Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 02/06/1981 |
Numero: | 270 |
Sommario |
Art. 1. Con effetto dal 1° febbraio 1981, gli stipendi annui lordi iniziali previsti dall'art. 24 della legge 11 luglio 1980, n. 312, per le categorie di personale di cui al titolo III, capo II, della [...] |
Art. 2. Per il personale in servizio alla data del 1° febbraio 1981 che risulti inquadrato o da inquadrare nelle prime sei qualifiche funzionali, il beneficio contrattuale derivante dal nuovo [...] |
Art. 3. Con effetto dal 1° febbraio 1981, al personale che alla stessa data riveste le qualifiche di capo sala, ostetrica e ostetrica capo, dietista, terapista della riabilitazione, assistente sociale, [...] |
Art. 4. Ai fini dell'inquadramento nei livelli retributivi di cui al precedente art. 1 si ha riguardo all'anzianità complessiva di servizio effettivamente maturata fino al 31 gennaio 1981 nella carriera [...] |
Art. 5. A decorrere dal 1° febbraio 1981, lo stipendio annuo lordo iniziale per gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento e per i professori universitari incaricati esterni è fissato in L. [...] |
Art. 6. Nei casi di passaggio a qualifica superiore conseguita ai sensi dell'art. 84 della legge 11 luglio 1980, n. 312, al personale interessato sarà attribuito, a modifica di quanto disposto dall'art. [...] |
Art. 7. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle [...] |
Art. 8. Alla copertura della maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255. |
§ 57.7.427 - D.P.R. 2 giugno 1981, n. 270.
Corresponsione di miglioramenti economici al personale delle Università, degli istituti di istruzione universitaria degli osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologici e vesuviano.
(G.U. 5 giugno 1981, n. 153)
Con effetto dal 1° febbraio 1981, gli stipendi annui lordi iniziali previsti dall'art. 24 della
prima qualifica L. 2.196.000
prima qualifica dopo 6 mesi L. 2.400.000
seconda qualifica L. 2.700.000
terza qualifica L. 3.150.000
quarta qualifica L. 3.400.000
quinta qualifica L. 3.816.000
sesta qualifica L. 4.320.000
settima qualifica L. 5.040.000
ottava qualifica L. 5.940.000
Al compimento di ogni biennio di servizio senza demerito nel livello di appartenenza sono attribuite altre classi di stipendio con un aumento costante dell'8 per cento dello stipendio iniziale di livello per i primi 16 anni.
Dopo il conseguimento dell'ultima classe di stipendio la progressione economica è costituita da aumenti periodici in ragione del 2,50 per cento dello stipendio inerente alla classe medesima per ogni biennio di permanenza senza demerito nella stessa.
Per la prima qualifica le classi biennali si calcolano su L. 2.400.000, escludendo i primi sei mesi dal periodo utile ai fini delle classi stesse.
Ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici biennali per la nascita di figli o per altre situazioni previste dalle norme vigenti, si conferiscono aumenti periodici convenzionali del 2,50 per cento sulla classe stipendiale di appartenenza, riassorbibili con la successiva progressione economica.
Per il personale in servizio alla data del 1° febbraio 1981 che risulti inquadrato o da inquadrare nelle prime sei qualifiche funzionali, il beneficio contrattuale derivante dal nuovo inquadramento non può essere inferiore alla differenza tra lo stipendio iniziale del livello di appartenenza previsto dal precedente art. 1 e quello iniziale dello stesso livello stabilito dall'art. 24 della
Ai fini perequativi, per il personale in servizio alla predetta data, che risulti inquadrato o da inquadrare nella settima e nell'ottava qualifica funzionale, lo stipendio indicato nel precedente art. 1 è integrato di un importo pari alla differenza tra lo stipendio iniziale previsto, per lo stesso livello retributivo, dall'art. 24 della
Con effetto dal 1° febbraio 1981, al personale che alla stessa data riveste le qualifiche di capo sala, ostetrica e ostetrica capo, dietista, terapista della riabilitazione, assistente sociale, capo tecnico dei servizi diagnostici e capo dei servizi sanitari ausiliari, compete lo stipendio annuo lordo alla prima classe stipendiale della sesta qualifica funzionale. Il predetto stipendio si considera anche ai fini dell'attribuzione delle successive otto classi biennali di cui al precedente art. 1.
Ai fini dell'inquadramento nei livelli retributivi di cui al precedente art. 1 si ha riguardo all'anzianità complessiva di servizio effettivamente maturata fino al 31 gennaio 1981 nella carriera che ha dato luogo all'inquadramento nelle qualifiche funzionali ai sensi degli articoli 82 e 85 della
Per la determinazione dello stipendio spettante dal 1° febbraio 1981, si aggiunge al trattamento iniziale del nuovo livello retributivo corrispondente alla qualifica rivestita a tale data, la progressione economica riferita alla anzianità di servizio valutata ai sensi del precedente comma ed il personale è inquadrato nella posizione stipendiale corrispondente a tale anzianità. Qualora l'importo dello stipendio cada tra due classi o scatti, il dipendente è inquadrato alla classe o scatto immediatamente inferiore, computando la eventuale residua anzianità ai fini del conseguimento dell'ulteriore classe o scatto.
Ove l'anzianità complessiva di cui al primo comma si riferisca a livelli retributivi di qualifiche diverse, si calcola anzitutto la anzianità relativa alla qualifica funzionale inferiore nel livello retributivo corrispondente.
L'importo tabellare correlativo, detratto il valore iniziale di livello, si trasferisce sul livello retributivo della qualifica superiore, aggiungendolo al valore iniziale del livello retributivo; al valore temporale corrispettivo si aggiunge l'anzianità riferita a tale qualifica superiore.
L'inquadramento è effettuato con gli stessi criteri del precedente comma secondo.
A decorrere dal 1° febbraio 1981, lo stipendio annuo lordo iniziale per gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento e per i professori universitari incaricati esterni è fissato in L. 5.940.000.
Si applicano, ai fini della progressione economica, le disposizioni di cui al precedente art. 1.
Per la valutazione dell'anzianità di servizio maturata fino alla data del 31 gennaio 1981, si considerano, per gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento, oltre agli anni di servizio effettivamente prestati nel ruolo di appartenenza, anche quelli riconosciuti ai sensi e per gli effetti degli ordinamenti preesistenti all'entrata in vigore della
Per la determinazione dello stipendio spettante dal 1° febbraio 1981, valgono le disposizioni di cui al precedente art. 4.
Nei casi di passaggio a qualifica superiore conseguita ai sensi dell'art. 84 della
Qualora il nuovo stipendio cada tra due classi o scatti, fermo restando ad personam lo stipendio stesso, il dipendente si considera inquadrato nella classe o scatto immediatamente inferiore. La frazione di biennio corrispondente alla differenza tra il nuovo stipendio e quello della classe o scatto di inquadramento è valutata ai fini dell'ulteriore progressione economica.
Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del
I nuovi stipendi, spettanti per i decorsi periodi, saranno conguagliati con quanto già corrisposto per gli stessi periodi a titolo di stipendio e di acconto di L. 40.000 mensili, di cui al
Alla copertura della maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi del