Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 56. Inquinamento e rifiuti |
Capitolo: | 56.6 rifiuti |
Data: | 31/07/2008 |
Numero: | 3695 |
Sommario |
Art. 1. 1. Nell'ambito dei compiti attribuiti dall'art. 2, comma 7-bis, del decreto legge n. 90 del 23 maggio 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, la Missione Tecnica [...] |
Art. 2. 1. Al fine di far fronte alle maggiori ed ulteriori esigenze di trattamento delle frazioni umide provenienti dalla raccolta differenziata nei comuni della regione Campania, e di ridurre le [...] |
Art. 3. 1. Nell'ambito delle attività convenzionali necessarie ad assicurare che la complessiva gestione del servizio di smaltimento rifiuti nella regione Campania prosegua in termini di massima [...] |
Art. 4. 1. Il Consorzio Unico di cui al decreto legge 23 maggio 2008 n. 90, convertito, con modificazioni, in legge n. 123 del 14 luglio 2008, è costituito dai Comuni che alla data della presente [...] |
Art. 5. 1. Ai Commissari ad acta nominati ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3693 del 16 luglio 2008 è riconosciuto un compenso determinato con apposito [...] |
Art. 6. 1. Per le finalità di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2008, n. 3693 e attesa la necessità di porre in essere misure urgenti e straordinarie [...] |
§ 56.6.263 - O.P.C.M. 31 luglio 2008, n. 3695.
Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania.
(G.U. 12 agosto 2008, n. 188)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della
Visto il
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2007, con il quale lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania è stato prorogato al 30 novembre 2008, nonchè l'art. 19 del
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682 recante l'organizzazione delle Strutture di Missione di cui all'art. 1, comma 3, del
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2008, n. 3685;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° luglio 2008, n. 3686, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per la definizione delle attività delle pregresse gestioni commissariali ed in particolare l'art. 8 e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3693 del 16 luglio 2008;
Visto l'avvio delle attività di raccolta differenziata sul territorio regionale nonchè la costituzione del Consorzio unico ai sensi dell'art. 11, comma 8, del
Tenuto conto che gli impianti presenti nel territorio della regione Campania non presentano le volumetrie disponibili ad accogliere la frazione umida organica prodotta giornalmente nel medesimo territorio regionale;
Ravvisata la necessità e l'urgenza di conferire tempestivamente la frazione umida organica nelle more che vengano realizzati adeguati impianti di compostaggio derivanti anche dalla conversione degli ex impianti di CDR;
Preso atto, in particolare, della situazione di somma urgenza di cui all'art. 1 della richiamata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3693 del 16 luglio 2008 e della necessità di porre in essere misure straordinarie di presidio e di tutela dei luoghi di lavoro, nelle more della realizzazione di un piano straordinario complessivo di messa in sicurezza;
Ritenuto di dover istituire un'apposita Struttura di Missione al fine di assicurare il necessario supporto operativo, tecnico ed amministrativo al Sottosegretario di Stato attraverso l'opportuno raccordo con i Commissari ad acta di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2008, n. 3693, nonchè con la Missione Tecnica Operativo Impiantistica al fine del necessario coordinamento degli interventi e degli adempimenti di adeguamento degli impianti, degli stabilimenti e relativa organizzazione del lavoro, anche a carattere straordinario, ai sensi del
Ritenuto, altresì, opportuno assicurare la medesima attività da parte della Struttura di Missione anche per l'apertura e la gestione di cantieri di lavoro, ai sensi del
Ritenuta la necessità di provvedere ad apportare ulteriori modifiche ed integrazioni al sopra citato quadro normativo al fine di accelerare le iniziative dirette al superamento del contesto emergenziale in atto nella regione Campania;
Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nominato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, del
Dispone:
1. Nell'ambito dei compiti attribuiti dall'art. 2, comma 7-bis, del
1. Al fine di far fronte alle maggiori ed ulteriori esigenze di trattamento delle frazioni umide provenienti dalla raccolta differenziata nei comuni della regione Campania, e di ridurre le percentuali di rifiuto biodegradabile da smaltire in discarica, nelle more del completamento e successiva attivazione degli impianti di compostaggio in corso di realizzazione sul territorio della medesima regione, gli impianti di compostaggio siti sul territorio nazionale possono aumentare la capacità già ammessa dal provvedimento di autorizzazione alla gestione, rilasciato all'esito della procedura semplificata o ordinaria, sino alla percentuale del 10% della capacità di trattamento totale, per poter ricevere, laddove tecnicamente possibile, i soli rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata dei comuni della Regione Campania secondo gli indirizzi e le modalità definite dal Sottosegretario di Stato per l'emergenza rifiuti Campania, tenuto conto delle norme regionali in materia di importazione di rifiuti destinati al riciclo/recupero, prodotti in ambiti extra regionali, fatto salvo il contrario avviso delle Regioni interessate.
1. Nell'ambito delle attività convenzionali necessarie ad assicurare che la complessiva gestione del servizio di smaltimento rifiuti nella regione Campania prosegua in termini di massima efficacia senza soluzione di continuità, e per il compimento delle occorrenti attività solutorie di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° luglio 2008, n. 3686, la Missione Gestione Contenzioso e Situazione creditoria e debitoria pregressa, di cui all'art. 1 della medesima ordinanza, è autorizzata alla sottoscrizione di appositi negozi di accertamento delle pregresse situazioni creditorie e debitorie, con effetti estintivi delle pretese e delle eventuali controversie in corso, nonchè al successivo pagamento, anche a titolo di parziale anticipazione, di quanto riconosciuto dovuto, con riferimento alle pregresse gestioni affidate ai Commissari delegati di cui all'art. 1 delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2008, n. 3639, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 dell'11 gennaio 2008, e in data 30 gennaio 2008, n. 3653, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2008.
2. Il Capo della Missione Gestione Contenzioso e Situazione creditoria e debitoria pregressa, di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3686 del 1° luglio 2008, è autorizzato a nominare un soggetto attuatore cui demandare l'istruttoria e la proposta delle attività solutorie previste dall'art. 12 del
1. Il Consorzio Unico di cui al
2. Al fine di garantire i diritti quesiti, la continuità dell'azione amministrativa, l'efficacia e l'efficienza dei servizi in corso di svolgimento, restano validi gli affidamenti del servizio di raccolta differenziata adottati, alla data della presente ordinanza, dai Comuni dei disciolti Consorzi delle Province di Napoli e Caserta.
3. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, al fine di garantire l'effettiva applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, della
4. Al fine di garantire il rispetto dell'obbligo dei Comuni di avvalersi dei Consorzi di bacino della regione Campania per la raccolta differenziata, e nelle more della costituzione delle società provinciali di cui all'art. 20 della
5. I pagamenti al Consorzio Unico, ed ai Consorzi di bacino di cui alla
1. Ai Commissari ad acta nominati ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3693 del 16 luglio 2008 è riconosciuto un compenso determinato con apposito provvedimento del Sottosegretario di Stato di cui all'art. 1 del
2. Gli oneri di cui al comma 1 gravano sulla contabilità speciale intestata al Capo della Missione Tecnica Operativo Impiantistica.
1. Per le finalità di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2008, n. 3693 e attesa la necessità di porre in essere misure urgenti e straordinarie di presidio e di tutela dei luoghi di lavoro, nelle more della realizzazione di un piano straordinario complessivo di messa in sicurezza degli impianti, al fine di assicurare il necessario coordinamento degli interventi e degli adempimenti di adeguamento degli impianti, degli stabilimenti e relativa organizzazione del lavoro, anche a carattere straordinario, l'apertura e la gestione di cantieri di lavoro ai sensi del
2. L'incarico di Capo della Struttura di missione costituisce incarico dirigenziale di livello generale ed è conferito con provvedimento del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nominato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, del
3. Il Capo della Struttura di Missione di cui al comma 1 della presente ordinanza è altresì incaricato della realizzazione del piano straordinario complessivo di messa in sicurezza degli impianti di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2008, n. 3693. Le attività necessarie alla realizzazione del piano straordinario sono poste in essere dalla Missione Tecnica Operativo Impiantistica a valere sulle risorse disponibili alla medesima missione.
4. Per il soddisfacimento delle esigenze temporanee della Struttura di Missione di cui al comma 1, il Sottosegretario di Stato, nel limite di 10 unità, è autorizzato ad avvalersi di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'art. 7 del
5. Al personale civile non dirigenziale, in servizio ai sensi del comma 4, è attribuito il trattamento economico accessorio previsto per il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, ivi incluso il trattamento economico di cui all'art. 22 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2006, n. 3536.
6. Ad eccezione delle competenze accessorie, comprensive di eventuali specifiche indennità di funzione, gli oneri relativi al trattamento economico spettante al personale proveniente da pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, chiamato in servizio ai sensi del comma 4, sono posti, anche in deroga alla normativa vigente, a carico delle amministrazioni di appartenenza.
7. Il Sottosegretario di Stato è, altresì, autorizzato ad avvalersi di personale militare e civile appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, che viene temporaneamente messo a disposizione dalle Amministrazioni di appartenenza. Al personale di cui al presente comma è attribuito per il servizio prestato nella regione Campania il trattamento economico di cui all'art. 22 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2006, n. 3536 nonchè, ove non residente nella medesima regione, il trattamento di missione dal luogo di residenza.
8. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2008, n. 3693 le parole «, elaborato dalla Missione tecnico operativo - impiantistica» sono soppresse.
9. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sulla contabilità speciale intestata al Capo della Missione Tecnica Operativo Impiantistica.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Comma così modificato dall'art. 10 della
[2] Comma così modificato dall'art. 18 della
[3] Comma così modificato dall'art. 3 della