§ 58.4.11 - D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68.
Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.4 contrattazione collettiva
Data:05/03/1986
Numero:68


Sommario
Art. 1.  Determinazione dei comparti di contrattazione collettiva
Art. 2.  Comparto del personale dipendente dai Ministeri
Art. 3.  Comparto del personale degli enti pubblici non economici
Art. 4.  Comparto del personale delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunità montane, loro consorzi o associazioni.
Art. 5.  Comparto del personale delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo
Art. 6.  Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale
Art. 7.  Comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione
Art. 8.  Comparto del personale della scuola
Art. 9.  Comparto del personale delle università
Art. 10.  Procedure di stipulazione degli accordi di comparto
Art. 11.  Entrata in vigore


§ 58.4.11 - D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68.

Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93.

(G.U. 20 marzo 1986, n. 66)

 

     Art. 1. Determinazione dei comparti di contrattazione collettiva

     I dipendenti delle pubbliche amministrazioni indicati nell'art. 1 e nel primo comma dell'art. 26 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, sono raggruppati nei seguenti comparti di contrattazione collettiva:

     1) comparto del personale dipendente dai Ministeri;

     2) comparto del personale degli enti pubblici non economici;

     3) comparto del personale delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunità montane, loro consorzi ed associazioni;

     4) comparto del personale delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;

     5) comparto del personale del Servizio sanitario nazionale;

     6) comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione;

     7) comparto del personale della scuola;

     8) comparto del personale dell'università.

 

          Art. 2. Comparto del personale dipendente dai Ministeri

     1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale dipendente dai Ministeri comprende:

     il personale di cui al titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312, salvo quello previsto espressamente nei successivi articoli del presente decreto;

     il personale in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

     il personale direttivo amministrativo di cui al quarto comma dell'art. 66 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

     2. La delegazione di parte pubblica è composta:

     dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;

     dal Ministro del tesoro;

     dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;

     dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

     3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, può delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti.

     4. La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti:

     delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo;

     delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

 

          Art. 3. Comparto del personale degli enti pubblici non economici

     1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale degli enti pubblici non economici comprende il personale dipendente dagli enti pubblici non economici comunque sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato. Appartiene in ogni caso al comparto di cui al presente articolo il personale:

     degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni e integrazioni, ad eccezione di quelli espressamente indicati nel successivo art. 7;

     degli ordini e collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali;

     delle casse conguaglio prezzi;

     degli organismi ed istituzioni derivati dalla ex Cassa per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno.

     2. La delegazione di parte pubblica è composta:

     dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;

     dal Ministro del tesoro;

     dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;

     dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

     da cinque membri rappresentativi delle varie categorie degli enti pubblici non economici, designati a maggioranza dai rispettivi presidenti a seguito di richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o direttamente da questi in caso di mancata designazione entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.

     3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, può delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti.

     4. La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti:

     delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo;

     delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

 

          Art. 4. Comparto del personale delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunità montane, loro consorzi o associazioni.

     1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunità montane, loro consorzi o associazioni, comprende il personale dipendente da:

     regioni a statuto ordinario;

     enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni a statuto ordinario;

     comuni;

     province;

     comunità montane;

     consorzi, associazioni e comprensori tra comuni, province e comunità montane;

     ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali;

     università agrarie ed associazioni agrarie dipendenti dagli enti locali;

     camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

     istituti autonomi per le case popolari, dai consorzi regionali degli istituti stessi e dalla loro associazione nazionale (ANIACAP);

     consorzi per le aree di sviluppo industriale e relativa federazione italiana.

     2. La delegazione di parte pubblica è composta:

     dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;

     dal Ministro del tesoro;

     dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;

     dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

     dal Ministro dell'interno;

     dal Ministro per gli affari regionali;

     dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

     da un rappresentante per ogni regione a statuto ordinario designato dalle stesse;

     da un rappresentante dell'Unioncamere;

     da cinque membri dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI);

     da quattro membri dell'Unione province d'Italia (UPI);

     da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM).

     3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, può delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti.

     4. La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti:

     delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo;

     delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

 

          Art. 5. Comparto del personale delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo

     1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo comprende il personale dipendente da:

     Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (PP.TT.);

     Azienda di Stato per i servizi telefonici (A.S.S.T.);

     Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S.);

     Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.);

     Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

     Cassa depositi e prestiti (DD.PP.);

     Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

     2. La delegazione di parte pubblica è composta:

     del Presidente de Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;

     dal Ministro del tesoro;

     dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;

     dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

     dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

     dal Ministro delle finanze;

     dal Ministro dei lavori pubblici;

     dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

     dal Ministro dell'interno.

     3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, può delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti.

     4. La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti:

     delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo;

     delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

 

          Art. 6. Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale

     1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale del Servizio sanitario nazionale comprende il personale dipendente da:

     presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali;

     istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico di cui all'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     istituti zooprofilattici sperimentali;

     ospedale Galliera di Genova;

     ordine mauriziano di Torino.

     2. La delegazione di parte pubblica è composta:

     dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;

     dal Ministro del tesoro;

     dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;

     dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

     dal Ministro della sanità;

     da cinque rappresentanti delle regioni designati dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

     da sei rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI);

     da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM).

     3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, può delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti.

     4. La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti:

     delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo;

     delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

     5. Nell'ambito del comparto di cui al presente articolo è istituita una apposita area negoziale per la professionalità medica, concernente i medici chirurghi e veterinari che prestano la loro attività alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale e che assumono, nell'esercizio dell'attività stessa, una personale responsabilità professionale a norma di legge.

     6. Nell'area di contrattazione di cui al comma precedente saranno negoziati tutti gli istituti, nessuno escluso, relativi all'assetto normativo e retributivo della categoria medica, quali l'organizzazione del lavoro medico, l'articolazione degli orari, l'emergenza medica (la guardia e la pronta disponibilità), i regimi del rapporto (tempo pieno e tempo definito), l'aggiornamento professionale, la ricerca, la didattica, la carriera, il regime retributivo tabellare ed extra-tabellare, i meccanismi di incentivazione e l'attività libero-professionale intramurale. Nella predetta area verranno altresì definite, in rapporto alle particolarità professionali dei medici, anche le modalità interpretative e integrative della disciplina contenuta negli accordi intercompartimentali formati ai sensi dell'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

     7. L'ipotesi di accordo dell'area di cui ai precedenti commi 5 e 6 sarà negoziata dalla delegazione pubblica con le organizzazioni nazionali rappresentative dei medici, secondo le modalità e le forme che risulteranno appropriate. Per la conclusione di tale negoziato sarà comunque sufficiente il consenso delle organizzazioni sindacali più rappresentative della categoria medica.

     8. L'ipotesi di accordo dell'area medica raggiunta con le modalità indicate nel precedente comma sarà integralmente inserita nell'ipotesi di accordo del comparto di cui al presente articolo e come tale sarà formalmente sottoscritta dalle delegazioni di parte pubblica e sindacale di cui ai precedenti commi 2 e 4. Eventuali osservazioni di ciascuna delegazione sindacale relative alla coerenza e alla compatibilità fra le clausole dell'ipotesi di accordo del comparto di cui al presente articolo saranno esaminate dal Consiglio dei Ministri ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione prevista dall'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

     9. I criteri e le modalità di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 varranno anche per l'applicazione dell'accordo a livello periferico in sede di accordi decentrati di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

 

          Art. 7. Comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione

     1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione comprende il personale dipendente:

     dagli enti scientifici di ricerca e sperimentazione di cui al punto 6 della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni;

     dall'Istituto centrale di statistica (I.S.T.A.T.);

     dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.);

     dall'Istituto superiore di sanità (I.S.S.);

     dall'Istituto italiano di medicina sociale;

     dagli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria e talassografici;

     dalle stazioni sperimentali per l'industria.

     2. La delegazione di parte pubblica è composta:

     dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;

     dal Ministro del tesoro;

     dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;

     dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

     dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

     da cinque membri, rappresentativi delle varie categorie delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, designati a maggioranza dai rispettivi presidenti a seguito di richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o direttamente da questi in caso di mancata designazione entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.

     3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, può delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti.

     4. La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti:

     delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo;

     delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

 

          Art. 8. Comparto del personale della scuola

     1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale della scuola comprende:

     il personale ispettivo tecnico-periferico, direttivo, docente, educativo e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, delle istituzioni educative e delle scuole speciali dello Stato;

     il personale direttivo dei conservatori di musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza; il personale docente e non docente delle predette istituzioni e delle accademie di belle arti, con esclusione di quello appartenente alla carriera direttiva amministrativa; gli assistenti delle Accademie di belle arti; gli accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica ed i pianisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza;

     il personale direttivo, docente e non docente di ogni altro tipo di scuola statale, esclusa l'università.

     2. La delegazione di parte pubblica è composta:

     dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;

     dal Ministro del tesoro;

     dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;

     dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

     dal Ministro della pubblica istruzione.

     3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, può delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti.

     4. La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti:

     delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo;

     delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

 

          Art. 9. Comparto del personale delle università

     1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale delle università comprende:

     il personale delle università e delle istituzioni universitarie;

     il personale delle opere universitarie delle regioni a statuto speciale fino al loro definitivo trasferimento alle regioni medesime.

     2. La delegazione di parte pubblica è composta:

     dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;

     dal Ministro del tesoro;

     dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;

     dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

     dal Ministro della pubblica istruzione.

     3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, può delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti.

     4. La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti:

     delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo;

     delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

 

          Art. 10. Procedure di stipulazione degli accordi di comparto

     1. Per ciascuno dei comparti individuati nei precedenti articoli si provvederà alla stipulazione di un solo accordo di durata triennale tra le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale indicate nei citati medesimi articoli.

     2. Per tutti i comparti di contrattazione collettiva individuati nei precedenti articoli nella stipulazione degli accordi di comparto si applicano le regole procedimentali di cui all'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, con l'osservanza altresì, in merito al comparto "regioni-enti locali" di cui al precedente art. 4, del disposto dell'ultimo comma dell'art. 8 per quanto riguarda gli enti locali; relativamente alle regioni la disciplina contenuta nell'accordo è approvata con provvedimento regionale in conformità ai singoli ordinamenti, salvi, ove occorra, i necessari adeguamenti alle peculiarità dell'ordinamento degli uffici regionali e degli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni stesse entro il limite delle disponibilità finanziarie all'uopo stanziate nel bilancio regionale.

 

          Art. 11. Entrata in vigore

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.