§ 4.10.16 - Legge 26 aprile 1983, n. 136.
Biodegradabilità dei detergenti sintetici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.10 sostanze non alimentari
Data:26/04/1983
Numero:136


Sommario
Art. 1.      Per detersivo o detergente sintetico si intende, ai sensi della presente legge, qualsiasi prodotto la cui composizione sia stata appositamente studiata per concorrere [...]
Art. 2.      1. E' vietata la produzione, la detenzione, l'immissione in commercio, l'introduzione nel territorio dello Stato e l'uso da parte degli stabilimenti industriali o degli [...]
Art. 3.      Al fine di formulare proposte relative alle misure da adottare per limitare il fenomeno dell'eutrofizzazione, anche in relazione a modalità e tempi per ulteriori [...]
Art. 4.  [2]
Art. 5.      Ferme restando le funzioni attribuite al sindaco, come autorità sanitaria locale, dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dal decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, [...]
Art. 6.      Il sindaco, qualora accerti l'esistenza di prodotti non rispondenti ai requisiti indicati dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, dal [...]
Art. 7.      I detersivi confezionati debbono riportare sulle confezioni o su etichette appostevi, le seguenti indicazioni in lingua italiana, a caratteri leggibili, visibili ed [...]
Art. 8.      Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge sarà emanato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con [...]
Art. 9.      E' concesso alla produzione un termine di mesi nove dalla data di entrata in vigore della presente legge per lo smaltimento degli imballaggi dei prodotti di cui all'art. [...]
Art. 10.      E' abrogata la legge 3 marzo 1971, n. 125


§ 4.10.16 - Legge 26 aprile 1983, n. 136.

Biodegradabilità dei detergenti sintetici.

(G.U. 3 maggio 1983, n. 119)

 

 

     Art. 1.

     Per detersivo o detergente sintetico si intende, ai sensi della presente legge, qualsiasi prodotto la cui composizione sia stata appositamente studiata per concorrere allo sviluppo del processo detergente e che contenga elementi essenziali, tensioattivi sintetici, ed eventuali elementi secondari quali coadiuvanti, rinforzanti, cariche, additivi ed altri elementi accessori.

 

          Art. 2.

     1. E' vietata la produzione, la detenzione, l'immissione in commercio, l'introduzione nel territorio dello Stato e l'uso da parte degli stabilimenti industriali o degli esercizi pubblici di detersivi quando la biodegradabilità media dei tensioattivi sintetici in essi contenuti sia inferiore al 90 per cento delle categorie cationici e anfolitici, e all'80 per cento per le categorie non ionici e anionici calcolati secondo i metodi riconosciuti dalle Comunità europee [1] .

     E' in ogni caso vietata nella fabbricazione dei detersivi l'utilizzazione di tensioattivi sintetici o di altre sostanze che nelle normali condizioni di impiego possono arrecare danno alla salute dell'uomo, degli animali e delle piante e più in generale all'equilibrio dell'ambiente.

     I contravventori alle disposizioni dei commi precedenti sono puniti, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da L. 2.000.000 a L. 20.000.000.

 

          Art. 3.

     Al fine di formulare proposte relative alle misure da adottare per limitare il fenomeno dell'eutrofizzazione, anche in relazione a modalità e tempi per ulteriori riduzioni del tenore di fosforo nei detersivi, nonchè per valutare i risultati dell'applicazione del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 62, è nominata, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei lavori pubblici, una commissione tecnico-scientifica, presieduta dal direttore generale dell'igiene pubblica del Ministero della sanità e così composta:

     da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

     da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

     da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

     da un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;

     da un rappresentante della stazione sperimentale per le industrie degli olii e dei grassi;

     da cinque esperti designati dalle regioni;

     da tre esperti designati dai settori industriali interessati;

     da tre esperti designati dalle organizzazioni sindacali del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale.

     Esercita le funzioni di segretario un funzionario del Ministero della sanità.

     Con decreto del Ministro della sanità sono indicati i sostituenti dei composti di fosforo impiegabili.

 

          Art. 4. [2]

     Il Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, stabilisce, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, i metodi, con le relative tolleranze, per il controllo della rispondenza dei detersivi alle prescrizioni in materia di biodegradabilità dei tensioattivi, provvedendo nelle stesse forme agli eventuali aggiornamenti.

 

          Art. 5.

     Ferme restando le funzioni attribuite al sindaco, come autorità sanitaria locale, dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dal decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 62, l'esercizio di stabilimenti di produzione, preparazione e confezionamento di detersivi è subordinato ad apposita autorizzazione sanitaria rilasciata, su domanda degli interessati, dal sindaco dopo aver accertato l'adozione di idonee cautele per la salvaguardia dell'ambiente.

     Il sindaco dà notizia all'autorità regionale ed al Ministro della sanità del provvedimento di autorizzazione.

     I contravventori alla disposizione del primo comma del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da L. 3.000.000 a L. 30.000.000 da irrogare nelle forme e con il procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

     Le domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 9 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1974, n. 238, sono valide a tutti gli effetti e vengono trasmesse al sindaco per il seguito dell'istruttoria.

     Il Ministro della sanità può procedere in qualunque momento, a mezzo di propri tecnici, ad ispezioni e prelievi di campioni di detersivi.

 

          Art. 6.

     Il sindaco, qualora accerti l'esistenza di prodotti non rispondenti ai requisiti indicati dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, dal decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 62 e dalla presente legge, ordina il sequestro e provvede alla destinazione dei prodotti stessi su direttive del Ministro della sanità.

 

          Art. 7.

     I detersivi confezionati debbono riportare sulle confezioni o su etichette appostevi, le seguenti indicazioni in lingua italiana, a caratteri leggibili, visibili ed indelebili:

     a) la denominazione del prodotto;

     b) il nome o la ragione sociale e la sede o il marchio depositato del responsabile dell'immissione in commercio;

     c) il grado di biodegradabilità e, nei detersivi per il bucato, il tenore dei composti di fosforo, espresso in P.;

     d) indicazioni e istruzioni sull'impiego.

     I detersivi venduti sfusi debbono essere contenuti in recipienti con le stesse indicazioni di cui al comma precedente.

     Le stesse indicazioni debbono, altresì, figurare sui documenti di accompagnamento degli stessi qualora trasportati alla rinfusa.

     I contravventori sono puniti con una sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 5.000.000 da irrogare nelle forme e con il procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

          Art. 8.

     Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge sarà emanato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e col Ministro incaricato del coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio superiore di sanità, il regolamento di esecuzione.

     Il regolamento di cui al precedente comma ed i decreti di cui all'art. 4 prevederanno i termini di attuazione delle norme da essi recate, tenendo conto dei tempi tecnici necessari.

 

          Art. 9.

     E' concesso alla produzione un termine di mesi nove dalla data di entrata in vigore della presente legge per lo smaltimento degli imballaggi dei prodotti di cui all'art. 1 recanti le iscrizioni e le dichiarazioni previste dall'art. 4 della legge 3 marzo 1971, n. 125, e dall'art. 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1974, n. 238.

     Alla distribuzione è concesso un termine di sei mesi successivo a quello indicato al primo comma per smaltire i prodotti non conformi alle prescrizioni contenute negli articoli 2 e 7 della presente legge.

     Dopo il secondo comma dell'art. 2-bis del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 62, è aggiunto il seguente comma:

     "La distribuzione e la vendita dei detersivi da bucato con un contenuto di composti di fosforo, espressi in fosforo, superiore al 6,5 per cento, sono consentite fino al 1° maggio 1983. I contravventori alla presente disposizione sono puniti, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da L. 500.000 a L. 10.000.000".

     Dopo il terzo comma dell'art. 2-bis del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 62, è aggiunto il seguente comma:

     "Con lo stesso decreto sarà fissato un termine di sei mesi per la distribuzione e la vendita di detersivi da bucato con un contenuto di composti di fosforo, espressi in fosforo, del 6,5 per cento".

     Salvo quanto previsto dal precedente terzo comma, i contravventori alle disposizioni di cui al primo, secondo e quarto comma dell'art. 2-bis del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 62, sono puniti, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da L. 2.000.000 a L. 20.000.000.

 

          Art. 10.

     E' abrogata la legge 3 marzo 1971, n. 125.


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 98.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 69 della L. 29 dicembre 1990, n. 428.