

     Presidente: professore universitario di prima fascia di bibliografia o di biblioteconomia;

     Componenti: un professore universitario di una delle materie di esame ed un coordinatore generale della stessa area funzionale;

     Segretario: dipendente dell'Amministrazione della pubblica istruzione con qualifica non inferiore alla settima, appartenente all'area amministrativo-contabile, ovvero ai ruoli delle ex carriere amministrative e di ragioneria.

     Prove di esame: gli esami consisteranno in tre prove scritte: la prima vertente sulla bibliografia, la seconda sulla biblioteconomia, la terza sulla composizione in lingua straniera, a scelta del candidato fra inglese, francese, tedesco e spagnolo; una prova orale sulle materie delle prove scritte, nonchè sulla contabilità generale dello Stato, con particolare riferimento all'amministrazione e contabilità generale delle università.

     Alle prove scritte saranno ammessi i candidati che nella valutazione dei titoli abbiano riportato un punteggio non inferiore a 20/40.

     Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di 14/20 in ciascuna delle tre prove scritte.

     Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a 14/20.

     La valutazione dei titoli sarà effettuata sulla base dei documenti prodotti dai candidati e per le categorie e con il punteggio qui di seguito indicato:

     a) titoli di studio: diploma di laurea, scuola di specializzazione, dottorato di ricerca, fino ad un massimo di 12/40;

     b) idoneità conseguita ai concorsi per esami di accesso a pari qualifica funzionale della stessa area, fino ad un massimo di 2/40;

     c) pubblicazioni scientifiche, fino ad un massimo di 12/40;

     d) incarichi e servizi speciali, fino ad un massimo di 12/40;

     e) altri titoli, ivi comprese le idoneità a concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali VII e superiori della stessa area, fino ad un massimo di 2/40.

 

          Art. 18. Seconda qualifica funzionale - Area funzionale dei servizi generali, tecnici e ausiliari

     Profilo professionale: coordinatore generale dell'ufficio tecnico.

     Modalità di accesso: concorso interno nazionale per titoli ed esami, bandito con decreto ministeriale;

     Titolo di studio prescritto: diploma di laurea in ingegneria o in architettura, e possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione.

     Commissione giudicatrice:

     Presidente: professore universitario di prima fascia di ingegneria o di architettura;

     Componenti: un professore universitario di disciplina compresa nei corsi di laurea di ingegneria o architettura, un coordinatore generale della stessa area.

     Segretario: dipendente dell'Amministrazione della pubblica istruzione con qualifica non inferiore alla settima, appartenente all'area amministrativo-contabile, ovvero ai ruoli delle ex carriere amministrative e di ragioneria.

     Prove di esame: il concorso consisterà in tre prove scritte, di cui una di contenuto teorico-pratico, ed in un colloquio. Il contenuto delle prove verrà stabilito indicando un programma idoneo a verificare le conoscenze teoriche e la preparazione teorico-pratica dei candidati, in relazione alle mansioni specifiche del profilo professionale e della qualifica funzionale.

     Alle prove scritte saranno ammessi i candidati che nella valutazione dei titoli abbiano riportato un punteggio non inferiore a 20/40.

     Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di 14/20 in ciascuna delle tre prove scritte.

     Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a 14/20.

     La valutazione dei titoli sarà effettuata sulla base dei documenti prodotti dai candidati e per le categorie e con il punteggio qui di seguito indicati:

     a) titoli di studio: diploma di laurea, scuola di specializzazione, dottorato di ricerca, fino ad un massimo di 12/40;

     b) idoneità conseguita ai concorsi per esami di accesso a pari qualifica funzionale della stessa area, fino ad un massimo di 2/40;

     c) pubblicazioni scientifiche, fino ad un massimo di 12/40;

     d) incarichi e servizi speciali, fino ad un massimo di 12/40;

     e) altri titoli, ivi comprese le idoneità a concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali VII e superiori della stessa area, fino ad un massimo di 2/40.

 

Parte seconda

 

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI AL D.M. 20 MAGGIO 1983, CONCERNENTE LA NORMATIVA CONCORSUALE DEL PERSONALE NON DOCENTE DELLE UNIVERSITA' IN RELAZIONE AI PROFILI PROFESSIONALI INDICATI NEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 SETTEMBRE 1981.

 

Titolo IV

 

NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI

 

          Art. 19. Bandi di concorso

     Dopo il secondo comma dell'art. 1, titolo I, aggiungere il seguente:

     "Per i bandi di concorsi emanati dai presidenti delle opere universitarie delle regioni a statuto speciale, si prescinde dalla registrazione degli organi di controllo".

     L'ultimo comma è soppresso.

 

          Art. 20. Requisiti generali di ammissione

     L'art. 2 del titolo I è sostituito dal seguente:

     "Possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i requisiti generali per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, ed il titolo di studio e/o altri requisiti specifici richiesti per l'accesso ai rispettivi profili dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, e con le variazioni apportate dalle modifiche contenute nel presente regolamento.

     Il limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi dell'area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria, per le qualifiche VI, VII e VIII, è fissato in 40 anni, con esclusione di ogni ulteriore elevazione.

     Per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alle rimanenti qualifiche delle altre aree funzionali, si applicano le disposizioni contenute nella legge 3 giugno 1978, n. 288.

     Per gli appartenenti alle categorie protette dalla legge n. 482/68 il limite massimo di età è elevato ad anni 45, ai sensi della legge 3 giugno 1978, n. 288, per l'ammissione ai concorsi relativi alle qualifiche seconda, terza e quarta e ad anni 55, per l'ammissione ai concorsi relativi alle qualifiche quinta, sesta, settima ed ottava".

 

          Art. 21. Commissioni giudicatrici

     Il penultimo e l'ultimo comma dell'art. 3, titolo I, sono soppressi.

 

          Art. 22. Norma transitoria

     Dopo il primo comma dell'art. 10, titolo I, aggiungere il seguente:

     "Le disposizioni modificative ed integrative contenute nella parte seconda del presente regolamento, si applicano anche ai concorsi già banditi all'atto dell'entrata in vigore dello stesso, purchè i bandi relativi non siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".

 

          Art. 23.

     Il terzo comma dell'art. 8, titolo II, è sostituito dal seguente:

     "Titolo di studio prescritto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado indicato nell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, ovvero diploma di qualifica professionale o attestato di qualifica rilasciata, ai sensi della legge n. 845/1978, art. 14, inerente alle mansioni specifiche del profilo professionale, più diploma di istruzione secondaria di primo grado".

     L'ultimo comma dell'art. 8, titolo II, è sostituito dal seguente:

     "Prove di esame: gli esami consisteranno in una prova scritta di cultura generale, tendente ad accertare la conoscenza della lingua italiana, in una prova tecnico-pratica da indicare nel bando di concorso, nonchè in un colloquio su elementi di legislazione universitaria".

 

          Art. 24.

     Il terzo comma dell'art. 9, titolo II, è sostituito dal seguente:

     "Titolo di studio prescritto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado indicato nell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, ovvero diploma di qualifica professionale o attestato rilasciato ai sensi della legge n. 845/1978, art. 14, inerente alle mansioni specifiche del profilo professionale, più diploma di istruzione secondaria di primo grado. Per le mansioni di conducente di automezzi pesanti è inoltre richiesta la patente D".

     L'ultimo comma del predetto art. 9, titolo II, è sostituito dal seguente:

     “Prove di esame: gli esami consisteranno in due prove tecnico-pratiche da indicare nel bando di concorso, in relazione alle mansioni proprie del profilo professionale nonchè in un colloquio su elementi di legislazione universitaria”.

 

          Art. 25.

     Il terzo comma degli articoli 10, 11, 12, 13, 14 del titolo II è sostituito dal seguente:

     "Titolo di studio prescritto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado indicato nell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, ovvero diploma di qualifica professionale o attestato rilasciato ai sensi della legge n. 845/1978, art. 14, inerente alle mansioni specifiche del profilo professionale, più diploma di istruzione secondaria di primo grado".

     L'ultimo comma degli articoli 10, 11, 12, 13, 14 del titolo II è sostituito dal seguente:

     "Prove di esame: gli esami consisteranno in due prove tecnico-pratiche da indicare nel bando di concorso, in relazione alle mansioni proprie dei singoli profili professionali, nonchè in un colloquio su elementi di legislazione universitaria".

 

          Art. 26.

     Il terzo comma degli articoli 15, 16, 17 e 21 del titolo II è sostituito dal seguente:

     "Titolo di studio prescritto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado indicato nell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910".

 

          Art. 27.

     Il quarto comma dell'art. 19 del titolo II è sostituito dal seguente:

     "Commissione giudicatrice:

     Presidente: direttore della clinica, dell'istituto, del dipartimento, o titolare della cattedra cui è assegnato il posto messo a concorso.

     Componenti: due professori universitari delle materie in programma, ovvero in mancanza due ricercatori universitari afferenti alla struttura.

     Segretario: dipendente dell'Amministrazione della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore alla settima, area funzionale amministrativo-contabile".

 

          Art. 28. Disposizione finale

     Fino all'effettivo inquadramento del personale appartenente alle opere universitarie delle regioni a statuto speciale, previsto dalla legge 22 dicembre 1979, n. 642, continuano ad applicarsi, in particolare, per quanto riguarda le procedure concorsuali per l'accesso alle varie qualifiche funzionali, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, le disposizioni contenute nel regolamento generale delle opere universitarie, approvato con decreto interministeriale 23 gennaio 1978.