Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 55. Industria |
Capitolo: | 55.1 finanziamenti |
Data: | 30/04/1976 |
Numero: | 156 |
Sommario |
Art. 1. Al fine di assicurare la continuità del flusso del credito agevolato per la ristrutturazione industriale, l'intervento nei punti di crisi, il sostegno dell'artigianato, [...] |
Art. 2. La previsione di entrata del capitolo 1026 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1976 è elevata di lire 148 miliardi in relazione alle maggiori [...] |
Art. 3. Ogni progetto di investimento concernente la creazione di nuovi impianti industriali per importi superiori a 10 miliardi di lire, da chiunque predisposto, deve essere [...] |
Art. 4. Le imprese costituite in forma societaria, il cui capitale sociale non sia inferiore ai 5 miliardi, sono tenute a trasmettere, per informazione, al Ministro per il [...] |
Art. 5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto saranno stabilite, con decreto del Ministro per il bilancio e la programmazione economica di concerto con il [...] |
Art. 6. Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle del decreto-legge 22 aprile 1976, n. 128. Restano validi gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati in [...] |
Art. 7. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 55.1.27 - D.L. 30 aprile 1976, n. 156 [1] .
Provvidenze urgenti a favore dell'industria e dell'artigianato.
(G.U. 3 maggio 1976, n. 115)
Al fine di assicurare la continuità del flusso del credito agevolato per la ristrutturazione industriale, l'intervento nei punti di crisi, il sostegno dell'artigianato, lo svolgimento delle attività istituzionali della GEPI nonchè l'apporto alle esportazioni, sono disposte le seguenti misure.
1) Per provvedere alla corresponsione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti da concedere in applicazione dell'art. 9 della
9.000 milioni per l'anno finanziario 1976;
21.000 milioni per l'anno finanziario 1977;
30.000 milioni per l'anno finanziario 1978;
24.000 milioni per gli anni finanziari dal 1979 al 1988.
Si applica il secondo comma del predetto art. 4 della
2) Il Ministro per il tesoro è autorizzato a somministrare all'Istituto mobiliare italiano ulteriori fondi, entro il limite di 30 miliardi di lire, destinati alla concessione di finanziamenti per le finalità previste dalla
3) Il Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'art. 37 della
La lettera i) dell'art. 44 della
Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui all'art. 36 della
3 bis) Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad apportare la somma di lire 45 miliardi ad aumento del fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione costituita presso la Banca nazionale del lavoro con
Il terzo comma dell'art. 39 del
Le disponibilità esistenti su detto fondo speciale saranno utilizzate dalla sezione per ridurre il costo del denaro delle operazioni di finanziamento a favore di cooperative, nonché, nel limite fino al 10 per cento, per la concessione di contributi a favore delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 5 del
4) l'Istituto mobiliare italiano (IMI), l'Ente partecipazione e finanziamento industrie manifatturiere (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) sono autorizzati a concorrere: nell'anno 1976 rispettivamente fino a lire 42.000 milioni il primo e gli altri sino a lire 14.000 milioni ciascuno, in ciascuno degli anni 1977 e 1978 rispettivamente fino a lire 72.000 milioni il primo e gli altri sino a lire 24.000 milioni ciascuno, nell'anno 1979 rispettivamente, fino a lire 66.000 milioni il primo e gli altri sino a lire 22.000 milioni ciascuno, all'aumento per lire 84 miliardi nell'anno 1976, per lire 144 miliardi in ciascuno degli anni 1977 e 1978 e per lire 132 miliardi nell'anno 1979, del capitale della Società per le gestioni e partecipazioni industriali - GEPI - società per azioni costituita ai sensi dell'art. 5 della
Per consentire le sottoscrizioni di cui al comma precedente, i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di lire 14.000 milioni per l'anno 1976, di lire 24.000 milioni per ciascuno degli anni 1977 e 1978 e di lire 22.000 milioni per l'anno 1979 e l'onere relativo di complessive lire 42.000 milioni per l'anno 1976, lire 72.000 milioni per ciascuno degli anni 1977 e 1978 e lire 66.000 milioni per l'anno 1979 sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a conferire la somma di lire 42.000 milioni nell'anno 1976, di lire 72.000 milioni per ciascuno degli anni 1977 e 1978 e di lire 66.000 milioni nell'anno 1979 al patrimonio dell'IMI per consentire la sottoscrizione di cui al precedente primo comma del presente punto 4) [7].
5) Il Fondo di cui al primo comma dell'art. 3 della
Al fondo di cui al precedente comma è altresì assegnata la somma di lire 70 miliardi per la concessione di contributi in conto interessi a favore degli istituti ed aziende di credito per operazioni ordinarie, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della
La complessiva somma di lire 670 miliardi di cui ai commi precedenti, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 80 miliardi per l'anno 1977, lire 150 miliardi per l'anno 1978, lire 145 miliardi per l'anno 1979, lire 118 miliardi per l'anno 1980, lire 95 miliardi per l'anno 1981 e lire 82 miliardi per l'anno 1982 [8] .
La previsione di entrata del capitolo 1026 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1976 è elevata di lire 148 miliardi in relazione alle maggiori entrate realizzate attinenti alle ritenute di imposta applicate sugli interessi maturati sui depositi e conti correnti bancari o postali [9] .
In correlazione a tali maggiori entrate, lo stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976, iscritto al capitolo 9001, è aumentato di lire 148 miliardi [10] .
All'onere di lire 148 miliardi derivante dall'applicazione del precedente art. 1, si provvede con corrispondente riduzione del fondo iscritto al citato capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976 [11].
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Ogni progetto di investimento concernente la creazione di nuovi impianti industriali per importi superiori a 10 miliardi di lire, da chiunque predisposto, deve essere tempestivamente comunicato al Ministro per il bilancio e la programmazione economica per essere sottoposto all'esame del C.I.P.E. La comunicazione deve essere effettuata anche per ogni progetto di investimento concernente l'ampliamento di impianti industriali preesistenti, il quale comporti aumento della capacità produttiva e dell'occupazione o delle aree occorrenti, sempre che il relativo investimento sia superiore a 4 miliardi di lire e il valore dell'impianto, comprensivo dell'impianto progettato, superi il limite di 10 miliardi di lire, tenendo conto degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici [12] .
La realizzazione di progetti di investimento di cui al comma precedente si intende autorizzata se il C.I.P.E., entro tre mesi dalla comunicazione, non esprime la propria valutazione di difformità rispetto agli indirizzi di programmazione economica e in relazione al livello di congestione della zona di prevista localizzazione degli impianti congiuntamente o alternativamente alla disponibilità di manodopera nella zona medesima.
Coloro i quali danno corso ai progetti di cui al primo comma nonostante l'intervenuta valutazione negativa del C.I.P.E. sono tenuti a versare all'erario una somma pari al 25% dell'ammontare dell'investimento. Al medesimo obbligo sono assoggettati coloro i quali danno corso ai predetti progetti senza darne comunicazione al Ministro per il bilancio e la programmazione economica.
Le amministrazioni dello Stato anche decentrate, le amministrazioni e gli enti pubblici, le regioni, le provincie, i comuni non possono rilasciare le autorizzazioni e le licenze di rispettiva competenza per progetti di cui al primo comma che non risultino approvati dal C.I.P.E. o per i quali non sia decorso il termine indicato al secondo comma.
Le imprese costituite in forma societaria, il cui capitale sociale non sia inferiore ai 5 miliardi, sono tenute a trasmettere, per informazione, al Ministro per il bilancio e la programmazione economica e al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato i loro programmi annuali e pluriennali di investimento.
Le società a partecipazione statale e le società concessionarie di pubblici servizi sono tenute a effettuare l'informazione di cui al comma precedente su richiesta del Ministro per il bilancio e la programmazione economica, di intesa, rispettivamente, con il Ministro per le partecipazioni statali e con i Ministri preposti alle amministrazioni concedenti.
In caso di inosservanza della disposizione di cui al precedente comma si applicano a carico degli amministratori delle società le sanzioni di cui al secondo comma dell'art. 18 del regio
Le informazioni contenute nei programmi di cui al primo comma sono sottoposte al vincolo del segreto d'ufficio, sono utilizzate esclusivamente ai fini della programmazione economica e non possono essere rese note attraverso riferimenti individuali o comunque in modo che siano identificabili i dati e le cifre riguardanti le singole imprese.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli istituti e alle aziende di credito sottoposte alla vigilanza di cui al regio
Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto saranno stabilite, con decreto del Ministro per il bilancio e la programmazione economica di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, le modalità di applicazione delle disposizioni dei precedenti articoli 3 e 4.
Con l'entrata in vigore del decreto di cui al precedente comma sono abrogati l'art. 14 della
I termini previsti dal primo comma dell'art. 1 e dal terzo e quarto comma dell'art. 3 della
Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle del
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. unico della
[2] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[3] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[4] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[5] Punto inserito dalla legge di conversione.
[6] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[7] Comma già sostituito dalla legge di conversione e così ulteriormente sostituito dall'art. 29 della
[8] Comma così modificato da avviso di rettifica, pubblicato nella G.U. 6 maggio 1976, n. 119.
[9] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[10] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[11] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[12] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[13] Comma aggiunto dalla legge di conversione.